Articolo 5 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 dicembre 1988
Art. 5. 1. E' assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988