Art. 5. 1. E' assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.
2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.