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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9469 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6687 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Belfatto
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo
TO
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
della , nella qualità indicata in epigrafe, avverso la sentenza n. Controparte_1
6216/2023 del Giudice di Pace di Barra con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta perché non provata con compensazione delle spese tra le parti.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unici ed articolati motivi l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice nel ritenere non provata la dinamica del sinistro come prospettata sulla base della inutilizzabilità (per nullità) della deposizione testimoniale dell'unico testimone escusso.
Pertanto l'appellante chiedeva accogliersi le conclusioni di cui all'originario atto di citazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, l'appellante si è sostanzialmente riportato alle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Deve ritenersi che correttamente il primo giudice, alla luce della documentazione esibita e dell'istruttoria orale espletata (non utilizzabile), abbia ritenuto non provata la domanda risarcitoria.
Deve effettivamente rilevarsi che la fattispecie - conformemente a quanto sembra dedurre anche in questo grado di giudizio la parte appellata ed a quanto argomentato dal primo giudice - non può con certezza essere ricondotta a una di quelle in cui l'ordinamento prevede l'intervento del FGVS e cioè, in particolare, il caso di sinistro provocato da veicolo non identificato.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre 1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Inoltre costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui la mancata identificazione del veicolo rileva, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria del danneggiato, solo allorchè non appaia riconducibile alla negligenza del danneggiato medesimo che, in tal caso, “imputet sibi” tale carenza.
Ciò tuttavia non vuol dire che la presentazione alle Autorità competenti di una formale denuncia-querela per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente costituisca un requisito necessario per l'intervento del FGVS nell'ipotesi in esame.
Nel caso di specie, per altro, l'attuale appellante ha presentato denuncia-querela dopo il sinistro.
Deve però apparire certo che dal contesto degli elementi probatori (anche documentali) forniti dalla parte danneggiata emerga da un lato la veridicità dell'assunto (sinistro effettivamente causato da un veicolo rimasto concretamente sconosciuto e non, ad esempio, per una caduta accidentale); dall'altro lato la difficoltà, non superabile pur adoperando l'ordinaria diligenza, di identificare il veicolo danneggiante e/o il suo conducente.
Alla stregua dei sopra affermati principi non può ritenersi, sulla base della sola documentazione esibita, che effettivamente la originaria parte istante, mentre era a bordo di un motoveicolo, venne investita da un autoveicolo rimasto sconosciuto o comunque non facilmente identificabile (in quanto dileguatasi repentinamente dopo il fatto).
Ed invero alla udienza del 19-05-2023 davanti al GdP l'istante indicava come testimone da escutere tale “ residente in [...]
De RI 10” e tale teste veniva ammesso. Alla successiva udienza del 27-10-2023 veniva invece escusso tale pure residente nel Comune di Portici Testimone_2
(NA) ed identificato a mezzo carta di identità. Il difensore della parte convenuta nella medesima udienza eccepiva la nullità della deposizione testimoniale attesa la diversa identità del teste escusso con quello indicato.
In via generale deve rilevarsi che l'art. 244 cpc prescrive “l'indicazione specifica delle persone da interrogare” senza tuttavia indicare quali sono gli elementi idonei ad assicurare la richiesta “specificità”.
Ancora in via generale ed astratta deve ritenersi che possono configurarsi certamente ipotesi in cui l'errore materiale da parte di chi ha articolato la prova testimoniale possa essere emendato e ciò avviene tutte le volte in cui resti assicurato il raggiungimento della finalità della norma di cui all'art. 244 cpc che è quella di assicurare alla controparte di eventualmente eccepire tempestivamente la incapacità del teste da escutere e, in ogni caso, di preparare adeguatamente il controesame (cfr. Cass. N. 26058/2013), tanto più nel caso di sinistri stradali potendo il nominativo del teste essere inserito nella relativa banca dati.
Nel caso di specie l'errore non ha riguardato (come invece nel caso all'esame della citata pronuncia della Suprema Corte) il nome proprio del teste da escutere bensì
l'elemento – assai più significativo – del cognome. Inoltre del teste veniva indicata la residenza (elemento secondario tra quelli che identificano una persona) ma non già la data ed il luogo di nascita (elemento assai più significativo per identificare un soggetto).
La questione non può che essere risolta – al di là dell'accertamento della scusabilità dell'errore materiale (profilo che sembra irrilevante) ed alla luce delle richiamate finalità dell'art. 244 cpc – verificando la riconoscibilità dell'errore dalla controparte.
Tale riconoscibilità deve essere esclusa allorchè del teste sia stato indicato il cognome errato e sia, come nel caso di specie, mancata l'indicazione specifica di altri elementi identificativi della persona che possano far ritenere con certezza la coincidenza del soggetto indicato con quello che si è effettivamente presentato a rendere la testimonianza. E questo è un giudizio che non può essere reso ex post (all'esito cioè della testimonianza resa) ma solo ex ante.
Correttamente pertanto il primo giudice – per altro all'esito di specifica e tempestiva eccezione sollevata dalla parte convenuta – ha ritenuto non utilizzabile la deposizione dell'unico teste escusso e conseguentemente non provata la domanda risarcitoria proposta contro il FGVS.
La sentenza impugnata va in conseguenza confermata.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, quale Impresa Designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza n.
6216/2023 del Giudice di Pace di Bara, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) pone a carico dell'appellante, in ragione della integrale soccombenza, ed a favore dell'Erario, importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 21 OTTOBRE 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco