Articolo 3 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 aprile 1958
Art. 3.
I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.
Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario.
Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario e' sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958
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