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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 3 ottobre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 245/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 695, emesso dal Tribunale di Patti il 26-29 dicembre 2018 e notificato in data 29 dicembre 2018, promossa da
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto n. 85, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mazzone che la rappresenta e difende, attrice in opposizione, contro
(P.IVA: ), in persona del legale AR P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piedimonte Etneo, via Vittorio Emanuele II n. 19, presso lo studio degli avv.ti Ignazio e
Salvatore Cassaniti che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Giovanni Mazzone e l'avv. Salvatore Cassaniti anche in sostituzione dell'avv. Ignazio Cassaniti, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa, riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 6 febbraio 2019, la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 695, emesso dal Tribunale di Patti il 26-29 dicembre 2018 e notificato in data 29 dicembre 2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 25.406,50, oltre interessi e le AR spese del procedimento monitorio.
La società opponente ha eccepito che il credito era inesistente, in quanto oggetto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 18 giugno
2018. Pertanto, ha chiesto di: ritenere e dichiarare inesistente il credito ingiunto e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. della AR
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno pari ad euro 20.000,00
o alla somma ritenuta congrua rispetto alla temerarietà dell'azione proposta in fase monitoria;
condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 5 luglio 2019, si è costituita la quale, eccependo la mancata sottoscrizione dell'accordo AR transattivo ad opera del proprio rappresentante legale e, in ogni caso, la nullità della pattuizione per difetto di causa, ha domandato, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. All'udienza del 14 gennaio 2020, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata la c.t.u. ed escusse le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'opposizione appare infondata. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77,
2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01).
Nella specie, la ha prodotto la fattura n. 5 del 2018 e AR
l'estratto delle scritture contabili relative al registro delle vendite del gennaio 2018 (v. all.ti nn. 1 e 2 alla comparsa di risposta), mentre l'opponente ha prodotto i contratti stipulati con la controparte, i quali hanno comportato le prestazioni per il cui credito la ha agito con il AR ricorso monitorio (v. all.ti nn. 1, 2 e 3 fasc. opponente).
Nessun dubbio sussiste, dunque, in ordine ai contratti stipulati tra le parti, all'esecuzione delle relative prestazioni da parte della convenuta opposta ed all'emissione – tra le altre – della fattura n. 5 del 2018, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo (v. pag. 2 atto di opposizione).
La ha, tuttavia, eccepito di aver raggiunto Parte_1 un accordo transattivo con la controparte, in data 18 giugno 2018, mediante il quale avrebbe corrisposto alla l'importo di euro AR
229.070,57 a saldo e stralcio di quanto dovuto in forza (anche) della fattura n. 5/2018 azionata dall'opposta e, a tal fine, è stato consegnato il relativo assegno n. 3760910912-05 al sig. , legale rappresentante Persona_1 della convenuta. A prova della detta transazione, la società opponente ha prodotto una scrittura privata, nella quale si legge: “Io sottoscritto , Persona_1 socio della congiuntamente alla presenza del sig. AR
, socio e legale rappresentante della Testimone_1 AR ricevo in data 18.06.2018 il titolo bancario riprodotto in copia fotostatica,
a mezzo brevi manu direttamente dal sig. , legale Persona_2 rappresentante della presso gli uffici di Parte_1
RR (ME). Con il presente pagamento, congiuntamente si dichiara che la e per essa me medesimo unitamente al sig. AR [...]
di accettare il pagamento a saldo e stralcio di ogni pretesa Testimone_1 creditoria in relazione alle fatture n. 358 - 541 - 568 -630 anno 2017 e n. 5
- 6 - 10 - 85 – 110 anno 2018 emesse dalla alla AR
con espressa rinuncia di interessi, spese Parte_1 ed oneri a qualsiasi titolo, con l'impegno di emettere nota di credito per la sistemazione contabile a chiusura del credito entro e non oltre il 30 giugno
2018” (v. all. n. 6 fasc. opponente). La società opposta, nella persona del proprio legale rappresentante ER
, all'atto della costituzione in giudizio, ha eccepito di non aver mai
[...] firmato tale scrittura privata.
Essendo stata disconosciuta la sottoscrizione ed avendo controparte presentato istanza di verificazione, si è reso necessario espletare una consulenza tecnica grafologica. L'ausiliario del Tribunale, dott.ssa , utilizzando le Persona_3 scritture di comparazione indicate con ordinanza dell'1 ottobre 2020, nonché saggio grafico reso durante le operazioni di perizia, dopo aver fornito puntuale e motivato riscontro alle osservazioni presentate da parte opponente, cui integralmente si rimanda, ha concluso quanto segue:
“L'indagine tecnico grafica condotta sulle scritture in esame ci ha consentito di rilevare la compatibilità e la incongruenza delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari. Le incompatibilità e le discordanze riscontrate nell'unità d'insieme e nei connotati salienti consentono di poter esprimere un convincimento di non attribuzione. Pertanto, si può affermare, anche alla luce delle osservazioni del c.t.p. Avv. Gullotti, che la firma riferita a
, apposta in calce al contratto/scrittura privata del Persona_1
18.06.2018, agli atti di causa, è apocrifa poiché vergata da altra mano” (v. pag. 28, relazione c.t.u. depositata in data 15 aprile 2021). Le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice vanno interamente condivise anche con riferimento alle risposte, ai rilievi di parte, alle quali si rimanda (v. pagg. 22 e ss.).
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020).
Va, dunque, accertata, incidentalmente, la natura apocrifa della sottoscrizione, ricollegata alla convenuta, apposta sul documento del 18 giugno 2018, prodotto dall'opponente, dichiarandolo inutilizzabile. Né, invero, è stata raggiunta la prova dell'accordo transattivo a mezzo delle prove testimoniali.
Le prove orali, al riguardo, risultano controverse e vi sono elementi che depongono per escludere il raggiungimento di alcun accordo transattivo sul credito oggetto del giudizio. La teste di parte opponente, , escussa all'udienza del 13 Testimone_2 ottobre 2021, sebbene abbia dichiarato che l'accordo da lei fotocopiato “era sottoscritto da entrambe le parti”, ha riferito anche: “Non ero presente quando le parti parlavano”; “non ho visto le parti sottoscrivere”; “confermo
[…] di non essere stata presente al momento della sottoscrizione della transazione”. Tali dichiarazioni, dunque, in mancanza di presenza diretta della teste sul fatto riferito appaiono neutre. Diversamente, alla medesima udienza è stato sentito l'altro teste della
, il quale ha affermato Parte_1 Persona_2 di aver scritto l'accordo di proprio pugno, che poi è stato firmato da entrambe le parti. La convenuta opposta ha eccepito l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., di , con memoria ex art. 183, co. 6, n. Persona_2
3, c.p.c. dell'8 giugno 2020. Deve osservarsi che tale incapacità si verifica soltanto quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio
(Cass., n. 167/2018).
Secondo consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione, inoltre,
“la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 21670 del 23/09/2013). Poiché l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata, non assume rilievo che la parte abbia formulato, ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura civile, un'eccezione d'incapacità a testimoniare, che non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa e assunta (cfr. Cass., n. 3685/2021).
Nella specie, parte convenuta ha omesso di dedurre la nullità della deposizione del teste, sicché l'eccezione di incapacità a testimoniare appare priva di rilievo, in quanto l'eventuale nullità della testimonianza comunque espletata è rimasta sanata, non avendo, specificamente, eccepito tale invalidità del mezzo istruttorio, deduzione diversa dalla sola eccezione di incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. In ogni caso, la testimonianza di è apparsa inattendibile Persona_2 alla luce delle seguenti considerazioni.
Entrambi i testi della sono stati concordi Parte_1 nel riferire la presenza, al momento del dedotto accordo, di un terzo soggetto. ha, infatti, riferito che “in ufficio con le parti in Testimone_2 causa era presente un altro signore di cui non so indicare il nome”, individuato poi dall'altro teste, : “era pure presente Persona_2 insieme al , seduto acconto a questi, anche altra persona di cui ER non ricordo il nome, credo abbia testimoniato prima di me, certo ed Per_4 era presente al tavolo al momento della sottoscrizione dell'accordo, nonché della consegna del titolo. Preciso che io, e eravamo nella ER Per_4 sala riunioni”. Escusso a prova del contrario, il teste di parte opposta, dopo Tes_3 aver confermato la propria presenza sui luoghi, ha dichiarato, sulla circostanza n. 2 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice (“Vero o no che all'esito dell'incontro del 18 giugno 2018 è stato raggiunto un accordo tra le parti, in ossequio al quale la Parte_1 avrebbe corrisposto alla società la
[...] AR complessiva somma di euro 229.070,57 a saldo e stralcio di quanto dovuto in forza delle fatture n. 358, 541, 568, 630 anno 2017 e nn. 5, 6, 10, 85, 110 anno 2018?”), che “non è vera la circostanza, le parti non hanno parlato di un accordo a saldo e stralcio della posizione debitoria del . Il Pt_1 Pt_1 ha dato un assegno al e questi gli ha restituito altri assegni. In ER mia presenza non è stato firmato alcun accordo tra le parti, ed io non mi sono mai allontanato”, precisando inoltre che “non è stata sottoscritta alcuna transazione e nella stanza eravamo solo io, il ed il ”. ER Pt_1
Alla luce di quanto esposto, in difetto della prova circa l'atto di transazione invocato dalla in assenza di altre Parte_1 contestazioni sul credito vantato dalla l'opposizione va, AR pertanto, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.. La convenuta ha domandato il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
La norma da ultimo citata, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio, posto dall'art. 2696 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an, che del quantum (Cass., n. 18169/2004; Cass., n. 13395/2007). La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante, come nel caso di specie, non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21789/2015; Cass., n. 7583/2004), sicché va rigettata. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m.
n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate ed il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.; con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Salvatore Cassaniti. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 28 giugno 2021, vanno poste definitivamente a carico della parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 245/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 695, emesso dal Tribunale di Patti il 26-29 dicembre 2018 e notificato in data 29 dicembre 2018, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara, incidentalmente, la natura apocrifa della sottoscrizione, ricollegata alla convenuta, apposta sul documento del 18 giugno 2018, prodotto dall'opponente, dichiarandolo inutilizzabile;
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta;
- condanna la al pagamento, in favore Parte_1 della delle spese della presente fase di opposizione che AR liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv.
Salvatore Cassaniti. Le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico della parte opponente.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 3 ottobre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 245/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 695, emesso dal Tribunale di Patti il 26-29 dicembre 2018 e notificato in data 29 dicembre 2018, promossa da
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto n. 85, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mazzone che la rappresenta e difende, attrice in opposizione, contro
(P.IVA: ), in persona del legale AR P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piedimonte Etneo, via Vittorio Emanuele II n. 19, presso lo studio degli avv.ti Ignazio e
Salvatore Cassaniti che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Giovanni Mazzone e l'avv. Salvatore Cassaniti anche in sostituzione dell'avv. Ignazio Cassaniti, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa, riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 6 febbraio 2019, la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 695, emesso dal Tribunale di Patti il 26-29 dicembre 2018 e notificato in data 29 dicembre 2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 25.406,50, oltre interessi e le AR spese del procedimento monitorio.
La società opponente ha eccepito che il credito era inesistente, in quanto oggetto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 18 giugno
2018. Pertanto, ha chiesto di: ritenere e dichiarare inesistente il credito ingiunto e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. della AR
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno pari ad euro 20.000,00
o alla somma ritenuta congrua rispetto alla temerarietà dell'azione proposta in fase monitoria;
condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 5 luglio 2019, si è costituita la quale, eccependo la mancata sottoscrizione dell'accordo AR transattivo ad opera del proprio rappresentante legale e, in ogni caso, la nullità della pattuizione per difetto di causa, ha domandato, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. All'udienza del 14 gennaio 2020, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata la c.t.u. ed escusse le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'opposizione appare infondata. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77,
2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01).
Nella specie, la ha prodotto la fattura n. 5 del 2018 e AR
l'estratto delle scritture contabili relative al registro delle vendite del gennaio 2018 (v. all.ti nn. 1 e 2 alla comparsa di risposta), mentre l'opponente ha prodotto i contratti stipulati con la controparte, i quali hanno comportato le prestazioni per il cui credito la ha agito con il AR ricorso monitorio (v. all.ti nn. 1, 2 e 3 fasc. opponente).
Nessun dubbio sussiste, dunque, in ordine ai contratti stipulati tra le parti, all'esecuzione delle relative prestazioni da parte della convenuta opposta ed all'emissione – tra le altre – della fattura n. 5 del 2018, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo (v. pag. 2 atto di opposizione).
La ha, tuttavia, eccepito di aver raggiunto Parte_1 un accordo transattivo con la controparte, in data 18 giugno 2018, mediante il quale avrebbe corrisposto alla l'importo di euro AR
229.070,57 a saldo e stralcio di quanto dovuto in forza (anche) della fattura n. 5/2018 azionata dall'opposta e, a tal fine, è stato consegnato il relativo assegno n. 3760910912-05 al sig. , legale rappresentante Persona_1 della convenuta. A prova della detta transazione, la società opponente ha prodotto una scrittura privata, nella quale si legge: “Io sottoscritto , Persona_1 socio della congiuntamente alla presenza del sig. AR
, socio e legale rappresentante della Testimone_1 AR ricevo in data 18.06.2018 il titolo bancario riprodotto in copia fotostatica,
a mezzo brevi manu direttamente dal sig. , legale Persona_2 rappresentante della presso gli uffici di Parte_1
RR (ME). Con il presente pagamento, congiuntamente si dichiara che la e per essa me medesimo unitamente al sig. AR [...]
di accettare il pagamento a saldo e stralcio di ogni pretesa Testimone_1 creditoria in relazione alle fatture n. 358 - 541 - 568 -630 anno 2017 e n. 5
- 6 - 10 - 85 – 110 anno 2018 emesse dalla alla AR
con espressa rinuncia di interessi, spese Parte_1 ed oneri a qualsiasi titolo, con l'impegno di emettere nota di credito per la sistemazione contabile a chiusura del credito entro e non oltre il 30 giugno
2018” (v. all. n. 6 fasc. opponente). La società opposta, nella persona del proprio legale rappresentante ER
, all'atto della costituzione in giudizio, ha eccepito di non aver mai
[...] firmato tale scrittura privata.
Essendo stata disconosciuta la sottoscrizione ed avendo controparte presentato istanza di verificazione, si è reso necessario espletare una consulenza tecnica grafologica. L'ausiliario del Tribunale, dott.ssa , utilizzando le Persona_3 scritture di comparazione indicate con ordinanza dell'1 ottobre 2020, nonché saggio grafico reso durante le operazioni di perizia, dopo aver fornito puntuale e motivato riscontro alle osservazioni presentate da parte opponente, cui integralmente si rimanda, ha concluso quanto segue:
“L'indagine tecnico grafica condotta sulle scritture in esame ci ha consentito di rilevare la compatibilità e la incongruenza delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari. Le incompatibilità e le discordanze riscontrate nell'unità d'insieme e nei connotati salienti consentono di poter esprimere un convincimento di non attribuzione. Pertanto, si può affermare, anche alla luce delle osservazioni del c.t.p. Avv. Gullotti, che la firma riferita a
, apposta in calce al contratto/scrittura privata del Persona_1
18.06.2018, agli atti di causa, è apocrifa poiché vergata da altra mano” (v. pag. 28, relazione c.t.u. depositata in data 15 aprile 2021). Le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice vanno interamente condivise anche con riferimento alle risposte, ai rilievi di parte, alle quali si rimanda (v. pagg. 22 e ss.).
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020).
Va, dunque, accertata, incidentalmente, la natura apocrifa della sottoscrizione, ricollegata alla convenuta, apposta sul documento del 18 giugno 2018, prodotto dall'opponente, dichiarandolo inutilizzabile. Né, invero, è stata raggiunta la prova dell'accordo transattivo a mezzo delle prove testimoniali.
Le prove orali, al riguardo, risultano controverse e vi sono elementi che depongono per escludere il raggiungimento di alcun accordo transattivo sul credito oggetto del giudizio. La teste di parte opponente, , escussa all'udienza del 13 Testimone_2 ottobre 2021, sebbene abbia dichiarato che l'accordo da lei fotocopiato “era sottoscritto da entrambe le parti”, ha riferito anche: “Non ero presente quando le parti parlavano”; “non ho visto le parti sottoscrivere”; “confermo
[…] di non essere stata presente al momento della sottoscrizione della transazione”. Tali dichiarazioni, dunque, in mancanza di presenza diretta della teste sul fatto riferito appaiono neutre. Diversamente, alla medesima udienza è stato sentito l'altro teste della
, il quale ha affermato Parte_1 Persona_2 di aver scritto l'accordo di proprio pugno, che poi è stato firmato da entrambe le parti. La convenuta opposta ha eccepito l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., di , con memoria ex art. 183, co. 6, n. Persona_2
3, c.p.c. dell'8 giugno 2020. Deve osservarsi che tale incapacità si verifica soltanto quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio
(Cass., n. 167/2018).
Secondo consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione, inoltre,
“la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 21670 del 23/09/2013). Poiché l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata, non assume rilievo che la parte abbia formulato, ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura civile, un'eccezione d'incapacità a testimoniare, che non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa e assunta (cfr. Cass., n. 3685/2021).
Nella specie, parte convenuta ha omesso di dedurre la nullità della deposizione del teste, sicché l'eccezione di incapacità a testimoniare appare priva di rilievo, in quanto l'eventuale nullità della testimonianza comunque espletata è rimasta sanata, non avendo, specificamente, eccepito tale invalidità del mezzo istruttorio, deduzione diversa dalla sola eccezione di incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. In ogni caso, la testimonianza di è apparsa inattendibile Persona_2 alla luce delle seguenti considerazioni.
Entrambi i testi della sono stati concordi Parte_1 nel riferire la presenza, al momento del dedotto accordo, di un terzo soggetto. ha, infatti, riferito che “in ufficio con le parti in Testimone_2 causa era presente un altro signore di cui non so indicare il nome”, individuato poi dall'altro teste, : “era pure presente Persona_2 insieme al , seduto acconto a questi, anche altra persona di cui ER non ricordo il nome, credo abbia testimoniato prima di me, certo ed Per_4 era presente al tavolo al momento della sottoscrizione dell'accordo, nonché della consegna del titolo. Preciso che io, e eravamo nella ER Per_4 sala riunioni”. Escusso a prova del contrario, il teste di parte opposta, dopo Tes_3 aver confermato la propria presenza sui luoghi, ha dichiarato, sulla circostanza n. 2 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice (“Vero o no che all'esito dell'incontro del 18 giugno 2018 è stato raggiunto un accordo tra le parti, in ossequio al quale la Parte_1 avrebbe corrisposto alla società la
[...] AR complessiva somma di euro 229.070,57 a saldo e stralcio di quanto dovuto in forza delle fatture n. 358, 541, 568, 630 anno 2017 e nn. 5, 6, 10, 85, 110 anno 2018?”), che “non è vera la circostanza, le parti non hanno parlato di un accordo a saldo e stralcio della posizione debitoria del . Il Pt_1 Pt_1 ha dato un assegno al e questi gli ha restituito altri assegni. In ER mia presenza non è stato firmato alcun accordo tra le parti, ed io non mi sono mai allontanato”, precisando inoltre che “non è stata sottoscritta alcuna transazione e nella stanza eravamo solo io, il ed il ”. ER Pt_1
Alla luce di quanto esposto, in difetto della prova circa l'atto di transazione invocato dalla in assenza di altre Parte_1 contestazioni sul credito vantato dalla l'opposizione va, AR pertanto, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.. La convenuta ha domandato il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
La norma da ultimo citata, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio, posto dall'art. 2696 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an, che del quantum (Cass., n. 18169/2004; Cass., n. 13395/2007). La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante, come nel caso di specie, non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21789/2015; Cass., n. 7583/2004), sicché va rigettata. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m.
n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate ed il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.; con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Salvatore Cassaniti. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 28 giugno 2021, vanno poste definitivamente a carico della parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 245/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 695, emesso dal Tribunale di Patti il 26-29 dicembre 2018 e notificato in data 29 dicembre 2018, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara, incidentalmente, la natura apocrifa della sottoscrizione, ricollegata alla convenuta, apposta sul documento del 18 giugno 2018, prodotto dall'opponente, dichiarandolo inutilizzabile;
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta;
- condanna la al pagamento, in favore Parte_1 della delle spese della presente fase di opposizione che AR liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv.
Salvatore Cassaniti. Le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico della parte opponente.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)