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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
2198/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 2198/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Cavallari CP_1
Marco, Catapano Gaetano e Ciaccolini Francesco parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2
Cavallari Marco, Catapano Gaetano e Ciaccolini Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/02/1988 in NI (TR) precisando che dall'unione sono nati i figli e ad oggi Persona_1 Persona_2 maggiorenni e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. In considerazione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta dell'assegno di mantenimento divorzile l'uno nei confronti dell'altra.
2. A totale compensazione delle partite debitorie relative ai costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà comune e relative agli obblighi alimentari verso i figli ad oggi ancora dovuti secondo gli accordi di separazione e gli ulteriori accordi successivamente assunti il Sig.
nato a [...] il [...] C.F.: residente a [...] C.F._1
Angelo Cortesi 93C si impegna entro e non oltre trenta giorni dalla data di omologa della emananda sentenza a definizione del presente giudizio a costituire, con atto da stipulare presso il Notaio di NI, in favore della Sig.ra nata a [...] il Persona_3 Controparte_2
17.11.1960 C.F.: residente in [...], comproprietaria C.F._2 dell'immobile de quo, usufrutto per l'intera durata della vita della stessa beneficiaria sulla propria quota di proprietà parti a ½ della casa coniugale come di seguito descritta e a cedere i propri diritti relativi alla nuda proprietà pari a ½ in quote uguali per ¼ ciascuno ai due figli Persona_1
nata a [...], il [...], codice fiscale , residente in [...]
Oberdan n. 14 e nato a [...] il [...] codice fiscale , Persona_2 C.F._4 residente in [...], relativamente allo stesso immobile già adibito a residenza coniugale di cui si fornisce la seguente descrizione: - appartamento ad uso abitazione in NI, Via
Oberdan n. 14, scala A, interno 22, posto al piano quinto, con annessa cantina al piano interrato, il tutto censito al NCEU del Comune di NI al foglio 107, particella 168, sub 33, cat, A/2, classe 3^, vani catastali 6,5 (sei virgola cinque), R.C. Euro 832,79 – confini in genere: proprietà Persona_4 proprietà , vano scala, salvo se altri. L'immobile sopra descritto è pervenuto Persona_5 alle parti per atto del Notaio del 26 Giugno 1998 rep 106933 racc. 15926, che in Persona_6 copia si allega. La signora chiede fin da ora l'applicazione delle Controparte_2 agevolazioni fiscali già previste dall'art. 19 della legge 06.03.1987 n. 74, in conformità a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10/5/1999 ed attuate con la Circolare del
Ministero delle Finanze n. 49/E del 16.03.2000 (esenzione totale da imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale, ivi comprese le imposte fisse in misura minima), in quanto la cessione in oggetto è atto di esecuzione degli accordi assunti e formalizzati in sede di divorzio tra coniugi.
3. Fino al raggiungimento della completa indipendenza economica i genitori corrisponderanno a titolo di contributo al mantenimento alla figlia maggiorenne laureata in cerca Persona_1 di occupazione e non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 400 cadauno rivalutabile annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate. Gli importi predetti verranno versati direttamente sul conto corrente intestato a . I genitori concorreranno nella Persona_1 misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese condominiali del figlio operaio Persona_2 apprendista, relative alla gestione dell'appartamento di Via Galvani n. 15 dallo stesso condotto in comodato.
4. Il sig. continuerà a provvedere al regolare pagamento dei finanziamenti in corso CP_1 fino a totale estinzione degli stessi. La vettura Toyota Auris, targata EY312BB, resterà in proprietà esclusiva del sig. la vettura Toyota Yaris, targata DS000LM, utilizzata della figlia CP_1
resterà di proprietà esclusiva della Sig.ra la Persona_1 Controparte_2
Hyundai I30, targata DZ361ZG, nella disponibilità del figlio , resterà di proprietà Persona_2 esclusiva della Sig.ra e la Hyundai Kona, targata FN361CX, resterà in Controparte_2 proprietà esclusiva della signora i costi assicurativi relativi alle due Controparte_2 vetture in uso ai figli saranno divisi al 50% tra i genitori. I coniugi si impegnano sin d'ora a sottoscrivere tutti gli atti relativi al passaggio di proprietà e/o rottamazione dei veicoli predetti.
5) Per quanto concerne le spese veterinarie del cane OB, microchip 380260060052920, saranno sostenute dalla signora e rimborsate alla stessa dal Sig. nella Controparte_2 Per_1 misura del 50%, fino alla concorrenza della misura di franchigia fiscale, oltre la quale il Sig. Per_1 corrisponderà la minor somma derivante dalla quota predetta meno il beneficio fiscale attribuito alla proprietaria del cane.
6) Con l'effettiva esecuzione degli accordi di cui sopra le parti si danno reciprocamente atto di aver definito tutti i loro rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/02/1988 tra CP_1
e in NI (TR), alle condizioni congiunte indicate in
[...] Controparte_2 parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di RN (TR) (atto n. 4, parte II, serie A, Uff.1, anno 1988);
spese compensate.
Così deciso in NI, in data 17 febbraio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 2198/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Cavallari CP_1
Marco, Catapano Gaetano e Ciaccolini Francesco parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2
Cavallari Marco, Catapano Gaetano e Ciaccolini Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/02/1988 in NI (TR) precisando che dall'unione sono nati i figli e ad oggi Persona_1 Persona_2 maggiorenni e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. In considerazione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta dell'assegno di mantenimento divorzile l'uno nei confronti dell'altra.
2. A totale compensazione delle partite debitorie relative ai costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà comune e relative agli obblighi alimentari verso i figli ad oggi ancora dovuti secondo gli accordi di separazione e gli ulteriori accordi successivamente assunti il Sig.
nato a [...] il [...] C.F.: residente a [...] C.F._1
Angelo Cortesi 93C si impegna entro e non oltre trenta giorni dalla data di omologa della emananda sentenza a definizione del presente giudizio a costituire, con atto da stipulare presso il Notaio di NI, in favore della Sig.ra nata a [...] il Persona_3 Controparte_2
17.11.1960 C.F.: residente in [...], comproprietaria C.F._2 dell'immobile de quo, usufrutto per l'intera durata della vita della stessa beneficiaria sulla propria quota di proprietà parti a ½ della casa coniugale come di seguito descritta e a cedere i propri diritti relativi alla nuda proprietà pari a ½ in quote uguali per ¼ ciascuno ai due figli Persona_1
nata a [...], il [...], codice fiscale , residente in [...]
Oberdan n. 14 e nato a [...] il [...] codice fiscale , Persona_2 C.F._4 residente in [...], relativamente allo stesso immobile già adibito a residenza coniugale di cui si fornisce la seguente descrizione: - appartamento ad uso abitazione in NI, Via
Oberdan n. 14, scala A, interno 22, posto al piano quinto, con annessa cantina al piano interrato, il tutto censito al NCEU del Comune di NI al foglio 107, particella 168, sub 33, cat, A/2, classe 3^, vani catastali 6,5 (sei virgola cinque), R.C. Euro 832,79 – confini in genere: proprietà Persona_4 proprietà , vano scala, salvo se altri. L'immobile sopra descritto è pervenuto Persona_5 alle parti per atto del Notaio del 26 Giugno 1998 rep 106933 racc. 15926, che in Persona_6 copia si allega. La signora chiede fin da ora l'applicazione delle Controparte_2 agevolazioni fiscali già previste dall'art. 19 della legge 06.03.1987 n. 74, in conformità a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10/5/1999 ed attuate con la Circolare del
Ministero delle Finanze n. 49/E del 16.03.2000 (esenzione totale da imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale, ivi comprese le imposte fisse in misura minima), in quanto la cessione in oggetto è atto di esecuzione degli accordi assunti e formalizzati in sede di divorzio tra coniugi.
3. Fino al raggiungimento della completa indipendenza economica i genitori corrisponderanno a titolo di contributo al mantenimento alla figlia maggiorenne laureata in cerca Persona_1 di occupazione e non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 400 cadauno rivalutabile annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate. Gli importi predetti verranno versati direttamente sul conto corrente intestato a . I genitori concorreranno nella Persona_1 misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese condominiali del figlio operaio Persona_2 apprendista, relative alla gestione dell'appartamento di Via Galvani n. 15 dallo stesso condotto in comodato.
4. Il sig. continuerà a provvedere al regolare pagamento dei finanziamenti in corso CP_1 fino a totale estinzione degli stessi. La vettura Toyota Auris, targata EY312BB, resterà in proprietà esclusiva del sig. la vettura Toyota Yaris, targata DS000LM, utilizzata della figlia CP_1
resterà di proprietà esclusiva della Sig.ra la Persona_1 Controparte_2
Hyundai I30, targata DZ361ZG, nella disponibilità del figlio , resterà di proprietà Persona_2 esclusiva della Sig.ra e la Hyundai Kona, targata FN361CX, resterà in Controparte_2 proprietà esclusiva della signora i costi assicurativi relativi alle due Controparte_2 vetture in uso ai figli saranno divisi al 50% tra i genitori. I coniugi si impegnano sin d'ora a sottoscrivere tutti gli atti relativi al passaggio di proprietà e/o rottamazione dei veicoli predetti.
5) Per quanto concerne le spese veterinarie del cane OB, microchip 380260060052920, saranno sostenute dalla signora e rimborsate alla stessa dal Sig. nella Controparte_2 Per_1 misura del 50%, fino alla concorrenza della misura di franchigia fiscale, oltre la quale il Sig. Per_1 corrisponderà la minor somma derivante dalla quota predetta meno il beneficio fiscale attribuito alla proprietaria del cane.
6) Con l'effettiva esecuzione degli accordi di cui sopra le parti si danno reciprocamente atto di aver definito tutti i loro rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/02/1988 tra CP_1
e in NI (TR), alle condizioni congiunte indicate in
[...] Controparte_2 parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di RN (TR) (atto n. 4, parte II, serie A, Uff.1, anno 1988);
spese compensate.
Così deciso in NI, in data 17 febbraio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti