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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19293/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19293/2020 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Parte_1 C.F._1
Barbirotti ( ) presso lo studio del quale, in Salerno al viale G. Verdi n. 12, è C.F._2
elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( e ( , in persona del legale rappresentante p. C.F._4 Controparte_3 P.IVA_1
t., rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Barra Caracciolo ( ) presso lo C.F._5
studio del quale, in Napoli alla via Giovanni Bausan n. 24, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note per la trattazione scritta depositate il giorno 8.10.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio , e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., per sentirli condannare al pagamento dei danni patrimoniali e
[.. non patrimoniali subiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo diffamatorio sul quotidiano
(nella pagina ), nonché alla corresponsione di una somma a titolo di CP_3 Parte_2
pagina 1 di 7 riparazione pecuniaria ex l. n. 47/1948 ed alla pubblicazione dell'emittenda sentenza “sui principali quotidiani a diffusione nazionale, con adeguato rilievo alla pubblicazione stessa”. L'attore ha in particolare dedotto: 1) che in data 9 maggio 2015, è stato pubblicato su Il Mattino - edizione cartacea di
Salerno, nella pagina Diano un articolo dal titolo “Pesca sottomisure denunciato Parte_3 Pt_4
AL jr” che lo individua quale soggetto colto in flagranza di reato e denunciato dalla guardia costiera per pesca di frodo di tonnetti sottomisura;
2) che l'articolo riporta notizie false e diffamatorie, essendo egli totalmente estraneo alla vicenda narrata;
3) di aver subito, in conseguenza della pubblicazione di tale articolo, danni non patrimoniali (considerata la propria condizione sociale,
l'attività in precedenza svolta quale assessore del Comune di Pollica e coordinatore regionale A.N.C.I giovani Campania, nonché figlio dell'ex sindaco di Pollica, ) e patrimoniali (stante la Controparte_4
riduzione del fatturato del proprio ristorante).
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e i quali, Controparte_3 Controparte_1
eccepita la nullità della vocatio in ius nei confronti del direttore p. t. de (così evocato in CP_3 giudizio, pur essendo l'attore ben a conoscenza -per averlo invitato a comparire in sede di mediazione- che al tempo della pubblicazione il direttore era tale ), hanno chiesto il rigetto delle Controparte_2 domande attoree deducendo: i) che la pubblicazione dell'articolo è espressione del diritto (tutelato pure dall'art. 21 Cost.) di cronaca (in particolare, la notizia è “pervenuta alla giornalista de a CP_3 corredo di un comunicato stampa della Capitaneria di Porto di Agropoli” ed era “di rilevante interesse pubblico poiché aveva ad oggetto il contrasto e la repressione da parte delle forze dell'ordine del triste fenomeno della pesca illegale, particolarmente diffusa proprio nel mese di settembre nelle acque del golfo del in quanto interessate dal passaggio stagionale dei tonni” -p. 5 della comparsa di Pt_2
costituzione e risposta); ii) che l'articolo rispetta il requisito della continenza;
iii) che per “mero disguido nell'articolo venne indicato quale autore dell'illecito , figlio dell'ex sindaco Parte_1
di Pollica, , laddove successivamente alla pubblicazione della notizia si apprese dal diretto CP_4
interessato, attraverso il suo avvocato di fiducia, Dario Barbirotti, che ad essere denunciato dalle Per_ forze dell'ordine per pesca di frodo era stato il di lui cugino ”; iv) di aver quindi provveduto a pronta rettifica (il giorno 10 settembre 2015) sull'edizione di Salerno – pagina di Diano Parte_3
(doc. 4); rettifica che, secondo la giurisprudenza di legittimità, comporta pure riduzione del danno non patrimoniale;
v) che difetta il nesso causale tra il fatto (peraltro lecito) della pubblicazione dell'articolo ed i danni lamentati;
vi) che alcuna prova è stata offerta quanto ai pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e che, in subordine, non può non tenersi conto della pressocchè inesistente gravità dell'offesa, del ristretto numero di lettori attinti dall'articolo avuto pure riguardo alla tempestiva rettifica, dell'assenza di dolo da parte della giornalista e del direttore della testata;
vii) che non è
pagina 2 di 7 applicabile la sanzione prevista dall'art. 12, l. n. 47/1948 non essendovi stato alcun dolo del direttore responsabile de . CP_3
A fronte della disposta rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione si è costituito (con atto di tenore analogo a quello degli ulteriori due convenuti) . Concessi i termini previsti Controparte_2 dall'art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettate le istanze di istruttoria orale articolate dall'attore, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, è stata nuovamente fissata, mediante trattazione scritta, per il giorno 11.10.2024.
2. La domanda è fondata con le precisazioni di seguito indicate.
2.1. Ritiene questo Giudice che sia provata l'esistenza del fatto illecito.
Come noto, allorquando il fatto non sia stato già valutato in sede penale, il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa può esser riconosciuto allorquando siano provati i presupposti della responsabilità civile (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 2 luglio 1997, n. 5947); presupposti che, per quanto si dirà, possono ritenersi in concreto provati.
La notizia riportata sulla pagina locale del quotidiano induce (in via diretta -avuto riguardo CP_3 alla sicura attribuzione all'odierno attore del fatto illecito) il lettore ad attribuire al un fatto Pt_1
[.. illecito (la cui veridicità deve pacificamente essere esclusa -si veda anche la rettifica pubblicata da e qui prodotta dai convenuti quale documento 4) che risulta lesivo della reputazione e CP_3 dell'onore della parte;
lesione apprezzabile oltre che alla luce, appunto, dell'ingiusta attribuzione di un fatto illecito, anche in considerazione dell'accostamento tra l'odierno attore ed il di lui padre (ex sindaco di Pollica, tragicamente ucciso), nonché del ruolo pubblico -in passato- assunto a livello locale e dell'attività di ristorazione allo stesso (in una qualche misura -sul punto si veda, tuttavia, quanto di seguito si preciserà) riconducibile ed espressamente richiamata pure nell'articolo oggetto di causa
(“mentre scaricava dalla sua barca i tonnetti che, probabilmente, dovevano servire per preparare pietanze per il suo ristorante”).
A dispetto di quanto prospettato dai convenuti, il fatto illecito oggetto di causa non può ritenersi scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca putativo. Premesso che, come noto, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la continenza (quale esposizione veritiera e corretta del fatto -tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 16 novembre 2007, n. 23798), non è possibile, così come pretendono i convenuti, valorizzare la verità c.d. “putativa”, atteso che la stessa presuppone che il giornalista abbia pur sempre verificato in modo completo e specifico la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione (tra le tantissime, Cass., sez. 1, ord. 11 luglio 2024, n. 19028; Cass., sez. 1, ord. 7 ottobre 2022, n. 29265). I convenuti non hanno tuttavia offerto alcun elemento alla stregua del quale consentire di valutare le verifiche effettivamente condotte quanto alla veridicità della pagina 3 di 7 notizia. Sul punto tali parti si sono limitate a rappresentare che la notizia riproduce il contenuto di un comunicato della capitaneria di porto di Agropoli, ma tale comunicato (pur facilmente reperibile) non hanno prodotto (così non consentendo di verificare tanto il fatto allegato quanto la circostanza -per la verità inverosimile- che il preteso comunicato riportasse pure il nome ed il cognome dell'odierno attore) salvo poi imputare ad un “disguido” (il che è indice, almeno, di una negligenza che ben può, sotto il profilo soggettivo, essere criterio di imputazione dell'illecito civile) l'attribuzione del fatto illecito riportato nell'articolo a . Parte_1
Le considerazioni sin qui svolte non possono essere superate alla luce della mancata possibilità di richiedere, in caso di pubblicazioni su quotidiani, verifiche meno intense rispetto a quelle esigibili per il caso di pubblicazioni connotate da periodicità settimanale o mensile. Un simile argomento (svolto, a partire dalla pagina 7 della comparsa di costituzione e risposta, sulla base di giurisprudenza penale -pur venendo qui in rilievo un illecito civile) non tiene conto del fatto che, per quanto da ultimo osservato, i convenuti non hanno in alcun modo provato l'entità e la natura delle verifiche effettuate (sì che non è dato valutare -neppure in astratto- se una qualche verifica, pur eventualmente compatibile con la natura della testata giornalistica, sia stata svolta).
Da ultimo, non è possibile, ai fini dell'esclusione della responsabilità dei convenuti, valorizzare la documentata rettifica della notizia la quale, nell'impedire (o attenuare) il protrarsi degli effetti lesivi, può (come si dirà) venire in rilievo al fine della quantificazione del danno, ma non consente di ritenere non esistenti le conseguenze lesive già prodottesi (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 15 aprile 2010, n.
9038).
2.2. Con riferimento ai danni occorre osservare quanto segue.
2.2.1. Quanto al danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha in più occasioni osservato come il pregiudizio all'onore ed alla reputazione derivante da una condotta diffamatoria non possa ritenersi sussistente in re ipsa (atteso che il danno risarcibile non coincide con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione), sì che, ai fini del relativo risarcimento,
l'attore deve allegare e provare il danno, potendo peraltro, quanto alla prova, avvalersi pure di presunzioni desumibili, tra l'altro, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima (Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8861; Cass., sez. 3, ord. 18 febbraio 2020, n. 4005).
Ebbene, il danno, quale allegato alla pagina 2 dell'atto di citazione, può ritenersi provato per presunzioni avuto riguardo alla attribuzione all'attore di un fatto di reato pacificamente allo stesso non pagina 4 di 7 ascrivibile, all'accostamento (del tutto ingiustificato) del proprio nome a quello del padre ed al (pur limitato) ruolo pubblico dallo stesso attore, in passato, ricoperto.
La quantificazione (necessariamente equitativa) del danno subito può essere effettuata alla luce dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano (con applicazione delle tabelle 2024) sì da assicurare
“un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi” (Cass., sez. 1, ord. 27 marzo 2024, n. 8248). In particolare, avuto riguardo alla non particolarmente elevata diffusione del mezzo diffamatorio (fermo restando che l'attore non ha dedotto che alla notizia è stata data diffusione anche via web, il non ha offerto elementi per valutare Pt_1
quale sia stato il numero di copie vendute de contenenti la pagina locale relativa alla CP_3
provincia di Salerno), alla non particolare ampiezza dello spazio riservato alla notizia, alla tenue intensità dell'elemento soggettivo (gli elementi acquisiti consentono di imputare il fatto ad una negligenza dei convenuti e, per certo, di escludere il dolo degli stessi), alla rettifica prontamente (il giorno successivo) pubblicata dal giornale ed alla disponenda condanna ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
(che, pure, è tesa a reintegrare il danno), ritiene questo Giudice di potere fare applicazione del parametro offerto dalle tabelle milanesi per le “diffamazioni di tenue gravità” e di potere, nel range così individuato, quantificare il danno non patrimoniale subito nella misura di euro 3.000,00. Tale somma deve essere maggiorata del lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio;
lucro cessante che può essere quantificato sulla base del criterio elaborato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712 (deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutare la somma così quantificata, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti occorre calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale -ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal 4.9.2020, data di proposizione della domanda).
Per effetto dei calcoli che precedono la condanna risulta pari, alla data odierna, ad euro 5.137,23 cui vanno aggiunti (a far data dalla pubblicazione della presente sentenza) gli interessi ex art. 1284, co. 4,
c.c.
La condanna al pagamento della somma sopra indicata deve essere pronunziata nei confronti dei tre convenuti in solido. Infatti, il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista autore dello scritto diffamatorio (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 12 maggio 2024, n. 10252;
Cass., sez. 3, sent. 14 ottobre 2008, n. 25157) tanto ove abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà dell'illecito a titolo di colpa), quanto ove abbia concorso nel delitto di diffamazione ai sensi dell'art. 110 c.p. (nel qual caso risponderà a titolo di dolo). Ancora, ai sensi pagina 5 di 7 dell'art. 11, l. n. 47/1948, deve ravvisarsi pure una responsabilità civile del proprietario e dell'editore
(cfr. pure Cass., sez. 3, sent. 19 settembre 1995, n. 9892).
