Articolo 2 della Legge 14 aprile 1921, n. 498
Articolo 1
Versione
12 maggio 1921
Art. 2.


Il Governo del Re provvedera' ad emanare tutte le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Fera.

Entrata in vigore il 12 maggio 1921