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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice monocratico dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1024/2020 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Castaldi e dall'avv. Patrizia Marino, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
, già _1
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Oliva, giusta procura in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“voglia il Tribunale adito revocare e\o annullare e\o dichiarare nullo e\o inefficace il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve l'opponente per il titolo dedotto nel presente giudizio, ed in via riconvenzionale, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento dell'opposta, in via gradata, previa dichiarazione di nullità delle clausole che prevedono il rinnovo tacito del contratto, per scadenza del contratto nel termine annuale e comunque per mancata erogazione della prestazione da parte dell'opposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari (da valutarsi ai sensi dell'art. 97 cpc, in virtù del provvedimento sanzionatorio del Garante della Concorrenza e del Mercato inflitto alla proprio per fatti Parte_2 similari a quelli di questo giudizio, provvedimento applicato in epoca antecedente alla notifica dell'impugnato decreto ingiuntivo)”
Per l'opposto:
“nel merito, rigettare l'opposizione al D.I. n. 44/2020 nonché la domanda riconvenzionale proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
Pagina 1 - per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori di legge, relativi alla presente fase da distrarsi a favore del difensore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.3.2020, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2020 emesso in data 15.1.2020 nel procedimento iscritto al n. 3250/2019 R.G., notificato il 19.2.2020, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore dell' _1
(di seguito per brevità anche solo “ ”), della somma di € 7.200,00, oltre interessi e spese Parte_2 del procedimento monitorio, a titolo di retta universitaria per gli anni accademici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto ed eccepito:
1) la nullità della clausola di rinnovo tacito del contratto per vessatorietà e violazione dell'art. 1342 c.c. e della Sezione III del codice del consumo;
2) il grave inadempimento della controparte per non aver erogato le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale.
Sulla scorta delle esposte premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
L' (già _1 [...]
) si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 09.11.2021 il precedente assegnatario della causa ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'espletamento di prova testimoniale.
***
L'opposizione non è meritevole di accoglimento e deve essere respinta.
Dagli atti e documenti di causa risulta che l'attore nel luglio del 2012 si sia iscritto al corso di laurea in “Scienze politiche e relazioni internazionali” presso l'Università telematica CP_2
”, recante forma giuridica di associazione di diritto privato (all. 4 Unicusano).
[...]
Come si evince dalle produzioni allegate all'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha apposto la propria firma sui seguenti documenti, di incontestata predisposizione unilaterale da parte della convenuta:
- “Contratto con lo Studente”, in forza del quale, a mente dell'art. 5, “lo studente, in regola con il
Pagina 2 pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del
Regolamento Universitario”;
- “Regolamento di Ateneo per gli studi universitari” (sottoscritto in calce e anche a margine della pagina contenente la clausola contestata), che all'art. 4) così dispone: “ … lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi. Lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomandata ricevuta di ritorno, tra il primo luglio e il trenta agosto”;
- modulo denominato “Obbligatorietà del pagamento retta universitaria”, a mezzo del quale l'attore ha reso la seguente dichiarazione: “prendo atto che mi sono iscritto all'intero corso di studi da me scelto e che la mia iscrizione avrà termine con il conseguimento della laurea. Prendo atto comunque di poter interrompere l'iscrizione automatica al corso di laurea inviando una raccomandata a.r. alla sede centrale dell'Università ( entro la data ultima del 30 agosto di ogni anno in modo da non essere iscritto all'anno CP_1 accademico successivo”.
Tanto premesso, si ritiene destituita di fondamento l'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 1342
c.c. della clausola di rinnovo tacito del contratto, come contenuta nell'art. 4 del “Regolamento di
Ateneo”, dovendo considerarsi il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1340 c.
2 c.c. soddisfatto dalla sottoscrizione – in aggiunta al Regolamento – della dichiarazione con cui l'aderente ha ribadito di aver “letto e approvato” di volersi iscrivere al corso di studi prescelto e di avere il diritto di impedire la rinnovazione automatica dell'iscrizione fino al conseguimento della laurea, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inoltrarsi entro il 30 agosto di ogni anno.
Con la dichiarazione in questione, a sua volta oggetto di duplice sottoscrizione, l'attore è stato nuovamente edotto – a riconferma di quanto già enunciato nel “Regolamento di Ateneo” – del meccanismo di rinnovazione tacita dell'iscrizione agli anni accademici successivi al primo, in assenza di una dichiarazione di recesso manifestata secondo le forme e nei termini indicati. La sommaria riepilogazione del contenuto della disposizione contrattuale censurata, ancorché non corredata da un richiamo numerico, vale a ritenere assolto il requisito della specifica approvazione, non apparendo dubbio che per tal via sia stata sollecitata l'attenzione del contraente sul significato e sugli effetti della clausola onerosa accettata (sulla strumentalità dei requisiti di specificità e separatezza all'obiettivo di richiamare l'attenzione del contraente debole, attraverso una tecnica redazionale idonea, sul significato della clausola vessatoria cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, n.20606). Né alcuna effettiva incertezza sulle modalità attraverso cui sciogliere il rapporto contrattuale poteva sortire dal tenore dell'art. 5 del “Contratto con lo
Studente”, che attribuisce a quest'ultimo il diritto di recedere dal contratto con l' ma CP_2 pur sempre nel rispetto delle previsioni del “Regolamento Universitario”, così richiamandone e
Pagina 3 recependone contenuto e limiti.
Si condivide, pertanto, l'interpretazione propugnata da plurime corti di merito circa la validità ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. di clausole di rinnovazione automatica dell'iscrizione formulate in termini sostanzialmente equivalenti a quella oggetto di causa e approvate con similare modulistica (cfr. tra le molteplici richiamate dalla convenuta Corte App. Milano sentenza n.
4003/2022; Corte App. Genova sentenza n 491 del 2.4.2024; Tribunale Roma sentenza n.
2412/2021).
Con riferimento all'eccepita nullità della clausola per violazione della Sezione III del Codice del Consumo, va anzitutto rimarcata l'eccessività genericità della doglianza, non avendo l'attore neppure tentato di inquadrare la clausola censurata in alcuna di quelle elencate dall'art. 33 comma
2 cod. consumo. Per altro verso, il citato art. 33 comma 2, alla lett. i), non qualifica indefettibilmente come abusiva la clausola di rinnovazione tacita del contratto. Piuttosto, la norma considera abusiva la previsione di “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione”. Sembra opportuno precisare, ferma la carente allegazione dell'attore, che nella specie non risulta assegnato “un termine eccessivamente anticipato”, in quanto la scadenza al 30 agosto di ciascun anno del termine per interrompere il rapporto appare coerente ed equilibrato in relazione alle esigenze della controparte di conoscere con un ragionevole preavviso rispetto all'inizio dell'anno accademico il numero degli iscritti ai fini dell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni universitarie di sua competenza.
Circa la portata da attribuirsi al provvedimento dell'AGCM n. 28063 del 20.12.2019, richiamato dall'opponente, si condivide quanto al riguardo osservato da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui “l'Autorità Garante ha, dunque, espressamente fatta salva “la debenza dei pagamenti relativi al periodo antecedente il recesso, per i quali il professionista può attivare i rimedi previsti dall'ordinamento nel caso di inadempimento”, escludendo tali pagamenti … e le relative richieste di pagamento dalle pratiche commerciali scorrette, precisando, altresì, che, in relazione ad essi, il creditore può attivare
i rimedi previsti in caso di inadempimento. Le clausole contrattuali contestate dall'appellante non sono, quindi, qualificabili come ipotesi o fattispecie rientranti nell'art. 33, comma 2, lettere e), f), i) Codice del Consumo); vi è, in proposito, da specificare che la somma di denaro ingiunta non costituisce risarcimento o clausola penale, ma è semplicemente il corrispettivo contrattuale, essendo ancora vigente l'iscrizione all'ateneo; per quanto concerne, poi, il termine ultimo (del 30 agosto), previsto per l'esercizio del recesso, esso non può considerarsi “eccessivamente anticipato” rispetto all'anno accademico (che inizia il 1° ottobre) …” (Tribunale Reggio Calabria, sentenza del 03.08.2021, sub all. 8 ). Parte_2
Privo di fondamento è anche il secondo motivo di opposizione.
La convenuta ha dimostrato documentalmente di aver messo a disposizione dell'attore le
Pagina 4 credenziali per accedere ai servizi didattici telematici dell'Università (all. 1 ) ed ha altresì Parte_2 prodotto il certificato da cui risulta l'iscrizione del medesimo al corso di laurea per l'anno accademico 2019/2020, fuori corso, nonché il superamento di due esami nell'anno 2013 (all. 2).
È dunque sterile, oltre che parzialmente smentita dai documenti prodotti ex adverso,
l'obiezione dell'attore secondo cui “nessuna attestazione, esame o corso risulta seguito od ottenuto dall'odierno opponente”.
Ad ogni modo, la prestazione dell'Università si struttura come obbligazione di mezzi, avente come contenuto quello di mettere in condizione lo studente “di poter usufruire, con l'invio di credenziali di accesso alla piattaforma dei servizi didattici e amministrativi, delle lezioni online fruibili via internet
e dei materiali didattici online, per il conseguimento di una laurea con studio a distanza, a fronte del pagamento della retta, obbligo sussistente anche per lo studente che non frequenti l'Università e non sostenga esami” (Corte
App. Milano sentenza n. 4003/2022). Il diritto al pagamento della retta non può certamente dipendere, dunque, dal superamento da parte dello studente degli esami o dalla frequenza dei corsi, purché egli sia stato posto nella condizione di seguirli. Nella specie, trattandosi di
Università telematica, era obbligo della convenuta permettere allo studente di accedere ai corsi mediante la piattaforma on-line dalla stessa approntata e consentire al medesimo di sostenere gli esami. Vaghe e inconcludenti sono le dichiarazioni rese dall'unico teste indotto Testimone_1 dalla parte attrice, a proposito di asseriti problemi di connessione, oltretutto in difetto di qualsivoglia elemento di riscontro, come ad esempio l'eventuale segnalazione di un malfunzionamento anche soltanto occasionale dei servizi didattici a distanza messi a disposizione dall'Università. Peraltro l'opponente nell'atto introduttivo neppure aveva dedotto che l' CP_2 non lo avesse posto in condizione di usufruire dell'attività formativa per gli anni dal 2015 al 2019, essendosi egli limitato ad affermare di non aver utilizzato i servizi oggetto del rapporto contrattuale. Deve quindi ribadirsi che la convenuta abbia assolto l'onere probatorio che sulla stessa incombeva, in quanto a fronte della documentata messa a disposizione delle credenziali, in assenza di persuasivi elementi di segno contrario, l'Università ha offerto all'attore la possibilità di collegarsi e frequentare i corsi on line, il cui mancato superamento non può che essere dipeso dalla condotta dello studente.
Incontestato dunque il mancato recesso e l'omesso pagamento della retta, nella misura indicata nel ricorso monitorio, l'opposizione deve essere respinta. Va da sé che l'esclusione dell'inadempimento della convenuta implica che debba essere respinta anche la domanda di risoluzione del contratto articolata in via riconvenzionale dell'attore.
Spese secondo soccombenza, liquidate in applicazione dei parametri ex DM 55/14 ss mm, tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva, nonché del valore della causa.
P.Q.M.
Pagina 5 il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1024/2020 R.G., disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte attrice di risoluzione del contratto per inadempimento;
3) condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore dell'avv. Margherita Oliva che ne ha fatto richiesta dichiarandosene antistataria.
Così deciso in data 07/04/2025
IL GIUDICE
Stefano
Palmaccio
Pagina 6