Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1314
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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Massime1

Le clausole del regolamento condominiale che incidono sui diritti immobiliari dei condomini, sulle loro proprietà esclusive o sulle parti comuni, hanno natura contrattuale e, concernendo diritti immobiliari, per esse deve ritenersi imposta la forma scritta "ad substantiam", cosicché va esclusa la possibilità di una loro approvazione mediante comportamenti concludenti dei condomini, quale la mancata contestazione della delibera condominiale che le abbia approvate da parte del condomino assente alla assemblea che ha adottato tale atto (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inopponibile al condomino il regolamento condominiale -da questi non approvato con atto scritto- che, tra l'altro, vietava la collocazione di una caldaia sul ballatoio e la collocazione di fili elettrici nell'androne del fabbricato).

Commentario1

  • 1Regolamento condominiale e modifiche d’uso delle unità immobiliari
    Savino Mauro · https://www.diritto.it/ · 7 settembre 2016

    La Cassazione civile, sez. II, con la sentenza n. 20237 del 18.09.2009 ha ribadito il proprio consolidato orientamento (Cass., n. 1560 del 1995; Cass., n. 9564 del 1997; Cass., n. 11126 del 1994) secondo cui “I divieti e le limitazioni [inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini] possono essere formulati nel regolamento sia mediante la elencazione delle attività vietate (in tal caso, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, basterà verificare se la destinazione stessa sia inclusa nell'elenco) sia mediante riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare (in questo secondo caso, naturalmente, al fine suddetto, è necessario …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1314
Data del deposito : 26 gennaio 2004

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