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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 970/2021, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Livorno, Via Alessandro Pannocchia 28, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Rocca che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellante; contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Genova, Via XX Settembre 32/11, presso lo studio dell'Avv. Carlo Uva, che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti conferita con rogito Notaio Per_1
di Genova del 16/02/2021 (Rep. n° 6.946).
[...]
appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento del presente appello, rigettare la domanda di in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, Controparte_1 CP_1
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio". Parte appellata.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, adversis reiectis rigettare l'Appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare Parte_1
integralmente l'impugnata sentenza n. 1822/2021 resa dal Tribunale di Genova in data 23.07.2021; vinte le spese i diritti e gli onorari del giudizio".
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione la , da ora ha chiesto la condanna di Controparte_1 CP_1
da ora al pagamento della somma di euro 87.533,00 per soste portuali Parte_1 Parte_1
maturate per la giacenza presso il Terminal di due trattori IVECO Mod. Magirus;
la fonte dell'obbligo era individuata in una richiesta di booking del settembre 2017 riguardante il trasporto dei mezzi a
Djibuti, trasporto mai avvenuto per il fermo conseguente a verifiche effettuate dalla Dogana di
Genova. Si è costituita l'attuale appellante chiedendo la chiamata in causa delle Dogane di Genova, il rigetto della domanda e in subordine la riduzione delle somme. Il Giudice, respinta la richiesta di chiamata in causa, ha condannato al pagamento di euro 44.160,00 oltre accessori di Parte_1
legge ed il pagamento delle soste successivamente maturate per euro 40,00 al giorno.
Ha proposto appello preliminarmente richiamando tutte le difese del primo grado e Parte_1
deducendone l'erroneità con riguardo a due passaggi, per aver ritenuto: non fondato l'assunto della mancata conclusione del contratto di trasporto per fatti addebitabili alla di Genova e Pt_2
non condivisibile l'assunto difensivo circa la non debenza delle somme maturate in quanto operazioni e prestazioni accessorie non riconducibili al contratto di trasporto.
Si è costituita chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello CP_1
e comunque la reiezione nel merito.
Sull'inammissibilità dell'appello. A fronte del disposto dell'art. 342 cpc la parte iniziale dell'atto di appello, con il richiamo generale a tutte le difese, è certamente inammissibile, ma poiché subito dopo l'atto individua le parti della decisione che ritiene viziate, se pure non le indica in modo specifico, deve procedersi nell'esame dei motivi.
Vizio di motivazione per carenza e illogicità nella parte relativa alla rilevanza del mancato svincolo della merce ai fini del perfezionamento del contratto. Scrive l'appellante che l'illogicità della decisione emerge chiara dall'avere il Giudice considerato il contratto concluso anche se non perfezionato. Occorre rammentare in breve la controversia in fatto: in qualità di Parte_1
spedizioniere si impegna verso il suo mandante alla conclusione di un contratto di trasporto di due trattori IVECO Mod. Magirus con destinazione Djibuti;
la di Genova interviene per Pt_2
operazioni di controllo al momento dell'ingresso dei beni presso il terminal, ed i trattori vengono bloccati per un periodo rilevante, tanto che all'esito l'odierna appellante rinuncia all'imbarco dei mezzi, i quali rimangono in sosta presso il terminal . Il Giudice di primo grado ha ritenuto la CP_1
conclusione del contratto di trasporto all'esito dell'esame dell'emissione del booking note – doc. 1
e 8 Nella motivazione si legge: “È pacifica l'emissione di booking note da parte di CP_1 CP_1
su richiesta di e per effetto di tale emissione deve ritenersi perfezionato il contratto di Parte_1
trasporto. Il mancato svincolo doganale ha impedito la caricazione della merce, già introdotta in porto, e quindi l'esecuzione del contratto, ma non la sua conclusione.”. L'emissione del booking n.17/0334937 non è mai stata contestata, riguardando la tesi dell'attuale appellante la mancata conclusione del contratto. Come correttamente ha posto in evidenza il Giudice di prime cure, il contratto si è perfezionato con l'emissione del documento di trasporto, e ciò che non ha avuto realizzazione è l'esecuzione, posto che è pacifico che i due mezzi sono rimasti sul piazzale a causa del controllo doganale e poi non sono stati imbarcati, rimanendo in sosta.
Vizio di motivazione per carenza e illogicità nella parte relativa alle soste maturate in quanto operazioni e prestazioni accessorie ma non riconducibili al contratto di trasporto.
In sostanza, secondo l'appellante, le soste non potrebbero imputarsi allo spedizioniere perché operazioni non accessorie a quel contratto e non potendosi ricondurre al contratto di trasporto. Per sostenere la tesi, richiama la giurisprudenza formatasi nell'ambito del noleggio dei container e delle spese di controstallie in caso di mancato ritiro della merce e mancata riconsegna dei contenitori. In particolare, l'appellante ritiene applicabile per analogia delle situazioni di fatto la giurisprudenza sulle soste maturate dai contenitori in attesa di essere imbarcati: il riferimento non è corretto perché la fattispecie che quelle decisioni esaminano riguarda la messa a disposizione dei container da parte del vettore, ricostruita in termini non collegati al contratto di spedizione ma come pattuizione autonoma. In particolare, la giurisprudenza ricostruisce la relazione in termini di contratto accessorio di locazione rispetto al contratto di trasporto. In particolare, la decisione richiamata dalla difesa C. Cass. n. 4900 del 28/02/2011, in massima detta: “ Sebbene lo Parte_1
spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle "operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art. 1737 cod. civ.), la legge rimette all'autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina del tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. Il relativo accertamento è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.” A chiarimento della ricostruzione offerta dalla Suprema Corte, nel rapporto oggetto della decisione un vettore marittimo aveva messo a disposizione dello spedizioniere vari "containers" per il trasporto di merce, i quali, a causa del mancato ritiro della merce stessa da parte del destinatario non gli erano stati restituiti ed aveva, pertanto, proposto domanda, nei confronti dello spedizioniere, di pagamento delle controstallie. La
Corte, formulando il principio di cui alla massima, ha condiviso la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dello spedizioniere, ritenendo che la locazione dei "containers" fosse operazione accessoria in senso lato compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente, come tale estranea all'oggetto del contratto di spedizione, sicché il mittente medesimo dovesse rispondere della loro ritardata restituzione. Ripresa la fattispecie, emergono chiaramente la differenze: nel caso oggetto della decisione della Corte si tratta di utilizzo di contenitori per il trasporto e di individuazione delle responsabilità tra mittente e destinatario, dunque i diversi soggetti mandante e destinatario dei beni;
nella fattispecie oggetto di causa le soste sono strettamente collegate al contratto di trasporto, oggetto tipico della spedizione, perfezionatosi con l'emissione del booking note quando i mezzi sono entrati nel terminal, ed i beni stessi non sono partiti per una situazione che ha inciso la sfera del contraente spedizioniere, non c'erano operazioni ulteriori da effettuare. Sicché correttamente le soste devono ritenersi oneri accessori al contratto di trasporto.
La decisione impugnata ha a sua volta evidenziato la diversità delle relazioni contrattuali.
La sentenza deve trovare conferma.
Parte appellante va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nel rispetto del parametro del valore della causa – da 26.001 a 52.000-, e nella misura mediana e minima per la fase istruttoria/trattazione stante l'andamento della causa. Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1822/2011 del Tribunale di Genova,
[...]
respinge l'appello; dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado, liquidate in euro 8.469,00, oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge;
sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, in data 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 970/2021, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Livorno, Via Alessandro Pannocchia 28, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Rocca che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellante; contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Genova, Via XX Settembre 32/11, presso lo studio dell'Avv. Carlo Uva, che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti conferita con rogito Notaio Per_1
di Genova del 16/02/2021 (Rep. n° 6.946).
[...]
appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento del presente appello, rigettare la domanda di in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, Controparte_1 CP_1
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio". Parte appellata.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, adversis reiectis rigettare l'Appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare Parte_1
integralmente l'impugnata sentenza n. 1822/2021 resa dal Tribunale di Genova in data 23.07.2021; vinte le spese i diritti e gli onorari del giudizio".
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione la , da ora ha chiesto la condanna di Controparte_1 CP_1
da ora al pagamento della somma di euro 87.533,00 per soste portuali Parte_1 Parte_1
maturate per la giacenza presso il Terminal di due trattori IVECO Mod. Magirus;
la fonte dell'obbligo era individuata in una richiesta di booking del settembre 2017 riguardante il trasporto dei mezzi a
Djibuti, trasporto mai avvenuto per il fermo conseguente a verifiche effettuate dalla Dogana di
Genova. Si è costituita l'attuale appellante chiedendo la chiamata in causa delle Dogane di Genova, il rigetto della domanda e in subordine la riduzione delle somme. Il Giudice, respinta la richiesta di chiamata in causa, ha condannato al pagamento di euro 44.160,00 oltre accessori di Parte_1
legge ed il pagamento delle soste successivamente maturate per euro 40,00 al giorno.
Ha proposto appello preliminarmente richiamando tutte le difese del primo grado e Parte_1
deducendone l'erroneità con riguardo a due passaggi, per aver ritenuto: non fondato l'assunto della mancata conclusione del contratto di trasporto per fatti addebitabili alla di Genova e Pt_2
non condivisibile l'assunto difensivo circa la non debenza delle somme maturate in quanto operazioni e prestazioni accessorie non riconducibili al contratto di trasporto.
Si è costituita chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello CP_1
e comunque la reiezione nel merito.
Sull'inammissibilità dell'appello. A fronte del disposto dell'art. 342 cpc la parte iniziale dell'atto di appello, con il richiamo generale a tutte le difese, è certamente inammissibile, ma poiché subito dopo l'atto individua le parti della decisione che ritiene viziate, se pure non le indica in modo specifico, deve procedersi nell'esame dei motivi.
Vizio di motivazione per carenza e illogicità nella parte relativa alla rilevanza del mancato svincolo della merce ai fini del perfezionamento del contratto. Scrive l'appellante che l'illogicità della decisione emerge chiara dall'avere il Giudice considerato il contratto concluso anche se non perfezionato. Occorre rammentare in breve la controversia in fatto: in qualità di Parte_1
spedizioniere si impegna verso il suo mandante alla conclusione di un contratto di trasporto di due trattori IVECO Mod. Magirus con destinazione Djibuti;
la di Genova interviene per Pt_2
operazioni di controllo al momento dell'ingresso dei beni presso il terminal, ed i trattori vengono bloccati per un periodo rilevante, tanto che all'esito l'odierna appellante rinuncia all'imbarco dei mezzi, i quali rimangono in sosta presso il terminal . Il Giudice di primo grado ha ritenuto la CP_1
conclusione del contratto di trasporto all'esito dell'esame dell'emissione del booking note – doc. 1
e 8 Nella motivazione si legge: “È pacifica l'emissione di booking note da parte di CP_1 CP_1
su richiesta di e per effetto di tale emissione deve ritenersi perfezionato il contratto di Parte_1
trasporto. Il mancato svincolo doganale ha impedito la caricazione della merce, già introdotta in porto, e quindi l'esecuzione del contratto, ma non la sua conclusione.”. L'emissione del booking n.17/0334937 non è mai stata contestata, riguardando la tesi dell'attuale appellante la mancata conclusione del contratto. Come correttamente ha posto in evidenza il Giudice di prime cure, il contratto si è perfezionato con l'emissione del documento di trasporto, e ciò che non ha avuto realizzazione è l'esecuzione, posto che è pacifico che i due mezzi sono rimasti sul piazzale a causa del controllo doganale e poi non sono stati imbarcati, rimanendo in sosta.
Vizio di motivazione per carenza e illogicità nella parte relativa alle soste maturate in quanto operazioni e prestazioni accessorie ma non riconducibili al contratto di trasporto.
In sostanza, secondo l'appellante, le soste non potrebbero imputarsi allo spedizioniere perché operazioni non accessorie a quel contratto e non potendosi ricondurre al contratto di trasporto. Per sostenere la tesi, richiama la giurisprudenza formatasi nell'ambito del noleggio dei container e delle spese di controstallie in caso di mancato ritiro della merce e mancata riconsegna dei contenitori. In particolare, l'appellante ritiene applicabile per analogia delle situazioni di fatto la giurisprudenza sulle soste maturate dai contenitori in attesa di essere imbarcati: il riferimento non è corretto perché la fattispecie che quelle decisioni esaminano riguarda la messa a disposizione dei container da parte del vettore, ricostruita in termini non collegati al contratto di spedizione ma come pattuizione autonoma. In particolare, la giurisprudenza ricostruisce la relazione in termini di contratto accessorio di locazione rispetto al contratto di trasporto. In particolare, la decisione richiamata dalla difesa C. Cass. n. 4900 del 28/02/2011, in massima detta: “ Sebbene lo Parte_1
spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle "operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art. 1737 cod. civ.), la legge rimette all'autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina del tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. Il relativo accertamento è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.” A chiarimento della ricostruzione offerta dalla Suprema Corte, nel rapporto oggetto della decisione un vettore marittimo aveva messo a disposizione dello spedizioniere vari "containers" per il trasporto di merce, i quali, a causa del mancato ritiro della merce stessa da parte del destinatario non gli erano stati restituiti ed aveva, pertanto, proposto domanda, nei confronti dello spedizioniere, di pagamento delle controstallie. La
Corte, formulando il principio di cui alla massima, ha condiviso la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dello spedizioniere, ritenendo che la locazione dei "containers" fosse operazione accessoria in senso lato compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente, come tale estranea all'oggetto del contratto di spedizione, sicché il mittente medesimo dovesse rispondere della loro ritardata restituzione. Ripresa la fattispecie, emergono chiaramente la differenze: nel caso oggetto della decisione della Corte si tratta di utilizzo di contenitori per il trasporto e di individuazione delle responsabilità tra mittente e destinatario, dunque i diversi soggetti mandante e destinatario dei beni;
nella fattispecie oggetto di causa le soste sono strettamente collegate al contratto di trasporto, oggetto tipico della spedizione, perfezionatosi con l'emissione del booking note quando i mezzi sono entrati nel terminal, ed i beni stessi non sono partiti per una situazione che ha inciso la sfera del contraente spedizioniere, non c'erano operazioni ulteriori da effettuare. Sicché correttamente le soste devono ritenersi oneri accessori al contratto di trasporto.
La decisione impugnata ha a sua volta evidenziato la diversità delle relazioni contrattuali.
La sentenza deve trovare conferma.
Parte appellante va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nel rispetto del parametro del valore della causa – da 26.001 a 52.000-, e nella misura mediana e minima per la fase istruttoria/trattazione stante l'andamento della causa. Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1822/2011 del Tribunale di Genova,
[...]
respinge l'appello; dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado, liquidate in euro 8.469,00, oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge;
sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, in data 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno