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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EN FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 739/2024 promossa da:
( ) in persona del titolare, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIUGNI MICHELANGELO giusta procura in atti;
opponente contro
( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PIERANTOZZI STEFANO giusta procura in atti;
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona della titolare CP_1 Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 162/2024, immediatamente CP_3 esecutivo, reso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore del – di cui l'azienda CP_2 Controparte_2
è consorziata - con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di euro 65.541,35 oltre interessi, spese e oneri di legge in forza dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti il 28.08.2023.
In particolare, il citato accordo transattivo era concluso per il pagamento delle fatture n. 246 del
08.10.2015 di importo pari a € 1.943,46 relativa al contributo annuale;
n. 405 del 30.12.2016 di importo pari a € 1.943,46 relativa al contributo annuale;
n. 395 del 20.11.2017 di importo pari a € 1.561,50 relativa al contributo annuale;
n. 612 del 31.12.2018 di importo pari a € 4.850,96 relativa al contributo annuale;
n. 413 del 20.12.2019 di importo pari a € 1.998,53 relativa al contributo annuale e al PSR anno 2019; n.
27 del 15.01.2020 di importo pari a € 53.747,41; n. 162 del 31.12.2020 di importo pari a € 1.496,03 relativa al contributo annuale e al PSR. Le parti, convenivano, in sede di transazione, il pagamento rateale,
a saldo e stralcio, della complessiva somma di euro 40.793,94 in luogo del debito complessivo di €
65.541,35. Poiché, tuttavia, l' non rispettava l'accordo di pagamento Controparte_1 rateale, la creditrice comunicava la risoluzione del contratto di transazione richiedendo il pagamento del debito originario.
A fondamento dell'opposizione che oggi ci occupa, la società – deducendo Controparte_1 la risoluzione dell'accordo transattivo – sollevava, preliminarmente, l'eccezione di arbitrato spiegando che, secondo la clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dello Statuto del , le controversie CP_2 insorte tra quest'ultimo ed i consorziati erano devolute ad un Collegio Arbitrale;
nel merito eccepiva la non debenza delle somme ingiunte, in parte a causa dell'inadempimento del ad obbligazioni CP_2 contenute nello Statuto, in parte trattandosi di somme già pagate da essa opponente.
Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - in via preliminare: accertare e dichiarare la competenza del Collegio Arbitrale in riferimento alla presente controversia, dichiarando altresì la carenza funzionale del Giudice Adito e per l'effetto dichiarare la nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 162/2024 del 08/04/2024 RG n. 493/2024; - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per
l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere anche inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 162/2024 del
08/04/2024 RG n. 493/2024; – nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla controparte e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– con vittorie di spese e competenze legali”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che affermava la natura non esclusiva della clausola arbitrale e, comunque, l'impossibilità di invocare la stessa nel caso di specie ove la fonte dell'obbligo di pagamento era da rinvenirsi nell'accordo di transazione e non nello Statuto del . Contestava in fatto ed in CP_2 diritto la ricostruzione offerta dall' opponente e, ribadendo la sussistenza del proprio credito, concludeva chiedendo “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Confermare la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno, respingendo l'eccezione di incompetenza;
- In via principale respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare la parte opposta a pagare al la somma di € 65.541,35 o quella maggiore o minore che risulterà di Controparte_2 giustizia. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% c.p.a. 4% e successive spese occorrende”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 10.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”. Ciò posto, va presa immediatamente in esame l'eccezione di arbitrato in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dello Statuto del . CP_2
La stessa andrà rigettata per le ragioni che seguono.
L'articolo richiamato prevede che “Le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, ad istanza della parte più diligente.
L'arbitrato avrà natura rituale e il Collegio deciderà anche in ordine alle spese della procedura. Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale.
Al Collegio Arbitrale sono devolute le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra
i soci e il e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei CP_2 loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Il Collegio decide secondo diritto con lodo impugnabile” (citazione, doc. 2).
Il chiaro tenore letterale della citata clausola, complessivamente letta, induce a ritenere che con l'impiego dell'ausiliare “potere” le parti abbiano previsto la mera facoltà di esperire l'arbitrato, restando salva la scelta di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, come pure deciso dall'odierna opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo. Ed infatti, a fronte di un primo periodo della clausola ove si prevede che “le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale”, la medesima clausola continua disponendo che “al
Collegio Arbitrale sono devolute”, specificando l'ambito applicativo della clausola compromissoria facoltativa.
In altri termini, una corretta esegesi della clausola impone una lettura unitaria della stessa mediante tutti i periodi che la compongono che si palesano inscindibilmente connessi con la conseguenza che il secondo periodo deve intendersi quale specificazione del primo. Ed infatti, mentre nel primo periodo le parti hanno inteso prevedere la facoltà di adire un collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie, nel secondo periodo le stesse parti hanno ritenuto di dover precisare l'ambito applicativo della citata clausola compromissoria facoltativa, limitandola alle “controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei CP_2 loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari”. Diversamente opinando, infatti, innanzitutto non si comprenderebbe il motivo per cui le parti hanno previsto il primo periodo della clausola utilizzando il verbo “possono” (“Le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, ad istanza della parte più diligente”) senza spiegare quali controversie sono devolute al collegio arbitrale e, in secondo luogo – stante l'estensione e onnicomprensività del secondo periodo (“controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e CP_2 sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari”) - non si comprenderebbe quali controversie le parti sarebbero “facoltizzate” a deferire al giudizio arbitrale in base al primo periodo che, dunque, sarebbe svuotato di ogni significato. Passando, ora, alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, è chiaro che la fonte del credito che ci occupa non potrebbe, oggi, rinvenirsi nella transazione conclusa tra le parti che, per pacifica ammissione di entrambe, è stata risolta a seguito dell'inadempimento della società agricola
[...] comparsa di costituzione, doc. 3 e doc. 5). CP_1
La transazione è, a mente dell'art. 1965 c.c., “Il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
Come è noto, la transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, potendosi configurare sia in forma novativa sia in quella non novativa, laddove soltanto la prima crea un vincolo giuridico incompatibile con il preesistente.
Ed invero, quantunque l'accordo transattivo sia connotato da una certa portata innovativa, la differenza tra la transazione "novativa" e quella "conservativa" è stata in via generale ravvisata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel fatto che, nella prima, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale.
È noto che transazione novativa si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, il tutto, ovviamente, sempre nella prospettiva di eliminare la "res litigiosa" (cfr. Cass. Sez. I, n. 7194/2019).
La transazione è, invece, "conservativa" quando le parti danno vita ad un "accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali" (Cass., n. 13717/2006).
Ora, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario (Cassazione civile, sez. III, n. 12876/2015).
Ciò chiarito, l'accordo transattivo che ci occupa va certamente annoverato nell'alveo degli accordi non novativi, anche per espressa volontà delle parti;
in particolare, all'art. 8 della scrittura in esame, le parti, dopo aver previsto che “la presente scrittura non ha carattere novativo” pattuivano espressamente che
“in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, di quanto stabilito nei termini pattuiti nei punti nn. 5 e 6, il si riterrà libero di agire nelle competenti sedi […] per ottenere Parte_1 il pagamento del credito integrale o residuo dell'importo complessivo di euro 65.541,35 di cui alle fatture specificate in premessa con conseguente decadenza del beneficio del termine ivi concesso”. È evidente, dunque, la volontà di far rivivere l'obbligazione originaria in caso di inadempimento e risoluzione della transazione. Ed infatti il – così come facoltizzato nel contratto - a fronte del CP_2 mancato rispetto da parte dell'odierna opponente degli impegni assunti con la transazione di cui sopra, dopo aver dichiarato la propria volontà di risolvere il contratto di transazione e, dunque, di non concedere più il beneficio del termine e lo “sconto” ivi previsto, chiedeva l'integrale pagamento della somma di euro
65.541,35 (all. 2 fascicolo monitorio).
Chiarito tale aspetto, dirimente diviene ora comprendere – ai fini del corretto riparto dell'onere della prova
- se alla transazione che ci occupa potrebbe essere assegnato anche un profilo ricognitivo del debito.
In linea generale, si è detto, che qualora la scrittura privata contenga sia elementi transattivi che ricognitivi di debito, la risoluzione della parte transattiva per inadempimento non fa venir meno il riconoscimento di debito ivi contenuto, che mantiene efficacia ai sensi dell'art. 1988 c.c., comportando l'inversione dell'onere della prova a carico del debitore (Cass. Sentenza n. 30805/2023 del 06-11-2023).
Tale carattere ricognitivo, tuttavia, ad una lettura complessiva della transazione che ci occupa, non può essere in alcun modo rinvenuto.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, –
o meglio tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto – sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito è, per così dire, astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass. n. 38941/21, Cass. civ. 2251/1978).
Nel caso che ci occupa, invece, le parti, dopo aver dato atto del contrasto sussistente tra le stesse in ordine all'obbligo o meno della consorziata di pagare la fattura n. 27/2020, si accordavano, al solo fine di prevenire una futura lite, per un pagamento a saldo e stralcio intendendo “definire in via stragiudiziale il rapporto controverso relativo alle fatture sopra citate”.
Alcun riconoscimento di debito vi è stato nel caso di specie, non essendo desumibili, dalla lettura dell'accordo, elementi di riconoscimento di debito idonei ad essere utilizzati al di là del contesto transattivo in cui tutte le espressioni contenute nel documento in questione sono state concepite e formulate.
Ne discende che, ai fini della definizione della presente controversia, saranno certamente applicabili gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova dal momento che, in assenza di un riconoscimento di debito, non vi è alcuna inversione della stessa.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
In base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale - inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533/2001- mentre il creditore è onerato soltanto della prova del titolo costitutivo dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, incomberà su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere esattamente adempiuto.
Ciò chiarito, in via principale, va innanzitutto precisato come la parte opponente non sollevi – né nell' an né nel quantum - alcuna utile contestazione in ordine alla richiesta di pagamento relativo alle fatture 612 del 31.12.2018, 413 del 20.12.2019 e n. 162 del 31.12.2020 con la conseguenza che, in omaggio al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., le somme portate alle citate fatture – euro 8345,52
(pari, rispettivamente, ad euro 4850,96 + euro 1998,53 + euro 1.496,03) - andranno certamente riconosciute come dovute.
Relativamente, invece, alle fatture n. 246 dell'8.10.2015, n. 405 del 30.12.2016, n. 395 del 20.11.2017, come anticipato, parte opponente – non contestando la debenza delle somme in esse portate - affermava di averle già saldate.
Tale allegazione, tuttavia, non è stata avvalorata da adeguato supporto probatorio.
Posto, dunque, che parte opponente, non contestava il quantum richiesto, ai fini della dimostrazione dell'intervenuto pagamento, certamente non potrebbe assurgere a prova decisiva la produzione in giudizio di 4 assegni portanti la somma di euro 2.500,00 ciascuno dal momento che gli stessi nulla dimostrano circa le causali di emissione del titolo stesso, anche tenuto conto della non coincidenza delle somme negli stessi riportate rispetto a quelle dovute e della circostanza che, come emerso chiaramente in corso di causa, numerosi erano i rapporti di debito/credito tra le parti (cfr. all. 5 fascicolo opponente).
È chiaro, poi, che né la copia del mastrino prodotto dall'opponente, né la CTP depositata in atti dalla stessa (fondata sulla parziale documentazione di parte), potrebbero assurgere a prova dell'intervenuto pagamento, trattandosi di documenti confezionati e provenienti dalla stessa parte e non aventi alcuna valenza probatoria.
D'altro canto, giova ribadire come, relativamente alle citate fatture – e prima del presente giudizio – la parte opponente non avesse sollevato alcuna contestazione in ordine al proprio obbligo di pagamento delle stesse, nemmeno in sede di stipula della transazione di cui si è detto del 2023. Se è vero, infatti, che la transazione non contiene alcun riconoscimento di debito, è anche vero che non potrebbe in questa sede ignorarsi la circostanza per cui, in quella sede, l'opponente contestava quanto dovuto con la fattura 27 del 2020 ma nulla rilevava in ordine alle tre fatture citate.
Nemmeno potrebbe ritenersi prova dell'intervenuto pagamento la mail (doc. 5) scritta dal contabile del
, nella quale si riferisce che alla data del 13.3.2018 erano stati incassati CP_2 Testimone_1
15.000,00 euro. Innanzitutto, infatti, è evidente come i citati 15.000,00 euro non potrebbero essere quelli degli assegni di 2.500,00 ciascuno che riportano tutti una data successiva al 13.3.2018; sotto altro aspetto,
a ben vedere, in quella mail il contabile del non da atto che, alla data del 13.3.2018, il debito CP_2 della consorziata ammonta in totale a 3.114,49, bensì esplicita che il “saldo per partecipare al Vinitaly
2019” è ammontante a quella somma e, che, comunque, vi sono altri sospesi (menzionando espressamente
“il saldo Prowein 2018). D'altro canto, come accennato, i rapporti dare/avere esistenti tra le parti erano tanti e tali che, in assenza di una specifica prova di imputazione dei pagamenti, non è possibile ritenere il debito di cui alle fatture n. 246 dell'8.10.2015, n. 405 del 30.12.2016, n. 395 del 20.11.2017 estinto.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, non avendo la consorziata contestato, a monte, di dover pagare le citate somme e non avendo la consorziata contestato l'an delle stesse, non avendo fornito la prova dell'intervenuto pagamento (unica circostanza contestata), la somma portata dal decreto ingiuntivo in parte qua e relativa alle fatture n. 246 del 08.10.2015 di importo pari a € 1.943,46 relativa al contributo annuale;
n. 405 del 30.12.2016 di importo pari a € 1.943,46 relativa al contributo annuale n. 395 del
20.11.2017 di importo pari a € 1.561,50 relativa al contributo annuale - pari a complessivi euro 5448,42 - andrà riconosciuta come dovuta.
Passando, infine, alla fattura n. 27 del 15.1.2020 ritiene questo giudice che parte opposta non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante di dimostrare la fonte del proprio diritto di credito.
Non è stata dimostrata, in particolare, l'imputabilità dell'asserita perdita del finanziamento al comportamento della consorziata, né è stata fornita prova dell'esatto ammontare delle somme richieste.
Ed infatti, dalla documentazione in atti depositata dalla parte opposta in sede di II memoria 171 ter c.p.c.
(doc. 5) non è possibile rilevare l'univoca imputabilità della perdita del finanziamento regionale alla consorziata, né è possibile desumerne univocamente l'importo. D'altro canto, l'ulteriore documentazione depositata (doc. da 3 a 3 ter - due fogli excel contenenti la specifica dei tagli) è evidentemente proveniente dalla parte opponente, non potendo di certo assurgere a prova né dell'an né del quantum dovuto, pari ad
€ 53.747,41.
Pertanto, non avendo il creditore fornito la prova sullo stesso gravante relativamente al proprio diritto di credito di cui alla fattura 27/2020, l'importo di euro 53.747,41 non potrà essere riconosciuto.
In conclusione, il decreto ingiuntivo andrà revocato e la parte opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di euro 13.793,94 oltre interessi dal giorno della richiesta all'effettivo soddisfo. Tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo opposto e della importante decurtazione del credito riconosciuto come dovuto con la presente pronuncia, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice EN FO, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 739 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a pagare alla parte opposta la complessiva somma di euro 13.793,94 oltre interessi dal giorno della richiesta all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 16.10.2025
Il Giudice
EN FO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EN FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 739/2024 promossa da:
( ) in persona del titolare, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIUGNI MICHELANGELO giusta procura in atti;
opponente contro
( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PIERANTOZZI STEFANO giusta procura in atti;
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona della titolare CP_1 Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 162/2024, immediatamente CP_3 esecutivo, reso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore del – di cui l'azienda CP_2 Controparte_2
è consorziata - con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di euro 65.541,35 oltre interessi, spese e oneri di legge in forza dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti il 28.08.2023.
In particolare, il citato accordo transattivo era concluso per il pagamento delle fatture n. 246 del
08.10.2015 di importo pari a € 1.943,46 relativa al contributo annuale;
n. 405 del 30.12.2016 di importo pari a € 1.943,46 relativa al contributo annuale;
n. 395 del 20.11.2017 di importo pari a € 1.561,50 relativa al contributo annuale;
n. 612 del 31.12.2018 di importo pari a € 4.850,96 relativa al contributo annuale;
n. 413 del 20.12.2019 di importo pari a € 1.998,53 relativa al contributo annuale e al PSR anno 2019; n.
27 del 15.01.2020 di importo pari a € 53.747,41; n. 162 del 31.12.2020 di importo pari a € 1.496,03 relativa al contributo annuale e al PSR. Le parti, convenivano, in sede di transazione, il pagamento rateale,
a saldo e stralcio, della complessiva somma di euro 40.793,94 in luogo del debito complessivo di €
65.541,35. Poiché, tuttavia, l' non rispettava l'accordo di pagamento Controparte_1 rateale, la creditrice comunicava la risoluzione del contratto di transazione richiedendo il pagamento del debito originario.
A fondamento dell'opposizione che oggi ci occupa, la società – deducendo Controparte_1 la risoluzione dell'accordo transattivo – sollevava, preliminarmente, l'eccezione di arbitrato spiegando che, secondo la clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dello Statuto del , le controversie CP_2 insorte tra quest'ultimo ed i consorziati erano devolute ad un Collegio Arbitrale;
nel merito eccepiva la non debenza delle somme ingiunte, in parte a causa dell'inadempimento del ad obbligazioni CP_2 contenute nello Statuto, in parte trattandosi di somme già pagate da essa opponente.
Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - in via preliminare: accertare e dichiarare la competenza del Collegio Arbitrale in riferimento alla presente controversia, dichiarando altresì la carenza funzionale del Giudice Adito e per l'effetto dichiarare la nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 162/2024 del 08/04/2024 RG n. 493/2024; - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per
l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere anche inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 162/2024 del
08/04/2024 RG n. 493/2024; – nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla controparte e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– con vittorie di spese e competenze legali”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che affermava la natura non esclusiva della clausola arbitrale e, comunque, l'impossibilità di invocare la stessa nel caso di specie ove la fonte dell'obbligo di pagamento era da rinvenirsi nell'accordo di transazione e non nello Statuto del . Contestava in fatto ed in CP_2 diritto la ricostruzione offerta dall' opponente e, ribadendo la sussistenza del proprio credito, concludeva chiedendo “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Confermare la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno, respingendo l'eccezione di incompetenza;
- In via principale respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare la parte opposta a pagare al la somma di € 65.541,35 o quella maggiore o minore che risulterà di Controparte_2 giustizia. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% c.p.a. 4% e successive spese occorrende”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 10.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”. Ciò posto, va presa immediatamente in esame l'eccezione di arbitrato in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dello Statuto del . CP_2
La stessa andrà rigettata per le ragioni che seguono.
L'articolo richiamato prevede che “Le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, ad istanza della parte più diligente.
L'arbitrato avrà natura rituale e il Collegio deciderà anche in ordine alle spese della procedura. Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale.
Al Collegio Arbitrale sono devolute le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra
i soci e il e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei CP_2 loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Il Collegio decide secondo diritto con lodo impugnabile” (citazione, doc. 2).
Il chiaro tenore letterale della citata clausola, complessivamente letta, induce a ritenere che con l'impiego dell'ausiliare “potere” le parti abbiano previsto la mera facoltà di esperire l'arbitrato, restando salva la scelta di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, come pure deciso dall'odierna opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo. Ed infatti, a fronte di un primo periodo della clausola ove si prevede che “le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale”, la medesima clausola continua disponendo che “al
Collegio Arbitrale sono devolute”, specificando l'ambito applicativo della clausola compromissoria facoltativa.
In altri termini, una corretta esegesi della clausola impone una lettura unitaria della stessa mediante tutti i periodi che la compongono che si palesano inscindibilmente connessi con la conseguenza che il secondo periodo deve intendersi quale specificazione del primo. Ed infatti, mentre nel primo periodo le parti hanno inteso prevedere la facoltà di adire un collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie, nel secondo periodo le stesse parti hanno ritenuto di dover precisare l'ambito applicativo della citata clausola compromissoria facoltativa, limitandola alle “controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei CP_2 loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari”. Diversamente opinando, infatti, innanzitutto non si comprenderebbe il motivo per cui le parti hanno previsto il primo periodo della clausola utilizzando il verbo “possono” (“Le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, ad istanza della parte più diligente”) senza spiegare quali controversie sono devolute al collegio arbitrale e, in secondo luogo – stante l'estensione e onnicomprensività del secondo periodo (“controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e CP_2 sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari”) - non si comprenderebbe quali controversie le parti sarebbero “facoltizzate” a deferire al giudizio arbitrale in base al primo periodo che, dunque, sarebbe svuotato di ogni significato. Passando, ora, alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, è chiaro che la fonte del credito che ci occupa non potrebbe, oggi, rinvenirsi nella transazione conclusa tra le parti che, per pacifica ammissione di entrambe, è stata risolta a seguito dell'inadempimento della società agricola
[...] comparsa di costituzione, doc. 3 e doc. 5). CP_1
La transazione è, a mente dell'art. 1965 c.c., “Il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
Come è noto, la transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, potendosi configurare sia in forma novativa sia in quella non novativa, laddove soltanto la prima crea un vincolo giuridico incompatibile con il preesistente.
Ed invero, quantunque l'accordo transattivo sia connotato da una certa portata innovativa, la differenza tra la transazione "novativa" e quella "conservativa" è stata in via generale ravvisata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel fatto che, nella prima, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale.
È noto che transazione novativa si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, il tutto, ovviamente, sempre nella prospettiva di eliminare la "res litigiosa" (cfr. Cass. Sez. I, n. 7194/2019).
La transazione è, invece, "conservativa" quando le parti danno vita ad un "accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali" (Cass., n. 13717/2006).
Ora, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario (Cassazione civile, sez. III, n. 12876/2015).
Ciò chiarito, l'accordo transattivo che ci occupa va certamente annoverato nell'alveo degli accordi non novativi, anche per espressa volontà delle parti;
in particolare, all'art. 8 della scrittura in esame, le parti, dopo aver previsto che “la presente scrittura non ha carattere novativo” pattuivano espressamente che
“in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, di quanto stabilito nei termini pattuiti nei punti nn. 5 e 6, il si riterrà libero di agire nelle competenti sedi […] per ottenere Parte_1 il pagamento del credito integrale o residuo dell'importo complessivo di euro 65.541,35 di cui alle fatture specificate in premessa con conseguente decadenza del beneficio del termine ivi concesso”. È evidente, dunque, la volontà di far rivivere l'obbligazione originaria in caso di inadempimento e risoluzione della transazione. Ed infatti il – così come facoltizzato nel contratto - a fronte del CP_2 mancato rispetto da parte dell'odierna opponente degli impegni assunti con la transazione di cui sopra, dopo aver dichiarato la propria volontà di risolvere il contratto di transazione e, dunque, di non concedere più il beneficio del termine e lo “sconto” ivi previsto, chiedeva l'integrale pagamento della somma di euro
65.541,35 (all. 2 fascicolo monitorio).
Chiarito tale aspetto, dirimente diviene ora comprendere – ai fini del corretto riparto dell'onere della prova
- se alla transazione che ci occupa potrebbe essere assegnato anche un profilo ricognitivo del debito.
In linea generale, si è detto, che qualora la scrittura privata contenga sia elementi transattivi che ricognitivi di debito, la risoluzione della parte transattiva per inadempimento non fa venir meno il riconoscimento di debito ivi contenuto, che mantiene efficacia ai sensi dell'art. 1988 c.c., comportando l'inversione dell'onere della prova a carico del debitore (Cass. Sentenza n. 30805/2023 del 06-11-2023).
Tale carattere ricognitivo, tuttavia, ad una lettura complessiva della transazione che ci occupa, non può essere in alcun modo rinvenuto.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, –
o meglio tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto – sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito è, per così dire, astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass. n. 38941/21, Cass. civ. 2251/1978).
Nel caso che ci occupa, invece, le parti, dopo aver dato atto del contrasto sussistente tra le stesse in ordine all'obbligo o meno della consorziata di pagare la fattura n. 27/2020, si accordavano, al solo fine di prevenire una futura lite, per un pagamento a saldo e stralcio intendendo “definire in via stragiudiziale il rapporto controverso relativo alle fatture sopra citate”.
Alcun riconoscimento di debito vi è stato nel caso di specie, non essendo desumibili, dalla lettura dell'accordo, elementi di riconoscimento di debito idonei ad essere utilizzati al di là del contesto transattivo in cui tutte le espressioni contenute nel documento in questione sono state concepite e formulate.
Ne discende che, ai fini della definizione della presente controversia, saranno certamente applicabili gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova dal momento che, in assenza di un riconoscimento di debito, non vi è alcuna inversione della stessa.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
In base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale - inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533/2001- mentre il creditore è onerato soltanto della prova del titolo costitutivo dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, incomberà su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere esattamente adempiuto.
Ciò chiarito, in via principale, va innanzitutto precisato come la parte opponente non sollevi – né nell' an né nel quantum - alcuna utile contestazione in ordine alla richiesta di pagamento relativo alle fatture 612 del 31.12.2018, 413 del 20.12.2019 e n. 162 del 31.12.2020 con la conseguenza che, in omaggio al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., le somme portate alle citate fatture – euro 8345,52
(pari, rispettivamente, ad euro 4850,96 + euro 1998,53 + euro 1.496,03) - andranno certamente riconosciute come dovute.
Relativamente, invece, alle fatture n. 246 dell'8.10.2015, n. 405 del 30.12.2016, n. 395 del 20.11.2017, come anticipato, parte opponente – non contestando la debenza delle somme in esse portate - affermava di averle già saldate.
Tale allegazione, tuttavia, non è stata avvalorata da adeguato supporto probatorio.
Posto, dunque, che parte opponente, non contestava il quantum richiesto, ai fini della dimostrazione dell'intervenuto pagamento, certamente non potrebbe assurgere a prova decisiva la produzione in giudizio di 4 assegni portanti la somma di euro 2.500,00 ciascuno dal momento che gli stessi nulla dimostrano circa le causali di emissione del titolo stesso, anche tenuto conto della non coincidenza delle somme negli stessi riportate rispetto a quelle dovute e della circostanza che, come emerso chiaramente in corso di causa, numerosi erano i rapporti di debito/credito tra le parti (cfr. all. 5 fascicolo opponente).
È chiaro, poi, che né la copia del mastrino prodotto dall'opponente, né la CTP depositata in atti dalla stessa (fondata sulla parziale documentazione di parte), potrebbero assurgere a prova dell'intervenuto pagamento, trattandosi di documenti confezionati e provenienti dalla stessa parte e non aventi alcuna valenza probatoria.
D'altro canto, giova ribadire come, relativamente alle citate fatture – e prima del presente giudizio – la parte opponente non avesse sollevato alcuna contestazione in ordine al proprio obbligo di pagamento delle stesse, nemmeno in sede di stipula della transazione di cui si è detto del 2023. Se è vero, infatti, che la transazione non contiene alcun riconoscimento di debito, è anche vero che non potrebbe in questa sede ignorarsi la circostanza per cui, in quella sede, l'opponente contestava quanto dovuto con la fattura 27 del 2020 ma nulla rilevava in ordine alle tre fatture citate.
Nemmeno potrebbe ritenersi prova dell'intervenuto pagamento la mail (doc. 5) scritta dal contabile del
, nella quale si riferisce che alla data del 13.3.2018 erano stati incassati CP_2 Testimone_1
15.000,00 euro. Innanzitutto, infatti, è evidente come i citati 15.000,00 euro non potrebbero essere quelli degli assegni di 2.500,00 ciascuno che riportano tutti una data successiva al 13.3.2018; sotto altro aspetto,
a ben vedere, in quella mail il contabile del non da atto che, alla data del 13.3.2018, il debito CP_2 della consorziata ammonta in totale a 3.114,49, bensì esplicita che il “saldo per partecipare al Vinitaly
2019” è ammontante a quella somma e, che, comunque, vi sono altri sospesi (menzionando espressamente
“il saldo Prowein 2018). D'altro canto, come accennato, i rapporti dare/avere esistenti tra le parti erano tanti e tali che, in assenza di una specifica prova di imputazione dei pagamenti, non è possibile ritenere il debito di cui alle fatture n. 246 dell'8.10.2015, n. 405 del 30.12.2016, n. 395 del 20.11.2017 estinto.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, non avendo la consorziata contestato, a monte, di dover pagare le citate somme e non avendo la consorziata contestato l'an delle stesse, non avendo fornito la prova dell'intervenuto pagamento (unica circostanza contestata), la somma portata dal decreto ingiuntivo in parte qua e relativa alle fatture n. 246 del 08.10.2015 di importo pari a € 1.943,46 relativa al contributo annuale;
n. 405 del 30.12.2016 di importo pari a € 1.943,46 relativa al contributo annuale n. 395 del
20.11.2017 di importo pari a € 1.561,50 relativa al contributo annuale - pari a complessivi euro 5448,42 - andrà riconosciuta come dovuta.
Passando, infine, alla fattura n. 27 del 15.1.2020 ritiene questo giudice che parte opposta non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante di dimostrare la fonte del proprio diritto di credito.
Non è stata dimostrata, in particolare, l'imputabilità dell'asserita perdita del finanziamento al comportamento della consorziata, né è stata fornita prova dell'esatto ammontare delle somme richieste.
Ed infatti, dalla documentazione in atti depositata dalla parte opposta in sede di II memoria 171 ter c.p.c.
(doc. 5) non è possibile rilevare l'univoca imputabilità della perdita del finanziamento regionale alla consorziata, né è possibile desumerne univocamente l'importo. D'altro canto, l'ulteriore documentazione depositata (doc. da 3 a 3 ter - due fogli excel contenenti la specifica dei tagli) è evidentemente proveniente dalla parte opponente, non potendo di certo assurgere a prova né dell'an né del quantum dovuto, pari ad
€ 53.747,41.
Pertanto, non avendo il creditore fornito la prova sullo stesso gravante relativamente al proprio diritto di credito di cui alla fattura 27/2020, l'importo di euro 53.747,41 non potrà essere riconosciuto.
In conclusione, il decreto ingiuntivo andrà revocato e la parte opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di euro 13.793,94 oltre interessi dal giorno della richiesta all'effettivo soddisfo. Tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo opposto e della importante decurtazione del credito riconosciuto come dovuto con la presente pronuncia, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice EN FO, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 739 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a pagare alla parte opposta la complessiva somma di euro 13.793,94 oltre interessi dal giorno della richiesta all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 16.10.2025
Il Giudice
EN FO