TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 526/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 28.2.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata dall'avv.to Ramona Zilli del Foro di Udine, come da mandato allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc , rappresentato, Controparte_1 C.F._2 difeso e domiciliato dagli avv.ti Elena Biasutti e Alessandra Domenighini del
Foro di Udine, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e di risposta.
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 8 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI Perso
1. Confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per
l'effetto i genitori dovranno congiuntamente adottare tutte le decisioni Perso nell'interesse di Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione scolastica (comprese gite scolastiche) e all'educazione religiosa, alla salute e alle cure mediche sono assunte di comune accordo dalle parti. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (pasti quotidiani, compiti scolastici, vestiario) possono essere prese anche separatamente.
2. Confermarsi quanto alle visite padre-figlia il calendario mensile già in vigore, ossia fine settimana da programmarsi concordemente sulla base dei turni di lavoro della sig.ra resi noti al sig. entro il Pt_1 CP_1 giorno 25 del mese antecedente, con la seguente cadenza: 1a) due fine Perso settimana pieni di con papà dalle ore 18.00 di venerdì alle ore
20.30 di domenica, con trasporto ripartito tra ciascun genitore;
2a) un Perso fine settimana pieno di con la mamma;
3a)un dine settimana a metà tra i genitori, alternando il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 16.00 del sabato e dalle ore 16.00 del sabato alle 20.30 della domenica, con trasporto ripartito tra ciascun genitore nel periodo di competenza.
Il trasporto da e per della figlia relativo alle visite del fine Pt_2 settimana sarà ripartito a metà tra i genitori.
Inoltre tendenzialmente ogni lunedì, in concomitanza con l'iniziativa ricreativa del “CIRCO ALL'INCIRCA”, dalle 17.40 alle 18.40, la mamma accompagnerà la figlia a Udine per l'inizio dell'attività e il papà, previa preventiva comunicazione della sig.ra entro la domenica sera Pt_1 antecedente, in base ai propri orari lavorativi andrà a riprendere la figlia Perso all'attività, anche per condividere con la cena e quindi il padre riaccompagnerà la bambina alla casa materna in una fascia oraria compresa tra le 21 e le 21.30.
pagina 2 di 8 In difetto, in caso di impossibilità del per impegni di lavoro CP_1
a incontrare la figlia il lunedì a Udine, sempre previo accordo con la sig.ra con almeno due giorni di anticipo, il padre potrà vedere e Pt_1
Perso tenere con sé la figlia per una cena infrasettimanale, nel qual caso recandosi a con oneri a suo esclusivo carico. Pt_2
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche di orario entro le 22.00 di venerdì per i fine settimana ed entro la domenica sera per la giornata del lunedì.
Disporsi il seguente regime di frequentazione per vacanze e festività: Perso durante l'estate la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane, anche non consecutive, periodo da determinarsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
alternanza di ponti scolastici tra i genitori;
durante il periodo natalizio e quello pasquale, Perso trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche con alternanza delle principali festività, da concordarsi tra i genitori rispettivamente entro il giorno 8 dicembre e 20 febbraio di ogni anno.
3. Confermarsi a carico del sig. la corresponsione entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese della somma, attualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 227,40 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi su conto corrente intestato alla madre le cui coordinate sono già note.
4. Confermarsi il percepimento integrale dell'Assegno Unico e ogni equipollente in favore della sig.ra quale genitore collocatario in via Pt_1 prevalente.
5. Le spese straordinarie, individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine rep 34477-15, sono da suddividersi al 50% ciascuno tra i genitori. Part
6. Il genitore presso cui si trova si impegna a garantire all'altro la possibilità di effettuare una videochiamata per salutare la figlia nella fascia oraria 19.30-20.00.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a informarsi tempestivamente sulle condizioni di salute della minore, su eventuali visite da effettuare pagina 3 di 8 e sull'esito di quelle svolte.
