Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
[...]
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PABIS TICCI NICOLA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso l'Avv. NUNZIATI IRENE (c.f. ), con studio in Quarrata (PT), Piazza C.F._2
Chinnici n. 3, indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
come da procura in atti;
Email_2
-attore -
CONTRO
(Cod. Fisc.: ; (Cod. Fisc. CP_2 C.F._3 Controparte_3
); (Cod. Fisc.: C.F._4 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall' Avv. VIGNALI ALESSANDRA (Cod. Fisc. C.F._5
) e dall'Avv. BOSAZ OLIVIA (Cod. Fisc.: ) ed C.F._6 C.F._7
elettivamente domiciliati presso e nello studio della prima posto in OI, Via Cavour n. 6 indirizzi di posta elettronica certificato: come da procura in atti Email_3
-convenuto -
Conclusioni: precisate all'udienza di discussione del 18.12.2024.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Pag. 1 a 7
1599/2013) contro i Signori e quali garanti solidali della società Persona_1 CP_2
(di cui erano soci),per un credito di € 575.581,84 (compresa Iva); importo canonizzato Parte_2 nell'ingiunzione n. 487/2013 che i signori e opponevano. CP_3 CP_2
Il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 1224/2016, pubblicata in data 19.12.2016 di reiezione della spiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo con condanna alle spese.
Successivamente, i debitori appellavano la sentenza del Tribunale di OI (Corte di Appello di
Firenze R.G. n. 1669/2017); in pendenza di gravame la era dichiarata fallita con conseguente CP_1
interruzione del processo.
A seguito di riassunzione da parte dei debitori il giudizio si concludeva con la sentenza n. 2372/2022, pubblicata in data 25.10.2022 con cui veniva dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. con condanna alle spese degli appellanti.
Poco dopo la sentenza, l' 8.11.2022 la costituiva, in favore del nipote minorenne CP_2
a titolo di donazione accettata dalla figlia quale genitore Persona_2 Controparte_3 del terzo beneficiario il diritto di abitazione sull'immobile ubicato al piano terra del fabbricato a
Massa in via Gioconda 10/B, rappresentato in Catasto Fabbricati dalla particella 47 sub. 2 del foglio
124, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 5”. L'atto era trascritto contro la Signora CP_2
e a favore di Persona_2
L'atto di donazione era stato predisposto con un contratto a favore di terzo che prevedeva, in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo (minore) di profittarne, che la prestazione rimanesse a beneficio della stipulante e, dunque, a beneficio di Controparte_3
La ricorrente, quindi, ha introdotto il presente giudizio ex art. 2901 c.c. per la revoca di tale atto compiuto dalla e quindi anche dalla in frode al creditore e su tali basi ha così CP_2 CP_3
concluso:
“ Voglia il Tribunale di OI, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattese e previa ogni più opportuna pronuncia
a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss. c.c. che l'atto di costituzione del diritto di abitazione su Immobile a Massa di data 8.11.2022 (Rogito Notaio
[...]
Rep. n. 30.611– Racc. 18.247), trascritto presso l' Per_3 [...]
, in data 15.11.2022 al numero di Controparte_5
Reg. Part. 9085 ed avente ad oggetto “la costituzione a titolo di donazione – che viene accettata dalla figlia (stipulante) che ne ha interesse quale genitore del terzo beneficiario Controparte_3
– a favore del nipote (ex filia ) (nato a [...] il [...], codice CP_3 Persona_2
Pag. 2 a 7 fiscale ), del diritto di abitazione su appartamento al piano terra del C.F._5
fabbricato a Massa in via Gioconda 10/B, composto da ingresso – disimpegno, cucina, soggiorno, terrazzo, due camere e bagno oltre cantina al piano interrato, rappresentato in Catasto Fabbricati dalla particella 47 sub. 2 (zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 5, superficie catastale mq
104 del foglio 124”. nonché, se del caso, per quanto occorrer possa, ogni atto prodromico e/o conseguente al predetto atto, è stato effettuato in pregiudizio delle ragioni di credito del
[...]
; e, per l'effetto, Controparte_1
(b) revocare e dichiarare inefficace, nei confronti del Controparte_1
, l'atto dispositivo di cui al precedente punto (a), concluso e avente effetto tra (b.1) la
[...]
signora (quale promittente-donante); (b.2) la signora quale CP_2 Controparte_3
stipulante (e, dunque, beneficiaria della donazione sotto condizione dell'atto); e (b.3) il Sig.
[...]
quale terzo beneficiario;
Per_2
(c) con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari per l'Ag. Entrate – Territorio di Massa
– Servizio di Pubblicità immobiliare di , di procedere alla trascrizione della sentenza CP_5
(ed all'annotamento della stessa a margine delle trascrizioni dell'atto oggetto di revocatoria) contro il soggetto (stipulante o terzo) che, alla data della trascrizione, risulti, in virtù dell'atto di cui sub
(a), titolare del diritto reale di abitazione quale avente causa di CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, del D.M.
n. 55/2014 per come modificato dal D.M. n. 147/2022 all'art. 2.”
Si sono costituiti in giudizio in proprio e quale esercente la potestà CP_2 Controparte_3
genitoriale sul figlio minore unitamente al padre, signor Persona_2 Controparte_4
contestando quanto dedotto ed eccepito dalla Curatela ricorrente. In particolare, pur non
[...]
contestando le ragioni creditorie del ricorrente, evidenziando come il giudizio di appello, essendosi conclusosi ai sensi dell'art 305 c.p.c. , non ebbe a riguardare il merito della vicenda e le ragioni addotte sulla inesistenza del credito vantato dall'odierna ricorrente.
Sempre i resistenti precisavano come in occasione della richiamata procedura monitoria, i signori e addivennero alla loro separazione consensuale stipulando accordi Persona_1 CP_2
anche economici orientati, prevalentemente, a sollevare e/o tenere indenne costei dalle garanzie prestate in favore del marito e delle di lui società. Per questo la signora dopo la separazione, CP_2
non aveva più avuto contezza delle attività dell'ex coniuge così come delle posizioni debitorie/creditorie afferenti le società gestite dal medesimo.
Pag. 3 a 7 Lo stesso dicasi per la figlia alcuna consapevolezza ha avuto della situazione Controparte_3
debitoria del padre e delle società a costui riferibili. Circostanze rilevanti al fine di escludere la
“scientia fraudis” nell'adozione dell'atto da revocare.
Aggiungevano anche che la costituzione del diritto di abitazione a favore di non era stata Per_2
dettata dalla volontà di compiere – e far compiere alla signora e al minore – un'azione CP_3
fraudolenta ma quella di garantire al bambino, affetto da grave disturbo dello spettro autistico, un bene comunque vicino alle strutture sanitarie ove lo stesso è seguito;
bene comunque monetizzabile per le cure e l'assistenza futura.
Aggiungevano che l'atto negoziale in discussione era privo di “eventus damni”: infatti l'immobile in questione sarebbe alienabile;
pignorabile e trasferibile con procedura forzata, non essendo ostativo a ciò la costituzione del diritto di abitazione. Al creditore non sarebbe impedito o reso più difficoltoso il recupero del credito, che potrebbe avvenire con le modalità consuete e con la medesima incertezza circa il valore effettivo di realizzo. Nessun pregiudizio avrebbe recato, pertanto, l'atto dispositivo.
Sulla base di questi presupposti concludevano in questo modo:
“…in via principale e nel merito, respingere integralmente le domande di parte attrice, disattese tutte le istanze e le eccezioni sollevate dalla medesima, perché infondate sia in fatto che in diritto, per tutti
i motivi esposti nel presente atto..”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, su base documentale senza ulteriori attività istruttorie. La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
2) Sul credito vantato dalla Curatela e sulla presenza delle condizioni per una pronuncia favorevole.
Il credito vantato dalla Curatela nei confronti della signora è certo, liquido ed esigibile ed è CP_2
stato confermato in due gradi di giudizio e risulta attualmente canonizzato in provvedimento monitorio. Può darsi per pacifico tra le parti e ciò a prescindere dalle modalità tramite le quali si è arrivati ad una pronuncia di reiezione dell'appello contro la sentenza pronunciata dal giudice dell'opposizione all'ingiunzione.
La ricorrente ha correttamente agito ai sensi dell'art. 2901 c.c. che recita: “ Il creditore, anche se il credito e' soggetto a condizione o a termine, puo' domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
Pag. 4 a 7 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Trattandosi, quello da revocare, di un atto a titolo gratuito posto in essere posteriormente al sorgere del credito (il credito dell'ingiunzione è da collocare nel novembre 2012; l'atto dispositivo da revocare è del novembre 2022),la creditrice era chiamata a provare l'eventus damni e la scientia fraudis solo della debitrice ovvero della Signora CP_2
L'eventus damni deve esistere al momento del compimento dell'atto e consiste nel pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito e ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa l'eventuale solvibilità del debitore (Cass. 20.02.2015 n. 3461; Cass.
30.12.2014 n. 27546; Cass. 17.7.2007 n. 15880; Cass. 29.7.2004 n. 14489).
L'atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere dalla ha leso intrinsecamente la garanzia CP_2
patrimoniale del creditore privandolo di ogni possibilità di soddisfazione sia pure minima del proprio credito. Quanto riferito dalla parte convenuta ovvero che la costituzione del diritto di abitazione non varrebbe a “bloccare” l'azione esecutiva della Curatela, deve ritenersi venato di infondatezza. Vero è che il diritto di abitazione, quale diritto reale minore, non vale a inficiare l'azione esecutiva, ma altresì vero è il fatto che trattasi di un “peso” costituito sul bene che vale a diminuirne il valore economico e l'appeal commerciale, non solo per la sua presenza ma anche per peculiare disciplina che lo anima.
Che l'atto dispositivo in questione rappresenti un atto a titolo gratuito è da ritenersi fatto pacifico tra le parti.Il particolare valore etico/morale attribuito allo stesso, dalla parte resistente, in relazione alle condizioni di salute del piccolo non può e non deve avere rilevanza giuridica in un contesto Per_2 quale quello presupposto all'azione della ricorrente, animato esclusivamente dalla legittima necessità di ripristinare il patrimonio depauperato quale unica garanzia posseduta sotto il “vessillo” della previsione dell'art. 2740 c.c.
Allo stesso modo le allegazioni fatte dalla parte resistente sulla estraneità alla gestione societaria del loro congiunto e sulla non conoscenza delle esposizioni debitorie dello stesso o comunque derivanti
Pag. 5 a 7 dallo stesso, non assumono alcuna rilevanza: il diritto di credito vantato dalla ricorrente è contenuto in un titolo esecutivo formatosi proprio contro la debitrice.
La tempistica con la quale è stato posto in essere l'atto dispositivo, appena dopo la conclusione del giudizio di appello ex art. 305 c.p.c., lascia anche presumere una certa “dose” di preordinazione al depauperamento patrimoniale.
Per arginare il rischio che ,ottenuta la pronuncia di revoca verso il terzo beneficiario del diritto di abitazione, avvenga o la revoca o la dichiarazione di non volerne approfittare ex art. 1411, III comma,
c.c., la decisione deve investire anche la posizione della stipulante, signora per Controparte_3
evitare così che una pronuncia favorevole possa essere sterilizzata dal complicato meccanismo contrattuale scelto dalle parti.
In conclusione la domanda della ricorrente deve essere accolta così come dalla stessa proposta, risultando le difese spiegate dai resistenti totalmente irrilevanti ed infondate.
3). Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di OI , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 734
/ 2023 RG, introdotto da Controparte_1
contro
; ; CP_2 Controparte_3 Controparte_4
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
1) accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss. c.c. che l'atto di costituzione del diritto di abitazione su Immobile a Massa di data 8.11.2022 (Rogito Notaio
, Rep. n. 30.611– Racc. 18.247), trascritto presso l' Persona_3 [...]
, in data Controparte_5
15.11.2022 al numero di Reg. Part. 9085 ed avente ad oggetto “la costituzione a titolo di donazione – che viene accettata dalla figlia (stipulante) che ne ha interesse Controparte_3 quale genitore del terzo beneficiario – a favore del nipote (ex filia CP_3 Persona_2
(nato a [...] il [...], codice fiscale ), del diritto di C.F._5 abitazione su appartamento al piano terra del fabbricato a Massa in via Gioconda 10/B,
Pag. 6 a 7 composto da ingresso – disimpegno, cucina, soggiorno, terrazzo, due camere e bagno oltre cantina al piano interrato, rappresentato in Catasto Fabbricati dalla particella 47 sub. 2 (zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 5, superficie catastale mq 104 del foglio 124”; è stato effettuato in pregiudizio delle ragioni di credito del Controparte_1
;
[...]
2) per effetto di quanto sub 1) revoca e dichiara inefficace, nei confronti del
[...]
, l'atto dispositivo di cui al precedente punto, concluso e Controparte_1 avente effetto tra la signora (quale promittente-donante); la signora CP_2 CP_3 quale stipulante (e, dunque, beneficiaria della donazione sotto condizione dell'atto);
[...]
e il Sig. quale terzo beneficiario;
Persona_2
3) Ordina all'Agenzia delle Entrate – Territorio di Massa – Servizio di Pubblicità immobiliare di di procedere alla trascrizione della sentenza (ed all'annotamento della stessa CP_5
a margine delle trascrizioni dell'atto oggetto di revocatoria) contro il soggetto (stipulante o terzo) che, alla data della trascrizione, risulti, in virtù dell'atto revocato, titolare del diritto reale di abitazione;
4) condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano a titolo di compensi in euro 1701,00 per la di studio della controversia;
in euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
in euro 1806,00 per la fase decisionale oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge ed esborsi pari ad euro 591,80 .
Così deciso in OI lì 12.2.2025 Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 7 a 7