Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00405/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2025, proposto da
LA HI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bormioli, Paolo Bormioli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Bormioli in Genova, piazza Dante 9/14;
contro
Comune di Levanto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vanessa Perdelli, Mario Alberto Quaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Materiali Edili F.Lli Queirolo S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
e l’annullamento del silenzio maturato sull’istanza 20/11/2024 - di accesso ad informazioni ex art. 5.2 D.lgs. n. 33/20213; - di accesso a documenti ex art. 25 L. n. 241/1990 e art. 5 D.P.R. n. 184/2006,
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere quanto richiesto con l’istanza 20/11/2024 e
per l’emissione di ordine e per la condanna del Comune a riscontrare detta istanza, fornire le richieste informazioni e, se esistenti, i richiesti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Levanto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che l’amministrazione comunale ha evaso l’istanza della ricorrente con nota 24 febbraio 2025 n. 3929, precisando che “la variante urbanistica per modifica alla convenzione attuativa del 19/03/2012 non è né stata presentata con istanza né formulata d’ufficio”.
Ritenuta per quanto sopra la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza atteso che la nota comunale è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1500, 00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO