Art. 1.
L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo e cinquecento milioni disposta con i decreti legislativi 10 luglio 1946, n. 31 e 24 ottobre 1946, n. 467 , per la concessione di contributi nelle spese di ricostruzione di beni strumentali nelle aziende agricole danneggiate dalla guerra, e' ridotta di trenta milioni di lire.
Nella eguale misura e' aumentata la complessiva autorizzazione di spesa di lire otto miliardi e duecento milioni di cui ai decreti legislativi 1 luglio 1946, n. 81, 8 ottobre 1947, n. 1434, 12 dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121 e 17 marzo 1948, n. 319 , per la concessione di contributi previsti all'art. 1 del gia' menzionato decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31 , a favore della ripresa delle aziende agricole e della utilizzazione della mano d'opera disoccupata.
L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo e cinquecento milioni disposta con i decreti legislativi 10 luglio 1946, n. 31 e 24 ottobre 1946, n. 467 , per la concessione di contributi nelle spese di ricostruzione di beni strumentali nelle aziende agricole danneggiate dalla guerra, e' ridotta di trenta milioni di lire.
Nella eguale misura e' aumentata la complessiva autorizzazione di spesa di lire otto miliardi e duecento milioni di cui ai decreti legislativi 1 luglio 1946, n. 81, 8 ottobre 1947, n. 1434, 12 dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121 e 17 marzo 1948, n. 319 , per la concessione di contributi previsti all'art. 1 del gia' menzionato decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31 , a favore della ripresa delle aziende agricole e della utilizzazione della mano d'opera disoccupata.