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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 6820/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 26/11/2024,
da:
e con l'avv. MOROSINOTTO MARIA Parte_1 Parte_2
ELENA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento dei figlio minore nato dalla loro relazione more uxorio, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e il diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate. Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 14.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 16.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 6820/2024, provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Treville di Castelfranco Veneto (TV) Via
Panigaia n. 59;
2) I ricorrenti hanno l'obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza e, vista la tenera età del figlio minore, si renderanno reperibili sempre e si terranno reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
3) il padre potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo vorrà, senza pernottamento e previo avviso, anche telefonico, di almeno 24 ore prima, alla madre.
In ogni caso il padre terrà con sé il figlio:
a) anche ogni giorno, previo accordo con la madre, come al punto 4;
b) il sabato e la domenica a settimane alterne;
c) la Vigilia di Natale a pranzo, mentre a cena il figlio starà con la madre;
d) il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno e il giorno di Pasqua il figlio starà con la madre, mentre il giorno di Santo Stefano,
Pasquetta e Capodanno starà con il padre;
e) il padre terrà il figlio almeno due settimane durante il mese di agosto, in periodo da concordarsi con la madre entro il mese di maggio;
f) il figlio trascorerrà le festività annuali (Epifania, Ultimo di
Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre) alternativamente con l'uno e l'altro genitore;
4) il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio minore un assegno mensile di € 350,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese;
5) Con riferimento alle spese straordinarie ci si richiama al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso con ripartizione delle stesse al 50% tra i ricorrenti;
6) l'assegno unico verrà usufruito al 100% dalla madre.”
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi