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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da e Parte_1
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to SIMEONE ANNA;
Parte_2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figli minori nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27.05.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con i figli e nati rispettivamente il 05.01.2010 e il 10.09.2015 al Per_1 Per_2 di fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) “I figli minori ed resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con Persona_3 Per_2 collocamento presso la madre presso l'abitazione familiare sita in S. Tammaro alla via Nazionale Appia, già nella disponibilità della stessa;
2) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli una serena organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre, che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori, tenuto conto della volontà e delle necessità dei minori: a) fine settimana alternato (sabato e domenica continuativi); b) tre pomeriggi alla settimana dopo la scuola e fino alle ore
10.00 di sera (lunedì-mercoledì-venerdì) durante i quali il padre provvederà a garantire lo studio e le attività extrascolastiche dei figli;
c) quindici giorni continuativi nel mese di luglio e di agosto da concordare tra le parti;
d) mentre per il periodo di Natale e Pasqua le parti si accoderanno in base alle esigenze dei minori, garantendo ogni anno che la prima o la seconda festività venga trascorsa dai minori con il padre;
e) i compleanni saranno trascorsi con entrambi i genitori, se possibile, o alternativamente ciascun anno con preferenza alla madre per l'anno in corso;
3) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 Parte_2 somma di € 500,00 mensile (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dal gennaio 2026, nonché il 50% delle spese extra necessarie (quali ad es. attività extrascolastiche, mediche ed altro) da giustificare e documentare;
4) I compleanni saranno trascorsi con entrambi i genitori, se possibile, o alternativamente ciascun anno con preferenza alla madre per l'anno in corso.”
All'udienza cartolare del 28.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da e Parte_1
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to SIMEONE ANNA;
Parte_2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figli minori nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27.05.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con i figli e nati rispettivamente il 05.01.2010 e il 10.09.2015 al Per_1 Per_2 di fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) “I figli minori ed resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con Persona_3 Per_2 collocamento presso la madre presso l'abitazione familiare sita in S. Tammaro alla via Nazionale Appia, già nella disponibilità della stessa;
2) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli una serena organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre, che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori, tenuto conto della volontà e delle necessità dei minori: a) fine settimana alternato (sabato e domenica continuativi); b) tre pomeriggi alla settimana dopo la scuola e fino alle ore
10.00 di sera (lunedì-mercoledì-venerdì) durante i quali il padre provvederà a garantire lo studio e le attività extrascolastiche dei figli;
c) quindici giorni continuativi nel mese di luglio e di agosto da concordare tra le parti;
d) mentre per il periodo di Natale e Pasqua le parti si accoderanno in base alle esigenze dei minori, garantendo ogni anno che la prima o la seconda festività venga trascorsa dai minori con il padre;
e) i compleanni saranno trascorsi con entrambi i genitori, se possibile, o alternativamente ciascun anno con preferenza alla madre per l'anno in corso;
3) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 Parte_2 somma di € 500,00 mensile (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dal gennaio 2026, nonché il 50% delle spese extra necessarie (quali ad es. attività extrascolastiche, mediche ed altro) da giustificare e documentare;
4) I compleanni saranno trascorsi con entrambi i genitori, se possibile, o alternativamente ciascun anno con preferenza alla madre per l'anno in corso.”
All'udienza cartolare del 28.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso