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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/12/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
- dott. ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2128 /2025 VG, introdotta con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Castiglione D'adda (LO), via delle Rose n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Eliana Tosi;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Castiglione D'Adda, via delle Rose n.7, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Peccenati;
FATTO
1.Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, depositato in data
05.08.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione ed al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita del figlio. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita del minore che possa influire sulla sua formazione e crescita psico-fisica, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
Pag. 1 . Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno Per_1 la potestà separatamente.
3) La casa familiare viene assegnata alla IG.ra la quale, come per legge, subentrerà a tutti Pt_1 gli effetti, in via esclusiva, nel contratto di locazione di cui si impegna a versare regolarmente i canoni.
La sig.ra provvederà, altresì, entro il 30/07/2025 alla voltura delle utenze ad oggi intestate al Pt_1 sig. , che asporterà i propri beni ed effetti personali come da elenco condiviso e sottoscritto Pt_2 dalle parti. Quest'ultimo lascerà la casa famigliare entro il 15/07/2025, trasferendo la propria residenza presso l'immobile sito in Castiglione d'Adda (LO), Via Roma n. 143. Le utenze della casa coniugale dal 15/7 saranno sostenute in via esclusiva dalla signora Pt_1
4) il sig. a titolo di concorso al mantenimento del figlio verserà un assegno di € 400,00, oltre Pt_2 aggiornamento ISTAT, sino al mese di agosto 2026 compreso. Le parti concordano sin d'ora che l'assegno di cui sopra sarà ridotto ad € 300,00, oltre aggiornamento ISTAT, a decorrere dal mese di settembre 2026;
5) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre con rinuncia del sig. del 50% pro Pt_2 quota.
6) Le parti concordano sin d'ora che le spese straordinarie saranno suddivise al 60% a carico del IG.
e al 40% a carico della IG.ra sino al mese di agosto 2026 compreso. Dal mese di Pt_2 Pt_1 settembre 2026 i genitori contribuiranno alle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore in pari misura (al 50%). Per la specifica disciplina delle spese straordinarie si farà rinvio al protocollo del
Tribunale di Milano che si allega alla presente e che le parti danno atto di aver ricevuto dai rispettivi legali.
7) Le somme giacenti sul libretto del minore saranno suddivise tra i genitori in base a quanto rispettivamente versato: la IG.ra € 1.535,00 – il IG. € 1.050,00. Tali somme saranno Pt_1 Pt_2 autonomamente gestite dai genitori sempre e comunque nell'interesse del figlio . Persona_1
8) il IG. potrà vedere con le seguenti modalità: Pt_2 Per_1
- weekend alternati dal venerdì sera alle 18,30 sino alla domenica sera alle 20,30 (dopo cena) quando lo riporterà a casa della madre docciato e già pronto per la nanna;
il rientro della domenica sarà alle
21,00 nei periodi di sospensione scolastica. Nel caso in cui il padre, per il weekend di propria competenza, rientri tardi o non sia presente il venerdì per motivi di lavoro, andrà a prendere il figlio il sabato mattina alle ore 9,30 e lo terrà con sé sino alla domenica sera alle 20,30 (dopo cena), previa comunicazione alla madre almeno 2 giorni prima;
- nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre, il padre potrà vedere il figlio due giorni infrasettimanali con pernottamento (il martedì dall'uscita dall'asilo sino al mercoledì mattina, allorquando il padre, o suo delegato, lo riaccompagnerà all'asilo; il giovedì dall'uscita dall'asilo sino al venerdì mattina, allorquando il padre, o suo delegato, lo riaccompagnerà all'asilo);
Pag.
2 - nella settimana che termina con il weekend di competenza paterna il minore starà con il padre un giorno infrasettimanale con pernottamento, indicativamente il martedì dall'uscita dall'asilo sino al mercoledì mattina allorquando il padre, o suo delegato, lo riaccompagnerà a scuola. Nel caso in cui il padre, nei giorni infrasettimanali di propria spettanza, sarà impegnato in trasferte di lavoro, Per_1 potrà stare con i nonni paterni o la zia paterna (IG.ra ), senza pernottamento (rientro Parte_3 presso la madre alle ore 20,30 dopo cena) o, in alternativa, qualora il minore starà con la mamma, il
IG. potrà recuperare i giorni "persi" previa comunicazione alla IG.ra nell'ambito Pt_2 Pt_1 della stessa settimana, salvo impegni già programmati.
Nel caso in cui il padre non potrà essere presente nel weekend di sua spettanza, vedrà il minore nel weekend successivo, con conseguente scambio dei fine settimana tra padre e madre seguendo sempre l'alternanza, salvo impegni già programmati. In caso di mancato scambio del weekend a causa di impegni già programmati dalla madre, il sig. potrà recuperare il fine settimana perso nel primo Pt_2 weekend disponibile senza ulteriore inversione delle alternanze, previa comunicazione alla madre.
Rimane inteso che trattasi di occasioni eccezionali dovute a ragioni lavorative del IG. e Pt_2
l'impedimento, ai fini organizzativi, dovrà essere comunicato almeno la settimana precedente.
I genitori concordano sul fatto che dovrà essere garantito un canale comunicativo tra i genitori e chi si occupa del minore in loro assenza.
9) In caso di malattia del minore che comporti impossibilità di spostamento, lo stesso starà con il genitore presso cui è emerso il malanno, con possibilità per l'altro genitore di recuperare i giorni non trascorsi, previo accordo, e di fare visita al minore. Solo in caso di malattie infantili debilitative il minore starà con la madre, previa consultazione del pediatra ed esibizione di certificato medico. In caso di malattia i genitori hanno il dovere di tenere aggiornato l'altro genitore.
10) I giorni di festività durante le vacanze natalizie, pasquali, o ulteriori festività civili/religiose verranno suddivisi tra le parti in base al principio dell'alternanza, così come il compleanno di Per_1
. In occasione del compleanno dei genitori, della Festa del Papà e della Mamma, ecc., il minore
[...] starà con il genitore “festeggiato”, in deroga alla disciplina delle frequentazioni prestabilita. Se possibile, alle feste di compleanno del minore con i compagni, saranno presenti entrambi i genitori. I giorni di sospensione scolastica saranno gestiti dai genitori in base alla gestione ordinaria, salvo nelle due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive che i genitori trascorreranno con il figlio.
Il minore trascorrerà con i genitori due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Per l'anno in corso il IG. ha già comunicato alla Pt_2
IG.ra le due settimane che trascorrerà con , ovvero: - dal 14/07 ore 8,30 sino al Pt_1 Per_1
21/07 ore 15.30; - dal 18/8 ore 8,30 sino al 25/08 ore 15,30;
11) I genitori presenteranno al minore nuovi partners solo in caso di relazione stabile e duratura, seguendo il buon senso, senza alcun limite o vincolo temporale.
Pag. 3 12) Il genitore che non terrà con sé il minore avrà diritto ad una telefonata tra le 19,00 – 20,00. 13) I genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore (attività ludiche, catechismo, sport, etc.) nei periodi di propria spettanza.
14) I trasferimenti del genitore e minore saranno comunicati all'altro genitore, il quale dovrà fornire luogo, recapiti etc..
15) A seguito del trasferimento del padre, i genitori concordano che nell'interesse del minore i pernottamenti presso lo stesso saranno organizzati in modo graduale per far abituare il minore alla nuova situazione.
16) I genitori danno atto che nel supremo interesse del minore si attiveranno per intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale e/o di supporto alla genitorialità per meglio gestire le conseguenze della separazione rispetto al rapporto tra gli stessi e anche del minore. Nonché a consultare uno psicoterapeuta infantile;
in caso di disagio del figlio i genitori seguiranno le indicazioni dello specialista.
17) Tale percorso potrà essere richiesto al Consultorio Il Mandorlo di Casalpusterlengo.
18) I documenti di identità e sanitari seguiranno il minore in caso di trasferimenti fuori regione e nei periodi di vacanze. Durante gli altri tempi di frequentazione, il padre conserverà una copia dei documenti del minore.
19) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano, sottoscrivono e confermano e dichiarano altresì che con il corretto e completo adempimento di quanto sopra, hanno risolto ogni pendenza derivante dai rapporti di convivenza di fatto tra loro intercorsi e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi motivo e/o ragione.
20) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. Sul punto si precisa che la IG.ra è assistita con il beneficio del Gratuito Patrocinio. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. I coniugi hanno intrapreso una convivenza more uxorio dalla quale nasce in data Persona_1
31.12.2020.
3. Tutto ciò considerato il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473- bis.4 c.p.c.) tenuto conto dell'età del minore e dei contenuti dell'accordo.
Pag. 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le modifiche delle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa le spese.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Lodi, il 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
- dott. ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2128 /2025 VG, introdotta con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Castiglione D'adda (LO), via delle Rose n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Eliana Tosi;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Castiglione D'Adda, via delle Rose n.7, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Peccenati;
FATTO
1.Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, depositato in data
05.08.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione ed al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita del figlio. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita del minore che possa influire sulla sua formazione e crescita psico-fisica, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
Pag. 1 . Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno Per_1 la potestà separatamente.
3) La casa familiare viene assegnata alla IG.ra la quale, come per legge, subentrerà a tutti Pt_1 gli effetti, in via esclusiva, nel contratto di locazione di cui si impegna a versare regolarmente i canoni.
La sig.ra provvederà, altresì, entro il 30/07/2025 alla voltura delle utenze ad oggi intestate al Pt_1 sig. , che asporterà i propri beni ed effetti personali come da elenco condiviso e sottoscritto Pt_2 dalle parti. Quest'ultimo lascerà la casa famigliare entro il 15/07/2025, trasferendo la propria residenza presso l'immobile sito in Castiglione d'Adda (LO), Via Roma n. 143. Le utenze della casa coniugale dal 15/7 saranno sostenute in via esclusiva dalla signora Pt_1
4) il sig. a titolo di concorso al mantenimento del figlio verserà un assegno di € 400,00, oltre Pt_2 aggiornamento ISTAT, sino al mese di agosto 2026 compreso. Le parti concordano sin d'ora che l'assegno di cui sopra sarà ridotto ad € 300,00, oltre aggiornamento ISTAT, a decorrere dal mese di settembre 2026;
5) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre con rinuncia del sig. del 50% pro Pt_2 quota.
6) Le parti concordano sin d'ora che le spese straordinarie saranno suddivise al 60% a carico del IG.
e al 40% a carico della IG.ra sino al mese di agosto 2026 compreso. Dal mese di Pt_2 Pt_1 settembre 2026 i genitori contribuiranno alle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore in pari misura (al 50%). Per la specifica disciplina delle spese straordinarie si farà rinvio al protocollo del
Tribunale di Milano che si allega alla presente e che le parti danno atto di aver ricevuto dai rispettivi legali.
7) Le somme giacenti sul libretto del minore saranno suddivise tra i genitori in base a quanto rispettivamente versato: la IG.ra € 1.535,00 – il IG. € 1.050,00. Tali somme saranno Pt_1 Pt_2 autonomamente gestite dai genitori sempre e comunque nell'interesse del figlio . Persona_1
8) il IG. potrà vedere con le seguenti modalità: Pt_2 Per_1
- weekend alternati dal venerdì sera alle 18,30 sino alla domenica sera alle 20,30 (dopo cena) quando lo riporterà a casa della madre docciato e già pronto per la nanna;
il rientro della domenica sarà alle
21,00 nei periodi di sospensione scolastica. Nel caso in cui il padre, per il weekend di propria competenza, rientri tardi o non sia presente il venerdì per motivi di lavoro, andrà a prendere il figlio il sabato mattina alle ore 9,30 e lo terrà con sé sino alla domenica sera alle 20,30 (dopo cena), previa comunicazione alla madre almeno 2 giorni prima;
- nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre, il padre potrà vedere il figlio due giorni infrasettimanali con pernottamento (il martedì dall'uscita dall'asilo sino al mercoledì mattina, allorquando il padre, o suo delegato, lo riaccompagnerà all'asilo; il giovedì dall'uscita dall'asilo sino al venerdì mattina, allorquando il padre, o suo delegato, lo riaccompagnerà all'asilo);
Pag.
2 - nella settimana che termina con il weekend di competenza paterna il minore starà con il padre un giorno infrasettimanale con pernottamento, indicativamente il martedì dall'uscita dall'asilo sino al mercoledì mattina allorquando il padre, o suo delegato, lo riaccompagnerà a scuola. Nel caso in cui il padre, nei giorni infrasettimanali di propria spettanza, sarà impegnato in trasferte di lavoro, Per_1 potrà stare con i nonni paterni o la zia paterna (IG.ra ), senza pernottamento (rientro Parte_3 presso la madre alle ore 20,30 dopo cena) o, in alternativa, qualora il minore starà con la mamma, il
IG. potrà recuperare i giorni "persi" previa comunicazione alla IG.ra nell'ambito Pt_2 Pt_1 della stessa settimana, salvo impegni già programmati.
Nel caso in cui il padre non potrà essere presente nel weekend di sua spettanza, vedrà il minore nel weekend successivo, con conseguente scambio dei fine settimana tra padre e madre seguendo sempre l'alternanza, salvo impegni già programmati. In caso di mancato scambio del weekend a causa di impegni già programmati dalla madre, il sig. potrà recuperare il fine settimana perso nel primo Pt_2 weekend disponibile senza ulteriore inversione delle alternanze, previa comunicazione alla madre.
Rimane inteso che trattasi di occasioni eccezionali dovute a ragioni lavorative del IG. e Pt_2
l'impedimento, ai fini organizzativi, dovrà essere comunicato almeno la settimana precedente.
I genitori concordano sul fatto che dovrà essere garantito un canale comunicativo tra i genitori e chi si occupa del minore in loro assenza.
9) In caso di malattia del minore che comporti impossibilità di spostamento, lo stesso starà con il genitore presso cui è emerso il malanno, con possibilità per l'altro genitore di recuperare i giorni non trascorsi, previo accordo, e di fare visita al minore. Solo in caso di malattie infantili debilitative il minore starà con la madre, previa consultazione del pediatra ed esibizione di certificato medico. In caso di malattia i genitori hanno il dovere di tenere aggiornato l'altro genitore.
10) I giorni di festività durante le vacanze natalizie, pasquali, o ulteriori festività civili/religiose verranno suddivisi tra le parti in base al principio dell'alternanza, così come il compleanno di Per_1
. In occasione del compleanno dei genitori, della Festa del Papà e della Mamma, ecc., il minore
[...] starà con il genitore “festeggiato”, in deroga alla disciplina delle frequentazioni prestabilita. Se possibile, alle feste di compleanno del minore con i compagni, saranno presenti entrambi i genitori. I giorni di sospensione scolastica saranno gestiti dai genitori in base alla gestione ordinaria, salvo nelle due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive che i genitori trascorreranno con il figlio.
Il minore trascorrerà con i genitori due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Per l'anno in corso il IG. ha già comunicato alla Pt_2
IG.ra le due settimane che trascorrerà con , ovvero: - dal 14/07 ore 8,30 sino al Pt_1 Per_1
21/07 ore 15.30; - dal 18/8 ore 8,30 sino al 25/08 ore 15,30;
11) I genitori presenteranno al minore nuovi partners solo in caso di relazione stabile e duratura, seguendo il buon senso, senza alcun limite o vincolo temporale.
Pag. 3 12) Il genitore che non terrà con sé il minore avrà diritto ad una telefonata tra le 19,00 – 20,00. 13) I genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore (attività ludiche, catechismo, sport, etc.) nei periodi di propria spettanza.
14) I trasferimenti del genitore e minore saranno comunicati all'altro genitore, il quale dovrà fornire luogo, recapiti etc..
15) A seguito del trasferimento del padre, i genitori concordano che nell'interesse del minore i pernottamenti presso lo stesso saranno organizzati in modo graduale per far abituare il minore alla nuova situazione.
16) I genitori danno atto che nel supremo interesse del minore si attiveranno per intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale e/o di supporto alla genitorialità per meglio gestire le conseguenze della separazione rispetto al rapporto tra gli stessi e anche del minore. Nonché a consultare uno psicoterapeuta infantile;
in caso di disagio del figlio i genitori seguiranno le indicazioni dello specialista.
17) Tale percorso potrà essere richiesto al Consultorio Il Mandorlo di Casalpusterlengo.
18) I documenti di identità e sanitari seguiranno il minore in caso di trasferimenti fuori regione e nei periodi di vacanze. Durante gli altri tempi di frequentazione, il padre conserverà una copia dei documenti del minore.
19) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano, sottoscrivono e confermano e dichiarano altresì che con il corretto e completo adempimento di quanto sopra, hanno risolto ogni pendenza derivante dai rapporti di convivenza di fatto tra loro intercorsi e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi motivo e/o ragione.
20) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. Sul punto si precisa che la IG.ra è assistita con il beneficio del Gratuito Patrocinio. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. I coniugi hanno intrapreso una convivenza more uxorio dalla quale nasce in data Persona_1
31.12.2020.
3. Tutto ciò considerato il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473- bis.4 c.p.c.) tenuto conto dell'età del minore e dei contenuti dell'accordo.
Pag. 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le modifiche delle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa le spese.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Lodi, il 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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