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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Mancini n. 20, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Salvatore Nardi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Gilda Avena - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via E. De Riso n. 77, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Gaccione che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… in via preliminare: 1) Accertare e dichiarare, dal punto
di vista oggettivo, che nulla è dovuto dal ricorrente SI.ra , non sussistendo Parte_1
ex lege i presupposti di applicazione e recupero da parte dell'Ente Previdenziale dei
contributi previdenziali IVS - contributi minimi gestione commercianti, per come in
narrativa evidenziato;
3) Accertare, inoltre, che non sono stati posti in essere atti
1 interruttivi ai sensi degli artt. 2943-2945 c.c., ai fini di interruzione della sopravvenuta
prescrizione di eventuali crediti, presuntivamente vantati dall;
4) CP_1
Conseguentemente, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento notificata
dall con doc. 0342029011273356/000, relativamente alla prescrizione dei crediti CP_3
sottesi ed indicati nell'avviso di addebito n. 33420150002264145000, presuntivamente
vantati per il complessivo importo di €. 7.786,37. 5) Accertata la prescrizione del credito,
intimare all'Ente Impositore società ed alla CP_1 Controparte_4
per quanto di rispettiva competenza la cancellazione dal ruolo degli atti prodromici
[...]
all'intimazione di pagamento testé notificata ed oggi opposta;
6) Condannare in solido le
parti resistenti alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
all'antistatario difensore …”.
CP_ Conclusioni dell : “… - rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi (anche eventualmente residui) per cui è causa, con accessori di
legge e con vittoria di spese;
- in via vicaria, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale)
prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle
esattoriali, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi CP_1
di circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di : “… rigettare la domanda di parte Controparte_2
ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile e/o infondate in fatto e in diritto, per i fatti
esposti in narrativa. In via subordinata ed in caso di accoglimento dell'avversa domanda,
per gli anni 2007 e 2008 accertare e ritenere la responsabilità esclusiva dell'Ente
Impositore evocato in giudizio ( ), manlevando e tenendo indenne l'Agente della CP_1
Riscossione dalle conseguenze pregiudizievoli in caso di soccombenza della lite. Con
vittoria di spese e competenze professionali …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420249011273356000, con riferimento all'avviso di addebito n.
CP_ 33420150002264145000, relativo a credito .
La parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito;
la prescrizione del credito;
la decadenza per il recupero del credito;
la carenza di legittimazione ad agire di e la carenza di motivazione dell'atto impugnato, Controparte_2
formulando le conclusioni sopra trascritte, con cui ha chiesto anche la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività dell'opposizione; la regolarità
della notifica dell'avviso di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
l'insussistenza di vizi di motivazione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Le eccezioni di parte ricorrente sono infondate, atteso che:
CP_
- in ordine alla notifica dell'avviso di addebito oggetto di giudizio, l ha dato dimostrazione di tale notifica. Deve evidenziarsi con particolare sottolineatura, in merito, che la parte ricorrente, dopo aver proposto azione giudiziaria sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito, nelle note scritte depositate il 28.3.2025 ha preso atto della prova della notifica dell'avviso di addebito che pur era nel suo ambito di conoscenza;
3 - in relazione alla prescrizione, la parte ricorrente qualifica il ricorso nei termini di opposizione recuperatoria, formulata a seguito della conoscenza dell'avviso di addebito avvenuta con la notifica dell'intimazione di pagamento (pg. 4 e 5 del ricorso introduttivo), sicché l'eccezione sarebbe inammissibile poiché l'avviso di addebito era stato ricevuto dalla parte.
In ogni caso si aggiunge che, in relazione alla prescrizione precedente alla notifica dell'avviso di addebito, l'eccezione è inammissibile poiché non risulta formulata nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito;
per la prescrizione successiva ha Controparte_2
allegato e dimostrato la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420199009411530000, con valore interruttivo della prescrizione, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2,
D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020,
convertito nella legge 21/2021.
Anche in merito alla notifica di tale intimazione di pagamento, deve evidenziarsi la genericità delle contestazioni di parte ricorrente, che afferma asserite anomalie nella notifica contraddette dalle attestazioni contenute nella documentazione depositata e che, in riferimento alla diversità dei soggetti notificanti, non inciderebbero sulla validità
della stessa;
- la decadenza è portata in giudizio in maniera generica e, in ogni caso, attiene al merito della pretesa, sicché l'eccezione è inammissibile poiché non vi è stata contestazione dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999.
In merito, va richiamato anche il principio per cui non si produrrebbe comunque la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito e la condanna al pagamento (come avvenuto nel caso in esame), configurandosi soltanto l'impossibilità
per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo (cfr. Cass. Sez. Lav. 3486/2016).
4 L'eccezione di decadenza, del resto, è legata principalmente alla contestazione della carenza di legittimazione ad agire di in riferimento Controparte_2
alla mancata indicazione della data di messa a ruolo dei tributi, che è argomentazione incompiutamente portata in giudizio, non indicandosi la motivazione per cui tale asserito vizio formale determinerebbe la carenza di legittimazione indicata;
- il vizio di motivazione, parimenti, è portato in giudizio in maniera generica, non chiarendosi quale ulteriore motivazione fosse necessaria rispetto al richiamo ad avviso di addebito già notificato alla parte ricorrente per il quale non risultava il pagamento della contribuzione dovuta.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo la diversa attività
processuale delle parti resistenti, come da dispositivo.
Le considerazioni appena svolte sulla genericità e infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente valgono a configurare la responsabilità della stessa parte ex art. 96,
comma 3, c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. principi affermati da Cass. 18057/2016).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010,
Cass. 3311/2017), rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
In relazione alla diversa attività processuale delle parti resistenti, la somma viene
CP_ determinata in via equitativa in €. 300,00 da pagarsi da parte ricorrente in favore dell ,
5 ed in €. 630,00 da pagarsi da parte ricorrente in favore di Controparte_2
.
[...]
La parte ricorrente deve essere poi condannata al pagamento di €. 800,00 in favore della
Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.890,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , della somma di €. 300,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
della somma di €. 630,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna la parte ricorrente al pagamento di €. 800,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 14.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Mancini n. 20, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Salvatore Nardi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Gilda Avena - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via E. De Riso n. 77, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Gaccione che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… in via preliminare: 1) Accertare e dichiarare, dal punto
di vista oggettivo, che nulla è dovuto dal ricorrente SI.ra , non sussistendo Parte_1
ex lege i presupposti di applicazione e recupero da parte dell'Ente Previdenziale dei
contributi previdenziali IVS - contributi minimi gestione commercianti, per come in
narrativa evidenziato;
3) Accertare, inoltre, che non sono stati posti in essere atti
1 interruttivi ai sensi degli artt. 2943-2945 c.c., ai fini di interruzione della sopravvenuta
prescrizione di eventuali crediti, presuntivamente vantati dall;
4) CP_1
Conseguentemente, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento notificata
dall con doc. 0342029011273356/000, relativamente alla prescrizione dei crediti CP_3
sottesi ed indicati nell'avviso di addebito n. 33420150002264145000, presuntivamente
vantati per il complessivo importo di €. 7.786,37. 5) Accertata la prescrizione del credito,
intimare all'Ente Impositore società ed alla CP_1 Controparte_4
per quanto di rispettiva competenza la cancellazione dal ruolo degli atti prodromici
[...]
all'intimazione di pagamento testé notificata ed oggi opposta;
6) Condannare in solido le
parti resistenti alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
all'antistatario difensore …”.
CP_ Conclusioni dell : “… - rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi (anche eventualmente residui) per cui è causa, con accessori di
legge e con vittoria di spese;
- in via vicaria, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale)
prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle
esattoriali, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi CP_1
di circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di : “… rigettare la domanda di parte Controparte_2
ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile e/o infondate in fatto e in diritto, per i fatti
esposti in narrativa. In via subordinata ed in caso di accoglimento dell'avversa domanda,
per gli anni 2007 e 2008 accertare e ritenere la responsabilità esclusiva dell'Ente
Impositore evocato in giudizio ( ), manlevando e tenendo indenne l'Agente della CP_1
Riscossione dalle conseguenze pregiudizievoli in caso di soccombenza della lite. Con
vittoria di spese e competenze professionali …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420249011273356000, con riferimento all'avviso di addebito n.
