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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45251/2023 , introdotta da
(BARI (BA), 14/10/1975), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SILENZI GIANLUCA;
e Controparte_1
(RM), 26/11/1966), con il patrocinio dell'avv. SILENZI GIANLUCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27/07/2016 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1)I coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo 2
rispetto;
2)Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento essendo autosufficienti economicamente;
3)La casa coniugale sita in Pietro Romani n. SC piano: S1 -T1 CP_1
interno 15 è assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto essendosene il marito già da tempo allontanato portando con sé i suoi effetti personali;
4)I coniugi si scambiano fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del
Passaporto e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti d'espatrio;
5)Il Sig. (C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._1
il 26/11/1966 con il presente atto si obbliga a formalizzare il CP_1
trasferimento immobiliare in questione dinnanzi a un proprio Notaio di fiducia e precisamente a cedere e trasferire ad (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], che accetta il trasferimento C.F._2
immobiliare volendo usufruire di tutte le facilitazioni ed agevolazioni fiscali a questo atto connesse, tutti i suoi diritti corrispondenti al 50% pro-indiviso dell'immobile sito in Pietro Romani n.SC piano: S1 t-1 interno 15, CP_1
senza ricevere alcuna somma di denaro, riconoscendo che l'acquisto del bene
è stato per l'intero valore sostenuto dalla moglie ivi Parte_1
compresi costi notarili, imposte, rate di mutuo e arredi. Le parti dichiarano sotto la propria responsabilità che detto trasferimento immobiliare è
funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
3
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione di cui il tribunale si limita a prendere atto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(BARI (BA), 14/10/1975) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 26/11/1966), che hanno contratto matrimonio in data
27/07/2016 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 535, Parte 1 , Serie 3, Anno 2016, alle condizioni di cui alle CP_1
conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 12/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45251/2023 , introdotta da
(BARI (BA), 14/10/1975), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SILENZI GIANLUCA;
e Controparte_1
(RM), 26/11/1966), con il patrocinio dell'avv. SILENZI GIANLUCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27/07/2016 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1)I coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo 2
rispetto;
2)Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento essendo autosufficienti economicamente;
3)La casa coniugale sita in Pietro Romani n. SC piano: S1 -T1 CP_1
interno 15 è assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto essendosene il marito già da tempo allontanato portando con sé i suoi effetti personali;
4)I coniugi si scambiano fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del
Passaporto e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti d'espatrio;
5)Il Sig. (C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._1
il 26/11/1966 con il presente atto si obbliga a formalizzare il CP_1
trasferimento immobiliare in questione dinnanzi a un proprio Notaio di fiducia e precisamente a cedere e trasferire ad (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], che accetta il trasferimento C.F._2
immobiliare volendo usufruire di tutte le facilitazioni ed agevolazioni fiscali a questo atto connesse, tutti i suoi diritti corrispondenti al 50% pro-indiviso dell'immobile sito in Pietro Romani n.SC piano: S1 t-1 interno 15, CP_1
senza ricevere alcuna somma di denaro, riconoscendo che l'acquisto del bene
è stato per l'intero valore sostenuto dalla moglie ivi Parte_1
compresi costi notarili, imposte, rate di mutuo e arredi. Le parti dichiarano sotto la propria responsabilità che detto trasferimento immobiliare è
funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
3
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione di cui il tribunale si limita a prendere atto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(BARI (BA), 14/10/1975) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 26/11/1966), che hanno contratto matrimonio in data
27/07/2016 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 535, Parte 1 , Serie 3, Anno 2016, alle condizioni di cui alle CP_1
conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 12/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi