Articolo 114 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 113Articolo 115
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15 luglio 1964
Art. 114.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori - sostituiti dai ruoli aggiunti con l' art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 - per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1931, numero 376 , recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonche' le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell' articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964