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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40097/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40097/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per nessuno Parte_1 compare
Per Controparte_1 l'avv. NICASTRO ARMANDO , oggi sostituito dall'avv Maura Carpentieri
[...]
Contr Il procuratore di precisa le conclusioni come da fogli di pc depositato in data 15/1/2025
Dopo breve discussione orale, il Gop si ritira in Camera di Consiglio invitando le parti a comparire alle h. 10.30 per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Alle h. 1030 alla presenza del proc di parte opposta , il Gop dà lettura della sentenza allegata al presente verbale
Il presente verbale viene chiuso alle h. 10.30
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40097/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARTONE STEFANO , elettivamente domiciliato in presso P.IVA_1 il difensore avv. MARTONE STEFANO
ATTORE/I contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO ARMANDO , elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in PIAZZA A. DIAZ, 1 MILANO presso il difensore avv. NICASTRO ARMANDO
CONVENUTO/I
Oggetto :opposizione a Decreto ingiuntivo n.13052/2022 del Tribunale di Milano Rg n.27819/2022
CONCLUSIONI
Per la parte opponente come da atto di citazione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,ogni istanza avversaria disattesa -in via principale premesso ogni accertamento e declaratoria del caso dichiarare nullo e/o efficace ovvero revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 13052/22 (nrg 27819/22) emesso in data 22/7/22 e pubblicato in data 1/8/22 dal Tribunale civile di Milano dr. Marcello Piscopo e comunque rigettare ogni ulteriore domanda di parte opposta per l'assoluta infondatezza delle pretese creditorie nei confronti della Con vittoria di Controparte_2 spese , competenze ed onorari del presente giudizio,oltre accessori di legge” Per la parte opposta come da foglio di pc depositato il 15/1/2025
“A-Nel merito ed in via principale rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo B-In via subordinata nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto,accertato il mancato pagamento da parte della società opponente delle seguenti fatture Fattura n 4577596 del 31/10/21 di euro 5.718,04,n.4580577 del 31/11/21di euro 2835,50,n. 45833974/21 del 31/12/2021 di euro
1783,41,n.4552814 del 31/1/2022 di euro 23,11 emesse dalla società opposta a fronte dei servizi di trasporto di cui è causa,condannare la (cf/p.iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
pagina 2 di 5 rappresentante pro tempore con sede in 00148 Roma (RM) via di Vigna Consorti n. 78 di pagare alla la somma di Euro 10.360,06 oltre gli interessi di mora ex art Controparte_1
5 dlgs 231/2002 da calcolarsi dalla data delle singol scadenze al saldo effettivo o la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
C-in via ulteriormente subordinata e salvo gravame a-premesso l'accertamento di cui al capo c precede, contenere la liquidazione del risarcimento entro i limiti previsti dall'art 1696 cc nonché dall'art 19 delle condizioni generali di trasporto, portando le somme così liquidate a parziale compensazione del credito vantato da e Controparte_1 conseguentemente condannare la (cf/p.iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede in 00148 Roma (RM) via di Vigna Consorti n. 78 a pagare alla la somma risultante a credito di quest'ultima,maggiorata degli Controparte_1 interessi moratori,b-premesso l'accertamento di cui al capo che precede, nella non creduta ipotesi di accertamento del dolo o della colpa grave in capo a con Controparte_1 conseguente accoglimento anche solo parziale della domanda risarcitoria avversaria,dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito della e quello di Controparte_2 Controparte_1 per come accertati giudizialmente,condannando l'opponente al pagamento della eventuale
[...] residua somma a debito di quest'ultimo all'esito dell'operata compensazione;
d-in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art 4 co 1 bis del DM 55/10 in considerazione dell'uso dei collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difesa nel corpo dell'atto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto Parte_2
ingiuntivo n.13052/2022 Rg 27819/2022 pubblicato in data1/8/2022 a carico di a Controparte_2 fronte del mancato pagamento di n.4 fatture emesse per servizi di trasporto eseguiti nel corso dell'anno
2022 per l'importo di Euro 10.360,06 oltre interessi moratori e spese e competenze della procedura monitoria. Tale decreto veniva notificato a Cosmo in data 2/8/2022. proponeva tempestiva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_2
opposto e il rigetto delle domande avverse.
Deduceva parte opponente di non avere pagato le fatture in quanto, in costanza di rapporto commerciale, si era vista costretta a contestare diverse fatture perché la merce che perveniva ai clienti a seguito dei trasporti effettuati da ,risultava irrimediabilmente danneggiata con la Controparte_1
conseguenza che era stata costretta a rimborsare i propri clienti. CP_2
Deduceva che a fronte dell'inadempimento di era legittimata alla sospensione dei Controparte_1 pagamenti dei trasporti
Si costituiva in causa la quale chiedeva la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e la condanna di a pagare somme di pari importo di quelle ingiunte CP_2
e in via subordinata , in caso di accertamento dovute a ,chiedeva che venissero compensati CP_2
fino a concorrenza i rispettivi crediti
Deduceva parte opposta che le sue pretese trovavano fondamento nel contratto inter partes di trasporto del 27/5/2021 e che dopo l'esecuzione di 435 trasporti ,nessuna contestazione era mai pervenuta né reclamo pagina 3 di 5 Deduceva che anche nel presente giudizio , parte opponente aveva allegato i specifico i trasporti contestati né svolto domande risarcitorie
Deduceva che in ogni caso dovevano operare le norme sulla limitazione della responsabilità sia delle condizioni generali di contratto sia la legislazione del codice civile e che non sussisteva prova di dolo o colpa grave di parte opposta
All'udienza del 22/6/23 disposta mediante trattazione scritta il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo fondato su prova scritta e concedeva i termini ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 22/11/23 su istanza di parte opposta il Giudice fissa udienza di pc in data 18/12/2024
La causa veniva differita al 10/2/25 per precisazione delle conclusioni ,discussione e lettura sentenza ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 10/2/25 nessuno compariva e il Gop rinviava ex art 309 cpc all'udienza del 24/2/25
*************************
con il giudizio monitorio ha instaurato un'azione Controparte_1
contrattuale di adempimento contro deducendo di essere creditrice della Controparte_2
somma di euro 10.360,06 oltre interessi moratori per il mancato pagamento di quattro fatture emesse a seguito di servizi di trasporto si è difesa eccependo l'inadempimento di per Controparte_2 Controparte_1
avere danneggiato la merce oggetto dei trasporti e che ciò la legittimava ad omettere i pagamenti
In diritto ,si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art. 1218 2697 cc e dal Parte_2
principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere esattamente adempiuto o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria (Cass civ SS UU
n.13533/01- Cass. Civ SS UU 21678/13 ). Tutto quanto precede va coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato
Nel caso di specie ,pacifico risulta il rapporto commerciale inter partes . Parte opponente ha inteso paralizzare pagina 4 di 5 la domanda di fondata sull' eccezione di non esatto adempimento di quest'ultima per avere Parte_2
danneggiato o perduto la merce trasportata.
E' vero che l'eccezione di inadempimento sposta su l'onere della prova in merito al corretto CP_2
adempimento , ma è altresì vero le contestazioni di risultano ,innanzi tutto ,del tutto CP_2
generiche non specificate ed in secondo luogo del tutto sfornite di prova. Neppure, ha tentato di CP_2
portare avanti la sua linea difensiva depositando le memorie istruttorie ove poteva precisare le proprie allegazioni e offrire di provarle.
Per questi motivi
l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione
CONFERMA
Il Decreto Ingiuntivo N. 13052/2022 del Tribunale di Milano Rg 27819/2022 già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a Controparte_2 parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 omnia oltre 4% e iva di legge se dovuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 24 febbraio 2025
Il Gop Giovannina Riccardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40097/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per nessuno Parte_1 compare
Per Controparte_1 l'avv. NICASTRO ARMANDO , oggi sostituito dall'avv Maura Carpentieri
[...]
Contr Il procuratore di precisa le conclusioni come da fogli di pc depositato in data 15/1/2025
Dopo breve discussione orale, il Gop si ritira in Camera di Consiglio invitando le parti a comparire alle h. 10.30 per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Alle h. 1030 alla presenza del proc di parte opposta , il Gop dà lettura della sentenza allegata al presente verbale
Il presente verbale viene chiuso alle h. 10.30
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40097/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARTONE STEFANO , elettivamente domiciliato in presso P.IVA_1 il difensore avv. MARTONE STEFANO
ATTORE/I contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO ARMANDO , elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in PIAZZA A. DIAZ, 1 MILANO presso il difensore avv. NICASTRO ARMANDO
CONVENUTO/I
Oggetto :opposizione a Decreto ingiuntivo n.13052/2022 del Tribunale di Milano Rg n.27819/2022
CONCLUSIONI
Per la parte opponente come da atto di citazione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,ogni istanza avversaria disattesa -in via principale premesso ogni accertamento e declaratoria del caso dichiarare nullo e/o efficace ovvero revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 13052/22 (nrg 27819/22) emesso in data 22/7/22 e pubblicato in data 1/8/22 dal Tribunale civile di Milano dr. Marcello Piscopo e comunque rigettare ogni ulteriore domanda di parte opposta per l'assoluta infondatezza delle pretese creditorie nei confronti della Con vittoria di Controparte_2 spese , competenze ed onorari del presente giudizio,oltre accessori di legge” Per la parte opposta come da foglio di pc depositato il 15/1/2025
“A-Nel merito ed in via principale rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo B-In via subordinata nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto,accertato il mancato pagamento da parte della società opponente delle seguenti fatture Fattura n 4577596 del 31/10/21 di euro 5.718,04,n.4580577 del 31/11/21di euro 2835,50,n. 45833974/21 del 31/12/2021 di euro
1783,41,n.4552814 del 31/1/2022 di euro 23,11 emesse dalla società opposta a fronte dei servizi di trasporto di cui è causa,condannare la (cf/p.iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
pagina 2 di 5 rappresentante pro tempore con sede in 00148 Roma (RM) via di Vigna Consorti n. 78 di pagare alla la somma di Euro 10.360,06 oltre gli interessi di mora ex art Controparte_1
5 dlgs 231/2002 da calcolarsi dalla data delle singol scadenze al saldo effettivo o la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
C-in via ulteriormente subordinata e salvo gravame a-premesso l'accertamento di cui al capo c precede, contenere la liquidazione del risarcimento entro i limiti previsti dall'art 1696 cc nonché dall'art 19 delle condizioni generali di trasporto, portando le somme così liquidate a parziale compensazione del credito vantato da e Controparte_1 conseguentemente condannare la (cf/p.iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede in 00148 Roma (RM) via di Vigna Consorti n. 78 a pagare alla la somma risultante a credito di quest'ultima,maggiorata degli Controparte_1 interessi moratori,b-premesso l'accertamento di cui al capo che precede, nella non creduta ipotesi di accertamento del dolo o della colpa grave in capo a con Controparte_1 conseguente accoglimento anche solo parziale della domanda risarcitoria avversaria,dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito della e quello di Controparte_2 Controparte_1 per come accertati giudizialmente,condannando l'opponente al pagamento della eventuale
[...] residua somma a debito di quest'ultimo all'esito dell'operata compensazione;
d-in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art 4 co 1 bis del DM 55/10 in considerazione dell'uso dei collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difesa nel corpo dell'atto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto Parte_2
ingiuntivo n.13052/2022 Rg 27819/2022 pubblicato in data1/8/2022 a carico di a Controparte_2 fronte del mancato pagamento di n.4 fatture emesse per servizi di trasporto eseguiti nel corso dell'anno
2022 per l'importo di Euro 10.360,06 oltre interessi moratori e spese e competenze della procedura monitoria. Tale decreto veniva notificato a Cosmo in data 2/8/2022. proponeva tempestiva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_2
opposto e il rigetto delle domande avverse.
Deduceva parte opponente di non avere pagato le fatture in quanto, in costanza di rapporto commerciale, si era vista costretta a contestare diverse fatture perché la merce che perveniva ai clienti a seguito dei trasporti effettuati da ,risultava irrimediabilmente danneggiata con la Controparte_1
conseguenza che era stata costretta a rimborsare i propri clienti. CP_2
Deduceva che a fronte dell'inadempimento di era legittimata alla sospensione dei Controparte_1 pagamenti dei trasporti
Si costituiva in causa la quale chiedeva la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e la condanna di a pagare somme di pari importo di quelle ingiunte CP_2
e in via subordinata , in caso di accertamento dovute a ,chiedeva che venissero compensati CP_2
fino a concorrenza i rispettivi crediti
Deduceva parte opposta che le sue pretese trovavano fondamento nel contratto inter partes di trasporto del 27/5/2021 e che dopo l'esecuzione di 435 trasporti ,nessuna contestazione era mai pervenuta né reclamo pagina 3 di 5 Deduceva che anche nel presente giudizio , parte opponente aveva allegato i specifico i trasporti contestati né svolto domande risarcitorie
Deduceva che in ogni caso dovevano operare le norme sulla limitazione della responsabilità sia delle condizioni generali di contratto sia la legislazione del codice civile e che non sussisteva prova di dolo o colpa grave di parte opposta
All'udienza del 22/6/23 disposta mediante trattazione scritta il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo fondato su prova scritta e concedeva i termini ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 22/11/23 su istanza di parte opposta il Giudice fissa udienza di pc in data 18/12/2024
La causa veniva differita al 10/2/25 per precisazione delle conclusioni ,discussione e lettura sentenza ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 10/2/25 nessuno compariva e il Gop rinviava ex art 309 cpc all'udienza del 24/2/25
*************************
con il giudizio monitorio ha instaurato un'azione Controparte_1
contrattuale di adempimento contro deducendo di essere creditrice della Controparte_2
somma di euro 10.360,06 oltre interessi moratori per il mancato pagamento di quattro fatture emesse a seguito di servizi di trasporto si è difesa eccependo l'inadempimento di per Controparte_2 Controparte_1
avere danneggiato la merce oggetto dei trasporti e che ciò la legittimava ad omettere i pagamenti
In diritto ,si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art. 1218 2697 cc e dal Parte_2
principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere esattamente adempiuto o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria (Cass civ SS UU
n.13533/01- Cass. Civ SS UU 21678/13 ). Tutto quanto precede va coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato
Nel caso di specie ,pacifico risulta il rapporto commerciale inter partes . Parte opponente ha inteso paralizzare pagina 4 di 5 la domanda di fondata sull' eccezione di non esatto adempimento di quest'ultima per avere Parte_2
danneggiato o perduto la merce trasportata.
E' vero che l'eccezione di inadempimento sposta su l'onere della prova in merito al corretto CP_2
adempimento , ma è altresì vero le contestazioni di risultano ,innanzi tutto ,del tutto CP_2
generiche non specificate ed in secondo luogo del tutto sfornite di prova. Neppure, ha tentato di CP_2
portare avanti la sua linea difensiva depositando le memorie istruttorie ove poteva precisare le proprie allegazioni e offrire di provarle.
Per questi motivi
l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione
CONFERMA
Il Decreto Ingiuntivo N. 13052/2022 del Tribunale di Milano Rg 27819/2022 già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a Controparte_2 parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 omnia oltre 4% e iva di legge se dovuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 24 febbraio 2025
Il Gop Giovannina Riccardi
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