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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 486/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
a all dall'avv. Ornella Nucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via E. G. Falcone, n. 182; E cf.: ), rappresentato e difeso, Parte_2 CodiceFiscale_2 in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Dora Marisa Ricchio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Trieste, n. 3; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 21/5/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 19/2/2025 e ritualmente notificato,
[...]
ha riferito di avere intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1
, dalla cui unione sono nati i figli in data 30/6/2015 e Parte_2 Per_1
in data 5/5/2017. Per_2
La ricorrente ha dedotto che il rapporto si è interrotto a causa di una forte incompatibilità caratteriale e che l' ha deciso di trasferirsi a Milano, Pt_2 nell'ottobre 2023, per esigenze la asciando la residenza familiare e mantenendo un atteggiamento completamente disinteressato verso la vita e le 2
esigenze dei minori, omettendo finanche di provvedere al loro mantenimento, eccetto che per il pagamento della rata del doposcuola, ammontante a complessivi € 300,00 mensili. Per tali ragioni ha chiesto al tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di lei, la previsione delle modalità di frequentazione del figlio col padre secondo le modalità ritenute maggiormente più opportune dal tribunale, con obbligo del padre di provvedere al pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 600,00, mensili (€ 300,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito , il quale, nel contestare le ricostruzioni operate Parte_2 dalla ricorrente in punto di fatto, ha precisato di essere stata la a Parte_1 lasciare la residenza familiare nell'agosto 2024 e di aver partecipato attivamente e con costanza alla cura ed alla crescita dei propri figli, frequentandoli nel week-end, in accordo con la madre, onde evitare uscite infrasettimanali che potessero incidere negativamente sull'andamento delle loro attività di doposcuola. Ha riferito di essersi trasferito a Milano per esigenze lavorative, avendo la necessità di ripianare la propria grave esposizione debitoria e di essere stato costretto, dopo pochi mesi, a rientrare in Calabria per fornire assistenza alla propria sorella poiché gravemente malata, usufruendo del congedo di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001. Per tali motivi, ha chiesto volersi disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre, il diritto di visita del padre e l'obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con previsione che l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla madre. All'udienza del 21/5/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo che prevede l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita del padre nei seguenti termini: nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, in cui il fine settimana non spetta a lui, il padre potrà tenerli e vederli con sé dalle ore 18:00 alle ore 21:30 cena compresa e, a fine settimana alternati, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica. Durante le vacanze natalizie, i figli staranno, ad anni alterni, con un genitore, dal 23 al 30 dicembre e, con l'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività pasquali saranno interamente trascorse dai bambini dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Durante le vacanze estive, i bambini trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori nel mese di agosto, i periodi di rispettiva competenza saranno individuati dai genitori entro il 30 giugno di ciascun anno. verserà a Parte_2 [...]
, entro il giorno 5 di ciascun o mensile Parte_1 mantenimento dei due figli di € 500,00 comprensivo del contributo dovuto dal padre per il doposcuola frequentato dai figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le parti concordano che l'assegno unico universale venga interamente percepito dalla per entrambi i figli minori. Sono Parte_1 sempre fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti. Sulla scorta dell'accordo raggiunto, i difensori hanno chiesto al tribunale di trattenere la causa in decisione. 3
Al termine della discussione, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario e obbligo di mantenimento a suo carico dei figli può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse dei minori, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto al quale sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Restano fermi gli impegni assunti tra le parti in merito alla attribuzione per intero alla dell'assegno unico familiare. Parte_1
Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni contraria Parte_1 Parte_2 istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- i figli minori , nato il [...], e , Persona_3 Persona_4 nato il [...], restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di provvedere al Parte_2 mantenimento dei figli minori mediante il versamento, in favore di
, di un assegno di € 500,00, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese ed annualmente rivalutabile secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma