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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 583/2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito: Voglia il
Tribunale adito previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così pronunciarsi: ● accertare e dichiarare che, per i motivi supra esposti, i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita iure sanguinis;
● conseguentemente, ordinare al , in persona del suo Ministro pro Controparte_1 tempore, e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle trascrizioni e alle annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e ad ogni altra autorità competente;
● con vittoria di spese di lite” .
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere di essere discendenti del sig. , Persona_1 nato a [...], Provincia di Lucca, il 27.04.1871.
Hanno inoltre dedotto e documentato che quest'ultimo si trasferiva in Argentina e, per tutta la sua vita, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, inoltre è provato per tabulas che il Sig. poi Persona_1 contraeva matrimonio con la Sig.ra in data 28/04/1900, a Santa Fe, Dipartimento La Persona_2
Capital, Argentina, come dimostra il certificato di matrimonio di provenienza argentina, tradotto ed apostillato (ved. doc. 05); quanto al nome, il Sig. viene indicato negli atti di provenienza Per_1 argentina anche come “ o ”, mera traduzione del nome alla lingua spagnola, Per_3 Per_1 Per_1 circostanza in ogni caso evidenziata nel summenzionato certificato negativo di naturalizzazione;
pagina 1 di 4 successivamente, in data 08/01/1921, il Sig. veniva a mancare a Persona_1 Persona_4
Provincia di Santa Fe, Argentina (ved. doc. 06). in data 06/03/1994 a Santa Fe, Persona_5
Dipartimento La Capital, Provincia di Santa Fe, Argentina, come dimostra l'atto di nascita argentino tradotto ed apostillato (ved. doc. 11); dall'unione tra e , poi Persona_5 Controparte_2 concretizzatasi in matrimonio, celebrato in data 12/01/2024 a Capilla del Monte, Dipartimento di
Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, come dimostra l'atto di matrimonio argentino tradotto ed apostillato (ved. doc. 12) è nata l'odierna ricorrente , in data 05/02/2023 a Parte_1
Capilla del Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, come dimostra l'atto di nascita di provenienza argentina tradotto ed apostillato (ved. doc. 13); in data Persona_6
17/09/2007 a Capilla del Monte, Dipartimento Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, (ved. doc. 14);
- l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso,
e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
pagina 2 di 4 nel merito, risulta che l'avo italiano . , nato a [...], Provincia di Lucca, il Persona_1
7.04.1871, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta jure sanguinis da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
, nato a [...], Provincia di Lucca, il 27.04.1871; Persona_1 per quanto concerne le spese di lite la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. cittadino argentino, nato il [...], a [...], Distretto Persona_5 di La Capital, Provincia di Santa Fe, Argentina, ed residente in [...], Capilla del
Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, codice fiscale argentino CUIL/T:
;
2. cittadino argentino, nato il [...], a [...] C.F._1 Controparte_3
Paiva, Distretto di La Capital, Provincia di Santa Fe, Argentina, e residente in [...]N. Alem n.
2237, Capilla del Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, codice fiscale argentino . 20-20258599-0; 3. minorenne, cittadino argentino, nato CP_4 Persona_6 il 17/09/2007, a Capilla del Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, ed ivi pagina 3 di 4 residente in [...], codice fiscale argentino . , qui rappresentato da CP_4 P.IVA_1 entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il summenzionato Controparte_3
e , cittadina argentina, nata il [...] e residente in [...]N.
[...] Persona_7
Alem n. 2237, Capilla del Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, codice fiscale argentino . 27-17601662-6; 4. , minorenne, cittadina CP_4 Parte_1 argentina, nata il [...], a [...], Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba,
Argentina, ed ivi residente in [...], codice fiscale argentino . 20- CP_4
59659854-5, qui rappresentata da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il summenzionato e , cittadina argentina, nata il [...], e Persona_5 Controparte_2 residente in [...], Capilla del Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di
Cordoba, Argentina, codice fiscale argentino CUIL/T. 27-34199485-9; sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 583/2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito: Voglia il
Tribunale adito previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così pronunciarsi: ● accertare e dichiarare che, per i motivi supra esposti, i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita iure sanguinis;
● conseguentemente, ordinare al , in persona del suo Ministro pro Controparte_1 tempore, e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle trascrizioni e alle annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e ad ogni altra autorità competente;
● con vittoria di spese di lite” .
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere di essere discendenti del sig. , Persona_1 nato a [...], Provincia di Lucca, il 27.04.1871.
Hanno inoltre dedotto e documentato che quest'ultimo si trasferiva in Argentina e, per tutta la sua vita, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, inoltre è provato per tabulas che il Sig. poi Persona_1 contraeva matrimonio con la Sig.ra in data 28/04/1900, a Santa Fe, Dipartimento La Persona_2
Capital, Argentina, come dimostra il certificato di matrimonio di provenienza argentina, tradotto ed apostillato (ved. doc. 05); quanto al nome, il Sig. viene indicato negli atti di provenienza Per_1 argentina anche come “ o ”, mera traduzione del nome alla lingua spagnola, Per_3 Per_1 Per_1 circostanza in ogni caso evidenziata nel summenzionato certificato negativo di naturalizzazione;
pagina 1 di 4 successivamente, in data 08/01/1921, il Sig. veniva a mancare a Persona_1 Persona_4
Provincia di Santa Fe, Argentina (ved. doc. 06). in data 06/03/1994 a Santa Fe, Persona_5
Dipartimento La Capital, Provincia di Santa Fe, Argentina, come dimostra l'atto di nascita argentino tradotto ed apostillato (ved. doc. 11); dall'unione tra e , poi Persona_5 Controparte_2 concretizzatasi in matrimonio, celebrato in data 12/01/2024 a Capilla del Monte, Dipartimento di
Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, come dimostra l'atto di matrimonio argentino tradotto ed apostillato (ved. doc. 12) è nata l'odierna ricorrente , in data 05/02/2023 a Parte_1
Capilla del Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, come dimostra l'atto di nascita di provenienza argentina tradotto ed apostillato (ved. doc. 13); in data Persona_6
17/09/2007 a Capilla del Monte, Dipartimento Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, (ved. doc. 14);
- l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso,
e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
pagina 2 di 4 nel merito, risulta che l'avo italiano . , nato a [...], Provincia di Lucca, il Persona_1
7.04.1871, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta jure sanguinis da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
, nato a [...], Provincia di Lucca, il 27.04.1871; Persona_1 per quanto concerne le spese di lite la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. cittadino argentino, nato il [...], a [...], Distretto Persona_5 di La Capital, Provincia di Santa Fe, Argentina, ed residente in [...], Capilla del
Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, codice fiscale argentino CUIL/T:
;
2. cittadino argentino, nato il [...], a [...] C.F._1 Controparte_3
Paiva, Distretto di La Capital, Provincia di Santa Fe, Argentina, e residente in [...]N. Alem n.
2237, Capilla del Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, codice fiscale argentino . 20-20258599-0; 3. minorenne, cittadino argentino, nato CP_4 Persona_6 il 17/09/2007, a Capilla del Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, ed ivi pagina 3 di 4 residente in [...], codice fiscale argentino . , qui rappresentato da CP_4 P.IVA_1 entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il summenzionato Controparte_3
e , cittadina argentina, nata il [...] e residente in [...]N.
[...] Persona_7
Alem n. 2237, Capilla del Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba, Argentina, codice fiscale argentino . 27-17601662-6; 4. , minorenne, cittadina CP_4 Parte_1 argentina, nata il [...], a [...], Dipartimento di Punilla, Provincia di Cordoba,
Argentina, ed ivi residente in [...], codice fiscale argentino . 20- CP_4
59659854-5, qui rappresentata da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il summenzionato e , cittadina argentina, nata il [...], e Persona_5 Controparte_2 residente in [...], Capilla del Monte, Dipartimento di Punilla, Provincia di
Cordoba, Argentina, codice fiscale argentino CUIL/T. 27-34199485-9; sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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