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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2271/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marco D'Alunzio - Sede Comunale 98070 San Marco D'Alunzio ME
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Sede Comunale 98070 San Marco D'Alunzio ME
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 868 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 867 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di San Marco d'Alunzio in data 25.03.2025, depositato il 02.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato:
- l'avviso di accertamento n. 868 del 13.01.2025 notificato il 25/01/2025, dell'importo di € 1.779,00 relativo ad IMU del 2019;
- l'avviso di accertamento n. 867 del 13.01.2025 notificato il 25/01/2025, dell'importo di € 358,00 relativo a TASI del 2019.
Atti notificati entrambi il 25.01.2025.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. PRESCRIZIONE E/O DECADENZA DEI TRIBUTI. Inapplicabilità dell'art. 67 DL 18/20;
2. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PROVA. Si contesta:
- che risultano indicati solo meri dati catastali e valori privi di certezza e senza riscontro in ordine alla proprietà della ricorrente;
- che difettano dell'indicazione dei metodi e criteri usati ai fini della determinazione dell'imposta richiesta;
-che il P.R.G. del Comune di San Marco d'Alunzio è stato approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 317 del 05 maggio 1993, ed i vincoli sui terreni oggetto di accertamento, ricadenti in zona C1, sono scaduti o hanno perso efficacia;
-che le imposte richieste, per i fabbricati, sono state pagate.
In data 23.09.2025 controparte si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo richiamo ad analogo pronunciamento reso per l'anno 2018.
Ha rassegnato:
- che ai fini della decadenza deve tenersi conto del disposto dell'art. 67 DL 18/20;
- che gli avvisi identificano con precisione gli immobili tassati, gli estremi catastali, l'ubicazione, il valore, le percentuali e i mesi di possesso, le aliquote applicate, esplicitando con chiarezza le ragioni ed il fondamento della pretesa;
- che il P.R.G. ha validità nel tempo illimitata per le tavole di piano eccetto per i vincoli espropriativi per pubblica utilità, ipotesi che non riguarda le zone C, in quanto non interessate da tale tipologia di vincolo. Il 15.01.2026 parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo in atti.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 dispone: “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
E' noto che “ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della 1. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa).
Pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta” (Cass n. 352/21. In termini analoghi Cass. 8199/2021 per la quale
“nell'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione nei suindicati termini, il primo dei 5 anni previsti dall'articolo 1, comma 161, L. 296/2006 è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In altri termini, il primo dei 5 anni per il computo del termine di accertamento decorrerà dall'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata con riferimento a detto periodo di imposta “).
Trattandosi di tributi per l'anno 2019, per i quali è stato contestato l'omesso versamento, ne deriva che, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2024, laddove gli avvisi sono stati notificati il 25.01.2025.
V'è peraltro che, nella circostanza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, deve ritenersi operare lo slittamento di 85 gg. previsto dall'art. 67, comma 1 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020, relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, svolte anche dagli enti locali, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Tale norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività degli enti impositori nel periodo individuato, con l'effetto di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. Ciò implica che, ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere aggiunti 85 giorni.
Sul punto la Suprema Corte, con decreto n. 1630 del 23.01.2025, ha risolto la questione interpretativa sorta sulla portata applicativa dell'articolo 67 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, chiarendo che la sospensione ivi prevista non si applica esclusivamente ai termini in scadenza entro il 2020 ma anche a quelli che, pur scadendo negli anni successivi, erano già in corso durante il periodo di sospensione.
Considerato che, all'8 marzo 2020, erano certamente pendenti i termini relativi agli atti di accertamento per omesso versamento anche per l'anno 2019, ne deriva che il termine slitta al 25.03.2025 e la notifica effettuata il 25.01.2025 deve considerarsi tempestiva. Ciò anche ai fini della prescrizione del tributo, parimenti quinquennale, e per il quale parimenti opera il citato slittamento.
Quanto alla motivazione degli avvisi di accertamento, deve rilevarsi che gli stessi si appalesano adeguatamente motivati con la indicazione degli immobili tassati, gli estremi catastali, l'ubicazione, il valore, le percentuali e i mesi di possesso, le aliquote applicate ed i pregressi versamenti.
Risultano inoltre analiticamente indicati i referenti normativi dei provvedimenti e gli estremi degli atti amministrativi a contenuto generale, soggetti a forme di pubblicità legale e pertanto conoscibili ex lege, aventi funzione integrativa della motivazione, rispetto ai quali non può certamente ravvisarsi alcun onere di allegazione proprio in ragione del regime di pubblicità legale.
In merito, peraltro, la giurisprudenza di legittimità [Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16620 del 05/07/2017 (Rv. 644804 -
01)] è addivenuta alla conclusione secondo cui “l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area”.
Certamente non configurabile in capo all'ente impositore la prova della sussistenza della legittimazione tributaria passiva in capo al contribuente, spettando semmai a quest'ultimo dare riscontro all'assenza di titolarità in ordine al bene tassato, così come catastalmente identificato.
Appare inoltre destituita di qualsivoglia riscontro l'asserita presenza di vincoli, non meglio specificati, di inedificabilità sui terreni oggetto di imposizione, da farsi all'evidenza valere ai fini della imposizione IMU.
Devesi all'uopo rilevare che la imposizione fiscale de qua è legata alla mera potenzialità edificatoria delle aree, sulla scorta delle previsioni del PRG, e che la presenza di eventuali restrizioni alla edificabilità di fatto, connessi alla eventuale presenza di vincoli idonei ad incidere su detta potenzialità edificatoria, agli eventuali fini di una diversa quantificazione del valore venale delle aree e del tributo, deve essere oggetto di riscontro con onere a carico della parte. Vale la pena rammentare, del resto, che ”In tema di IMU, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità è esclusa in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale, ma non in presenza di vincoli specifici, che incidono unicamente sul valore venale delle aree in ragione delle concrete potenzialità edificatorie” (cfr. Cass. n. 8747/25). Principio che si scontra con l'assoluta genericità delle allegazioni della parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali della parte resistente, liquidate in euro 600,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2271/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marco D'Alunzio - Sede Comunale 98070 San Marco D'Alunzio ME
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Sede Comunale 98070 San Marco D'Alunzio ME
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 868 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 867 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di San Marco d'Alunzio in data 25.03.2025, depositato il 02.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato:
- l'avviso di accertamento n. 868 del 13.01.2025 notificato il 25/01/2025, dell'importo di € 1.779,00 relativo ad IMU del 2019;
- l'avviso di accertamento n. 867 del 13.01.2025 notificato il 25/01/2025, dell'importo di € 358,00 relativo a TASI del 2019.
Atti notificati entrambi il 25.01.2025.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. PRESCRIZIONE E/O DECADENZA DEI TRIBUTI. Inapplicabilità dell'art. 67 DL 18/20;
2. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PROVA. Si contesta:
- che risultano indicati solo meri dati catastali e valori privi di certezza e senza riscontro in ordine alla proprietà della ricorrente;
- che difettano dell'indicazione dei metodi e criteri usati ai fini della determinazione dell'imposta richiesta;
-che il P.R.G. del Comune di San Marco d'Alunzio è stato approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 317 del 05 maggio 1993, ed i vincoli sui terreni oggetto di accertamento, ricadenti in zona C1, sono scaduti o hanno perso efficacia;
-che le imposte richieste, per i fabbricati, sono state pagate.
In data 23.09.2025 controparte si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo richiamo ad analogo pronunciamento reso per l'anno 2018.
Ha rassegnato:
- che ai fini della decadenza deve tenersi conto del disposto dell'art. 67 DL 18/20;
- che gli avvisi identificano con precisione gli immobili tassati, gli estremi catastali, l'ubicazione, il valore, le percentuali e i mesi di possesso, le aliquote applicate, esplicitando con chiarezza le ragioni ed il fondamento della pretesa;
- che il P.R.G. ha validità nel tempo illimitata per le tavole di piano eccetto per i vincoli espropriativi per pubblica utilità, ipotesi che non riguarda le zone C, in quanto non interessate da tale tipologia di vincolo. Il 15.01.2026 parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo in atti.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 dispone: “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
E' noto che “ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della 1. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa).
Pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta” (Cass n. 352/21. In termini analoghi Cass. 8199/2021 per la quale
“nell'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione nei suindicati termini, il primo dei 5 anni previsti dall'articolo 1, comma 161, L. 296/2006 è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In altri termini, il primo dei 5 anni per il computo del termine di accertamento decorrerà dall'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata con riferimento a detto periodo di imposta “).
Trattandosi di tributi per l'anno 2019, per i quali è stato contestato l'omesso versamento, ne deriva che, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2024, laddove gli avvisi sono stati notificati il 25.01.2025.
V'è peraltro che, nella circostanza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, deve ritenersi operare lo slittamento di 85 gg. previsto dall'art. 67, comma 1 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020, relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, svolte anche dagli enti locali, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Tale norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività degli enti impositori nel periodo individuato, con l'effetto di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. Ciò implica che, ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere aggiunti 85 giorni.
Sul punto la Suprema Corte, con decreto n. 1630 del 23.01.2025, ha risolto la questione interpretativa sorta sulla portata applicativa dell'articolo 67 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, chiarendo che la sospensione ivi prevista non si applica esclusivamente ai termini in scadenza entro il 2020 ma anche a quelli che, pur scadendo negli anni successivi, erano già in corso durante il periodo di sospensione.
Considerato che, all'8 marzo 2020, erano certamente pendenti i termini relativi agli atti di accertamento per omesso versamento anche per l'anno 2019, ne deriva che il termine slitta al 25.03.2025 e la notifica effettuata il 25.01.2025 deve considerarsi tempestiva. Ciò anche ai fini della prescrizione del tributo, parimenti quinquennale, e per il quale parimenti opera il citato slittamento.
Quanto alla motivazione degli avvisi di accertamento, deve rilevarsi che gli stessi si appalesano adeguatamente motivati con la indicazione degli immobili tassati, gli estremi catastali, l'ubicazione, il valore, le percentuali e i mesi di possesso, le aliquote applicate ed i pregressi versamenti.
Risultano inoltre analiticamente indicati i referenti normativi dei provvedimenti e gli estremi degli atti amministrativi a contenuto generale, soggetti a forme di pubblicità legale e pertanto conoscibili ex lege, aventi funzione integrativa della motivazione, rispetto ai quali non può certamente ravvisarsi alcun onere di allegazione proprio in ragione del regime di pubblicità legale.
In merito, peraltro, la giurisprudenza di legittimità [Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16620 del 05/07/2017 (Rv. 644804 -
01)] è addivenuta alla conclusione secondo cui “l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area”.
Certamente non configurabile in capo all'ente impositore la prova della sussistenza della legittimazione tributaria passiva in capo al contribuente, spettando semmai a quest'ultimo dare riscontro all'assenza di titolarità in ordine al bene tassato, così come catastalmente identificato.
Appare inoltre destituita di qualsivoglia riscontro l'asserita presenza di vincoli, non meglio specificati, di inedificabilità sui terreni oggetto di imposizione, da farsi all'evidenza valere ai fini della imposizione IMU.
Devesi all'uopo rilevare che la imposizione fiscale de qua è legata alla mera potenzialità edificatoria delle aree, sulla scorta delle previsioni del PRG, e che la presenza di eventuali restrizioni alla edificabilità di fatto, connessi alla eventuale presenza di vincoli idonei ad incidere su detta potenzialità edificatoria, agli eventuali fini di una diversa quantificazione del valore venale delle aree e del tributo, deve essere oggetto di riscontro con onere a carico della parte. Vale la pena rammentare, del resto, che ”In tema di IMU, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità è esclusa in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale, ma non in presenza di vincoli specifici, che incidono unicamente sul valore venale delle aree in ragione delle concrete potenzialità edificatorie” (cfr. Cass. n. 8747/25). Principio che si scontra con l'assoluta genericità delle allegazioni della parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali della parte resistente, liquidate in euro 600,00, oltre accessori come per legge.