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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 4.6.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14145 R.G. 2024 TRA
, nato a [...] il giorno 23/09/1961 Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Filippo n.
8-bis, presso lo studio legale dell'avv. Carlo Cutrignelli, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, come da atti RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: personale docente scuola, anzianità pre-ruolo e differenze retributive per progressione stipendiale e attribuzione di fascia stipendiale FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce che è dipendente del a Controparte_1 tempo indeterminato dal 01/09/2006, con decorrenza economica dalla predetta data, nella qualifica professionale di “docente della scuola secondaria di secondo grado.
Deduce che, prima dell'immissione in ruolo aveva svolto presso istituti scolastici statali periodi di servizio pre-ruolo, indicati nel ricorso, di durata non inferiore a quella minima di legge ai sensi dell'art.11 Legge n.124/99, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il e ripetutamente reiterati in virtù delle disposizioni di legge CP_3 di contrattazione collettiva vigente, e che era stato inquadrato in ciascuno anno di cui ai contratti a termine nella posizione stipendiale iniziale, senza alcun riconoscimento della progressione di fascia, conseguente all'anzianità maturata per effetto dei vari contratti succedutesi nel tempo, e che, al momento dell'immissione in ruolo, aveva ottenuto una ricostruzione di carriera che non aveva tenuto conto dell'intera anzianità del periodo di servizio pre-ruolo, non venendo inclusi nel computo i servizi pre-ruolo in maniera integrale. Deduce, altresì, che ha anche maturato il diritto alla liquidazione delle differenze sulle retribuzioni percepite sin dal primo contratto a termine stipulato con l'Amministrazione scolastica e che gli era stato negato il riconoscimento degli incrementi retributivi dovuti in base all'anzianità di servizio maturata secondo quanto previsto dal CCNL del Comparto Scuola, con conseguente ingiustificata decurtazione dell'anzianità di servizio dallo stesso maturata da parte della medesima Amministrazione resistente. Asserisce, pertanto, di aver subito una “disparità di trattamento” con i colleghi di ruolo che pur svolgevano le stesse mansioni e le stesse attività, con conseguente trattamento discriminatorio, vietato da quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1990/70/ CE. Chiede, quindi, dichiarare il suo diritto alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto presso le scuole statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 del predetto accordo quadro sul lavoro con condanna dell'amministrazione scolastica, ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera, con inquadramento nella fascia stipendiale “21/27 anni” a decorrere dal 01/05/2019, corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata con la qualifica di “docente di scuola secondaria di secondo grado”, o comunque a collocarlo nella posizione maturata e di condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.551,55, compresi i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del CCNL Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto.
-LA CONTUMACIA DELL'AMMINSITRAZIONE RESISTENTE L'Amministrazione convenuta non risulta costituita, sebbene ritualmente citata in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Ritualmente instaurato il contraddittorio, anche a seguito della dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente, la causa, ritenuta matura per la decisone, è stata rinviata per la discussione con la fissazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto tale ultimo termine, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
- LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTERO CONVENUTO Deve preliminarmente ritenersi che la qualità di datore di datore di lavoro del CP_1 convenuto, incontroversa, fonda la legittimazione passiva dello stesso nella presente causa, che attiene a fatti e diritti derivanti dal rapporto di pubblico impiego. Va, invero, ritenuto, che anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa (v. Cass. n. 6372 del 21/03/2011 alle cui motivazioni in tema si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c.). Ne consegue che, nel caso in esame, deve ritenersi sussistere la legittimazione passiva, quale unico legittimato passivo, del convenuto. CP_1
- IL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' PRE RUOLO Le allegazioni di cui al ricorso fanno riferimento, in diritto, alla asserita violazione del principio di non discriminazione di derivazione dall'art. 4 della direttiva comunitaria sul lavoro a termine nei confronti del personale a tempo determinato rispetto al personale a tempo indeterminato.
- Il principio di non discriminazione ai sensi della normativa eurounitaria In relazione alla violazione del principio di non discriminazione di derivazione dall'art. 4 della direttiva comunitaria sul lavoro a termine, nel caso in esame, ritiene il tribunale di dover preliminarmente precisare che sebbene le allegazioni di cui al ricorso introduttivo facciano riferimento tanto alla questione della progressione stipendiale per il periodo di servizio pre ruolo quanto alla diversa questione della rilevanza dell'anzianità di ruolo per la corretta ricostruzione di carriera e collocamento nelle fasce stipendiali successivamente all'immissione in ruolo, le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo sono riferite esclusivamente alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 1.5.2019, per effetto della richiesta di accertare il presupposto del diritto all'inquadramento da tale data nella fascia superiore – 21\27 – in virtù dell'anzianità pre ruolo calcolata alla stregua del predetto principio, con decorrenza anteriore a quella riconosciuta dall'amministrazione scolastica in applicazione della normativa nazionale.. Deve pertanto ritenersi circoscritto l'oggetto del giudizio a tale questione. In punto di diritto, va rilevato che lo scrivente già in diverse precedenti pronunce si è uniformato consapevolmente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
– sentenza n.31149\2019 e successiva conforme n. 3474\2020–, a cui si ritiene di dare continuità con la presente pronuncia. Secondo tale orientamento: a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Tanto premesso, va rilevato, in fatto, che dall'esame della documentazione in atti e, in particolare dalle risultanze dello stato matricolare e del decreto di ricostruzione di carriera, allegati al fascicolo di parte ricorrente, si evince che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 485 e 489- come modificato dalla legge n. 124 del 1999 - del TU Scuola, è stata riconosciuta al ricorrente un'anzianità di servizi pre ruolo pari a anni 6 e mesi 8, alla data della immissione in ruolo a tempo indeterminato decorrente dal 1.9.2006. Tale anzianità è stata determinata in applicazione delle norme interne sopra citate, per cui sono stati considerati 8 anni di anzianità – da anno scolastico 1998-1999 a anno scolastico 2005-2006 - , applicando il criterio di “equivalenza” di cui all'art. 489 novellato, di cui i primi 4 anni per intero e i restanti secondo il criterio dei due terzi ai fini giuridici ed economici e il restante un terzo ai soli fini economici, secondo l'art. 485. Nessuna anzianità pre ruolo risulta riconosciuta per i periodi pregressi. In ragione dell'anzianità pre ruolo e dell'anzianità di ruolo maturata è stato quindi disposto l'inquadramento del docente nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia 9\14 anni, con decorrenza dal 1.9.2007. Ai fini della valutazione del rispetto della parità di trattamento, sancita dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, deve procedersi a verificare se il predetto trattamento sia stato deteriore a quello riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato e, a tal fine, non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, dovendosi sommare tutti i periodi di servizio effettivo, risultanti dagli atti, secondo il criterio, indicato dalla Corte di Cassazione, della sommatoria dei periodi di servizio effettivo prestato.
“Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati). Ne consegue che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa S.C. da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass., Sez. L, n. 17892 del 10 settembre 2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio” (cfr. Cass. ordinanza 32576/2023).
Dalla sommatoria di tutti i periodi di servizio pre ruolo risultanti dal citato decreto di ricostruzione di servizio risulta che il ricorrente ha svolto servizio effettivo a tempo determinato per complessivi 97 mesi e 10 giorni che, utilizzando il coefficiente divisorio di 30, corrispondono a 8 anni, 1 mese e 10 giorni. Deve ritenersi che tale sarebbe stata l'anzianità di servizio riconosciuta al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, sicchè deve ritenersi sussistente la discriminazione ingiustificata per il trattamento deteriore ricevuto in sede di ricostruzione di carriera, con conseguente riconoscimento del diritto alla maggiore anzianità di cui sopra. Per effetto di quanto sopra e considerata l'anzianità pre ruolo effettivamente maturata, per quanto sopra, al momento dell'immissione in ruolo, in relazione alla specifica pretesa azionata in questo procedimento – riconoscimento del diritto al passaggio nella posizione stipendiale 21\27 con decorrenza dal 1.5.2019 anziché dal 1.9.2020 – il ricorso è fondato, tenuto conto che, riconosciuta la maggiore effettiva anzianità, il conseguimento della progressione stipendiale nella predetta fascia è maturato effettivamente nella data indicata in ricorso. In accoglimento del ricorso, va pertanto riconosciuta alla ricorrente l'anzianità per il periodo pre ruolo di cui sopra, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e riconoscimento del diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale da 21 a 27 anni con decorrenza dal 1.5.2019 nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute. Ai fini della quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente che appaiono congrui rispetto alle richiamate disposizioni normative di settore – CCNL - , e al computo delle differenze maturate per il riconoscimento del diritto a conseguire in epoca anteriore della fascia stipendiale predetta.
Deve pertanto riconoscersi al ricorrente il diritto all'importo di euro 4.551,55, per la causale predetta, al cui pagamento, oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, va condanna la amministrazione resistente. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa e del tenore e del contenuto delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione di carriera e al riconoscimento della fascia stipendiale da 21 a 27 anni con decorrenza dal 01.05.2019, con ordine alla Amministrazione di procedere all'adeguamento della ricostruzione di carriera e con la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive pari alla somma di euro 4.551,55, oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.700,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA come per legge nonché in euro 49,00 per esborsi da contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 16.10.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 4.6.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14145 R.G. 2024 TRA
, nato a [...] il giorno 23/09/1961 Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Filippo n.
8-bis, presso lo studio legale dell'avv. Carlo Cutrignelli, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, come da atti RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: personale docente scuola, anzianità pre-ruolo e differenze retributive per progressione stipendiale e attribuzione di fascia stipendiale FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce che è dipendente del a Controparte_1 tempo indeterminato dal 01/09/2006, con decorrenza economica dalla predetta data, nella qualifica professionale di “docente della scuola secondaria di secondo grado.
Deduce che, prima dell'immissione in ruolo aveva svolto presso istituti scolastici statali periodi di servizio pre-ruolo, indicati nel ricorso, di durata non inferiore a quella minima di legge ai sensi dell'art.11 Legge n.124/99, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il e ripetutamente reiterati in virtù delle disposizioni di legge CP_3 di contrattazione collettiva vigente, e che era stato inquadrato in ciascuno anno di cui ai contratti a termine nella posizione stipendiale iniziale, senza alcun riconoscimento della progressione di fascia, conseguente all'anzianità maturata per effetto dei vari contratti succedutesi nel tempo, e che, al momento dell'immissione in ruolo, aveva ottenuto una ricostruzione di carriera che non aveva tenuto conto dell'intera anzianità del periodo di servizio pre-ruolo, non venendo inclusi nel computo i servizi pre-ruolo in maniera integrale. Deduce, altresì, che ha anche maturato il diritto alla liquidazione delle differenze sulle retribuzioni percepite sin dal primo contratto a termine stipulato con l'Amministrazione scolastica e che gli era stato negato il riconoscimento degli incrementi retributivi dovuti in base all'anzianità di servizio maturata secondo quanto previsto dal CCNL del Comparto Scuola, con conseguente ingiustificata decurtazione dell'anzianità di servizio dallo stesso maturata da parte della medesima Amministrazione resistente. Asserisce, pertanto, di aver subito una “disparità di trattamento” con i colleghi di ruolo che pur svolgevano le stesse mansioni e le stesse attività, con conseguente trattamento discriminatorio, vietato da quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1990/70/ CE. Chiede, quindi, dichiarare il suo diritto alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto presso le scuole statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 del predetto accordo quadro sul lavoro con condanna dell'amministrazione scolastica, ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera, con inquadramento nella fascia stipendiale “21/27 anni” a decorrere dal 01/05/2019, corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata con la qualifica di “docente di scuola secondaria di secondo grado”, o comunque a collocarlo nella posizione maturata e di condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.551,55, compresi i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del CCNL Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto.
-LA CONTUMACIA DELL'AMMINSITRAZIONE RESISTENTE L'Amministrazione convenuta non risulta costituita, sebbene ritualmente citata in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Ritualmente instaurato il contraddittorio, anche a seguito della dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente, la causa, ritenuta matura per la decisone, è stata rinviata per la discussione con la fissazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto tale ultimo termine, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
- LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTERO CONVENUTO Deve preliminarmente ritenersi che la qualità di datore di datore di lavoro del CP_1 convenuto, incontroversa, fonda la legittimazione passiva dello stesso nella presente causa, che attiene a fatti e diritti derivanti dal rapporto di pubblico impiego. Va, invero, ritenuto, che anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa (v. Cass. n. 6372 del 21/03/2011 alle cui motivazioni in tema si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c.). Ne consegue che, nel caso in esame, deve ritenersi sussistere la legittimazione passiva, quale unico legittimato passivo, del convenuto. CP_1
- IL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' PRE RUOLO Le allegazioni di cui al ricorso fanno riferimento, in diritto, alla asserita violazione del principio di non discriminazione di derivazione dall'art. 4 della direttiva comunitaria sul lavoro a termine nei confronti del personale a tempo determinato rispetto al personale a tempo indeterminato.
