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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2085/2023 promossa da:
(C.F. ,rappresentata e difesa dall'Avv. FORNARA Parte_1 C.F._1
MARCO EMILIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Marcona n. 53 ricorrente nei confronti di:
CP_1 resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
parte intervenuta
Conclusioni di parte ricorrente
1) Affidamento esclusivo in favore della ricorrente del figlio minore , nato a [...]
Milano il 4.8.2013, con collocamento dello stesso presso l'abitazione della prima sita in AN
LI ES (MI) – Via AN Giovanni Bosco 12 e limitazione della potestà genitoriale del
SI. nei confronti del figlio. CP_1
2) Diritto di visita del minore in favore del padre con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti tenuto conto dell'età, delle esigenze e della volontà dello stesso.
3) Contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre con il versamento indiretto alla ricorrente di una somma mensile pari ad Euro 500,00 (o a quella che verrà ritenuta per giustizia) entro il giorno 5 di ogni mese ed il pagamento del 50 % delle spese straordinarie scolastiche, mediche ed extrascolastiche, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
pagina 1 di 7 ISTAT.
IN VIA ISTRUTTORIA […]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda per la regolamentazione concernente il minore
, nato a [...] il [...], tra i genitori e . Persona_1 Parte_1 CP_1
In particolare, con ricorso depositato in data 24.7.2023 ha domandato: Parte_1
1) l'affidamento esclusivo del figlio minore , nato a [...] i 4.8.2013, alla madre Persona_1 ricorrente, con collocamento dello stesso presso l'abitazione sita in AN LI ES (MI) –
Via AN Giovanni Bosco 12 e con limitazione della potestà genitoriale del SI. nei CP_1 confronti del figlio;
2) Il diritto di visita del minore in favore del padre, in presenza della madre, con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti e tenuto conto dell'età, delle esigenze e della volontà dello stesso;
3) Il divieto di espatrio del minore;
4) Un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre con il versamento indiretto alla ricorrente di una somma pari ad almeno Euro 500,00 mensili (o a quella che verrà ritenuta per giustizia) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario ed il pagamento del 50 % delle spese straordinarie scolastiche.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- La ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale con il SI. , durata CP_1 circa 6 anni, convivendo inizialmente presso l'abitazione sita in AN Donato ES
(MI) unitamente ad i genitori del SI. e successivamente in AN LI ES CP_1
(MI);
- Dalla loro unione nasceva a Milano in data 4.8.2013 il figlio;
Per_1
- La suddetta relazione si interrompeva nel corso dell'anno 2016 ed il SI. , CP_1 concordemente con la SI.ra , si allontanava dal nucleo familiare;
Pt_1
- la SI.ra ha continuato a vivere con il figlio , inizialmente presso Pt_1 Per_1
l'abitazione della madre in AN LI ES (MI) – Via ANzio 4 ed attualmente sempre nella stessa località in Via AN Giovanni Bosco 12 in un appartamento condotto in locazione;
- La SI.ra , dalla fine della relazione sentimentale, ha di fatto ricevuto, nel Pt_1 mantenimento e nella gestione quotidiana del figlio, un pressochè inesistente supporto, patrimoniale e non patrimoniale, dal SI. il quale, anche per motivi lavorativi, non si CP_1
pagina 2 di 7 è mai realmente occupato di , limitandosi ad incontrarlo solo saltuariamente;
Per_1
- Il minore soffre del disturbo di deficit dell'attenzione (ADHD), motivo per cui necessita di svolgere frequente attività fisica;
- In relazione a detta problematica il SI. non ha mai manifestato reale interesse e la CP_1 mancata partecipazione ai colloqui con i medici ha di fatto posticipato il ricovero del bambino per l'inizio della terapia;
- I rapporti padre – figlio nel corso del tempo si sono pertanto notevolmente ridotti e le occasioni di incontro e frequentazioni tra gli stessi sono divenute sempre più sporadiche, unicamente per scelta del primo, sempre più incurante dei bisogni e delle esigenze del minore il quale, attualmente, richiede con sempre minor frequenza di incontrare il padre;
- in relazione alle problematiche di salute del figlio, la SI.ra è costretta a sostenere Pt_1 ingenti spese, sia medico-riabilitative che sportive;
- La SI.ra nel corso dell'anno 2022 ha percepito un reddito lordo pari ad Euro Pt_1
4.894,00 da lavoro dipendente in qualità di mediatrice svolto presso l'Opera AN
Francesco conclusosi nel Luglio 2022, oltre ad Euro 1.773,12 percepiti dall' ; CP_2
- Attualmente la SI.ra è in cerca di regolare occupazione;
Pt_1
- Non è noto alla ricorrente quale sia l'attività lavorativa del SI. né quali siano i CP_1 redditi dallo stesso percepiti.
Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituito.
In occasione della prima udienza del 5.12.2023 il resistente, comparso personalmente, ha dichiarato quanto segue “non è vero che mi interesso al figlio, sono sposato, ho due figli (uno sta per nascere), al momento sono disoccupato e non ho possibilità economiche. Mia moglie non lavora. Non prendo la disoccupazione. Vivo a Massalengo, ho la macchina ma non la patente perché mi è stata tolta per guida in stato di ebrezza. Sono in contatto con il minore e ci vediamo.
Lavoravo in una cella frigorifera e poi sono stato licenziato il 30.11.2023 e guadagnavo 1.200-
1.300. Prima versavo 200-250 al mese, altre volte davo contanti al bambino. Altre volte pagavo la scuola privata del bambino. A un certo punto sono tornato in Ucraina per distaccarmi da cattive compagnie. Vivo in affitto con canone di circa 500 euro”, la ricorrente ha dichiarato di vivere con la madre in affitto, di percepire 350 euro al mese (lavori in casa) oltre al reddito di cittadinanza, che il padre ogni tanto cerca il figlio ma raramente si sentono per telefono (1 volta al mese). Il bambino è sempre contento di vedere il padre a volte torna un po' perplesso perché lo vede poco spesso e ha delle aspettative. A volte gli incontri si svolgono alla presenza del nucleo paterno e il bambino si sente spaesato. Il minore non percepisce alcuna indennità per la 104, ha solo il sostegno;
il resistente ha poi dichiarato di poter vedere il figlio anche tutti i weekend con il pernotto solo se il bambino vuole;
la ricorrente ha dichiarato che quando il padre deve firmare qualcosa ha sempre difficoltà a raggiungerlo perché vive lontano;
il Collegio ha poi formulato la seguente proposta: affido condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in capo alla madre per quanto attiene alle decisioni in materia scolastica, amministrativa e sanitaria,
150 euro di mantenimento adesso e 250,00 quando il resistente avrà reperito un lavoro, oltre al pagina 3 di 7 50% delle spese straordinarie, che tuttavia le parti non hanno accettato.
Con ordinanza del 5.12.2023 il Collegio ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto per atti di ordinaria amministrazione e con facoltà della madre di assumere tutte le decisioni di carattere straordinario e urgente riguardanti gli aspetti amministrativi, sanitari e scolastici;
regolamentazione delle visite paterne (il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due domeniche al mese, previo accordo con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, allo stato senza pernotto); contributo paterno per il mantenimento del minore pari a euro 150,00 che sarà elevato a euro 250,00 quando il resistente avrà reperito un lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
incarica ai Servizi Sociali territorialmente competenti a procedere al monitoraggio del nucleo familiare, riferendo sulle capacità genitoriali e indicando le migliori modalità di affido e collocamento del minore, nonché sulla regolamentazione delle visite paterne, disponendo gli opportuni approfondimenti anche presso il SERT ove risulta preso in carico il padre.
Con relazione del 7.6.2024 i Servizi Sociali di LO (Azienda di Servizi alla Persona Basso
LOgiano) hanno rappresentato quanto segue:
- All'esito del primo colloquio conoscitivo con il Servizio, il sig. ha smentito quanto CP_1 riportato dall'ex compagna (dichiarando di essere in contatto con il proprio figlio, di vederlo durante la settimana, compatibilmente con i suoi impegni, e di avere con lui una relazione positiva) e ha confermato di essere già in carico Sert per una precedente situazione di ritiro patente per guida in stato di ebrezza con l'obbligo di esame del capello non ancora effettuato;
- Successivamente al primo colloquio il sig. ha disatteso gli appuntamenti con il CP_1
Servizio, il quale ha appreso che il resistente si sarebbe trasferito sul territorio di Tenerife, con tutta la sua famiglia, per esigenze di lavoro;
- Il Servizio ha tentato di riprogrammare altri colloqui con il sig. il quale non ha CP_1 presenziato e ha invece mostrato un atteggiamento oppositivo e poco collaborante;
- il Servizio richiede l'intervento dell'A.G. in quanto non persistono le condizioni necessarie per procedere allo svolgimento degli interventi richiesti.
Con relazione del 19.6.2024 (pervenuta in data 26.6.2024) i Servizi Sociali di AN LI
ES ( hanno depositato relazione di valutazione relativa al minore , CP_3 Per_1 evidenziando quanto segue:
- La signora è una donna dotata di buone risorse personali;
nel corso del Parte_1 lavoro di consultazione svolto sembra aver raggiunto un buon livello di consapevolezza, riconoscendo sia le proprie fragilità che le problematiche del figlio, verso il quale si dimostra una madre attenta e responsiva. La signora è risultata essere la figura genitoriale di riferimento stabile ed affettivamente presente in modo continuativo per il minore, nonché l'unica figura ad occuparsi della quotidianità di;
Per_1
- La signora è parsa anche in grado preservare la relazione del minore con la rete familiare paterna, attraverso cui accede al padre;
Per_1
pagina 4 di 7 - Il Servizio, stante le risorse osservate nella donna, ritiene sia utile proseguire la presa in carico della diade, confrontandosi con il Servizio Tutela Minori di LO e attendendo gli esiti delle consultazioni per quanto riguarda le competenze genitoriali paterne al fine di elaborare eventualmente e se necessario una programmazione degli incontri tra il padre ed il figlio. In merito alla regolamentazione delle visite paterne il Servizio prevede di conoscere i nonni paterni con la finalità di comprendere meglio se questi siano delle figure facilitanti.
In occasione della successiva udienza del 25.6.2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il resistente ha pagato solo una mensilità di 150,00 a dicembre;
parte ricorrente ha dichiarato di non avere contatti con il resistente. Inoltre, la sig.ra ha dichiarato quanto segue: Pt_1
“spesso il bambino cerca il papà, i nonni paterni invitano il minore a casa loro e lo portano dal padre;
di recente il minore ha visto il padre settimana scorsa sempre tramite i nonni paterni. Il bambino dice che vuole vedere il padre ma a volte rimane deluso per l'atteggiamento del padre, infatti a volte ha detto di volerlo bloccare e non volerlo più vedere. Poi gli passa e lo ricerca. Si sentono telefonicamente ma in modo irregolare. Quando lo ha visto l'ultima volta il sig. ha Pt_2 portato il minore a portare fuori e lo ha visto senza i nonni paterni. Faccio ancora lavoretti, prendo i voucher e l'assegno di inclusione per un totale pari a circa 1.000,00 euro”. Il Giudice relatore ha quindi fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 9.10.2024, concedendo a parte ricorrente termine per brevi note conclusive.
2. Affido del minore, collocamento e regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario.
La ricorrente chiede l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente del figlio minore
[...]
, con collocamento dello stesso presso l'abitazione della madre e regolamentazione delle Per_1 visite paterne con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti tenuto conto dell'età, delle esigenze e della volontà dello stesso.
Ritiene il Collegio, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori e all'esito dell'istruttoria, meritevole di accoglimento la domanda di affido esclusivo del minore alla madre e di collocamento presso la stessa.
Infatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie, l'affidamento condiviso risulta – alla luce dell'istruttoria espletata – contrario all'interesse del minore, tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi Sociali, da cui emerge da un lato il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del minore (infatti, il sig. contatto CP_1 plurime volte dal Servizio, non ha mai collaborato con l'ente, non si è prestato alle consultazioni richieste, né si è mai recato presso il SERT con riguardo al problema di dipendenza da alcol), dall'altro che la madre (la quale ha sempre collaborato con il Servizio) risulta “la figura pagina 5 di 7 genitoriale di riferimento stabile ed affettivamente presente in modo continuativo per il minore, nonché l'unica figura ad occuparsi della quotidianità di ”, anche preservando la relazione Per_1 del minore con la rete familiare paterna, attraverso cui il minore accede al padre. Inoltre, sin dall'inizio del giudizio è emersa la difficoltà della ricorrente di contattare il padre (che abita a
Massalengo, diversamente dalla madre che abita a AN LI ES, e che spesso, come segnalato dai Servizi si è reso irreperibile) per la sottoscrizione di documenti.
In ragione del disinteresse morale e materiale mostrato dal padre (il quale risulta anche irregolare nei contatti con il figlio, peraltro affetto da deficit attentivo ed iperattività, con conseguente aggravamento degli oneri di accudimento a carico della madre) e della mancata collaborazione nel presente procedimento, risulta opportuno disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, avendo essa dimostrato, secondo la relazione dei Servizi, di essere ad oggi in grado di gestire il proprio ruolo e di essere dotata di buone risorse personali di accudimento del figlio. Per quanto attiene alle visite paterne, alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente, delle relazioni dei Servizi Sociali nonché dell'età del minore (che compirà 12 anni ad agosto), ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti provvisori, pertanto il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé il minore due domeniche al mese, dalle ore
10,00 alle ore 18,00, senza pernotto e alla presenza dei nonni paterni, i quali, secondo le dichiarazioni della madre, ad oggi fanno da tramite nelle visite paterne.
3. Contributo per il mantenimento del figlio minore
Per quanto attiene al contributo economico per il mantenimento del figlio minore, la ricorrente chiede il versamento da parte del sig. di un importo mensile pari a euro 500,00 oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di statuire un contributo per il mantenimento del minore (con decorrenza dalla presente pronuncia) di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- La madre percepisce una retribuzione mensile pari a circa euro 350,00 per lavori saltuari oltre al reddito di cittadinanza (ora reddito di inclusione) per un totale mensile pari a circa
1.000,00 euro;
- Il padre (che in occasione della prima udienza, comparendo, ha dichiarato di essere disoccupato, di convivere con la nuova moglie e i due figli nati dal matrimonio e spese abitative di importo pari a euro 500,00 mensili), stante la propria contumacia e in ragione della mancata comparizione personale alle udienze successive alla prima, non ha fornito alcun aggiornamento in ordine alla propria condizione lavorativa, neanche tramite il
Servizio Sociale di riferimento (Massalengo);
- I tempi di permanenza del minore sono quasi integralmente presso la madre, tenuto conto che il padre vede il minore saltuariamente, peraltro presso l'abitazione dei nonni paterni;
- Risulta un normale accrescimento delle esigenze del minore tenuto conto del decorso di pagina 6 di 7 oltre un anno dal momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori.
4. Spese di lite
Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente (la quale ha domandato un contributo paterno per il mantenimento del figlio di importo pari a euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie), nonché della natura del presente procedimento, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
Per questi motivi
il Tribunale di LO in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1- dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la residenza materna;
2- dispone la regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione;
3- dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di Euro 200,00 al mese (con decorrenza dalla comunicazione della presente pronuncia), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di
Milano;
4- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LO, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2085/2023 promossa da:
(C.F. ,rappresentata e difesa dall'Avv. FORNARA Parte_1 C.F._1
MARCO EMILIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Marcona n. 53 ricorrente nei confronti di:
CP_1 resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
parte intervenuta
Conclusioni di parte ricorrente
1) Affidamento esclusivo in favore della ricorrente del figlio minore , nato a [...]
Milano il 4.8.2013, con collocamento dello stesso presso l'abitazione della prima sita in AN
LI ES (MI) – Via AN Giovanni Bosco 12 e limitazione della potestà genitoriale del
SI. nei confronti del figlio. CP_1
2) Diritto di visita del minore in favore del padre con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti tenuto conto dell'età, delle esigenze e della volontà dello stesso.
3) Contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre con il versamento indiretto alla ricorrente di una somma mensile pari ad Euro 500,00 (o a quella che verrà ritenuta per giustizia) entro il giorno 5 di ogni mese ed il pagamento del 50 % delle spese straordinarie scolastiche, mediche ed extrascolastiche, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
pagina 1 di 7 ISTAT.
IN VIA ISTRUTTORIA […]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda per la regolamentazione concernente il minore
, nato a [...] il [...], tra i genitori e . Persona_1 Parte_1 CP_1
In particolare, con ricorso depositato in data 24.7.2023 ha domandato: Parte_1
1) l'affidamento esclusivo del figlio minore , nato a [...] i 4.8.2013, alla madre Persona_1 ricorrente, con collocamento dello stesso presso l'abitazione sita in AN LI ES (MI) –
Via AN Giovanni Bosco 12 e con limitazione della potestà genitoriale del SI. nei CP_1 confronti del figlio;
2) Il diritto di visita del minore in favore del padre, in presenza della madre, con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti e tenuto conto dell'età, delle esigenze e della volontà dello stesso;
3) Il divieto di espatrio del minore;
4) Un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre con il versamento indiretto alla ricorrente di una somma pari ad almeno Euro 500,00 mensili (o a quella che verrà ritenuta per giustizia) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario ed il pagamento del 50 % delle spese straordinarie scolastiche.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- La ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale con il SI. , durata CP_1 circa 6 anni, convivendo inizialmente presso l'abitazione sita in AN Donato ES
(MI) unitamente ad i genitori del SI. e successivamente in AN LI ES CP_1
(MI);
- Dalla loro unione nasceva a Milano in data 4.8.2013 il figlio;
Per_1
- La suddetta relazione si interrompeva nel corso dell'anno 2016 ed il SI. , CP_1 concordemente con la SI.ra , si allontanava dal nucleo familiare;
Pt_1
- la SI.ra ha continuato a vivere con il figlio , inizialmente presso Pt_1 Per_1
l'abitazione della madre in AN LI ES (MI) – Via ANzio 4 ed attualmente sempre nella stessa località in Via AN Giovanni Bosco 12 in un appartamento condotto in locazione;
- La SI.ra , dalla fine della relazione sentimentale, ha di fatto ricevuto, nel Pt_1 mantenimento e nella gestione quotidiana del figlio, un pressochè inesistente supporto, patrimoniale e non patrimoniale, dal SI. il quale, anche per motivi lavorativi, non si CP_1
pagina 2 di 7 è mai realmente occupato di , limitandosi ad incontrarlo solo saltuariamente;
Per_1
- Il minore soffre del disturbo di deficit dell'attenzione (ADHD), motivo per cui necessita di svolgere frequente attività fisica;
- In relazione a detta problematica il SI. non ha mai manifestato reale interesse e la CP_1 mancata partecipazione ai colloqui con i medici ha di fatto posticipato il ricovero del bambino per l'inizio della terapia;
- I rapporti padre – figlio nel corso del tempo si sono pertanto notevolmente ridotti e le occasioni di incontro e frequentazioni tra gli stessi sono divenute sempre più sporadiche, unicamente per scelta del primo, sempre più incurante dei bisogni e delle esigenze del minore il quale, attualmente, richiede con sempre minor frequenza di incontrare il padre;
- in relazione alle problematiche di salute del figlio, la SI.ra è costretta a sostenere Pt_1 ingenti spese, sia medico-riabilitative che sportive;
- La SI.ra nel corso dell'anno 2022 ha percepito un reddito lordo pari ad Euro Pt_1
4.894,00 da lavoro dipendente in qualità di mediatrice svolto presso l'Opera AN
Francesco conclusosi nel Luglio 2022, oltre ad Euro 1.773,12 percepiti dall' ; CP_2
- Attualmente la SI.ra è in cerca di regolare occupazione;
Pt_1
- Non è noto alla ricorrente quale sia l'attività lavorativa del SI. né quali siano i CP_1 redditi dallo stesso percepiti.
Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituito.
In occasione della prima udienza del 5.12.2023 il resistente, comparso personalmente, ha dichiarato quanto segue “non è vero che mi interesso al figlio, sono sposato, ho due figli (uno sta per nascere), al momento sono disoccupato e non ho possibilità economiche. Mia moglie non lavora. Non prendo la disoccupazione. Vivo a Massalengo, ho la macchina ma non la patente perché mi è stata tolta per guida in stato di ebrezza. Sono in contatto con il minore e ci vediamo.
Lavoravo in una cella frigorifera e poi sono stato licenziato il 30.11.2023 e guadagnavo 1.200-
1.300. Prima versavo 200-250 al mese, altre volte davo contanti al bambino. Altre volte pagavo la scuola privata del bambino. A un certo punto sono tornato in Ucraina per distaccarmi da cattive compagnie. Vivo in affitto con canone di circa 500 euro”, la ricorrente ha dichiarato di vivere con la madre in affitto, di percepire 350 euro al mese (lavori in casa) oltre al reddito di cittadinanza, che il padre ogni tanto cerca il figlio ma raramente si sentono per telefono (1 volta al mese). Il bambino è sempre contento di vedere il padre a volte torna un po' perplesso perché lo vede poco spesso e ha delle aspettative. A volte gli incontri si svolgono alla presenza del nucleo paterno e il bambino si sente spaesato. Il minore non percepisce alcuna indennità per la 104, ha solo il sostegno;
il resistente ha poi dichiarato di poter vedere il figlio anche tutti i weekend con il pernotto solo se il bambino vuole;
la ricorrente ha dichiarato che quando il padre deve firmare qualcosa ha sempre difficoltà a raggiungerlo perché vive lontano;
il Collegio ha poi formulato la seguente proposta: affido condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in capo alla madre per quanto attiene alle decisioni in materia scolastica, amministrativa e sanitaria,
150 euro di mantenimento adesso e 250,00 quando il resistente avrà reperito un lavoro, oltre al pagina 3 di 7 50% delle spese straordinarie, che tuttavia le parti non hanno accettato.
Con ordinanza del 5.12.2023 il Collegio ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto per atti di ordinaria amministrazione e con facoltà della madre di assumere tutte le decisioni di carattere straordinario e urgente riguardanti gli aspetti amministrativi, sanitari e scolastici;
regolamentazione delle visite paterne (il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due domeniche al mese, previo accordo con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, allo stato senza pernotto); contributo paterno per il mantenimento del minore pari a euro 150,00 che sarà elevato a euro 250,00 quando il resistente avrà reperito un lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
incarica ai Servizi Sociali territorialmente competenti a procedere al monitoraggio del nucleo familiare, riferendo sulle capacità genitoriali e indicando le migliori modalità di affido e collocamento del minore, nonché sulla regolamentazione delle visite paterne, disponendo gli opportuni approfondimenti anche presso il SERT ove risulta preso in carico il padre.
Con relazione del 7.6.2024 i Servizi Sociali di LO (Azienda di Servizi alla Persona Basso
LOgiano) hanno rappresentato quanto segue:
- All'esito del primo colloquio conoscitivo con il Servizio, il sig. ha smentito quanto CP_1 riportato dall'ex compagna (dichiarando di essere in contatto con il proprio figlio, di vederlo durante la settimana, compatibilmente con i suoi impegni, e di avere con lui una relazione positiva) e ha confermato di essere già in carico Sert per una precedente situazione di ritiro patente per guida in stato di ebrezza con l'obbligo di esame del capello non ancora effettuato;
- Successivamente al primo colloquio il sig. ha disatteso gli appuntamenti con il CP_1
Servizio, il quale ha appreso che il resistente si sarebbe trasferito sul territorio di Tenerife, con tutta la sua famiglia, per esigenze di lavoro;
- Il Servizio ha tentato di riprogrammare altri colloqui con il sig. il quale non ha CP_1 presenziato e ha invece mostrato un atteggiamento oppositivo e poco collaborante;
- il Servizio richiede l'intervento dell'A.G. in quanto non persistono le condizioni necessarie per procedere allo svolgimento degli interventi richiesti.
Con relazione del 19.6.2024 (pervenuta in data 26.6.2024) i Servizi Sociali di AN LI
ES ( hanno depositato relazione di valutazione relativa al minore , CP_3 Per_1 evidenziando quanto segue:
- La signora è una donna dotata di buone risorse personali;
nel corso del Parte_1 lavoro di consultazione svolto sembra aver raggiunto un buon livello di consapevolezza, riconoscendo sia le proprie fragilità che le problematiche del figlio, verso il quale si dimostra una madre attenta e responsiva. La signora è risultata essere la figura genitoriale di riferimento stabile ed affettivamente presente in modo continuativo per il minore, nonché l'unica figura ad occuparsi della quotidianità di;
Per_1
- La signora è parsa anche in grado preservare la relazione del minore con la rete familiare paterna, attraverso cui accede al padre;
Per_1
pagina 4 di 7 - Il Servizio, stante le risorse osservate nella donna, ritiene sia utile proseguire la presa in carico della diade, confrontandosi con il Servizio Tutela Minori di LO e attendendo gli esiti delle consultazioni per quanto riguarda le competenze genitoriali paterne al fine di elaborare eventualmente e se necessario una programmazione degli incontri tra il padre ed il figlio. In merito alla regolamentazione delle visite paterne il Servizio prevede di conoscere i nonni paterni con la finalità di comprendere meglio se questi siano delle figure facilitanti.
In occasione della successiva udienza del 25.6.2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il resistente ha pagato solo una mensilità di 150,00 a dicembre;
parte ricorrente ha dichiarato di non avere contatti con il resistente. Inoltre, la sig.ra ha dichiarato quanto segue: Pt_1
“spesso il bambino cerca il papà, i nonni paterni invitano il minore a casa loro e lo portano dal padre;
di recente il minore ha visto il padre settimana scorsa sempre tramite i nonni paterni. Il bambino dice che vuole vedere il padre ma a volte rimane deluso per l'atteggiamento del padre, infatti a volte ha detto di volerlo bloccare e non volerlo più vedere. Poi gli passa e lo ricerca. Si sentono telefonicamente ma in modo irregolare. Quando lo ha visto l'ultima volta il sig. ha Pt_2 portato il minore a portare fuori e lo ha visto senza i nonni paterni. Faccio ancora lavoretti, prendo i voucher e l'assegno di inclusione per un totale pari a circa 1.000,00 euro”. Il Giudice relatore ha quindi fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 9.10.2024, concedendo a parte ricorrente termine per brevi note conclusive.
2. Affido del minore, collocamento e regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario.
La ricorrente chiede l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente del figlio minore
[...]
, con collocamento dello stesso presso l'abitazione della madre e regolamentazione delle Per_1 visite paterne con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti tenuto conto dell'età, delle esigenze e della volontà dello stesso.
Ritiene il Collegio, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori e all'esito dell'istruttoria, meritevole di accoglimento la domanda di affido esclusivo del minore alla madre e di collocamento presso la stessa.
Infatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie, l'affidamento condiviso risulta – alla luce dell'istruttoria espletata – contrario all'interesse del minore, tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi Sociali, da cui emerge da un lato il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del minore (infatti, il sig. contatto CP_1 plurime volte dal Servizio, non ha mai collaborato con l'ente, non si è prestato alle consultazioni richieste, né si è mai recato presso il SERT con riguardo al problema di dipendenza da alcol), dall'altro che la madre (la quale ha sempre collaborato con il Servizio) risulta “la figura pagina 5 di 7 genitoriale di riferimento stabile ed affettivamente presente in modo continuativo per il minore, nonché l'unica figura ad occuparsi della quotidianità di ”, anche preservando la relazione Per_1 del minore con la rete familiare paterna, attraverso cui il minore accede al padre. Inoltre, sin dall'inizio del giudizio è emersa la difficoltà della ricorrente di contattare il padre (che abita a
Massalengo, diversamente dalla madre che abita a AN LI ES, e che spesso, come segnalato dai Servizi si è reso irreperibile) per la sottoscrizione di documenti.
In ragione del disinteresse morale e materiale mostrato dal padre (il quale risulta anche irregolare nei contatti con il figlio, peraltro affetto da deficit attentivo ed iperattività, con conseguente aggravamento degli oneri di accudimento a carico della madre) e della mancata collaborazione nel presente procedimento, risulta opportuno disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, avendo essa dimostrato, secondo la relazione dei Servizi, di essere ad oggi in grado di gestire il proprio ruolo e di essere dotata di buone risorse personali di accudimento del figlio. Per quanto attiene alle visite paterne, alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente, delle relazioni dei Servizi Sociali nonché dell'età del minore (che compirà 12 anni ad agosto), ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti provvisori, pertanto il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé il minore due domeniche al mese, dalle ore
10,00 alle ore 18,00, senza pernotto e alla presenza dei nonni paterni, i quali, secondo le dichiarazioni della madre, ad oggi fanno da tramite nelle visite paterne.
3. Contributo per il mantenimento del figlio minore
Per quanto attiene al contributo economico per il mantenimento del figlio minore, la ricorrente chiede il versamento da parte del sig. di un importo mensile pari a euro 500,00 oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di statuire un contributo per il mantenimento del minore (con decorrenza dalla presente pronuncia) di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- La madre percepisce una retribuzione mensile pari a circa euro 350,00 per lavori saltuari oltre al reddito di cittadinanza (ora reddito di inclusione) per un totale mensile pari a circa
1.000,00 euro;
- Il padre (che in occasione della prima udienza, comparendo, ha dichiarato di essere disoccupato, di convivere con la nuova moglie e i due figli nati dal matrimonio e spese abitative di importo pari a euro 500,00 mensili), stante la propria contumacia e in ragione della mancata comparizione personale alle udienze successive alla prima, non ha fornito alcun aggiornamento in ordine alla propria condizione lavorativa, neanche tramite il
Servizio Sociale di riferimento (Massalengo);
- I tempi di permanenza del minore sono quasi integralmente presso la madre, tenuto conto che il padre vede il minore saltuariamente, peraltro presso l'abitazione dei nonni paterni;
- Risulta un normale accrescimento delle esigenze del minore tenuto conto del decorso di pagina 6 di 7 oltre un anno dal momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori.
4. Spese di lite
Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente (la quale ha domandato un contributo paterno per il mantenimento del figlio di importo pari a euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie), nonché della natura del presente procedimento, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
Per questi motivi
il Tribunale di LO in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1- dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la residenza materna;
2- dispone la regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione;
3- dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di Euro 200,00 al mese (con decorrenza dalla comunicazione della presente pronuncia), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di
Milano;
4- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LO, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello
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