CP_ 33420150002264145000, relativo a credito .
La parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito;
la prescrizione del credito;
la decadenza per il recupero del credito;
la carenza di legittimazione ad agire di e la carenza di motivazione dell'atto impugnato, Controparte_2
formulando le conclusioni sopra trascritte, con cui ha chiesto anche la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività dell'opposizione; la regolarità
della notifica dell'avviso di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
l'insussistenza di vizi di motivazione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Le eccezioni di parte ricorrente sono infondate, atteso che:
CP_
- in ordine alla notifica dell'avviso di addebito oggetto di giudizio, l ha dato dimostrazione di tale notifica. Deve evidenziarsi con particolare sottolineatura, in merito, che la parte ricorrente, dopo aver proposto azione giudiziaria sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito, nelle note scritte depositate il 28.3.2025 ha preso atto della prova della notifica dell'avviso di addebito che pur era nel suo ambito di conoscenza;
3 - in relazione alla prescrizione, la parte ricorrente qualifica il ricorso nei termini di opposizione recuperatoria, formulata a seguito della conoscenza dell'avviso di addebito avvenuta con la notifica dell'intimazione di pagamento (pg. 4 e 5 del ricorso introduttivo), sicché l'eccezione sarebbe inammissibile poiché l'avviso di addebito era stato ricevuto dalla parte.
In ogni caso si aggiunge che, in relazione alla prescrizione precedente alla notifica dell'avviso di addebito, l'eccezione è inammissibile poiché non risulta formulata nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito;
per la prescrizione successiva ha Controparte_2
allegato e dimostrato la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420199009411530000, con valore interruttivo della prescrizione, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2,
D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020,
convertito nella legge 21/2021.
Anche in merito alla notifica di tale intimazione di pagamento, deve evidenziarsi la genericità delle contestazioni di parte ricorrente, che afferma asserite anomalie nella notifica contraddette dalle attestazioni contenute nella documentazione depositata e che, in riferimento alla diversità dei soggetti notificanti, non inciderebbero sulla validità
della stessa;
- la decadenza è portata in giudizio in maniera generica e, in ogni caso, attiene al merito della pretesa, sicché l'eccezione è inammissibile poiché non vi è stata contestazione dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999.
In merito, va richiamato anche il principio per cui non si produrrebbe comunque la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito e la condanna al pagamento (come avvenuto nel caso in esame), configurandosi soltanto l'impossibilità
per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo (cfr. Cass. Sez. Lav. 3486/2016).
4 L'eccezione di decadenza, del resto, è legata principalmente alla contestazione della carenza di legittimazione ad agire di in riferimento Controparte_2
alla mancata indicazione della data di messa a ruolo dei tributi, che è argomentazione incompiutamente portata in giudizio, non indicandosi la motivazione per cui tale asserito vizio formale determinerebbe la carenza di legittimazione indicata;
- il vizio di motivazione, parimenti, è portato in giudizio in maniera generica, non chiarendosi quale ulteriore motivazione fosse necessaria rispetto al richiamo ad avviso di addebito già notificato alla parte ricorrente per il quale non risultava il pagamento della contribuzione dovuta.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo la diversa attività
processuale delle parti resistenti, come da dispositivo.
Le considerazioni appena svolte sulla genericità e infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente valgono a configurare la responsabilità della stessa parte ex art. 96,
comma 3, c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. principi affermati da Cass. 18057/2016).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010,
Cass. 3311/2017), rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
In relazione alla diversa attività processuale delle parti resistenti, la somma viene
CP_ determinata in via equitativa in €. 300,00 da pagarsi da parte ricorrente in favore dell ,
5 ed in €. 630,00 da pagarsi da parte ricorrente in favore di Controparte_2
.
[...]
La parte ricorrente deve essere poi condannata al pagamento di €. 800,00 in favore della
Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.890,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , della somma di €. 300,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
della somma di €. 630,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna la parte ricorrente al pagamento di €. 800,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 14.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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