- Il principio di non discriminazione ai sensi della normativa eurounitaria In relazione alla violazione del principio di non discriminazione di derivazione dall'art. 4 della direttiva comunitaria sul lavoro a termine, nel caso in esame, ritiene il tribunale di dover preliminarmente precisare che sebbene le allegazioni di cui al ricorso introduttivo facciano riferimento tanto alla questione della progressione stipendiale per il periodo di servizio pre ruolo quanto alla diversa questione della rilevanza dell'anzianità di ruolo per la corretta ricostruzione di carriera e collocamento nelle fasce stipendiali successivamente all'immissione in ruolo, le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo sono riferite esclusivamente alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 1.5.2019, per effetto della richiesta di accertare il presupposto del diritto all'inquadramento da tale data nella fascia superiore – 21\27 – in virtù dell'anzianità pre ruolo calcolata alla stregua del predetto principio, con decorrenza anteriore a quella riconosciuta dall'amministrazione scolastica in applicazione della normativa nazionale.. Deve pertanto ritenersi circoscritto l'oggetto del giudizio a tale questione. In punto di diritto, va rilevato che lo scrivente già in diverse precedenti pronunce si è uniformato consapevolmente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
– sentenza n.31149\2019 e successiva conforme n. 3474\2020–, a cui si ritiene di dare continuità con la presente pronuncia. Secondo tale orientamento: a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Tanto premesso, va rilevato, in fatto, che dall'esame della documentazione in atti e, in particolare dalle risultanze dello stato matricolare e del decreto di ricostruzione di carriera, allegati al fascicolo di parte ricorrente, si evince che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 485 e 489- come modificato dalla legge n. 124 del 1999 - del TU Scuola, è stata riconosciuta al ricorrente un'anzianità di servizi pre ruolo pari a anni 6 e mesi 8, alla data della immissione in ruolo a tempo indeterminato decorrente dal 1.9.2006. Tale anzianità è stata determinata in applicazione delle norme interne sopra citate, per cui sono stati considerati 8 anni di anzianità – da anno scolastico 1998-1999 a anno scolastico 2005-2006 - , applicando il criterio di “equivalenza” di cui all'art. 489 novellato, di cui i primi 4 anni per intero e i restanti secondo il criterio dei due terzi ai fini giuridici ed economici e il restante un terzo ai soli fini economici, secondo l'art. 485. Nessuna anzianità pre ruolo risulta riconosciuta per i periodi pregressi. In ragione dell'anzianità pre ruolo e dell'anzianità di ruolo maturata è stato quindi disposto l'inquadramento del docente nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia 9\14 anni, con decorrenza dal 1.9.2007. Ai fini della valutazione del rispetto della parità di trattamento, sancita dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, deve procedersi a verificare se il predetto trattamento sia stato deteriore a quello riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato e, a tal fine, non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, dovendosi sommare tutti i periodi di servizio effettivo, risultanti dagli atti, secondo il criterio, indicato dalla Corte di Cassazione, della sommatoria dei periodi di servizio effettivo prestato.
“Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati). Ne consegue che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa S.C. da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass., Sez. L, n. 17892 del 10 settembre 2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio” (cfr. Cass. ordinanza 32576/2023).
Dalla sommatoria di tutti i periodi di servizio pre ruolo risultanti dal citato decreto di ricostruzione di servizio risulta che il ricorrente ha svolto servizio effettivo a tempo determinato per complessivi 97 mesi e 10 giorni che, utilizzando il coefficiente divisorio di 30, corrispondono a 8 anni, 1 mese e 10 giorni. Deve ritenersi che tale sarebbe stata l'anzianità di servizio riconosciuta al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, sicchè deve ritenersi sussistente la discriminazione ingiustificata per il trattamento deteriore ricevuto in sede di ricostruzione di carriera, con conseguente riconoscimento del diritto alla maggiore anzianità di cui sopra. Per effetto di quanto sopra e considerata l'anzianità pre ruolo effettivamente maturata, per quanto sopra, al momento dell'immissione in ruolo, in relazione alla specifica pretesa azionata in questo procedimento – riconoscimento del diritto al passaggio nella posizione stipendiale 21\27 con decorrenza dal 1.5.2019 anziché dal 1.9.2020 – il ricorso è fondato, tenuto conto che, riconosciuta la maggiore effettiva anzianità, il conseguimento della progressione stipendiale nella predetta fascia è maturato effettivamente nella data indicata in ricorso. In accoglimento del ricorso, va pertanto riconosciuta alla ricorrente l'anzianità per il periodo pre ruolo di cui sopra, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e riconoscimento del diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale da 21 a 27 anni con decorrenza dal 1.5.2019 nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute. Ai fini della quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente che appaiono congrui rispetto alle richiamate disposizioni normative di settore – CCNL - , e al computo delle differenze maturate per il riconoscimento del diritto a conseguire in epoca anteriore della fascia stipendiale predetta.
Deve pertanto riconoscersi al ricorrente il diritto all'importo di euro 4.551,55, per la causale predetta, al cui pagamento, oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, va condanna la amministrazione resistente. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa e del tenore e del contenuto delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione di carriera e al riconoscimento della fascia stipendiale da 21 a 27 anni con decorrenza dal 01.05.2019, con ordine alla Amministrazione di procedere all'adeguamento della ricostruzione di carriera e con la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive pari alla somma di euro 4.551,55, oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.700,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA come per legge nonché in euro 49,00 per esborsi da contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 16.10.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo