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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/06/2024, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1115 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello, riservata in decisione all'udienza del 30.1.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale di Equitalia Servizi di
Riscossione spa con sede legale in Rom alla via G. Grezar n. 14, Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA , in persona del P.IVA_1
sig. (C.F.: nella qualità di Parte_2 C.F._1
Procuratore dell' , in virtù dei poteri Parte_1
conferiti giusto atto per Notar repertorio n. 175418 Racc. Persona_1
n. 11376 del 22.07.2021, rappresentata e difesa giusta procura allegata al fascicolo dell'appellante - conferita in data 15.12.2022 - dall'avv. Pasquale
Eboli, c.f.: , ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito C.F._2
in Portici (Na) al Corso Garibaldi n.85, pec: Email_1
APPELLANTE
1 E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Piano di Sorrento (Na) alla Via Cassano n° 32, C.F.:
, elettivamente domiciliato in Sorrento (Na) alla via C.F._3
San Cesareo n° 81presso lo studio dell'Avv. Gabriele Cimmino (C.F.:
) indirizzo pec: C.F._4 Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.01.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai propri scritti difensivi con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Parte_3
di Pace di Sorrento, in persona del Giudice Dott. Rondinella, recante n.1125/21, depositata in Cancelleria il 23/07/2021, pubblicata il 24/07/2021,
notificata in data 01/09/2021, con la quale è stata accolta la domanda attorea promossa da , e per effetto annullato l'estratto di ruolo n. Controparte_1
2000/0001978 in relazione alla cartella esattoriale n°
07120010268993428000 della somma di euro 3.322,64 per IRPEF anno
1994, per intervenuta prescrizione.
In particolare, parte appellante, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- difetto di giurisdizione del G.O. stante in parte la natura tributaria dei crediti in esame e l'assenza di atti di esecuzione tributaria di questi;
- nullità dell'atto introduttivo per mancata notifica dello stesso nei
2 confronti dell'ente impositore;
- infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria;
- inammissibilità della domanda per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e per carenza di interesse ex art.100 c.p.c.;
Si costituiva , la quale resisteva puntualmente ad ogni Controparte_1
motivo di appello proposto, chiedendone l'inammissibilità e comunque il rigetto per i seguenti motivi:
- inammissibilità della difesa e della rappresentanza dell'odierna appellante tramite avvocato del libero foro non risultando nel ricorso e nella procura ad litem riferimento alcuno ai motivi per cui è stata posta in essere apposita deroga al patrocinio esclusivo dell'avvocatura erariale;
- inammissibilità, improcedibilità del proposto appello attesane la tardività in quanto notificato ben oltre il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c.
- violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c., inammissibilità del proposto appello, atteso il mancato rispetto della forma ex-lege richiesta - inammissibilità del proposto appello in virtu' del disposto dell'art. 348-bis c.p.c.
- infondatezza delle richieste dell'appellante- inammissibilità della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado;
- impugnabilità dell'estratto di ruolo;
All'udienza del 30.01.2024, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Preliminarmente va esaminata – ed accolta – l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per tardività dello stesso, in ragione della denunciata violazione del combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.. Risulta, infatti, dall'esame degli atti di causa, che l'odierna parte appellata ebbe a notificare la sentenza di primo grado, resa dal giudice di Pace di Sorrento, in data
01.09.2021, a fronte della notifica dell'atto di impugnazione soltanto in data
22/02/2022, dunque, ben oltre il maturarsi del termine decadenziale di cui all'art. 325 c.p.c.. Come noto, i termini per l'impugnazione delle sentenze sono perentori, si inquadrano nell'istituto generale della decadenza e decorrono, pertanto, per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di sospensione, proroga o interruzione, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, con la conseguenza che al loro spirare discende la decadenza dal diritto di impugnare, che può essere rilevata d'ufficio, e la correlativa inammissibilità dell'impugnazione (cfr., ex multis,
Cass. civ. s.u. 26.7.2006 n. 1702; Cass. civ. 18.11.2019 n. 29803; Cass. civ.
18.7.2016 n. 14646) Orbene, nel caso di specie, non risulta in contestazione tra le parti oltre ad essere puntualmente documentata in atti – la circostanza dell'avvenuta notifica della sentenza oggetto di gravame in data 01.09.2021,
a fronte della notifica dell'odierno atto di impugnazione soltanto il successivo 22/02/2022, con conseguente maturazione del perentorio termine decadenziale di giorni trenta, prescritto dall'art. 325 c.p.c., ed inevitabile declaratoria di inammissibilità del proposto appello.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 147/2022 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e
4 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (€
3.322,64, scaglione applicabile ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00), in
€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Gabriele Cimmino, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico,
dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3 CP_1
, avverso la sentenza n.1125/21 del Giudice di Pace di Sorrento,
[...]
depositata in Cancelleria il 23/07/2021, pubblicata il 24/07/2021, notificata in data 01/09/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.200,00, di cui € 300,00 per la fase di studio, €
300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Gabriele
Cimmino, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Torre Annunziata, così deciso il 11/06/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
5 Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. Pt_4
quale GOP addetto all'Ufficio.
[...]
Torre Annunziata, così deciso il 19/06/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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