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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1318/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021183346 TARI 2017
- RUOLO n. 001767/23 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: comunica la cessata materia del contendere e insiste sulla condanna alle spese. Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe di sentenza, afferente tari per l'anno 2017.
Assume: il difetto di motivazione;
l'inesistenza/decadenza/prescrizione della pretesa.
Si è costituita Ader, contestando la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
Il ricorrente è stato onerato della chiamata in causa dell'ente impositore, stante la doglianza espressa di difetto di notifica dell'atto presupposto.
Si è costituito il Comune di Favara, rilavando che la cartella è stata sgravata non appena ricevuta la notifica dell'atto di chiamata in causa.
All'udienza del 21.1.2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente impositore ha provveduto allo sgravio del credito portato in cartella.
Va pertanto ritenuta la cessazione della materia del contendere.
Alla luce della condotta del Comune deve ritenersi la fondatezza delle ragioni del ricorrente cui vanno pertanto rifuse dal Comune di Favara le spese di lite che si liquidano in € 230,00, di cui € 30,00 per spese documentate ed il resto per compenso, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a., spese che si distraggono in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e conseguentemente estinto il giudizio;
condanna il Comune di Favara alla rifusione al ricorrente delle spese di lite che liquida in € 230,00, di cui € 30,00 per spese documentate ed il resto per compenso, oltre al rimborso spese forfettario del Difensore_115% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a., e che distrae in favore dell'avv. , dichiaratosi antistatario. Agrigento, 21 gennaio 2026 Il giudice Cesare Zucchetto
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1318/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021183346 TARI 2017
- RUOLO n. 001767/23 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: comunica la cessata materia del contendere e insiste sulla condanna alle spese. Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe di sentenza, afferente tari per l'anno 2017.
Assume: il difetto di motivazione;
l'inesistenza/decadenza/prescrizione della pretesa.
Si è costituita Ader, contestando la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
Il ricorrente è stato onerato della chiamata in causa dell'ente impositore, stante la doglianza espressa di difetto di notifica dell'atto presupposto.
Si è costituito il Comune di Favara, rilavando che la cartella è stata sgravata non appena ricevuta la notifica dell'atto di chiamata in causa.
All'udienza del 21.1.2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente impositore ha provveduto allo sgravio del credito portato in cartella.
Va pertanto ritenuta la cessazione della materia del contendere.
Alla luce della condotta del Comune deve ritenersi la fondatezza delle ragioni del ricorrente cui vanno pertanto rifuse dal Comune di Favara le spese di lite che si liquidano in € 230,00, di cui € 30,00 per spese documentate ed il resto per compenso, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a., spese che si distraggono in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e conseguentemente estinto il giudizio;
condanna il Comune di Favara alla rifusione al ricorrente delle spese di lite che liquida in € 230,00, di cui € 30,00 per spese documentate ed il resto per compenso, oltre al rimborso spese forfettario del Difensore_115% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a., e che distrae in favore dell'avv. , dichiaratosi antistatario. Agrigento, 21 gennaio 2026 Il giudice Cesare Zucchetto