Art. 10. Servizio centrale degli affari generali e del personale 1. L'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505 , e' sostituito dai seguenti:
"Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.
Il servizio cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:
a) ufficio I: affari generali;
b) ufficio II: amministrazione del personale;
c) ufficio III: affari finanziario-contabili.
Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.
Presso il servizio e' costituito l'ufficio organizzazione cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore".
2. E' soppressa la divisione 14ª della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505 .
3. Il numero 8 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505 , e' sostituito dal seguente:
"8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati".
4. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505 , sono abrogati.
5. In relazione alle disposizioni del presente articolo, la tabella V allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Nota all'art. 10, comma 1:
Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 505/1972 (Riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - Il Ministero del bilancio e della programmazione economica. per l'esercizio delle attribuzioni spettantigli a norma della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e successive modificazioni e integrazioni, e' ordinato come segue:
1) Segreteria generale della programmazione economica:
2) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.
Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.
Il servizio, cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:
a) ufficio I: affari generali;
b) ufficio II: amministrazione del personale;
c) ufficio II: affari finanziario-contabili.
Agli uffici predetti sotto preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.
Presso il servizio e' costituito l'ufficio organizzazione, cui e preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore".
Nota all'art. 10, comma 2:
Il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 505/1972 (il cui titolo e' rilevabile dalla precedente nota all'art. 10, comma 1), e' il seguente:
"Art. 3. - Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la segreteria generale della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni:
1) divisione per l'elaborazione dei documenti programmatici;
2) divisione per la programmazione a breve termine e per l'impostazione generale del bilancio dello Stato;
3) divisione per la programmazione delle attivita' di formazione, cultura e ricerca scientifica;
4) divisione per la programmazione dell'assetto territoriale e dell'ambiente naturale ed urbano;
5) divisione per la programmazione dei trasporti e comunicazioni e delle opere pubbliche;
6) divisione per la programmazione delle attivita' industriali e del commercio interno e internazionale;
7) divisione per la programmazione delle attivita' agricole;
8) divisione per la programmazione delle attivita' dei servizi;
9) divisione per la programmazione delle attivita' sociali;
10) divisione per i rapporti con le regioni ai Fini della programmazione economica;
11) divisione per le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti;
12) divisione per l'organizzazione dei rapporti internazionali, dei rapporti con la Comunita' economica europea e con gli altri organismi internazionali;
13) divisione per le ricerche ed indagini affidate ad enti pubblici ed istituti privati e per i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico;
14) divisione per i servizi di documentazione e biblioteca".
Nota all'art. 10, comma 3:
Il testo della norma di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 505/1972 (il cui titolo e' rilevabile dalla precedente nota all'art. 10, comma 1) sostituito con il comma 3 dell'art. 10 della presente legge, era il seguente:
"La segreteria generale della programmazione economica, nell'ambito della competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica:
(omissis) 8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati e cura i servizi di documentazione e di informazione del Ministero".
Nota all'art. 10, comma 4:
Il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 505/1972 (il cui titolo e' rilevabile dalla precedente nota all'art. 10, comma 1), abrogati con il comma 4 dell'art. 10 della presente legge, era il seguente:
"Art. 6. - L'ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi:
1) tratta gli affari relativi all'amministrazione del personale e alla segreteria del consiglio di amministrazione del Ministero;
2) formula lo schema del preventivo di spesa del Ministero, amministra i capitoli di bilancio, provvede agli adempimenti relativi al conto consuntivo, nonche' alla vigilanza sulle gestioni affidate al consegnatario-cassiere.
Art. 7 - Per l'espletamento delle attribuzioni affidategli l'ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi si articola nelle seguenti divisioni:
1) divisione per l'amministrazione del personale;
2) divisione contabilita' e bilancio".
Nota all'art. 10, comma 5:
La tabella V allegata al D.P.R. n. 748/1972 (il cui titolo e' rilevabile dalla precedente nota all'art. 2, comma 2), sostituita con il comma 5 dell'art. 10 della presente legge, era la seguente:
TABELLA V
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dirigenti amministrativi e consiglieri economici (a) Livello di funzione Qualifica Posti di qualifica Funzione Posti di Funzione C Dirigente generale 7 Direttore generale 1 Consigliere ministeriale 6 D Dirigente superiore 9 Capo del personale 1 Vice direttore generale 2 Consigliere ministeriale aggiunto 6 E Primo dirigente 27 Direttore di divisione 27
(a) Restano ferme le disposizioni concernenti il segretario della programmazione economica.
"Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.
Il servizio cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:
a) ufficio I: affari generali;
b) ufficio II: amministrazione del personale;
c) ufficio III: affari finanziario-contabili.
Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.
Presso il servizio e' costituito l'ufficio organizzazione cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore".
2. E' soppressa la divisione 14ª della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505 .
3. Il numero 8 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505 , e' sostituito dal seguente:
"8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati".
4. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505 , sono abrogati.
5. In relazione alle disposizioni del presente articolo, la tabella V allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Nota all'art. 10, comma 1:
Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 505/1972 (Riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - Il Ministero del bilancio e della programmazione economica. per l'esercizio delle attribuzioni spettantigli a norma della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e successive modificazioni e integrazioni, e' ordinato come segue:
1) Segreteria generale della programmazione economica:
2) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.
Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.
Il servizio, cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:
a) ufficio I: affari generali;
b) ufficio II: amministrazione del personale;
c) ufficio II: affari finanziario-contabili.
Agli uffici predetti sotto preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.
Presso il servizio e' costituito l'ufficio organizzazione, cui e preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore".
Nota all'art. 10, comma 2:
Il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 505/1972 (il cui titolo e' rilevabile dalla precedente nota all'art. 10, comma 1), e' il seguente:
"Art. 3. - Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la segreteria generale della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni:
1) divisione per l'elaborazione dei documenti programmatici;
2) divisione per la programmazione a breve termine e per l'impostazione generale del bilancio dello Stato;
3) divisione per la programmazione delle attivita' di formazione, cultura e ricerca scientifica;
4) divisione per la programmazione dell'assetto territoriale e dell'ambiente naturale ed urbano;
5) divisione per la programmazione dei trasporti e comunicazioni e delle opere pubbliche;
6) divisione per la programmazione delle attivita' industriali e del commercio interno e internazionale;
7) divisione per la programmazione delle attivita' agricole;
8) divisione per la programmazione delle attivita' dei servizi;
9) divisione per la programmazione delle attivita' sociali;
10) divisione per i rapporti con le regioni ai Fini della programmazione economica;
11) divisione per le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti;
12) divisione per l'organizzazione dei rapporti internazionali, dei rapporti con la Comunita' economica europea e con gli altri organismi internazionali;
13) divisione per le ricerche ed indagini affidate ad enti pubblici ed istituti privati e per i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico;
14) divisione per i servizi di documentazione e biblioteca".
Nota all'art. 10, comma 3:
Il testo della norma di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 505/1972 (il cui titolo e' rilevabile dalla precedente nota all'art. 10, comma 1) sostituito con il comma 3 dell'art. 10 della presente legge, era il seguente:
"La segreteria generale della programmazione economica, nell'ambito della competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica:
(omissis) 8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati e cura i servizi di documentazione e di informazione del Ministero".
Nota all'art. 10, comma 4:
Il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 505/1972 (il cui titolo e' rilevabile dalla precedente nota all'art. 10, comma 1), abrogati con il comma 4 dell'art. 10 della presente legge, era il seguente:
"Art. 6. - L'ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi:
1) tratta gli affari relativi all'amministrazione del personale e alla segreteria del consiglio di amministrazione del Ministero;
2) formula lo schema del preventivo di spesa del Ministero, amministra i capitoli di bilancio, provvede agli adempimenti relativi al conto consuntivo, nonche' alla vigilanza sulle gestioni affidate al consegnatario-cassiere.
Art. 7 - Per l'espletamento delle attribuzioni affidategli l'ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi si articola nelle seguenti divisioni:
1) divisione per l'amministrazione del personale;
2) divisione contabilita' e bilancio".
Nota all'art. 10, comma 5:
La tabella V allegata al D.P.R. n. 748/1972 (il cui titolo e' rilevabile dalla precedente nota all'art. 2, comma 2), sostituita con il comma 5 dell'art. 10 della presente legge, era la seguente:
TABELLA V
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dirigenti amministrativi e consiglieri economici (a) Livello di funzione Qualifica Posti di qualifica Funzione Posti di Funzione C Dirigente generale 7 Direttore generale 1 Consigliere ministeriale 6 D Dirigente superiore 9 Capo del personale 1 Vice direttore generale 2 Consigliere ministeriale aggiunto 6 E Primo dirigente 27 Direttore di divisione 27
(a) Restano ferme le disposizioni concernenti il segretario della programmazione economica.