8. I genitori - consapevoli dell'importanza per la figlia di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori – si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
9. I genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto relativo all'educazione della figlia, nonché si impegnano a comunicare immediatamente i propri recapiti, anche telefonici, oltre che eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti della minore in altre località. Gli eventuali spostamenti all'estero o fuori regione che Perso coinvolgono dovranno essere previamente comunicati all'altro genitore.
10. I genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario (es. ricerca certificato Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti) nell'interesse della bambina.
11. Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 27.2.2024 la sig.ra chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento e Perso mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] da una relazione affettiva intrattenuta con il sig. statuite nel Controparte_1 decreto del Tribunale di Udine n. 4575/2021 di data 27.10.2021, instando con urgenza per essere autorizzata a trasferire nel Comune di la Pt_2 residenza anagrafica della figlia e l'iscrizione scolastica della minore.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il sig. opponendosi al trasferimento della figlia, Controparte_1 chiedendo il collocamento condiviso e il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento da lui versato a favore della figlia.
pagina 4 di 8 Depositate le memorie ex art 473bis n.17 cod. proc. civ., esperito il tentativo di conciliazione all'udienza del 4.6.2024, il Giudice delegato ha pronunciato decreto con cui si autorizzava la madre a trasferire la residenza anagrafica e l'iscrizione scolastica della minore nel Comune di , Pt_2
Perso affidando in via condivisa ai genitori con diritto di visita del padre, tenuto a versare mensilmente la somma di € 227,40 al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
All'udienza del 29.10.2024, le parti concordemente modificavano il provvedimento provvisorio in essere nella parte relativa alle modalità e ai tempi di visita padre-figlia. Successivamente all'udienza del 16.1.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, sicché venivano autorizzate al deposito di conclusioni congiunte.
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali della figlia minore.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
OMOLOGA l'accordo e dispone che l'affidamento e il mantenimento di
[...] siano così disciplinati: Per_2
Perso
▪ CONFERMA dell'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per
l'effetto i genitori dovranno congiuntamente adottare tutte le decisioni Perso nell'interesse di Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione scolastica (comprese gite scolastiche) e all'educazione religiosa, alla salute e alle cure mediche sono assunte di comune accordo dalle parti. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (pasti quotidiani, compiti scolastici, vestiario) possono essere prese anche separatamente.
▪ PRENDE ATTO, quanto alle visite padre-figlia del calendario mensile già in vigore, ossia fine settimana da programmarsi concordemente sulla pagina 5 di 8 base dei turni di lavoro della sig.ra resi noti al sig. Pt_1 CP_1 entro il giorno 25 del mese antecedente, con la seguente cadenza: Perso
1a) due fine settimana pieni di con papà dalle ore 18.00 di venerdì alle ore 20.30 di domenica, con trasporto ripartito tra ciascun genitore;
Perso
2a) un fine settimana pieno di con la mamma;
3a)un dine settimana a metà tra i genitori, alternando il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 16.00 del sabato e dalle ore 16.00 del sabato alle 20.30 della domenica, con trasporto ripartito tra ciascun genitore nel periodo di competenza.
Il trasporto da e per della figlia relativo alle visite del fine Pt_2 settimana sarà ripartito a metà tra i genitori.
Inoltre tendenzialmente ogni lunedì, in concomitanza con l'iniziativa ricreativa del “CIRCO ALL'INCIRCA”, dalle 17.40 alle 18.40, la mamma accompagnerà la figlia a Udine per l'inizio dell'attività e il papà, previa preventiva comunicazione della sig.ra entro la domenica sera Pt_1 antecedente, in base ai propri orari lavorativi andrà a riprendere la figlia Perso all'attività, anche per condividere con la cena e quindi il padre riaccompagnerà la bambina alla casa materna in una fascia oraria compresa tra le 21 e le 21.30.
In difetto, in caso di impossibilità del per impegni di lavoro CP_1
a incontrare la figlia il lunedì a Udine, sempre previo accordo con la sig.ra con almeno due giorni di anticipo, il padre potrà vedere e tenere Pt_1
Perso con sé la figlia per una cena infrasettimanale, nel qual caso recandosi a con oneri a suo esclusivo carico. Pt_2
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche di orario entro le 22.00 di venerdì per i fine settimana ed entro la domenica sera per la giornata del lunedì.
Prende atto del seguente regime di frequentazione per vacanze e Perso festività: durante l'estate la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane, anche non consecutive, periodo da determinarsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
alternanza di ponti scolastici tra i genitori;
durante il periodo natalizio e quello pasquale, Perso trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche con pagina 6 di 8 alternanza delle principali festività, da concordarsi tra i genitori rispettivamente entro il giorno 8 dicembre e 20 febbraio di ogni anno.
▪ CONFERMA a carico del sig. la corresponsione entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese della somma, attualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 227,40 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi su conto corrente intestato alla madre le cui coordinate sono già note.
▪ PRENDE ATTO del percepimento integrale dell'Assegno Unico e ogni equipollente in favore della sig.ra quale genitore collocatario in via Pt_1 prevalente.
▪ PRENDE ATTO che le spese straordinarie, individuate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine rep 34477-15, sono da suddividersi al 50% ciascuno tra i genitori. Perso
▪ PRENDE ATTO che il genitore presso cui si trova si impegna a garantire all'altro la possibilità di effettuare una videochiamata per salutare la figlia nella fascia oraria 19.30-20.00.
▪ PRENDE ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a informarsi tempestivamente sulle condizioni di salute della minore, su eventuali visite da effettuare e sull'esito di quelle svolte.
▪ PRENDE ATTO che i genitori - consapevoli dell'importanza per la figlia di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori – si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
▪ PRENDE ATTO che i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto relativo all'educazione della figlia, nonché si impegnano a comunicare immediatamente i propri recapiti, anche telefonici, oltre che eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti della minore in altre località. Gli eventuali spostamenti Perso all'estero o fuori regione che coinvolgono dovranno essere pagina 7 di 8 previamente comunicati all'altro genitore.
▪ PRENDE ATTO i genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario (es. ricerca certificato
Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti) nell'interesse della bambina.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 17.2.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 526/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 28.2.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata dall'avv.to Ramona Zilli del Foro di Udine, come da mandato allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc , rappresentato, Controparte_1 C.F._2 difeso e domiciliato dagli avv.ti Elena Biasutti e Alessandra Domenighini del
Foro di Udine, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e di risposta.
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 8 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI Perso
1. Confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per
l'effetto i genitori dovranno congiuntamente adottare tutte le decisioni Perso nell'interesse di Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione scolastica (comprese gite scolastiche) e all'educazione religiosa, alla salute e alle cure mediche sono assunte di comune accordo dalle parti. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (pasti quotidiani, compiti scolastici, vestiario) possono essere prese anche separatamente.
2. Confermarsi quanto alle visite padre-figlia il calendario mensile già in vigore, ossia fine settimana da programmarsi concordemente sulla base dei turni di lavoro della sig.ra resi noti al sig. entro il Pt_1 CP_1 giorno 25 del mese antecedente, con la seguente cadenza: 1a) due fine Perso settimana pieni di con papà dalle ore 18.00 di venerdì alle ore
20.30 di domenica, con trasporto ripartito tra ciascun genitore;
2a) un Perso fine settimana pieno di con la mamma;
3a)un dine settimana a metà tra i genitori, alternando il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 16.00 del sabato e dalle ore 16.00 del sabato alle 20.30 della domenica, con trasporto ripartito tra ciascun genitore nel periodo di competenza.
Il trasporto da e per della figlia relativo alle visite del fine Pt_2 settimana sarà ripartito a metà tra i genitori.
Inoltre tendenzialmente ogni lunedì, in concomitanza con l'iniziativa ricreativa del “CIRCO ALL'INCIRCA”, dalle 17.40 alle 18.40, la mamma accompagnerà la figlia a Udine per l'inizio dell'attività e il papà, previa preventiva comunicazione della sig.ra entro la domenica sera Pt_1 antecedente, in base ai propri orari lavorativi andrà a riprendere la figlia Perso all'attività, anche per condividere con la cena e quindi il padre riaccompagnerà la bambina alla casa materna in una fascia oraria compresa tra le 21 e le 21.30.
pagina 2 di 8 In difetto, in caso di impossibilità del per impegni di lavoro CP_1
a incontrare la figlia il lunedì a Udine, sempre previo accordo con la sig.ra con almeno due giorni di anticipo, il padre potrà vedere e Pt_1
Perso tenere con sé la figlia per una cena infrasettimanale, nel qual caso recandosi a con oneri a suo esclusivo carico. Pt_2
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche di orario entro le 22.00 di venerdì per i fine settimana ed entro la domenica sera per la giornata del lunedì.
Disporsi il seguente regime di frequentazione per vacanze e festività: Perso durante l'estate la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane, anche non consecutive, periodo da determinarsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
alternanza di ponti scolastici tra i genitori;
durante il periodo natalizio e quello pasquale, Perso trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche con alternanza delle principali festività, da concordarsi tra i genitori rispettivamente entro il giorno 8 dicembre e 20 febbraio di ogni anno.
3. Confermarsi a carico del sig. la corresponsione entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese della somma, attualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 227,40 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi su conto corrente intestato alla madre le cui coordinate sono già note.
4. Confermarsi il percepimento integrale dell'Assegno Unico e ogni equipollente in favore della sig.ra quale genitore collocatario in via Pt_1 prevalente.
5. Le spese straordinarie, individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine rep 34477-15, sono da suddividersi al 50% ciascuno tra i genitori. Part
6. Il genitore presso cui si trova si impegna a garantire all'altro la possibilità di effettuare una videochiamata per salutare la figlia nella fascia oraria 19.30-20.00.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a informarsi tempestivamente sulle condizioni di salute della minore, su eventuali visite da effettuare pagina 3 di 8 e sull'esito di quelle svolte.
8. I genitori - consapevoli dell'importanza per la figlia di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori – si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
9. I genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto relativo all'educazione della figlia, nonché si impegnano a comunicare immediatamente i propri recapiti, anche telefonici, oltre che eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti della minore in altre località. Gli eventuali spostamenti all'estero o fuori regione che Perso coinvolgono dovranno essere previamente comunicati all'altro genitore.
10. I genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario (es. ricerca certificato Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti) nell'interesse della bambina.
11. Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 27.2.2024 la sig.ra chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento e Perso mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] da una relazione affettiva intrattenuta con il sig. statuite nel Controparte_1 decreto del Tribunale di Udine n. 4575/2021 di data 27.10.2021, instando con urgenza per essere autorizzata a trasferire nel Comune di la Pt_2 residenza anagrafica della figlia e l'iscrizione scolastica della minore.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il sig. opponendosi al trasferimento della figlia, Controparte_1 chiedendo il collocamento condiviso e il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento da lui versato a favore della figlia.
pagina 4 di 8 Depositate le memorie ex art 473bis n.17 cod. proc. civ., esperito il tentativo di conciliazione all'udienza del 4.6.2024, il Giudice delegato ha pronunciato decreto con cui si autorizzava la madre a trasferire la residenza anagrafica e l'iscrizione scolastica della minore nel Comune di , Pt_2
Perso affidando in via condivisa ai genitori con diritto di visita del padre, tenuto a versare mensilmente la somma di € 227,40 al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
All'udienza del 29.10.2024, le parti concordemente modificavano il provvedimento provvisorio in essere nella parte relativa alle modalità e ai tempi di visita padre-figlia. Successivamente all'udienza del 16.1.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, sicché venivano autorizzate al deposito di conclusioni congiunte.
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali della figlia minore.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
OMOLOGA l'accordo e dispone che l'affidamento e il mantenimento di
[...] siano così disciplinati: Per_2
Perso
▪ CONFERMA dell'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per
l'effetto i genitori dovranno congiuntamente adottare tutte le decisioni Perso nell'interesse di Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione scolastica (comprese gite scolastiche) e all'educazione religiosa, alla salute e alle cure mediche sono assunte di comune accordo dalle parti. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (pasti quotidiani, compiti scolastici, vestiario) possono essere prese anche separatamente.
▪ PRENDE ATTO, quanto alle visite padre-figlia del calendario mensile già in vigore, ossia fine settimana da programmarsi concordemente sulla pagina 5 di 8 base dei turni di lavoro della sig.ra resi noti al sig. Pt_1 CP_1 entro il giorno 25 del mese antecedente, con la seguente cadenza: Perso
1a) due fine settimana pieni di con papà dalle ore 18.00 di venerdì alle ore 20.30 di domenica, con trasporto ripartito tra ciascun genitore;
Perso
2a) un fine settimana pieno di con la mamma;
3a)un dine settimana a metà tra i genitori, alternando il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 16.00 del sabato e dalle ore 16.00 del sabato alle 20.30 della domenica, con trasporto ripartito tra ciascun genitore nel periodo di competenza.
Il trasporto da e per della figlia relativo alle visite del fine Pt_2 settimana sarà ripartito a metà tra i genitori.
Inoltre tendenzialmente ogni lunedì, in concomitanza con l'iniziativa ricreativa del “CIRCO ALL'INCIRCA”, dalle 17.40 alle 18.40, la mamma accompagnerà la figlia a Udine per l'inizio dell'attività e il papà, previa preventiva comunicazione della sig.ra entro la domenica sera Pt_1 antecedente, in base ai propri orari lavorativi andrà a riprendere la figlia Perso all'attività, anche per condividere con la cena e quindi il padre riaccompagnerà la bambina alla casa materna in una fascia oraria compresa tra le 21 e le 21.30.
In difetto, in caso di impossibilità del per impegni di lavoro CP_1
a incontrare la figlia il lunedì a Udine, sempre previo accordo con la sig.ra con almeno due giorni di anticipo, il padre potrà vedere e tenere Pt_1
Perso con sé la figlia per una cena infrasettimanale, nel qual caso recandosi a con oneri a suo esclusivo carico. Pt_2
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche di orario entro le 22.00 di venerdì per i fine settimana ed entro la domenica sera per la giornata del lunedì.
Prende atto del seguente regime di frequentazione per vacanze e Perso festività: durante l'estate la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane, anche non consecutive, periodo da determinarsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
alternanza di ponti scolastici tra i genitori;
durante il periodo natalizio e quello pasquale, Perso trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche con pagina 6 di 8 alternanza delle principali festività, da concordarsi tra i genitori rispettivamente entro il giorno 8 dicembre e 20 febbraio di ogni anno.
▪ CONFERMA a carico del sig. la corresponsione entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese della somma, attualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 227,40 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi su conto corrente intestato alla madre le cui coordinate sono già note.
▪ PRENDE ATTO del percepimento integrale dell'Assegno Unico e ogni equipollente in favore della sig.ra quale genitore collocatario in via Pt_1 prevalente.
▪ PRENDE ATTO che le spese straordinarie, individuate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine rep 34477-15, sono da suddividersi al 50% ciascuno tra i genitori. Perso
▪ PRENDE ATTO che il genitore presso cui si trova si impegna a garantire all'altro la possibilità di effettuare una videochiamata per salutare la figlia nella fascia oraria 19.30-20.00.
▪ PRENDE ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a informarsi tempestivamente sulle condizioni di salute della minore, su eventuali visite da effettuare e sull'esito di quelle svolte.
▪ PRENDE ATTO che i genitori - consapevoli dell'importanza per la figlia di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori – si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
▪ PRENDE ATTO che i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto relativo all'educazione della figlia, nonché si impegnano a comunicare immediatamente i propri recapiti, anche telefonici, oltre che eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti della minore in altre località. Gli eventuali spostamenti Perso all'estero o fuori regione che coinvolgono dovranno essere pagina 7 di 8 previamente comunicati all'altro genitore.
▪ PRENDE ATTO i genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario (es. ricerca certificato
Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti) nell'interesse della bambina.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 17.2.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 8 di 8