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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2222/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2023 adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere titolare di assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/171 e di avere presentato nella data del 6 dicembre 2022 domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del d.lgs n. 503/1992; che la domanda era stata respinta dall' sul CP_1
presupposto che egli non avesse maturato il requisito di almeno n. 1040 contributi settimanali;
che il ricorso amministrativo proposto non aveva sortito esito positivo.
Pag. 1 di 5 Argomentava dunque in ordine al suo diritto al riconoscimento del trattamento indicato deducendo il possesso di tutti i requisiti di legge, sia anagrafico (avendo egli 62 anni), sia sanitario (in quanto invalido), sia contributivo in quanto ai contributi versati in qualità di lavoratore dipendente andavano sommati quelli versati quale lavoratore autonomo, come affermato da giurisprudenza di merito prodotta agli atti.
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo di “RITENERE e DICHIARARE il diritto della parte ricorrente alla pensione di vecchiaia ai sensi del DLgs 503/92 a far data dalla domanda amministrativa del 06.12.2022 o con la decorrenza di giustizia ai sensi e nella misura di legge. Conseguentemente: CONDANNARE l' al pagamento in favore CP_1
della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto oltre di accessori di legge”, vinte le spese di lite, con distrazione.
Ritualmente radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' sostenendo CP_1
l'infondatezza del ricorso sulla base del rilievo che l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata era per legge riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti e che il requisito contributivo non era stato dunque raggiunto.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 2222/2024, depositata il 22 febbraio 2024, che respingeva il ricorso affermando la riserva per i lavoratori dipendenti del beneficio della pensione di vecchiaia anticipata, dichiarando altresì le spese irripetibili.
Con atto depositato il 21 maggio 2024 lo proponeva appello avverso la sentenza Pt_1
citata richiamando la giurisprudenza già riportata nel ricorso introduttivo del giudizio, che aveva statuito – al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice – l'equiparazione sul punto tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, conforme al principio di parità di diritti per i lavoratori. Atteso che non era controverso che egli avesse maturato oltre n.
1.040 contributi settimanali complessivi nelle diverse gestioni previdenziali, come da estratto contributivo prodotto agli atti, concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
L' seppure ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso in appello, restava CP_1
contumace.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni illustrate a seguire.
Ai sensi del d.lgs. n. 503/1992, art. 1, comma 1, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”.
La tabella A in questione aumentava gradualmente l'età pensionabile dei lavoratori dipendenti fino al compimento dei 60 anni di età se donne e dei 65 anni di età se uomini, come già era previsto per il pensionamento dei lavoratori autonomi.
Al comma 7 è previsto inoltre che “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Il successivo comma 8, di particolare rilievo ai fini della presente decisione, dispone che
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art. 2 fissa, invece, il requisito contributivo per il diritto alla prestazione stabilendo che
“nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Dall'esame di tali disposizioni appare chiaro che l'inserimento del comma 8 nell'ambito dell'art. 1 – che disciplina l'istituto della pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti privati iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti – induce a ritenere che l'istituto della pensione di vecchiaia anticipata per motivi di invalidità sia applicabile solo a tale categoria di lavoratori e, in particolare, ai lavoratori che, oltre ai requisiti anagrafici, possano vantare almeno 20 anni di contribuzione nel FPLD.
Il legislatore ha infatti inteso tutelare, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, gli invalidi in misura non inferiore all'80% ai quali non si applicano le norme che prevedono l'innalzamento graduale dell'età pensionabile da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 anni per le donne, per le pensioni liquidate nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per tali soggetti l'età pensionabile resta, quindi, ancora stabilita a
55 anni, per le donne, e a 60 anni per gli uomini.
Pag. 3 di 5 E tale assunto risulta confermato non solo dal fatto che l'elevazione dei limiti di età poteva essere previsto solo per i lavoratori dipendenti, dato che per i lavoratori autonomi era già previsto il requisito anagrafico di 60 anni di età se donne e di 65 anni di età se uomini, ma anche dall'ulteriore circostanza che la pensione di vecchiaia anticipata non è una pensione diretta di invalidità, bensì un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 e non comporta lo snaturamento della prestazione, che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (pure a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge n. 222 del 1984 (Cass. n.
11750/2015; Cass. n. 29191/2018; Cass. n. 24363/2019; Cass. n. 31001/2019).
Tale disposizione trova dunque la sua ratio nella volontà del legislatore di adottare un trattamento più favorevole nei confronti di coloro che si trovino in condizioni di lavoro aggravate dall'invalidità grave che li affligge, nonché dal raggiungimento di un'età anagrafica che impedisce o rende difficoltoso il regolare svolgimento della prestazione lavorativa.
Pertanto, l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata in favore degli invalidi in misura non inferiore all'80% è previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 cit. quale deroga all'innalzamento dell'età pensionabile di cui al primo comma, il quale, a sua volta, fa esplicitamente riferimento al “diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”.
La ricostruzione esposta risulta corroborata dal rilievo che laddove il legislatore nel medesimo d.lgs. n. 503/1992 citato ha inteso far riferimento anche ai lavoratori autonomi, lo ha fatto espressamente, come emerge ad esempio dalla previsione di cui all'art. 2, comma 1, che – come già notato – nello stabilire i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia fa esplicito riferimento anche ai “lavoratori autonomi”
Pag. 4 di 5 (segnatamente, “
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati
o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando
i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”).
Pertanto, la motivazione espressa dal giudice di prime cure risulta conforme alla legge e va condivisa, dovendosi aggiungere la considerazione dell'impossibilità di un'interpretazione estensiva di una previsione normativa in materia di benefici previdenziali pacificamente derogatoria alla disciplina generale in mancanza di una chiara previsione legislativa, e ciò anche per i maggiori costi che ne deriverebbero a carico della gestione pensionistica.
Per i motivi che precedono, l'appello deve essere respinto.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'istituto appellato.
Si deve, comunque, dare atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 21 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
2222/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2222/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2023 adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere titolare di assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/171 e di avere presentato nella data del 6 dicembre 2022 domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del d.lgs n. 503/1992; che la domanda era stata respinta dall' sul CP_1
presupposto che egli non avesse maturato il requisito di almeno n. 1040 contributi settimanali;
che il ricorso amministrativo proposto non aveva sortito esito positivo.
Pag. 1 di 5 Argomentava dunque in ordine al suo diritto al riconoscimento del trattamento indicato deducendo il possesso di tutti i requisiti di legge, sia anagrafico (avendo egli 62 anni), sia sanitario (in quanto invalido), sia contributivo in quanto ai contributi versati in qualità di lavoratore dipendente andavano sommati quelli versati quale lavoratore autonomo, come affermato da giurisprudenza di merito prodotta agli atti.
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo di “RITENERE e DICHIARARE il diritto della parte ricorrente alla pensione di vecchiaia ai sensi del DLgs 503/92 a far data dalla domanda amministrativa del 06.12.2022 o con la decorrenza di giustizia ai sensi e nella misura di legge. Conseguentemente: CONDANNARE l' al pagamento in favore CP_1
della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto oltre di accessori di legge”, vinte le spese di lite, con distrazione.
Ritualmente radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' sostenendo CP_1
l'infondatezza del ricorso sulla base del rilievo che l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata era per legge riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti e che il requisito contributivo non era stato dunque raggiunto.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 2222/2024, depositata il 22 febbraio 2024, che respingeva il ricorso affermando la riserva per i lavoratori dipendenti del beneficio della pensione di vecchiaia anticipata, dichiarando altresì le spese irripetibili.
Con atto depositato il 21 maggio 2024 lo proponeva appello avverso la sentenza Pt_1
citata richiamando la giurisprudenza già riportata nel ricorso introduttivo del giudizio, che aveva statuito – al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice – l'equiparazione sul punto tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, conforme al principio di parità di diritti per i lavoratori. Atteso che non era controverso che egli avesse maturato oltre n.
1.040 contributi settimanali complessivi nelle diverse gestioni previdenziali, come da estratto contributivo prodotto agli atti, concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
L' seppure ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso in appello, restava CP_1
contumace.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni illustrate a seguire.
Ai sensi del d.lgs. n. 503/1992, art. 1, comma 1, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”.
La tabella A in questione aumentava gradualmente l'età pensionabile dei lavoratori dipendenti fino al compimento dei 60 anni di età se donne e dei 65 anni di età se uomini, come già era previsto per il pensionamento dei lavoratori autonomi.
Al comma 7 è previsto inoltre che “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Il successivo comma 8, di particolare rilievo ai fini della presente decisione, dispone che
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art. 2 fissa, invece, il requisito contributivo per il diritto alla prestazione stabilendo che
“nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Dall'esame di tali disposizioni appare chiaro che l'inserimento del comma 8 nell'ambito dell'art. 1 – che disciplina l'istituto della pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti privati iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti – induce a ritenere che l'istituto della pensione di vecchiaia anticipata per motivi di invalidità sia applicabile solo a tale categoria di lavoratori e, in particolare, ai lavoratori che, oltre ai requisiti anagrafici, possano vantare almeno 20 anni di contribuzione nel FPLD.
Il legislatore ha infatti inteso tutelare, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, gli invalidi in misura non inferiore all'80% ai quali non si applicano le norme che prevedono l'innalzamento graduale dell'età pensionabile da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 anni per le donne, per le pensioni liquidate nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per tali soggetti l'età pensionabile resta, quindi, ancora stabilita a
55 anni, per le donne, e a 60 anni per gli uomini.
Pag. 3 di 5 E tale assunto risulta confermato non solo dal fatto che l'elevazione dei limiti di età poteva essere previsto solo per i lavoratori dipendenti, dato che per i lavoratori autonomi era già previsto il requisito anagrafico di 60 anni di età se donne e di 65 anni di età se uomini, ma anche dall'ulteriore circostanza che la pensione di vecchiaia anticipata non è una pensione diretta di invalidità, bensì un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 e non comporta lo snaturamento della prestazione, che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (pure a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge n. 222 del 1984 (Cass. n.
11750/2015; Cass. n. 29191/2018; Cass. n. 24363/2019; Cass. n. 31001/2019).
Tale disposizione trova dunque la sua ratio nella volontà del legislatore di adottare un trattamento più favorevole nei confronti di coloro che si trovino in condizioni di lavoro aggravate dall'invalidità grave che li affligge, nonché dal raggiungimento di un'età anagrafica che impedisce o rende difficoltoso il regolare svolgimento della prestazione lavorativa.
Pertanto, l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata in favore degli invalidi in misura non inferiore all'80% è previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 cit. quale deroga all'innalzamento dell'età pensionabile di cui al primo comma, il quale, a sua volta, fa esplicitamente riferimento al “diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”.
La ricostruzione esposta risulta corroborata dal rilievo che laddove il legislatore nel medesimo d.lgs. n. 503/1992 citato ha inteso far riferimento anche ai lavoratori autonomi, lo ha fatto espressamente, come emerge ad esempio dalla previsione di cui all'art. 2, comma 1, che – come già notato – nello stabilire i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia fa esplicito riferimento anche ai “lavoratori autonomi”
Pag. 4 di 5 (segnatamente, “
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati
o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando
i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”).
Pertanto, la motivazione espressa dal giudice di prime cure risulta conforme alla legge e va condivisa, dovendosi aggiungere la considerazione dell'impossibilità di un'interpretazione estensiva di una previsione normativa in materia di benefici previdenziali pacificamente derogatoria alla disciplina generale in mancanza di una chiara previsione legislativa, e ciò anche per i maggiori costi che ne deriverebbero a carico della gestione pensionistica.
Per i motivi che precedono, l'appello deve essere respinto.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'istituto appellato.
Si deve, comunque, dare atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 21 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
2222/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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