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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/06/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3574 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, e vertente
TRA
(P.I. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro, via Nunzio Nasi, n. 18 presso lo studio dell'Avv. Francesco Schifino, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- attrice -
E
, (P.I. in persona dei legali rappresentanti, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Crotone, via Silvio Paternostro n. 6 , presso lo studio dell' Avv.
Vittorio Quercia che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto –
Controparte_2
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente P.IVA_3
domiciliata in Catanzaro, Vittorio Pugliese, n.30 presso lo studio dell'Avv. Adolfo Larussa, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto –
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e deducendo a) di svolgere Controparte_1 Controparte_2 nell'ambito della propria attività commerciale, anche l'assistenza e la manutenzione di gruppi elettrogeni da 0.5 KV a 2000 KV;
b) di aver stipulato in data 22 aprile 2020 con
, per il tramite dell'agenzia assicurativa la polizza Controparte_1 Parte_2 assicurativa n. 400040356 denominata “Attività Arti & Mestieri formula multigaranzia”; c) di aver ricevuto dal cliente. , in data 26 ottobre 2020, diffida al risarcimento CP_3
dei danni per euro 7.315,86 per la sostituzione di un motore di un gruppo elettrogeno danneggiato irreparabilmente in ragione della attività manutentiva svolta da un dipendente di società attrice, per avere questi omesso di effettuare un necessario rabbocco di olio;
d) di aver, quindi, denunciato il sinistro all'agenzia assicurativa, chiedendo che in applicazione della tutela assicurativa l'indennizzo venisse erogato in favore del danneggiato ovvero nei confronti di chi avesse anticipato il costo delle spese che, nel caso di specie, erano state anticipate dall'attrice stessa;
e) con comunicazione del 22 febbraio 2021 Controparte_1
comunicava il diniego al risarcimento.
Per tali ragioni, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione e ritenendo le ragioni addotte dalla compagnia al rifiuto a risarcire il danno del tutto infondate e contrarie alle condizioni di polizza nonché alla buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ha concluso chiedendo la condanna delle convenute in solido o, in via alternativa, pro quota, al pagamento a titolo di indennizzo della somma da questa pagata per ristorare il danno causato al oltre al risarcimento del danno non patrimoniale occorsole a causa del CP_3
diniego opposto dalla compagnia assicurativa.
Si è costituita in giudizio la quale nel contestare le deduzioni avversarie, Controparte_1 in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non aver controparte coinvolto anche l'altro convenuto nella procedura di mediazione.
Ha, altresì, eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa deducendo che: a) in quanto rapporto tra professionisti al caso di specie non sono applicabili le norme del codice del consumo;
b) l'assicurato non ha dichiarato al momento della stipula del contratto di
2 svolgere altresì l'attività da cui poi sarebbe scaturito il danno a terzi, alias il noleggio di impianti e attrezzature;
c) i fatti dedotti in giudizio escludono l'operatività della garanzia civile verso terzi ai sensi dell' art.
2.1 e delle clausola RA01 e RA02 difettando altresì la documentazione fiscale attestante l'avvenuto intervento.
La domanda è stata opposta anche nel merito in ordine alla mancanza di prova del fatto storico dedotto in giudizio nonché sulla quantificazione del danno da risarcire.
Per tali ragioni ha quindi concluso chiedendo preliminarmente volersi dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione nei confronti dell'altra società convenuta nonché per inoperatività della polizza. In subordine, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda e in via ulteriormente gradata, relativamente al quantum, ha chiesto la riduzione della pretesa avversaria tenuto conto altresì dell'applicazione della franchigia contrattualmente stabilita.
Si è costituita la la quale ha contestato la fondatezza della domanda Parte_2
attorea, rimarcando la propria posizione di mero procacciatore di affari per conto di e, pertanto, di terzo rispetto al rapporto assicurativo sorto tra le altre parti in Controparte_1
causa ed estraneo a qualsiasi obbligo originante dal contratto anche sotto il profilo della solidarietà passiva. Ha sostenuto, comunque, di aver adeguatamente assolto al proprio obbligo informativo nei confronti del cliente nella fase precontrattuale, fornendo tutta la documentazione e il supporto informativo necessario nel rispetto delle regole di trasparenza.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 3.6.2022 venivano concessi i termini 183, comma 6, c.p.c e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. In data 5 marzo 2025, a seguito delle conclusioni delle parti e nonostante la richiesta revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto delle richieste articolate dalle parti, con la richiesta è stata quindi assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e con riferimento alla richiesta rivalutazione della ordinanza istruttoria resa con ordinanza del 13.3.2023, ribadita con ordinanza del 2.10.2023 e nuovamente con ordinanza del 3.5.2025, si richiama il contenuto di tale ultima ordinanza per evidenziare
3 come le circostanze di prova articolate da parte attrice siano superflue in ragione della domanda proposta, in considerazione della documentazione acquisita in atti e del divieto posto all'art. 2722 c.c.
Analiticamente, con riferimento alle richieste istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c, correttamente, con riferimento al teste non venne Tes_1
ammessa la circostanza sub 1) in quanto irrilevante ai fini del decidere e dunque superflua;
2) in quanto generica, anche con riferimento alle circostanze di tempo;
3) in quanto superflua;
4) per la prima parte superflua e la seconda parte documentalmente provata;
5)- in quanto superflua, attesa la prodotta documentazione e in considerazione della domanda proposta;
6) in quanto negativa;
7), 8) e 9) superflue rispetto alla proposta domanda e quanto alla 9) anche valutativa. Con riferimento alla prova testimoniale richiesta nella medesima memoria istruttoria, con riferimento al teste non va ammessa la Tes_2
prova in quanto i capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 6) sono superflui anche rispetto alla domanda proposta, attendendo alla fase precontrattuale, non essendo stata proposta domanda di responsabilità precontrattuale ed essendo le condizioni assicurative fissate nel relativo contratto ed allegati;
quanto alla circostanza n. 7) è irrilevante e comunque documentale;
10) è superflua e nella seconda parte negativa;
11) in quanto non attinente i fatti di causa.
Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che proprio in considerazione delle domande proposte, deve escludersi la fondatezza della domanda nei confronti della
[...]
Contr
di e , atteso che essa fu pacificamente solo Controparte_2 Controparte_2
l'agenzia per il tramite della quale venne concluso il contratto di assicurazione, titolo azionato nel presente giudizio, nessuna domanda essendo volta a far valere una responsabilità precontrattuale, né alcun vizio originario nella stipula del contratto.
Ciò premesso, passando al merito della domanda, è noto il consolidato principio giurisprudenziale espresso dal giudice di legittimità in materia di responsabilità contrattuale, per cui colui che agisce per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto ad allegare e provare il titolo fondante il proprio credito e l'entità ed esigibilità dello stesso, essendo tenuto solo ad allegare l'altrui inadempimento;
è onere del debitore convenuto allegare e provare l'adempimento o altro fatto estintivo o impeditivo della pretesa azionata
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
4 Più in particolare in tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cassazione VI, 03/02/2023, n.3446; Cass., III, 02/04/2021, n.9205; I,
14/06/2018, n.15630; III, 21/12/2017 n.30656; 8/1/1987, n. 17; 4/3/1978, n. 1081).
In applicazione del principio esposto, quindi, nell'assicurazione contro i danni, cui è riconducibile il rapporto intercorso tra l'attrice e , l'assicurata è onerata della Controparte_1 prova in ordine al verificarsi dell'evento; del danno e del nesso causale nonché dell'entità del danno che determina il credito poi vantato nei confronti della compagnia.
Sempre in punto di diritto, per quanto attinente al giudizio de quo, deve altresì tenersi a mente l'insegnamento più volte specificato dalla Corte per il quale “qualora venga domandato l'adempimento di un contratto non può farsi distinzione, quanto alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, fra clausole generali e clausole speciali del contratto stesso, dal momento che tutte e inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto di esso, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 2697 c.c. Ne deriva, in particolare, che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda” (Cassazione civile sez. III,
16/03/2012, n.4234; Cassazione civile sez. III 14 marzo 2013 n. 6548).
Ed, invero, parte attrice ha richiesto, sulla base del rapporto assicurativo dedotto in giudizio, la condanna della compagnia convenuta al pagamento dell'indennizzo per un sinistro che ha sostenuto essere avvenuto in occasione dell'attività lavorativa svolta dal proprio dipendente avente ad oggetto la manutenzione di un gruppo elettrogeno collocato presso l'abitazione di un cliente, . Persona_1
La compagnia assicuratrice, fin dalla comparsa di costituzione, oltre ad argomentare
5 sulla inoperatività della copertura assicurativa, ha contestato nel merito la verosimiglianza del fatto storico dedotto dall'attore e posto a fondamento della pretesa indennitaria, evidenziando a riguardo la lacunosa allegazione probatoria.
Di contro la difesa della negli atti e nei verbali successivi alla Parte_1
costituzione dei convenuti, rispetto alle eccezioni e deduzioni avversarie sul fatto storico, nulla ha rilevato nè si è offerta di provare alcunchè sulla veridicità del sinistro, in quanto concentrata esclusivamente a contrastare le eccezioni di operatività polizza, formulando istanze istruttorie tese ad interessare il giudizio di questioni attinenti alla fase precontrattuale e quindi non solo ininfluenti ai fini della decisione in quanto vertenti su circostanze estranee all'oggetto e alle ragioni della domanda ma altresì superflue alla luce delle allegazioni documentali in atti.
Non vi è prova certa che il danno lamentato da parte di nella nota del Persona_1
26.10.2020, senza che ivi fosse indicata specificamente l'apparecchiatura sul quale si era verificato, avesse riguardato effettivamente l'attrezzatura manutenuta dalla per la Pt_1 quale essa ebbe a richiedere l'operatività della polizza assicurativa;
e, come evidenziato dal convenuto sin dal suo atto introduttivo, appare inverosimile che il danno Controparte_1
indicato nel preventivo della ditta Tecnoidro srl, redatto a distanza di appena 8 giorni dall'intervento asseritamente svolto da parte attrice, fosse relativo ad un danno cagionato all'apparecchiatura situata presso il , che ne lamentava il danno il 26.10.2020. CP_3
Infatti, in atti il rapporto di servizio del dipendente di venne depositato solo Pt_1
con le memorie istruttorie ( ne lamenta la mancata produzione parte convenuta CP_1
nella comparsa di costituzione) e reca proprio la data del 12.10.2020, di tal che non
[...]
può che farsi propria la considerazione di parte convenuta in ordine alla estrema inverisimiglianza del fatto che a distanza di appena 8 giorni fosse stata consultata la
Tecnoidro srl, che avesse verificato il danno all'apparecchio, redatto preventivo in data
20.10.2020 e messo in condizione il 26.10.2020 il di effettuare una Persona_1
richiesta formale ad Pt_3
Peraltro, nell'allegato rapporto di servizio del 12.10.2020, si evidenzia come nell'indicazione della manutenzione effettuata vi fosse proprio il cambio dell'olio di tal che non si comprende come possa essere il danno denunciato essere riferibile a quella specifica
6 manutenzione, trattandosi di un danno conseguente, invece, alla mancanza di olio nel gruppo elettrogeno che lo fece grippare.
Le circostanze di cui alla scheda di intervento cosi come la richiesta risarcitoria rivolta all'attrice da parte del cliente danneggiato, del tutto generica e senza fare riferimento al tipo di macchina, ed ancora il preventivo di spesa per l'acquisto di un motore per gruppo elettrogeno da parte di Tecnoidro srl rappresentano documenti cui può al più essere dato un mero valore indiziario e non decisivo sulle circostanze controverse sicché tali documenti devono ritenersi del tutto insufficienti ad integrare la prova specifica dello stesso avverarsi del fatto costitutivo del diritto all'invocata indennità assicurativa, come contestato dalla stessa parte convenuta . Controparte_1
In definitiva la mancanza di prova in ordine al verificarsi del sinistro inducono a ritenere non dimostrato lo stesso fatto costitutivo della pretesa indennitaria avanzata con il presente giudizio.
Ad ogni modo, seppur il danno verificatosi al gruppo elettrogeno collocato presso e manutenuto in data 12.10.2020 da dipendente della fosse Persona_1 Pt_1
conseguente al mancato rabbocco di olio nel motore a seguito dell'intervento manutentivo del 12.10.2020, esso esulerebbe dall'ambito della copertura assicurativa.
Appare condivisibile la lettura delle condizioni di polizza proposta dalla società assicuratrice, la essendo la agenzia per l'appunto, una mera agenzia, CP_1 CP_2
sol che si consideri il tenore letterale della documentazione contrattuale allegata in atti.
Ed, infatti, all'art.
1.1. della sezione responsabilità civile verso terzi si indica in generale, l'operatività della polizza per la responsabilità civile verso terzi, ricomprendendovi quanto dovuto per danni a beni fisicamente determinati ....
L'art.
2.1. della medesima sezione, poi, prevede l'esclusione della operatività della polizza per il caso di cui al punto f) , per le attività di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione svolte presso terzi - salvo quanto disciplinato nella garanzia codice RA01 Installazioni per riparazioni presso terzi.
Nel codice RA 01 si legge che “a parziale deroga dell'arti.
2.1 let. F) della presente sezione, sono compresi i danni avvenuti in occasione di attività di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione, manutenzione di cose oggetto dell'attività dichiarata nella
7 scheda riepilogativa, purché svolte direttamente da addetti dell'impresa assicurata, tutti con regolare posizione . CP_4
Orbene, come precisato dalla convenuta non è stato dichiarato in Controparte_1
sede contrattuale da l'espletamento di attività su motori diversi da quelli elettrici Pt_1
(cod 203), quali è il gruppo elettrogeno sul quale ha lamentato si sia verificato il guasto a causa dell'errore manutentivo del proprio dipendente, avendo fatto richiamo alle sole attività di cui al cod. di rischiosità 805 che indicava esclusivamente motori elettrici e non a scoppio.
Appare evidente che la riparazione del gruppo elettrogeno, certamente motore a scoppio e non elettrico, non rientrasse tra le attività della società coperte dalla polizza assicurativa, non essendo stata tale attività dichiarata in contratto.
Vi è di più, pur richiamando il disposto di cui al punto RA02 laddove si prevede che
“a parziale deroga dell'articolo 2 1, lett. F) della presente sezione, sono compresi i danni conseguenti ad errori e difetti nell'esecuzione dei lavori di installazione, rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera, svolti direttamente da addetti dell'impresa assicurata, tutti con regolare posizioni di cose oggetto dell'attività dichiarata nella CP_4
scheda riepilogativa che si verifichino dopo l'ultimazione dei lavori stessi per i quali sia stata rilasciata idonea documentazione fiscale.”, è correttamente osservato che la documentazione fiscale relativa all'intervento manutentivo presso non è Persona_1
stata neppure depositata da parte attrice.
Nel caso in esame la società attrice non ha provveduto al deposito della fattura relativa all'intervento manutentivo effettuato presso . Persona_1
Pertanto, la domanda proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'attrice, avuto riguardo al D.M. 147/2022, (scaglione ricompreso tra euro
5.201,00 e 26.000,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
8 spa e E;
Controparte_2 Controparte_2
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5 [...]
e che liquida CP_1 Controparte_2 Controparte_2
per ciascuno di essi in euro 3.397,00 per onorari, oltre rimb. forf., Iva e Cpa.
Catanzaro, lì 7 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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