CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2024, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato GENOVEFFA STANCO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5941 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città in data 15 aprile 2019, ha dichiarato PE AI colpevole dei delitti di cui ai capi 2), 9), 10), 11) e 26) della rubrica e unificati gli stessi sensi dell'art. 81 cod. pen., concessegli le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione;
ha dichiarato, inoltre, l'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la stessa durata della pena principale. 2. La Corte territoriale ha ribaltato il verdetto assolutorio del primo giudice argomentando come segue. Quanto al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale e di bancarotta, di cui al capo 2) - commesso da AI, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, a far data dal 23 luglio 2010, della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.', dichiarata fallita il 24 marzo 2014, offrendo il proprio consapevole contributo alla realizzazione di un sistema fraudolento (articolatosi, secondo due diverse modalità: I.) la prima, consistita nell'acquisto simulato da parte della 'Fonditori Salerno S.c.p.a.' di materiali da società complici, che portavano allo sconto in banca le corrispondenti fatture, girando parte delle somme di denaro così introitate a IN IU, dominus della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.' e ideatore e promotore del sodalizio criminale;
nella vendita, altrettanto simulata, di beni a società cartiere che non ne pagavano il prezzo;
nell'opposizione alle banche, che aveva scontato le precedenti fatture, delle note di credito emesse nei confronti delle società cartiere;
II.) la seconda, consistita nell'emissione da parte delle società complici di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
nel pagamento delle stesse da parte di IU, mediante assegni circolari e bonifici tratti sui conti correnti della 'Fonditori Salerno S.c.p.a', e nel riaccredito delle dette somme sui conti correnti personali di IN IU) funzionale allo svuotamento del patrimonio della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.' e alla locupletazione di quanto dovuto a titolo di imposta sulle transazioni effettuate -, la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio (sia pure dal solo momento in cui era divenuto amministratore della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a') doveva trarsi: a) dal fatto che egli, a far data dal 2006, aveva svolto le mansioni di impiegato di concetto all'interno della 'Fonditori di Salerno' ed era stato collaboratore del Commercialista Dott. BA, coadiutore di IU nella gestione dell'illecito meccanismo fraudolento descritto;
b) dalla circostanza che egli aveva anche assunto la carica di amministratore della 'Produfond', società finanziaria della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', facente capo a IN IU, tramite la quale erano stati effettuati gli aumenti di capitale della cooperativa mediante conferimento di fondi dello stesso IU, detentore, in maniera diretta ed indiretta, del 72,12% delle quote della fallita. Tanto dimostrava, infatti, ad avviso della Corte di merito, come IM fosse certamente a conoscenza delle condotte illecite poste in essere da IU e come non avesse inteso tracciare 1 alcuna soluzione di continuità rispetto al descritto illecito meccanismo, dal quale egli aveva, altresì, tratto illecito vantaggio, essendogli stata accredita sul suo conto corrente la somma di Euro 85.000,00, della quale non aveva saputo plausibilmente ed oggettivamente giustificare la provenienza. - Quanto ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi 9), 10) e 11), commessi da IM in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', in concorso con gli amministratori delle società (UR Giosuè, Di NZ IA e UR ZI), che avevano emesso le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, poi iscritte nella contabilità della cooperativa fallita, la Corte territoriale ha rilevato come i beni oggetto delle predette transazioni non fossero mai pervenuti alla 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', perché quanto attestato dal perito Freda, incaricato da IU e da BA di stilare una relazione sulla consistenza del magazzino della fallita, era smentito da plurime evidenze documentali e logiche e, perché, ai fini della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente l'esposizione a pericolo delle garanzie dei creditori, assistita da dolo generico. Elemento soggettivo, questo, che si doveva riconoscere come sussistente in capo a IM, vuoi perché era socio della cooperativa e stretto collaboratore di IU, vuoi perché egli non avrebbe potuto ignorare la fittizietà delle prestazioni erogate dalle società fornitrici, trattandosi o di società che avevano intrattenuto abituali rapporti di affari con la cooperativa o che, come la 'SA.CI.', le avevano fornito prestazioni di particolare complessità tecnica, di modo che sarebbe stato richiesto all'amministratore della società che ne era destinataria un particolare scrupolo nel verificarne l'esecuzione. - Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 26) - commesso da AI, nella qualità di amministratore e poi di liquidatore della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', e di amministratore della 'Fonditori di Salerno Srl.', per avere nel corso del 2013 distratto risorse della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', stipulando un contratto di affitto di azienda, con pattuizione di canone annuo di Euro 120.000,00 oltre Iva, a favore della 'Fonditori di Salerno Sri.', partecipata al 100% dalla fallita, in forza del quale erano state trasferite alla partecipata le immobilizzazioni materiali, la merce e le materie prime presenti nel magazzino, nonché i crediti verso i clienti e gli ordini in portafoglio, ed erogando alla stessa un finanziamento di Euro 800.000,00, utilizzato dalla 'Fonditori di Salerno Srl.' per il pagamento alla 'Fonditori di Salerno S.c.p.a' dei canoni del fitto dell'azienda - la Corte territoriale ha escluso che la creazione della 'newco', asseritamente concordata con i creditori della società e con i professionisti che l'assistevano, integrasse una manovra di salvataggio dell'attività aziendale, posto che, per effetto del fitto di azienda, stipulato quando ormai la società cooperativa versava in stato di insolvenza (tanto vero che era stata avanzata richiesta di fallimento da parte del Banco di Napoli), tutte le attività aziendali erano state trasferite alla società di nuova costituzione, lasciando alla locatrice le passività ed impedendole di fatto di produrre la ricchezza necessaria a 2 soddisfare le pretese dei creditori sociali, senza che questi ultimi si potessero rivalere sul patrimonio della locataria, atteso il principio di autonomia dei singoli enti societari. 3. Nell'interesse di PE IM ha proposto ricorso per cassazione il difensore, articolando tredici motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia vizio argonnentativo. E' eccepita l'illogicità del richiamo "per relationem" alla sentenza di primo grado, il cui impianto argomentativo, per il solo fatto del dar conto di un verdetto assolutorio, doveva essersi sviluppato secondo linee logiche non pienamente concordanti con quelle sottese alla sentenza di appello, che, ribaltando la precedente decisione, aveva condannato l'imputato. - Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo denunciano, in riferimento al delitto di cui al capo 2) della rubrica: I) violazione dell'art. 416 cod. pen.; II) vizio di motivazione da travisamento della prova;
III) violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". E' dedotto, a sostegno, che sarebbe apodittica e, comunque, illogica e contradditoria la motivazione sulla prova della partecipazione di PE AI, a far data dal 23 luglio 2010, al sodalizio criminale ideato da IN IU e attuato con il contributo del Commercialista BA. Questo perché: non si sarebbe dato conto di quali fossero le mansioni da lui svolte all'interno della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', prima di assumerne la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, e di che genere di pratiche si fosse occupato durante il praticantato presso lo studio del Commercialista BA, così da spiegare perché egli fosse a conoscenza dell'illecito operare di costoro;
non si sarebbe chiarito perché, allora, egli non avesse collaborato nell'attuazione del programma criminoso del sodalizio anche prima di assumere la carica di amministratore della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.'; ed, ancora, non sarebbe stato lumeggiato il perché, egli, una volta divenuto amministratore della cooperativa, avesse sollevato BA dall'incarico di tenutario delle scritture contabili della stessa, riportandole all'interno dell'azienda ed affidandone la tenuta al Dott. Carlo Oneto, tanto costituendo «il chiaro sintomo di una evidente rottura con il precedente sistema», colto del resto dallo stesso ceto bancario, come dichiarato in udienza dall'Avvocato Giovanardi che lo rappresentava. Peraltro, nessuna decisiva valenza probatoria sarebbe da ascrivere alla circostanza che IN IU avesse continuato ad orbitare intorno alla cooperativa, avendo egli svolto per essa solo il mandato di procacciatore di affari. Per altro verso, la sentenza impugnata nulla avrebbe argomentato in ordine alla prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato associativo: salva la valorizzazione dei pregressi rapporti tra IM, IU e BA, neppure un sintetico rilievo avevano meritato i profili della permanenza e stabilità del vincolo tra i sodali, della durata della struttura anche oltre la realizzazione dei delitti programmati, della indeterminatezza del programma criminoso e della 3 A consapevolezza in capo al ricorrente di far parte del sodalizio e di offrire il proprio contributo al fine di realizzarne il relativo programma. I segnalati difetti argomentativi, letti anche alla luce delle apodittiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata circa la mancanza di giustificazione della somma di Euro 85.000, accreditata sul conto corrente di IM, nel periodo in cui avevano luogo le false fatturazioni oggetto del programma criminoso dell'associazione per delinquere di cui alla contestazione, come pure delle omissioni valutative in ordine a risultanze documentali (quali la sentenza di assoluzione, con autorità di cosa giudicata, pronunciata nei confronti di IM per la bancarotta fraudolenta commessa in relazione al fallimento della 'newco"Fonditori di Salerno Srl.') esporrebbero la sentenza impugnata al rilievo di violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". - Il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono motivo di ricorso denunciano, in riferimento ai delitti di cui ai capi 9), 10) e 11) della rubrica: I.) violazione degli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 219, commi 1 e 2, R.D. 16.03.1942 n. 267; II.) vizio di motivazione anche da travisamento della prova;
III.) violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". E' dedotto che, pacifica l'assunzione di un ruolo gestorio di IM in seno alla 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.' a far data dal 23 luglio 2010, non sarebbe spiegato in sentenza - salvo il reiterato richiamo ai pregressi rapporti con IU e BA - quale sarebbe stato il contributo offerto dall'imputato alle condotte distrattive poste in essere da IU in data anteriore a tale data. Nondimeno, anche, in riferimento alla sola fattura emessa successivamente al 23 luglio 2010, ossia dalla 'SA.CI' (di cui al capo 11), che non era un fornitore abituale della cooperativa, non sarebbe stato spiegato perché IM, da Presidente del Consiglio di Amministrazione della 'Fonditori S.c.p.a.', non potesse ignorare che la stessa era riferita ad operazione oggettivamente inesistente: infatti, la particolare complessità delle prestazioni fornite dalla 'SA.CI.', evocata a sostegno della consapevolezza del AI della fittizietà delle prestazioni, non sarebbe elemento decisivo in tal senso. Non lo sarebbe, neppure, il più generale richiamo, quanto alle fatture emesse dagli altri fornitori, all'essere costoro in rapporti di affari abituali con la 'Fonditori di Salerno S.c.p.a'.. Si lamenta, infine, il travisamento delle dichiarazioni dell'Avvocato Giovanardi, professionista incaricato dal ceto creditorio bancario, che, all'udienza del 12 maggio 2022, aveva riferito che le azioni poste in essere da IM erano dirette <> riportati nelle fatture non 7 potevano essere stati effettivamente eseguiti: e ciò perché - si comprende dalla sintetica motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. pag. 13) -, essendo egli amministratore della società committente, quindi, verisimilmente, sottoscrittore del contratto che aveva affidato gli stessi avrebbe dovuto conoscerne l'oggetto e verificarne la puntuale esecuzione. Ciò posto, la dettagliata argomentazione resa dalla Corte territoriale, che soddisfa certamente l'obbligo di motivazione rafforzata che le incombeva e che è improntata al rispetto del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", non si espone a rilievi di sorta. IM, infatti, proprio in ragione del ruolo rivestito nonché della sua pacifica consapevolezza della situazione di grave squilibrio finanziario in cui versava la 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', era tenuto a controllare la consistenza di magazzino della cooperativa e a vigilare sulla effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni di beni pattuite con le società fornitrici orbitanti nella galassia 'UR', che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, avevano tutte, e non solo la effettuato prestazioni in favore della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.>> tra il 2010 e il 2011 (cfr. pag. 10, 11, 12, 13 della sentenza di primo grado, che ha analiticamente esaminato i rapporti di dare e avere tra le dette società e la cooperativa). Obblighi di controllo e vigilanza cui egli, di certo, non ha adempiuto, pur in presenza di concreti segnali deponenti per l'esistenza di operazioni suscettibili di mettere in pericolo l'integrità del patrimonio sociale. Né può escludersi il suo concorso nella realizzazione del programma di spoliazione del detto patrimonio per non esservi prova che il ricorrente ne abbia tratto un diretto vantaggio patrimoniale (perché, come ritenuto dal primo giudice, nulla lasciava ritenere che parte delle somme distratte tramite l'operato del IU, dei UR e della Di NZ fossero confluite sul suo conto corrente). Infatti, secondo la teoria dell'atipicità del concorso di persone nel reato, recepita dall'art. 110 cod. pen., il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa: il tal caso il giudice di merito è solo tenuto a motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Rv. 242849; conf. Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 262310): il ché è quanto ha fatto la Corte territoriale, laddove ha evidenziato come IM si fosse messo a disposizione del 'duo' IU/BA - essendo l'uscita di scena di IN IU dalla cabina di comando della cooperativa solo apparente -, contribuendo, con la sua condotta dolosamente inottemperante agli obblighi imposti ad un amministratore, alla realizzazione all'ulteriore spoliazione del patrimonio della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', pur da altri ideata. 2.3. Parimenti infondati sono il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso. 8 Il Tribunale ha escluso la responsabilità di PE AI per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo 26), commessa stipulando in epoca prossima al fallimento il contratto di fitto dell'azienda della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.' (comprensiva di tutti i beni strumentali nonché di commesse e crediti) in favore della partecipata 'Fonditori di Salerno Sri.', con previsione di un canone pari ad Euro 120.000,00 annui, che veniva pagato dall'affittuaria tramite le somme di denaro erogatele a titolo di finanziamento dalla società controllante, argomentando nel senso: che anche la scelta di costituire una 'newco' era frutto dell'intesa tra il Consiglio di amministrazione della cooperativa, sostenuta dai propri esperti, e il ceto creditorio, protesa alla presentazione di un piano di risanamento imprenditoriale;
che la cooperativa non aveva risentito di alcun danno dal trasferimento dell'azienda alla società di nuova costituzione, essendovi piena coincidenza tra i due sinoli imprenditoriali;
che il canone di locazione pattuito era del tutto congruo rispetto ai valoro di mercato. La Corte territoriale ha ribaltato l'esito decisorio del giudizio di primo grado, evidenziando: come l'iniziativa di costituire una nuova società fosse riferibile ai soli amministratori della fallenda;
come le banche creditrici non solo non avessero prestato alcun assenso alla costituzione della nuova società, ma, anzi, avessero, addirittura, avviato la procedura liquidatoria nel momento in cui venne stipulato il contratto di fitto di azienda (infatti, quando ciò avvenne, in data 9 aprile 2013, il creditore Banco di Napoli aveva già depositato, in data 19 marzo 2013, richiesta di fallimento della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a'); come il contratto di fitto si fosse risolto in un mero artifizio per privare la cooperativa di ogni attività e di ogni possibilità di produrre ulteriore ricchezza necessaria a soddisfare le pretese creditorie, senza che potesse considerarsi remuneratorio del trasferimento del compendio aziendale il pagamento alla controllante della somma pattuita a titolo di canone, posto che questo era pagato con le stesse somme oggetto del finanziamento erogato dalla controllante alla controllata (che, dissimulava, pertanto, una mera 'partita di giro'). Tanto riportato, deve rilevarsi, per un verso, che la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 26) può dirsi rafforzata, perché ha adempiuto all'<
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato GENOVEFFA STANCO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5941 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città in data 15 aprile 2019, ha dichiarato PE AI colpevole dei delitti di cui ai capi 2), 9), 10), 11) e 26) della rubrica e unificati gli stessi sensi dell'art. 81 cod. pen., concessegli le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione;
ha dichiarato, inoltre, l'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la stessa durata della pena principale. 2. La Corte territoriale ha ribaltato il verdetto assolutorio del primo giudice argomentando come segue. Quanto al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale e di bancarotta, di cui al capo 2) - commesso da AI, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, a far data dal 23 luglio 2010, della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.', dichiarata fallita il 24 marzo 2014, offrendo il proprio consapevole contributo alla realizzazione di un sistema fraudolento (articolatosi, secondo due diverse modalità: I.) la prima, consistita nell'acquisto simulato da parte della 'Fonditori Salerno S.c.p.a.' di materiali da società complici, che portavano allo sconto in banca le corrispondenti fatture, girando parte delle somme di denaro così introitate a IN IU, dominus della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.' e ideatore e promotore del sodalizio criminale;
nella vendita, altrettanto simulata, di beni a società cartiere che non ne pagavano il prezzo;
nell'opposizione alle banche, che aveva scontato le precedenti fatture, delle note di credito emesse nei confronti delle società cartiere;
II.) la seconda, consistita nell'emissione da parte delle società complici di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
nel pagamento delle stesse da parte di IU, mediante assegni circolari e bonifici tratti sui conti correnti della 'Fonditori Salerno S.c.p.a', e nel riaccredito delle dette somme sui conti correnti personali di IN IU) funzionale allo svuotamento del patrimonio della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.' e alla locupletazione di quanto dovuto a titolo di imposta sulle transazioni effettuate -, la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio (sia pure dal solo momento in cui era divenuto amministratore della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a') doveva trarsi: a) dal fatto che egli, a far data dal 2006, aveva svolto le mansioni di impiegato di concetto all'interno della 'Fonditori di Salerno' ed era stato collaboratore del Commercialista Dott. BA, coadiutore di IU nella gestione dell'illecito meccanismo fraudolento descritto;
b) dalla circostanza che egli aveva anche assunto la carica di amministratore della 'Produfond', società finanziaria della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', facente capo a IN IU, tramite la quale erano stati effettuati gli aumenti di capitale della cooperativa mediante conferimento di fondi dello stesso IU, detentore, in maniera diretta ed indiretta, del 72,12% delle quote della fallita. Tanto dimostrava, infatti, ad avviso della Corte di merito, come IM fosse certamente a conoscenza delle condotte illecite poste in essere da IU e come non avesse inteso tracciare 1 alcuna soluzione di continuità rispetto al descritto illecito meccanismo, dal quale egli aveva, altresì, tratto illecito vantaggio, essendogli stata accredita sul suo conto corrente la somma di Euro 85.000,00, della quale non aveva saputo plausibilmente ed oggettivamente giustificare la provenienza. - Quanto ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi 9), 10) e 11), commessi da IM in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', in concorso con gli amministratori delle società (UR Giosuè, Di NZ IA e UR ZI), che avevano emesso le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, poi iscritte nella contabilità della cooperativa fallita, la Corte territoriale ha rilevato come i beni oggetto delle predette transazioni non fossero mai pervenuti alla 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', perché quanto attestato dal perito Freda, incaricato da IU e da BA di stilare una relazione sulla consistenza del magazzino della fallita, era smentito da plurime evidenze documentali e logiche e, perché, ai fini della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente l'esposizione a pericolo delle garanzie dei creditori, assistita da dolo generico. Elemento soggettivo, questo, che si doveva riconoscere come sussistente in capo a IM, vuoi perché era socio della cooperativa e stretto collaboratore di IU, vuoi perché egli non avrebbe potuto ignorare la fittizietà delle prestazioni erogate dalle società fornitrici, trattandosi o di società che avevano intrattenuto abituali rapporti di affari con la cooperativa o che, come la 'SA.CI.', le avevano fornito prestazioni di particolare complessità tecnica, di modo che sarebbe stato richiesto all'amministratore della società che ne era destinataria un particolare scrupolo nel verificarne l'esecuzione. - Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 26) - commesso da AI, nella qualità di amministratore e poi di liquidatore della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', e di amministratore della 'Fonditori di Salerno Srl.', per avere nel corso del 2013 distratto risorse della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', stipulando un contratto di affitto di azienda, con pattuizione di canone annuo di Euro 120.000,00 oltre Iva, a favore della 'Fonditori di Salerno Sri.', partecipata al 100% dalla fallita, in forza del quale erano state trasferite alla partecipata le immobilizzazioni materiali, la merce e le materie prime presenti nel magazzino, nonché i crediti verso i clienti e gli ordini in portafoglio, ed erogando alla stessa un finanziamento di Euro 800.000,00, utilizzato dalla 'Fonditori di Salerno Srl.' per il pagamento alla 'Fonditori di Salerno S.c.p.a' dei canoni del fitto dell'azienda - la Corte territoriale ha escluso che la creazione della 'newco', asseritamente concordata con i creditori della società e con i professionisti che l'assistevano, integrasse una manovra di salvataggio dell'attività aziendale, posto che, per effetto del fitto di azienda, stipulato quando ormai la società cooperativa versava in stato di insolvenza (tanto vero che era stata avanzata richiesta di fallimento da parte del Banco di Napoli), tutte le attività aziendali erano state trasferite alla società di nuova costituzione, lasciando alla locatrice le passività ed impedendole di fatto di produrre la ricchezza necessaria a 2 soddisfare le pretese dei creditori sociali, senza che questi ultimi si potessero rivalere sul patrimonio della locataria, atteso il principio di autonomia dei singoli enti societari. 3. Nell'interesse di PE IM ha proposto ricorso per cassazione il difensore, articolando tredici motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia vizio argonnentativo. E' eccepita l'illogicità del richiamo "per relationem" alla sentenza di primo grado, il cui impianto argomentativo, per il solo fatto del dar conto di un verdetto assolutorio, doveva essersi sviluppato secondo linee logiche non pienamente concordanti con quelle sottese alla sentenza di appello, che, ribaltando la precedente decisione, aveva condannato l'imputato. - Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo denunciano, in riferimento al delitto di cui al capo 2) della rubrica: I) violazione dell'art. 416 cod. pen.; II) vizio di motivazione da travisamento della prova;
III) violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". E' dedotto, a sostegno, che sarebbe apodittica e, comunque, illogica e contradditoria la motivazione sulla prova della partecipazione di PE AI, a far data dal 23 luglio 2010, al sodalizio criminale ideato da IN IU e attuato con il contributo del Commercialista BA. Questo perché: non si sarebbe dato conto di quali fossero le mansioni da lui svolte all'interno della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a', prima di assumerne la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, e di che genere di pratiche si fosse occupato durante il praticantato presso lo studio del Commercialista BA, così da spiegare perché egli fosse a conoscenza dell'illecito operare di costoro;
non si sarebbe chiarito perché, allora, egli non avesse collaborato nell'attuazione del programma criminoso del sodalizio anche prima di assumere la carica di amministratore della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.'; ed, ancora, non sarebbe stato lumeggiato il perché, egli, una volta divenuto amministratore della cooperativa, avesse sollevato BA dall'incarico di tenutario delle scritture contabili della stessa, riportandole all'interno dell'azienda ed affidandone la tenuta al Dott. Carlo Oneto, tanto costituendo «il chiaro sintomo di una evidente rottura con il precedente sistema», colto del resto dallo stesso ceto bancario, come dichiarato in udienza dall'Avvocato Giovanardi che lo rappresentava. Peraltro, nessuna decisiva valenza probatoria sarebbe da ascrivere alla circostanza che IN IU avesse continuato ad orbitare intorno alla cooperativa, avendo egli svolto per essa solo il mandato di procacciatore di affari. Per altro verso, la sentenza impugnata nulla avrebbe argomentato in ordine alla prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato associativo: salva la valorizzazione dei pregressi rapporti tra IM, IU e BA, neppure un sintetico rilievo avevano meritato i profili della permanenza e stabilità del vincolo tra i sodali, della durata della struttura anche oltre la realizzazione dei delitti programmati, della indeterminatezza del programma criminoso e della 3 A consapevolezza in capo al ricorrente di far parte del sodalizio e di offrire il proprio contributo al fine di realizzarne il relativo programma. I segnalati difetti argomentativi, letti anche alla luce delle apodittiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata circa la mancanza di giustificazione della somma di Euro 85.000, accreditata sul conto corrente di IM, nel periodo in cui avevano luogo le false fatturazioni oggetto del programma criminoso dell'associazione per delinquere di cui alla contestazione, come pure delle omissioni valutative in ordine a risultanze documentali (quali la sentenza di assoluzione, con autorità di cosa giudicata, pronunciata nei confronti di IM per la bancarotta fraudolenta commessa in relazione al fallimento della 'newco"Fonditori di Salerno Srl.') esporrebbero la sentenza impugnata al rilievo di violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". - Il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono motivo di ricorso denunciano, in riferimento ai delitti di cui ai capi 9), 10) e 11) della rubrica: I.) violazione degli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 219, commi 1 e 2, R.D. 16.03.1942 n. 267; II.) vizio di motivazione anche da travisamento della prova;
III.) violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". E' dedotto che, pacifica l'assunzione di un ruolo gestorio di IM in seno alla 'Fonditori di Salerno S.c.p.a.' a far data dal 23 luglio 2010, non sarebbe spiegato in sentenza - salvo il reiterato richiamo ai pregressi rapporti con IU e BA - quale sarebbe stato il contributo offerto dall'imputato alle condotte distrattive poste in essere da IU in data anteriore a tale data. Nondimeno, anche, in riferimento alla sola fattura emessa successivamente al 23 luglio 2010, ossia dalla 'SA.CI' (di cui al capo 11), che non era un fornitore abituale della cooperativa, non sarebbe stato spiegato perché IM, da Presidente del Consiglio di Amministrazione della 'Fonditori S.c.p.a.', non potesse ignorare che la stessa era riferita ad operazione oggettivamente inesistente: infatti, la particolare complessità delle prestazioni fornite dalla 'SA.CI.', evocata a sostegno della consapevolezza del AI della fittizietà delle prestazioni, non sarebbe elemento decisivo in tal senso. Non lo sarebbe, neppure, il più generale richiamo, quanto alle fatture emesse dagli altri fornitori, all'essere costoro in rapporti di affari abituali con la 'Fonditori di Salerno S.c.p.a'.. Si lamenta, infine, il travisamento delle dichiarazioni dell'Avvocato Giovanardi, professionista incaricato dal ceto creditorio bancario, che, all'udienza del 12 maggio 2022, aveva riferito che le azioni poste in essere da IM erano dirette <
che la cooperativa non aveva risentito di alcun danno dal trasferimento dell'azienda alla società di nuova costituzione, essendovi piena coincidenza tra i due sinoli imprenditoriali;
che il canone di locazione pattuito era del tutto congruo rispetto ai valoro di mercato. La Corte territoriale ha ribaltato l'esito decisorio del giudizio di primo grado, evidenziando: come l'iniziativa di costituire una nuova società fosse riferibile ai soli amministratori della fallenda;
come le banche creditrici non solo non avessero prestato alcun assenso alla costituzione della nuova società, ma, anzi, avessero, addirittura, avviato la procedura liquidatoria nel momento in cui venne stipulato il contratto di fitto di azienda (infatti, quando ciò avvenne, in data 9 aprile 2013, il creditore Banco di Napoli aveva già depositato, in data 19 marzo 2013, richiesta di fallimento della 'Fonditori di Salerno S.c.p.a'); come il contratto di fitto si fosse risolto in un mero artifizio per privare la cooperativa di ogni attività e di ogni possibilità di produrre ulteriore ricchezza necessaria a soddisfare le pretese creditorie, senza che potesse considerarsi remuneratorio del trasferimento del compendio aziendale il pagamento alla controllante della somma pattuita a titolo di canone, posto che questo era pagato con le stesse somme oggetto del finanziamento erogato dalla controllante alla controllata (che, dissimulava, pertanto, una mera 'partita di giro'). Tanto riportato, deve rilevarsi, per un verso, che la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 26) può dirsi rafforzata, perché ha adempiuto all'<