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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1318 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Cossu e dall'avv. Savina Bomboi, e domiciliati presso lo studio dei difensori in Roma via Crescenzio n. 58 Appellanti
E
in persona del Direttore della Controparte_1
Direzione Affari Legali e Societari, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Antonio Bertoloni n. 44/46 Appellata
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Massimiliano Morelli e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10239/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/12/2022.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Cont 1. , dipendente dal 28/08/1991 e nominato Funzionario Super Parte_3 dal 04/07/2006, premesso di aver svolto sin dall'anno 2006 mansioni apicali di Unità Organizzativa assimilabili al ruolo dirigenziale e riconducibili alla declaratoria contrattuale di cui all'art. 1 CCNL Dirigenti Industria, ha agito in giudizio contro la evocando in giudizio anche l' e Controparte_1 CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare il diritto del Sig.
, con decorrenza dal 1° giungo 2006 (o dalla differente – anteriore e/o Parte_3 successiva – data provata in giudizio), all'inquadramento quale dirigente di cui all'art. 1 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali sulla base delle mansioni effettivamente svolte nel periodo di lavoro dedotto (o con applicazione del maggiore
o minore livello di inquadramento ritenuto di Giustizia o del diverso CCNL ritenuto applicabile al dedotto rapporto di lavoro); b) per l'effetto condannare la
[...]
(p.iva e c.f.: , al pagamento in Controparte_3 P.IVA_1 favore del Sig. della somma per differenze retributive di cui in Parte_3 premessa l'importo complessivo pari ad € 241.1444,66 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia per i titoli di cui in premessa;
il tutto con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c., previa, ove ritenuto, CTU contabile per la quale sin d'ora si insta;
c) Ancora, per l'effetto, condannare la
[...]
(p.iva e c.f.: ad accantonare in Controparte_3 P.IVA_1 favore del ricorrente l'ulteriore somma a titolo di tfr di € 18.131,47, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da aggiungersi a quella maturata e derivante dall'accertamento giudiziale richiesto con il presente atto da corrispondersi all'atto di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi e per l'effetto dell'art. 2120 cod. civ.; d) inoltre, condannare la (p.iva e c.f.: Controparte_3
) alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della P.IVA_1 risorsa lavorativa ricorrente presso l in relazione alle somme accertate dovute CP_2 all'esito del presente giudizio;
e) in ogni caso, condannare la Controparte_3
(p.iva e c.f.: , al pagamento spese, diritti, onorari,
[...] P.IVA_1 compensi forfettari del 15% e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza della e dell' il Controparte_1 CP_2
Tribunale di Roma ha così statuito: “rigetta il ricorso;
compensa per metà le spese di Cont lite tra il ricorrente e la che liquida per l'intero in € 7.000,00 ponendo a carico di parte ricorrente la restante metà, pari a € 3.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite nel rapporto con l . CP_2
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_3
l'erroneità della gravata sentenza sotto plurimi aspetti, con particolare riguardo alla ritenuta carenza delle allegazioni di cui al ricorso relative alle mansioni svolte, alla ritenuta irrilevanza dell'aver ricoperto posizioni lavorative in precedenza assegnate a dirigenti, alla omessa valutazione delle ripetute richieste dei direttori di
2 produzione di riconoscimento in suo favore della qualifica dirigenziale ed all'omesso esercizio dei poteri officiosi ad opera del primo giudice.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al Controparte_3 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Si è costituito in giudizio l' che ha così concluso: “ove venga accertata CP_2
l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare la parte CP_2 convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, al pagamento in favore dell dei contributi, sanzioni ed interessi ex CP_2 lege, che saranno quantificati dall , nei limiti della prescrizione”. CP_2
2.3. All'esito della prima udienza di discussione del 27/03/2025, allorquando il procuratore dell'appellante precisava che la comunicazione dell'avvenuto decesso di quest'ultimo era avvenuta unicamente a fini informativi, la causa veniva rinviata su richiesta del medesimo procuratore per consentire la costituzione in giudizio degli eredi.
2.4. In data 27/08/2025 si sono costituiti in giudizio e Parte_1 [...]
rispettivamente moglie e figlio del defunto , i quali hanno Pt_2 Parte_3 fatto proprie tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni e istanze di cui al ricorso in appello. Cont 3. All'odierna udienza le parti appellanti e l'appellata sono comparse rappresentando di voler conciliare la lite, come in effetti hanno provveduto, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, allegato al verbale d'udienza, con il quale hanno definito qualsiasi questione tra loro pendente, ivi comprese le spese di lite dell'odierno giudizio.
3.1. L'avvenuta conciliazione ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti medesime circa l'oggetto del presente procedimento, rendendo anche necessaria la riforma della sentenza di primo grado che ha dettato una definizione degli interessi che le parti hanno voluto integralmente sostituire con il regime dettato dalla loro libera volontà, espresso nell'accordo conciliativo sottoscritto all'odierna udienza.
3.2. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere ricognitivamente ribadita la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti con cui è stato integralmente definito anche il regime delle spese di lite.
3.4. Conseguentemente, viene meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio anche in capo all' che, costituendosi in primo grado, ha chiesto “ove risulti CP_2 fondata la domanda del ricorrente, condannare la RAI-Radio Controparte_1 CP_ a versare all la contribuzione relativa alle somme accertate come dovute all'esito del presente giudizio”. L' pertanto, ha proposto una propria autonoma CP_2 Cont domanda nei confronti della unicamente nell'ipotesi di accertata fondatezza della domanda originariamente proposta da , e allo stesso modo nel Parte_3 costituirsi nel presente giudizio di appello ha chiesto “ove venga accertata l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare la parte CP_2 convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, al pagamento in favore dell dei contributi, sanzioni ed interessi ex CP_2
3 lege, che saranno quantificati dall , nei limiti della prescrizione”, proponendo, CP_2 quindi, una domanda subordinata all'accertamento della tipologia del rapporto di lavoro come chiesto dalla parte ricorrente.
3.5. Ne deriva, pertanto, che, non procedendo la Corte ad alcun accertamento della fondatezza della domanda originariamente proposta in ragione dell'intervenuta conciliazione, non vi è più luogo a provvedere anche sulla domanda di regolarizzazione contributiva, sia in quanto la parte vi ha sostanzialmente rinunciato, sia in quanto l' ha chiesto la condanna al pagamento dell'ulteriore CP_2 contribuzione unicamente in caso di effettivo accertamento della sussistenza, in fatto ed in diritto, dei presupposti del versamento di contributi ulteriori rispetto a quelli già versati.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della qualità di litisconsorte necessario dell' le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti CP_2 appellanti e l' sono integralmente compensate. CP_2
P.Q.M.
La Corte, in riforma della gravata sentenza, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti appellanti e la anche relativamente alle spese di lite e Controparte_5 compensa le spese di lite del doppio grado tra le parti appellanti e l' CP_2
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1318 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Cossu e dall'avv. Savina Bomboi, e domiciliati presso lo studio dei difensori in Roma via Crescenzio n. 58 Appellanti
E
in persona del Direttore della Controparte_1
Direzione Affari Legali e Societari, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Antonio Bertoloni n. 44/46 Appellata
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Massimiliano Morelli e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10239/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/12/2022.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Cont 1. , dipendente dal 28/08/1991 e nominato Funzionario Super Parte_3 dal 04/07/2006, premesso di aver svolto sin dall'anno 2006 mansioni apicali di Unità Organizzativa assimilabili al ruolo dirigenziale e riconducibili alla declaratoria contrattuale di cui all'art. 1 CCNL Dirigenti Industria, ha agito in giudizio contro la evocando in giudizio anche l' e Controparte_1 CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare il diritto del Sig.
, con decorrenza dal 1° giungo 2006 (o dalla differente – anteriore e/o Parte_3 successiva – data provata in giudizio), all'inquadramento quale dirigente di cui all'art. 1 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali sulla base delle mansioni effettivamente svolte nel periodo di lavoro dedotto (o con applicazione del maggiore
o minore livello di inquadramento ritenuto di Giustizia o del diverso CCNL ritenuto applicabile al dedotto rapporto di lavoro); b) per l'effetto condannare la
[...]
(p.iva e c.f.: , al pagamento in Controparte_3 P.IVA_1 favore del Sig. della somma per differenze retributive di cui in Parte_3 premessa l'importo complessivo pari ad € 241.1444,66 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia per i titoli di cui in premessa;
il tutto con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c., previa, ove ritenuto, CTU contabile per la quale sin d'ora si insta;
c) Ancora, per l'effetto, condannare la
[...]
(p.iva e c.f.: ad accantonare in Controparte_3 P.IVA_1 favore del ricorrente l'ulteriore somma a titolo di tfr di € 18.131,47, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da aggiungersi a quella maturata e derivante dall'accertamento giudiziale richiesto con il presente atto da corrispondersi all'atto di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi e per l'effetto dell'art. 2120 cod. civ.; d) inoltre, condannare la (p.iva e c.f.: Controparte_3
) alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della P.IVA_1 risorsa lavorativa ricorrente presso l in relazione alle somme accertate dovute CP_2 all'esito del presente giudizio;
e) in ogni caso, condannare la Controparte_3
(p.iva e c.f.: , al pagamento spese, diritti, onorari,
[...] P.IVA_1 compensi forfettari del 15% e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza della e dell' il Controparte_1 CP_2
Tribunale di Roma ha così statuito: “rigetta il ricorso;
compensa per metà le spese di Cont lite tra il ricorrente e la che liquida per l'intero in € 7.000,00 ponendo a carico di parte ricorrente la restante metà, pari a € 3.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite nel rapporto con l . CP_2
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_3
l'erroneità della gravata sentenza sotto plurimi aspetti, con particolare riguardo alla ritenuta carenza delle allegazioni di cui al ricorso relative alle mansioni svolte, alla ritenuta irrilevanza dell'aver ricoperto posizioni lavorative in precedenza assegnate a dirigenti, alla omessa valutazione delle ripetute richieste dei direttori di
2 produzione di riconoscimento in suo favore della qualifica dirigenziale ed all'omesso esercizio dei poteri officiosi ad opera del primo giudice.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al Controparte_3 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Si è costituito in giudizio l' che ha così concluso: “ove venga accertata CP_2
l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare la parte CP_2 convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, al pagamento in favore dell dei contributi, sanzioni ed interessi ex CP_2 lege, che saranno quantificati dall , nei limiti della prescrizione”. CP_2
2.3. All'esito della prima udienza di discussione del 27/03/2025, allorquando il procuratore dell'appellante precisava che la comunicazione dell'avvenuto decesso di quest'ultimo era avvenuta unicamente a fini informativi, la causa veniva rinviata su richiesta del medesimo procuratore per consentire la costituzione in giudizio degli eredi.
2.4. In data 27/08/2025 si sono costituiti in giudizio e Parte_1 [...]
rispettivamente moglie e figlio del defunto , i quali hanno Pt_2 Parte_3 fatto proprie tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni e istanze di cui al ricorso in appello. Cont 3. All'odierna udienza le parti appellanti e l'appellata sono comparse rappresentando di voler conciliare la lite, come in effetti hanno provveduto, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, allegato al verbale d'udienza, con il quale hanno definito qualsiasi questione tra loro pendente, ivi comprese le spese di lite dell'odierno giudizio.
3.1. L'avvenuta conciliazione ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti medesime circa l'oggetto del presente procedimento, rendendo anche necessaria la riforma della sentenza di primo grado che ha dettato una definizione degli interessi che le parti hanno voluto integralmente sostituire con il regime dettato dalla loro libera volontà, espresso nell'accordo conciliativo sottoscritto all'odierna udienza.
3.2. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere ricognitivamente ribadita la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti con cui è stato integralmente definito anche il regime delle spese di lite.
3.4. Conseguentemente, viene meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio anche in capo all' che, costituendosi in primo grado, ha chiesto “ove risulti CP_2 fondata la domanda del ricorrente, condannare la RAI-Radio Controparte_1 CP_ a versare all la contribuzione relativa alle somme accertate come dovute all'esito del presente giudizio”. L' pertanto, ha proposto una propria autonoma CP_2 Cont domanda nei confronti della unicamente nell'ipotesi di accertata fondatezza della domanda originariamente proposta da , e allo stesso modo nel Parte_3 costituirsi nel presente giudizio di appello ha chiesto “ove venga accertata l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare la parte CP_2 convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, al pagamento in favore dell dei contributi, sanzioni ed interessi ex CP_2
3 lege, che saranno quantificati dall , nei limiti della prescrizione”, proponendo, CP_2 quindi, una domanda subordinata all'accertamento della tipologia del rapporto di lavoro come chiesto dalla parte ricorrente.
3.5. Ne deriva, pertanto, che, non procedendo la Corte ad alcun accertamento della fondatezza della domanda originariamente proposta in ragione dell'intervenuta conciliazione, non vi è più luogo a provvedere anche sulla domanda di regolarizzazione contributiva, sia in quanto la parte vi ha sostanzialmente rinunciato, sia in quanto l' ha chiesto la condanna al pagamento dell'ulteriore CP_2 contribuzione unicamente in caso di effettivo accertamento della sussistenza, in fatto ed in diritto, dei presupposti del versamento di contributi ulteriori rispetto a quelli già versati.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della qualità di litisconsorte necessario dell' le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti CP_2 appellanti e l' sono integralmente compensate. CP_2
P.Q.M.
La Corte, in riforma della gravata sentenza, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti appellanti e la anche relativamente alle spese di lite e Controparte_5 compensa le spese di lite del doppio grado tra le parti appellanti e l' CP_2
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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