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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1150/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1150/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
N.Q. NERI CP_2
INTERVENUTO
Oggi 11 aprile 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. BRANCATO PIETRO , oggi sostituito dall'avv. Umberto Parte_1
Seminara
Per 'avv. CIGNA FRANCESCO , Controparte_1
Per 'avv. CIGNA FRANCESCO , Controparte_3
L'avv. Seminara discute come in note conclusive e chiede la condanna di controparte per lite temeraria. L'avv. Cigna contesta la richiesta di condanna a lite temeraria. Insiste nel disconoscimento, contesta che vi sia un rapporto locatizio. Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 15,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo ed allegandolo al verbale di udienza unitamente alla sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1150/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRANCATO PIETRO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRANCATO PIETRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CIGNA FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BONANNO N.
67 90143 PALERMO presso il difensore avv. CIGNA FRANCESCO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_2 CP_3 C.F._3 dall'avv. CIGNA FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA G. BONANNO 67
90143 PALERMO presso il difensore avv. CIGNA FRANCESCO
INTERVENUTO
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
rigetta la domanda di nullità del contratto di locazione stipulato inter partes in data
18.10.2019;
dichiara inammissibile la domanda formulata da n.q.; Controparte_3
accerta la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 18.10.2019 per grave inadempimento del conduttore e, per, l'effetto, conferma Controparte_1
definitivamente l'ordinanza provvisoria di rilascio del 22.12.2023;
condanna a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € Controparte_1
3000,00 a titolo di canoni per i mesi settembre 2022 -novembre 2023, oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
rigetta le ulteriori domande;
condanna altresì in solido e n.q. a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_3
parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3830,00 per compensi, € 81,80 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2023 citava in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Palermo e, premesso di avergli concesso in Controparte_1 locazione per uso abitativo l'immobile sito in Palermo, via Sant'Agostino 156 per il pagina 3 di 10 canone mensile di € 200,00, giusta contratto di locazione del 18.10.2019, dedotto che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni per i mesi di settembre 2022- novembre 2023, accumulando una morosità di € 3000,00, gli intimava sfratto per morosità chiedendone la convalida, la condanna al rilascio e l'emissione del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese del giudizio.
Si costituiva opponendosi allo sfratto e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Eccepiva la carenza di legittimazione attiva di il quale non era Parte_1 proprietario dell'immobile, né titolare di altri diritti reali sul bene.
Allegava, quindi, che l'intimante non era legittimato a proporre il procedimento di sfratto ed eccepiva la nullità del contratto di locazione per apocrifia della sottoscrizione,
poiché il contratto non era mai stato sottoscritto da il quale Controparte_1 disconosceva espressamente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta in calce al contratto ed il contenuto della scrittura privata.
Chiedeva il rigetto delle domande di controparte, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 22.12.2023 veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e veniva, altresì, disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Con comparsa di intervento depositata in data 27.02.2024 si costituiva CP_3
, n.q. di procuratore generali di eccependo di essere proprietario
[...] P_ dell'immobile sito in Palermo, via Sant'Agostino n. 156, piano primo, identificato al
N.C.E.U. di Palermo al foglio 131, particella 346, subalterno 11, di aver consentito l'utilizzo al e che da una recente ricerca è stato appurato che l'appartamento oggi CP_3 abitato dal sig. è composto da due distinti subalterni catastali, l'11 – CP_1
corrispondente al soggiorno, al bagno e alla cucina, di mq 25 circa – di proprietà del sig.
, il 3 – corrispondente alla camera da letto di mq 19 circa – di proprietà P_
. Pt_2
Allegava che avendo saputo del procedimento di sfratto aveva concesso in locazione il subalterno 11 al convenuto.
Chiedeva di revocare e/o sospendere l'ordinanza di rilascio e, nel merito, di ritenere e dichiarare che il sig. era proprietario dell'immobile sito in Palermo, via P_
pagina 4 di 10 Sant'Agostino n. 156, piano primo, identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 131, particella 346, subalterno 11, corrispondente alla porzione di appartamento abitata dal sig. costituita da soggiorno, cucina e servizio igienico, di cui al contratto di CP_1 locazione e alla relazione a firma dell' ing. allegati al presente atto. Per_1
Chiedeva di dichiarare che il sig. non vantava alcun diritto reale sul predetto Parte_1
immobile, con vittoria di spese del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.429 c.p.c.
Preliminarmente va qualificato l'intervento di in qualità di Controparte_3
procuratore generale di P_
Giova premettere che l'intervento volontario, disciplinato dall'art. 105 c.p.c., può essere di tre tipi: principale, quando l'interveniente afferma un diritto proprio contrastante con quello dell'attore e del convenuto;
adesivo autonomo o litisconsortile, quando l'interveniente, pur facendo valere un autonomo diritto, assume una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti;
adesivo dipendente, quando l'interveniente ha interesse alla vittoria di una delle parti e partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di tale parte.
Ora, ai sensi dell'art. 268 c.p.c. “l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni” (comma 1), ma, “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte…” (2 comma).
Tale norma viene interpretata da buona parte della giurisprudenza nel senso che l'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni, in osservanza anche al principio costituzionale della durata ragionevole del processo. Conseguentemente, “gli interventi “principale” e
“litisconsortile”, con cui il terzo propone sempre una “domanda nuova”, devono ritenersi soggetti al regime di preclusioni delineato dagli artt.166 e 167 cpc
Solo l'intervento adesivo è realmente attuabile fino alla precisazione delle conclusioni, poiché in questo caso il terzo si limita a chiedere l'accoglimento della domanda proposta dalla parte adiuvata, pur dovendo sottostare alle limitazioni derivanti da altre preclusioni (ad esempio: istruttorie) verificatesi nel frattempo. pagina 5 di 10 In proposito vale la pena richiamare l'ordinanza del Tribunale Salerno (sez. I, 15 giugno
2006 in Il civilista 2008, 9 37) per cui “qualora la domanda dell'interveniente sia conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, essa sarà
ancora ammissibile nella prima udienza di trattazione, in quanto parimenti consentita all'attore dall'art.183 comma IV cpc, altrimenti, l'autonoma domanda dell'interveniente andrà formulata entro il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, di cui agli art.166 e 167 cpc, sicché dopo l'udienza di trattazione, in ogni caso, rimarrebbe ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente”.
In conclusione, l'intervento principale o litisconsortile posto in essere dopo i termini
(almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c., ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c.) di cui all'art.166 cpc si trasforma di fatto in un intervento adesivo: l'interveniente può solo sviluppare argomentazioni giuridiche in favore delle parti costituite o capitolare prove, se i termini ex art. 184 c.p.c. non sono scaduti, a supporto delle allegazioni delle parti costituite.
Ciò detto, l'intervento di , in qualità di procuratore di Controparte_3 P_
va qualificato come intervento litisconsortile, poiché questi, pur affermando di essere proprietario, assume una posizione uguale o parallela a quella del convenuto, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto.
Alla luce di quanto detto, la domanda formulata da volta ad Controparte_3
accertare il diritto di proprietà in favore di sull'immobile oggetto di causa P_
per la parte corrispondente alla particella 346, subalterno 11, comprendenti soli vani del soggiorno, della cucina ed del servizio igienico dell'immobile è inammissibile.
In proposito, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'intimato, che non ha l'onere di costituirsi in cancelleria potendosi presentare all'udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente alla domanda di fissazione di nuova udienza di discussione (Cass., 9 marzo 2012, n. 3696).
Orbene, , pur costituendosi nel termine assegnato per il deposito di Controparte_3
pagina 6 di 10 memorie in seno all'ordinanza di mutamento di rito, non ha chiesto lo spostamento di udienza, decadendo perciò dalla riconvenzionale.
Nel merito la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha infatti provato le ragioni a sostegno della propria domanda,
producendo il contratto di locazione del 18.10.2019 registrato in data 18.10.2019, mentre parte resistente non ha allegato né tantomeno provato di aver corrisposto i canoni intimati, limitandosi a contestare la veridicità della firma apposta nel contratto di locazione e la sua nullità.
Sul punto, giova rileva che il disconoscimento tardivo è inammissibile e comporta il rigetto dell'istanza, perché il potere di disconoscere una scrittura «presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, neppure tacitamente;
pertanto, qualora la parte,
prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente». (Cass. sent. n. 21744/2004, n.
10849/2012 e n. 22460/2017).
E sicuramente la circostanza che il conduttore sia nel godimento dell'immobile e abbia corrisposto i canoni fino al mese di ottobre 2022, senza tuttavia allegare almeno in fase sommaria un diverso titolo di godimento, rende tardivo ed inammissibile il disconoscimento della firma apposta nel contratto stesso.
V'è poi da dire che la contestazione della legittimazione attiva del ricorrente relativamente alla domanda di convalida di sfratto non coglie nel segno.
Infatti, il locatore per essere tale deve soltanto dimostrare di avere la disponibilità
dell'immobile e non certo il titolo di proprietà.
E la prova della disponibilità dell'immobile in capo al locatore odierno ricorrente è
dimostrata dal fatto che lo stesso lo ha concesso in locazione fin dal 18.10.2019 e ad
abundantiam dal contratto preliminare di vendita del 30.04.2004 con cui CP_5
si è obbligato a trasferire la proprietà dell'immobile oggetto di locazione in
[...]
favore di Parte_1
pagina 7 di 10 Di contro, nessun valore probatorio può avere il contratto di locazione del 16.02.2024
prodotto dal convenuto soltanto in sede di mutamento di rito, con cui soltanto parte dell'immobile già locatogli e relativa alla sola particella 11 gli viene concessa in locazione da . Controparte_3
Le eccezioni del resistente vanno, dunque, disattese.
Fatte le superiori premesse va ricordato che nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione, deve, quindi, accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità
dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è
predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
Nel caso in esame, ha omesso di corrispondere i canoni oggetto di Controparte_1
intimazione per i mesi di settembre 2022- novembre 2023, per complessivi euro
3000,00.
Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo settembre 2022 – novembre 2023 per complessivi € 3000,00 sicuramente integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché a fronte del pieno godimento dell'immobile parte conduttrice ha omesso di versare integralmente il pagamento di ben dieci canoni di locazione.
Il contratto stipulato inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento del conduttore e, per, l'effetto, va definitivamente confermata l'ordinanza Controparte_1
provvisoria di rilascio del 22.12.2023.
Inoltre, va condannato a corrispondere in favore del ricorrente la Controparte_1 somma di € 3000,00 a titolo di canoni per i mesi settembre 2022 -novembre 2023, oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo. pagina 8 di 10 Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 vanno liquidati in €3830,00 per compensi € 81,80 per spese(scaglione di valore fino ad euro 5200,00: parametri massimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata)
vanno poste a carico di parte resistente e dell'interveniente.
Palermo, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1150/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
N.Q. NERI CP_2
INTERVENUTO
Oggi 11 aprile 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. BRANCATO PIETRO , oggi sostituito dall'avv. Umberto Parte_1
Seminara
Per 'avv. CIGNA FRANCESCO , Controparte_1
Per 'avv. CIGNA FRANCESCO , Controparte_3
L'avv. Seminara discute come in note conclusive e chiede la condanna di controparte per lite temeraria. L'avv. Cigna contesta la richiesta di condanna a lite temeraria. Insiste nel disconoscimento, contesta che vi sia un rapporto locatizio. Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 15,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo ed allegandolo al verbale di udienza unitamente alla sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1150/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRANCATO PIETRO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRANCATO PIETRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CIGNA FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BONANNO N.
67 90143 PALERMO presso il difensore avv. CIGNA FRANCESCO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_2 CP_3 C.F._3 dall'avv. CIGNA FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA G. BONANNO 67
90143 PALERMO presso il difensore avv. CIGNA FRANCESCO
INTERVENUTO
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
rigetta la domanda di nullità del contratto di locazione stipulato inter partes in data
18.10.2019;
dichiara inammissibile la domanda formulata da n.q.; Controparte_3
accerta la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 18.10.2019 per grave inadempimento del conduttore e, per, l'effetto, conferma Controparte_1
definitivamente l'ordinanza provvisoria di rilascio del 22.12.2023;
condanna a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € Controparte_1
3000,00 a titolo di canoni per i mesi settembre 2022 -novembre 2023, oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
rigetta le ulteriori domande;
condanna altresì in solido e n.q. a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_3
parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3830,00 per compensi, € 81,80 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2023 citava in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Palermo e, premesso di avergli concesso in Controparte_1 locazione per uso abitativo l'immobile sito in Palermo, via Sant'Agostino 156 per il pagina 3 di 10 canone mensile di € 200,00, giusta contratto di locazione del 18.10.2019, dedotto che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni per i mesi di settembre 2022- novembre 2023, accumulando una morosità di € 3000,00, gli intimava sfratto per morosità chiedendone la convalida, la condanna al rilascio e l'emissione del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese del giudizio.
Si costituiva opponendosi allo sfratto e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Eccepiva la carenza di legittimazione attiva di il quale non era Parte_1 proprietario dell'immobile, né titolare di altri diritti reali sul bene.
Allegava, quindi, che l'intimante non era legittimato a proporre il procedimento di sfratto ed eccepiva la nullità del contratto di locazione per apocrifia della sottoscrizione,
poiché il contratto non era mai stato sottoscritto da il quale Controparte_1 disconosceva espressamente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta in calce al contratto ed il contenuto della scrittura privata.
Chiedeva il rigetto delle domande di controparte, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 22.12.2023 veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e veniva, altresì, disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Con comparsa di intervento depositata in data 27.02.2024 si costituiva CP_3
, n.q. di procuratore generali di eccependo di essere proprietario
[...] P_ dell'immobile sito in Palermo, via Sant'Agostino n. 156, piano primo, identificato al
N.C.E.U. di Palermo al foglio 131, particella 346, subalterno 11, di aver consentito l'utilizzo al e che da una recente ricerca è stato appurato che l'appartamento oggi CP_3 abitato dal sig. è composto da due distinti subalterni catastali, l'11 – CP_1
corrispondente al soggiorno, al bagno e alla cucina, di mq 25 circa – di proprietà del sig.
, il 3 – corrispondente alla camera da letto di mq 19 circa – di proprietà P_
. Pt_2
Allegava che avendo saputo del procedimento di sfratto aveva concesso in locazione il subalterno 11 al convenuto.
Chiedeva di revocare e/o sospendere l'ordinanza di rilascio e, nel merito, di ritenere e dichiarare che il sig. era proprietario dell'immobile sito in Palermo, via P_
pagina 4 di 10 Sant'Agostino n. 156, piano primo, identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 131, particella 346, subalterno 11, corrispondente alla porzione di appartamento abitata dal sig. costituita da soggiorno, cucina e servizio igienico, di cui al contratto di CP_1 locazione e alla relazione a firma dell' ing. allegati al presente atto. Per_1
Chiedeva di dichiarare che il sig. non vantava alcun diritto reale sul predetto Parte_1
immobile, con vittoria di spese del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.429 c.p.c.
Preliminarmente va qualificato l'intervento di in qualità di Controparte_3
procuratore generale di P_
Giova premettere che l'intervento volontario, disciplinato dall'art. 105 c.p.c., può essere di tre tipi: principale, quando l'interveniente afferma un diritto proprio contrastante con quello dell'attore e del convenuto;
adesivo autonomo o litisconsortile, quando l'interveniente, pur facendo valere un autonomo diritto, assume una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti;
adesivo dipendente, quando l'interveniente ha interesse alla vittoria di una delle parti e partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di tale parte.
Ora, ai sensi dell'art. 268 c.p.c. “l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni” (comma 1), ma, “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte…” (2 comma).
Tale norma viene interpretata da buona parte della giurisprudenza nel senso che l'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni, in osservanza anche al principio costituzionale della durata ragionevole del processo. Conseguentemente, “gli interventi “principale” e
“litisconsortile”, con cui il terzo propone sempre una “domanda nuova”, devono ritenersi soggetti al regime di preclusioni delineato dagli artt.166 e 167 cpc
Solo l'intervento adesivo è realmente attuabile fino alla precisazione delle conclusioni, poiché in questo caso il terzo si limita a chiedere l'accoglimento della domanda proposta dalla parte adiuvata, pur dovendo sottostare alle limitazioni derivanti da altre preclusioni (ad esempio: istruttorie) verificatesi nel frattempo. pagina 5 di 10 In proposito vale la pena richiamare l'ordinanza del Tribunale Salerno (sez. I, 15 giugno
2006 in Il civilista 2008, 9 37) per cui “qualora la domanda dell'interveniente sia conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, essa sarà
ancora ammissibile nella prima udienza di trattazione, in quanto parimenti consentita all'attore dall'art.183 comma IV cpc, altrimenti, l'autonoma domanda dell'interveniente andrà formulata entro il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, di cui agli art.166 e 167 cpc, sicché dopo l'udienza di trattazione, in ogni caso, rimarrebbe ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente”.
In conclusione, l'intervento principale o litisconsortile posto in essere dopo i termini
(almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c., ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c.) di cui all'art.166 cpc si trasforma di fatto in un intervento adesivo: l'interveniente può solo sviluppare argomentazioni giuridiche in favore delle parti costituite o capitolare prove, se i termini ex art. 184 c.p.c. non sono scaduti, a supporto delle allegazioni delle parti costituite.
Ciò detto, l'intervento di , in qualità di procuratore di Controparte_3 P_
va qualificato come intervento litisconsortile, poiché questi, pur affermando di essere proprietario, assume una posizione uguale o parallela a quella del convenuto, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto.
Alla luce di quanto detto, la domanda formulata da volta ad Controparte_3
accertare il diritto di proprietà in favore di sull'immobile oggetto di causa P_
per la parte corrispondente alla particella 346, subalterno 11, comprendenti soli vani del soggiorno, della cucina ed del servizio igienico dell'immobile è inammissibile.
In proposito, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'intimato, che non ha l'onere di costituirsi in cancelleria potendosi presentare all'udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente alla domanda di fissazione di nuova udienza di discussione (Cass., 9 marzo 2012, n. 3696).
Orbene, , pur costituendosi nel termine assegnato per il deposito di Controparte_3
pagina 6 di 10 memorie in seno all'ordinanza di mutamento di rito, non ha chiesto lo spostamento di udienza, decadendo perciò dalla riconvenzionale.
Nel merito la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha infatti provato le ragioni a sostegno della propria domanda,
producendo il contratto di locazione del 18.10.2019 registrato in data 18.10.2019, mentre parte resistente non ha allegato né tantomeno provato di aver corrisposto i canoni intimati, limitandosi a contestare la veridicità della firma apposta nel contratto di locazione e la sua nullità.
Sul punto, giova rileva che il disconoscimento tardivo è inammissibile e comporta il rigetto dell'istanza, perché il potere di disconoscere una scrittura «presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, neppure tacitamente;
pertanto, qualora la parte,
prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente». (Cass. sent. n. 21744/2004, n.
10849/2012 e n. 22460/2017).
E sicuramente la circostanza che il conduttore sia nel godimento dell'immobile e abbia corrisposto i canoni fino al mese di ottobre 2022, senza tuttavia allegare almeno in fase sommaria un diverso titolo di godimento, rende tardivo ed inammissibile il disconoscimento della firma apposta nel contratto stesso.
V'è poi da dire che la contestazione della legittimazione attiva del ricorrente relativamente alla domanda di convalida di sfratto non coglie nel segno.
Infatti, il locatore per essere tale deve soltanto dimostrare di avere la disponibilità
dell'immobile e non certo il titolo di proprietà.
E la prova della disponibilità dell'immobile in capo al locatore odierno ricorrente è
dimostrata dal fatto che lo stesso lo ha concesso in locazione fin dal 18.10.2019 e ad
abundantiam dal contratto preliminare di vendita del 30.04.2004 con cui CP_5
si è obbligato a trasferire la proprietà dell'immobile oggetto di locazione in
[...]
favore di Parte_1
pagina 7 di 10 Di contro, nessun valore probatorio può avere il contratto di locazione del 16.02.2024
prodotto dal convenuto soltanto in sede di mutamento di rito, con cui soltanto parte dell'immobile già locatogli e relativa alla sola particella 11 gli viene concessa in locazione da . Controparte_3
Le eccezioni del resistente vanno, dunque, disattese.
Fatte le superiori premesse va ricordato che nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione, deve, quindi, accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità
dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è
predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
Nel caso in esame, ha omesso di corrispondere i canoni oggetto di Controparte_1
intimazione per i mesi di settembre 2022- novembre 2023, per complessivi euro
3000,00.
Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo settembre 2022 – novembre 2023 per complessivi € 3000,00 sicuramente integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché a fronte del pieno godimento dell'immobile parte conduttrice ha omesso di versare integralmente il pagamento di ben dieci canoni di locazione.
Il contratto stipulato inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento del conduttore e, per, l'effetto, va definitivamente confermata l'ordinanza Controparte_1
provvisoria di rilascio del 22.12.2023.
Inoltre, va condannato a corrispondere in favore del ricorrente la Controparte_1 somma di € 3000,00 a titolo di canoni per i mesi settembre 2022 -novembre 2023, oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo. pagina 8 di 10 Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 vanno liquidati in €3830,00 per compensi € 81,80 per spese(scaglione di valore fino ad euro 5200,00: parametri massimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata)
vanno poste a carico di parte resistente e dell'interveniente.
Palermo, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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