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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7406 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3373/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 10:45
Presidente Dott. RT Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PANTALEONE GIUSEPPE avv. Paolini presente in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MARCHEI GAETANO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR RT Tilocca
IN BI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 09.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3373/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. , in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 CodiceFiscale_1 genitoriale sul minore (c.f. ), elettivamente domiciliato Persona_1 CodiceFiscale_2 in Pescara alla via Dei Peligni, n. 10, presso lo studio e la persona dell'avv. Giuseppe Pantaleone (c.f.
), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti CodiceFiscale_3
- APPELLANTE –
E in persona della dott.ssa , nella Controparte_2 Controparte_3 qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Controparte_2
(c.f. ), con sede in Roma, Via dei Gracchi n. 134 ed ivi elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
Via Palermo n. 13 presso lo studio dell'avv. Gaetano Marchei (c.f. , giusta C.F._4 delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
2 del Tribunale di Roma, n. 8003/2020, pubblicata il 03/06/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della il sig. nella Controparte_4 Parte_1 qualità di genitore del minore chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni Persona_1 subiti dal proprio figlio a seguito del sinistro verificatosi in data 20.7.2012 all'interno della struttura sanitaria. Esponeva l'attore che, nel luogo e nella data indicata, mentre in compagnia del figlio stava entrando nella suddetta clinica, il minore urtava il volto contro un puntello di metallo arrugginito sporgente da una impalcatura di cantiere per la ristrutturazione della clinica. Richiedeva alla convenuta il ristoro dei danni fisici, attesa l'insidia e trabocchetto esistente. Si costituiva la
[...] chiedendo il rigetto della domanda. Disposta prova per testi e ctu medico-legale Controparte_4 sulle opposte conclusioni rassegnate dalle parti costituite, il Giudice tratteneva la causa in decisione”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta la domanda attorea in quanto non provata, compensando tra le parti le spese di lite”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, accertati i fatti di cui in premessa, in riforma della sentenza impugnata, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrenziale della la società Controparte_5 avente sede legale in Roma alla via Dei Gracchi n. 143, nella causazione dell'incidente, di cui è causa;
2) Condannare per l'effetto la convenuta al pagamento della somma di euro € 9.542,25, salvo diversa determinazione ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dal Sig. nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 sul figlio minore e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. Persona_1
8003/2020. Con vittoria di compensi e spese anche generali, oltre accessori come per legge”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “La domanda non è fondata e non può trovare accoglimento come specificato in motivazione. Parte attrice non ha fornito prova rigorosa della responsabilità della dalla quale pretende di far discendere anche la Controparte_4 responsabilità ex art 2051 e 2043 c.c. nella causazione dell'infortunio occorsogli. Infatti, il teste escusso nulla ha documentato in merito alla asserita occlusione del passaggio non visibile che ne
3 avrebbe determinato il sinistro del minore, in quanto la zona risultava illuminata dalla luce solare del giorno ed è fatto notorio e del tutto prevedibile che si debba stare a distanza da impalcature di un cantiere. Sotto tale profilo, la prova raggiunta risulta del tutto insufficiente ai fini del convincimento del giudicante circa l'esistenza di una insidia, non celata o nascosta da alcunché nei luoghi di causa che non potesse essere avvistata ed evitata con la normale diligenza. Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla particolarità dei fatti, per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio”.
Con un unico motivo di appello sostiene che il giudice di prime cure non Parte_1 avrebbe tenuto in debito conto il verbale redatto dai Vigili Urbani il giorno del sinistro. Deduce, infatti, di aver provato, mediante lo stesso, il nesso eziologico tra l'insidia o trabocchetto - rappresentato dal picchetto di ferro- ed il danno occorso al minore . Sostiene, inoltre, Persona_1
la responsabilità dell'appellata, la quale era tenuta, da un lato, a garantire la sicurezza dei pedoni, adottando tutte le misure idonee a segnalare la presenza di pericolo, dall'altro, a vigilare sulle aree interessate dai lavori, al fine di ripristinare l'eventuale segnaletica, che poteva essere stata divelta o danneggiata.
L'appello non risulta fondato.
Ai fini della decisione è opportuno premettere, in iure¸ che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. 1 febbraio 2018, n. 2477:
«L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale»; in senso conforme, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 30 giugno 2022, n. 20943).
Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso
4 fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, «Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose), e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili» (Cass. 6 agosto 1997, n. 7276; v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331)
È, quindi, onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Si è, così, per questa via affermato che «Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione»
(Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019,
n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass. 26 novembre
2020, n. 26907; v. anche Cass. 6 luglio 2020, n. 13848, che, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato che grava sul danneggiato la dimostrazione della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito).
L'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente non consente, infatti, di formulare un giudizio riguardo all'esistenza o all'esclusione del rapporto di causalità tra la cosa in custodia e
5 l'evento dannoso.
Fornita, da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito (fatto naturale, fatto del terzo e/o fatto del danneggiato), come sopra anticipato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n. 25029; Cass. 4 dicembre 2012, n.
21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017, n. 26533; Cass. 30 ottobre 2018, n.
27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1 dicembre 2021, n. 37708; Cass. 11 febbraio 2022,
n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
La responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che sull'argomento si è così espressa: «Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito» (Cass. 17 ottobre 2013, n.
23584; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro»).
Sulla scorta di tali principi la S.C. ha ritenuto, ad esempio, in materia di danno da insidia stradale, che, «quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso
6 eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso» (Cass. 13 gennaio 2015, n. 287).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi CP_6 dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, «essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”» (Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno 2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
Tal principi sono stati correttamente applicati dal tribunale, contrariamente a quanto dedotto con il motivo di appello in esame.
In linea di fatto risulta incontestato che all'epoca di sette anni, mentre Persona_1 camminava accompagnato dal proprio genitore il 20.7.2012, di mattina in via dei Gracchi in Roma, urtava il viso contro un puntello di metallo dell'impalcatura di un cantiere che stava effettuando dei lavori alla clinica . Controparte_2
Ciò detto rileva il Collegio che, in linea con quanto affermato dal Tribunale, il non Pt_1 ha dato dimostrazione rigorosa della responsabilità della in primis in termini di prova della CP_4 dinamica del sinistro, essendo rimasto incerto e prima di tutto il punto esatto in cui il figlio ha Per_1 impattato con la guancia contro l'impalcatura dell'edificio entro cui stava entrando accompagnato dal proprio genitore;
in secondo luogo, non vi è prova alcuna che tale impatto sia avvenuto per l'esistenza di una vera e propria insidia, ossia di un pericolo celato o nascosto da alcunché nei luoghi di causa.
Il teste escusso all'udienza del 15.3.2018 ha dichiarato di avere visto il piccolo Tes_1 andare “contro un puntello che era fissato a terra con altezza di circa un metro e che lo ha ferito Per_1 alla guancia destra”; il detto teste ha poi dichiarato di non ricordare se il puntello fosse all'interno o all'esterno dell'impalcature né se vi fossero cartelli indicanti il nome della ditta che stava effettuando i lavori.
In effetti, il detto testimone non ha neppure chiarito se tale puntello fosse sporgente o se questo
7 che comunque faceva parte di una impalcatura che date le sue dimensioni ed il relativo ingombro era del tutto visibile vista l'orario e la data del sinistro (mattina di un giorno di estate) e ciò a prescindere dalla esistenza di cartelli indicanti la sua presenza sui luoghi di causa, rappresentasse un pericolo occulto perché celato da alcunchè.
Senza tralasciare di considerare, peraltro, che il contenuto del verbale dei Vigili Urbani intervenuti dopo i fatti è a giudizio della Corte del tutto inidoneo a provare se, con quali modalità e con quali effetti il fatto dannoso sia avvenuto. Soprattutto tali risultanze non contraddicono la decisione la quale ha escluso, appunto, che, nelle condizioni riferite dal teste addotto dalla stessa parte attrice potesse configurarsi un'insidia, cioè una situazione anomala, non visibile ed imprevedibile.
Il detto verbale descrive i luoghi di causa rappresentati come “ampia recinzione che partiva dal civico 136 di via dei Gracchi fino all'intersezione con via Attilio regolo…. Recinzione avvolta con rete di plastica sorretta da picchetti di ferro arrugginiti con le estremità prive di protezione e parzialmente divelti….non vi era alcun cartello che segnalasse pedoni sul lato opposto e l'ingresso della non era protetto da alcuna struttura salvaguardia da eventuali cadute da cornicione CP_4 motivo per il quale era stato richiesto il transennamento…”. Sicché, neppure dal detto verbale risulta che l'impatto sia potuto essere stato cagionato da una sporgenza occulta, perché i picchetti che sorreggevano l'impalcatura di ampie dimensioni vengono descritti come in parte mancanti ed alle estremità, quindi sul lato superiore, arrugginiti mentre non si parla affatto di vere e proprie sporgenze non visibili, celate o in qualche modo occultate dalla presenza di alcunché.
Il fatto, ancora, che non vi fosse l'indicazione che i pedoni non avrebbero dovuto poter transitare lungo l'impalcatura nulla aggiunge in termini di responsabilità della custode del CP_4 cantiere perché, ferma l'assenza di prova della dinamica e quindi del nesso di causalità tra fatto e cosa in custodia, risulta rispondente a normali canoni di prudenza il non transitare, per di più accompagnati da bambini, nei pressi di impalcature, tra l'altro del tutto visibili.
Pertanto, ed a prescindere dal richiamo fatto dal primo giudice alle fattispecie di cui agli artt.
2051 e 2043 c.c. v'è che il materiale probatorio raccolto non è risultato idoneo a dimostrare la fondatezza della tesi dell'appellante, secondo cui ricorrerebbero le circostanze fattuali necessarie per l'applicazione della responsabilità di cui alla disposizione dell'art. 2051 c.c., e 2043 c.c. atteso che l'insufficienza della prova del fatto e della dinamica e quindi del nesso di causalità, si riverbera in danno della stessa, sulla quale grava l'onere della prova del nesso eziologico tra la ferita alla guancia del piccolo e le dedotte condizioni anomale del cantiere in linea con l'orientamento Per_1 giurisprudenziale richiamato al paragrafo precedente.
Considerato, quindi che, non avendo l'appellante dimostrato, sulla scorta delle prove appena richiamate, la dinamica dell'incidente ed il nesso eziologico tra il danno e la cosa, pur avendone
8 l'onere, il capo della decisione in esame è corretto, con conseguente rigetto del profilo di censura in esame.
Rileva inoltre il Collegio che, pur volendo accedere alla tesi dell'appellante secondo cui sarebbe stata dimostrata l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata dall'esistenza di un puntello nel punto esatto in cui avrebbe impattato il bambino il danno patito dallo stesso non è in ogni caso risarcibile, avendo la ctu espletata in primo grado accertato che dall'accaduto non erano derivate conseguenze rilevanti giacché essa non ha riscontrato danni valutabili a livello medico legale.
Sul punto è sufficiente richiamare le conclusioni della già menzionata CTU a tenore della quale non vi sono state conseguenze rilevanti giacché venivano riscontrate unicamente: “..Presenza di esito cicatriziale a carico dell'angolo esterno dell'occhio destro, di pregressa lesione”, cioè estranea ai fatti di causa, nonché “Modestissimi postumi di lesione abrasa, della lunghezza di due cm e mezzo, sulla guancia destra, non dolente, curvilinea e visibile solo ad uno sguardo attento e con luce radente” tali da consentire di affermare che “allo stato attuale permangono postumi di lievissima entità che non costituiscono un danno estetico e che non trovano valutazione percentuale a livello medico legale..”. In definitiva, nella specie, manca prova dell'esistenza stessa di un danno apprezzabile e quindi non sussistono i presupposti per ipotizzare un danno risarcibile.
L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza merita sicura conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, valore della causa € 9.542,25 (XII tabella III scaglione valore della causa da €5.201 ad € 26.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza definitiva del Tribunale di Roma, n. 8003/2020, pubblicata il 03/06/2020 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna , a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado, liquidate in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre a spese generali
(15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come
9 successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 09 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -RT Tilocca-
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