2.2.2. La domanda relativa al danno patrimoniale non può invece essere accolta per una duplice ragione.
In primis, pur avendo dedotto, quale conseguenza della pubblicazione dell'articolo oggetto di causa, la riduzione del fatturato del “proprio” ristorante (così la pagina 2 dell'atto di citazione), l'attore non solo non ha provato (come invece avrebbe dovuto) di essere, effettivamente, proprietario di un ristorante, ma, addirittura, nel tentativo di provare il danno, ha prodotto documentazione (sulla quale di seguito ci si soffermerà) asseritamente attestante gli incassi di un ristorante individuato mediante il riferimento a tale e ad una partita iva. In definitiva, ove fosse stato provato il danno ed il nesso Persona_2 eziologico tra lo stesso e la pubblicazione dell'articolo, la sola (in quanto - Persona_2
esclusiva- titolare del ristorante) avrebbe potuto far valere la pretesa risarcitoria qui in esame.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, la condanna al risarcimento dal danno patrimoniale non può esser pronunciata poiché neppure risultano offerti elementi idonei ad apprezzare una effettiva riduzione degli incassi del ristorante (si ribadisce, non nella proprietà dell'attore). In particolare: i) non è dato comprendere come siano stati formati i documenti allegati alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; ii) da tali documenti non si evince un calo del fatturato in conseguenza della pubblicazione dell'articolo diffamatorio;
iii) neppure, a ben vedere, è possibile con certezza desumere un calo del fatturato (si ribadisce, ben giustificabile -in astratto- alla luce di ulteriori fattori rispetto a quello richiamato dal ) avuto riguardo al limitato periodo Pt_1
temporale cui fanno riferimento tali documenti ed alla mancata indicazione, negli stessi, di taluni giorni senza che, in proposito, sia stata offerta adeguata spiegazione dalla parte.
3. Anche la domanda di condanna alla sanzione ex art. 12, l. n. 47/48 deve essere rigettata, non potendo
(con riferimento ad alcuno dei convenuti) ascriversi il fatto lesivo a dolo e non essendo, pertanto, in astratto ravvisabile alcun reato (presupposto, invece, dell'applicazione dalla norma da ultimo citata - cfr. Cass, sez. 3, sent. 29 luglio 2015, n. 16054).
4. Quanto, infine, alla invocata pubblicazione della presente sentenza, dato atto che il non si è Pt_1
premurato di indicare la norma alla base della quale la richiesta è stata formulata, ritiene questo
Giudice che la domanda vada qualificata come proposta ai sensi dell'art. 120 c.p.c. (la pubblicazione contemplata dalla legge n. 47/1948 costituisce del resto pena accessoria della sentenza penale di condanna per il reato commesso a mezzo stampa -cfr. Cass., sez. 3, sent. 5 febbraio 2015, n. 2087).
Così qualificata la domanda, tenuto conto della segnalata, limitata diffusione della notizia e del tempo pagina 6 di 7 trascorso, questo Giudice ritiene che, al fine di “contribuire a riparare il danno” (art. 120 c.p.c.), debba essere disposta la condanna dei soccombenti a pubblicare -entro giorni 10 dalla pubblicazione di questo provvedimento- la presente sentenza, per estratto, una sola volta sulla pagina (o, Parte_3 Pt_2 ove non più esistente, su pagina relativa all'area territoriale della provincia di Salerno) de . CP_3
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti previsti dal dal d. m. 147/2022 per i giudizi di cognizione ordinaria innanzi al tribunale di valore sino ad euro 5.200,00 avuto riguardo alla misura in cui le domande proposte dal sono Pt_1
state accolte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertata la responsabilità di , e il in persona del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
legale rappresentante p.t. per il fatto illecito oggetto di causa, li condanna al pagamento, in solido, in favore di , della somma di euro 5.137,23, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla Parte_1
data odierna al saldo;
2) condanna, in solido, , e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentante p.t. a far pubblicare, entro giorni 10, per estratto, la presente sentenza sulla pagina
Cilento/Vallo di Diano (o, ove non più esistente, su pagina relativa all'area territoriale della provincia di Salerno) de;
CP_3
3) condanna , e il in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentante p.t., in solido, al pagamento, in favore dell'avv. Dario Barbirotti, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in € 2.552,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19293/2020 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Parte_1 C.F._1
Barbirotti ( ) presso lo studio del quale, in Salerno al viale G. Verdi n. 12, è C.F._2
elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( e ( , in persona del legale rappresentante p. C.F._4 Controparte_3 P.IVA_1
t., rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Barra Caracciolo ( ) presso lo C.F._5
studio del quale, in Napoli alla via Giovanni Bausan n. 24, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note per la trattazione scritta depositate il giorno 8.10.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio , e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., per sentirli condannare al pagamento dei danni patrimoniali e
[.. non patrimoniali subiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo diffamatorio sul quotidiano
(nella pagina ), nonché alla corresponsione di una somma a titolo di CP_3 Parte_2
pagina 1 di 7 riparazione pecuniaria ex l. n. 47/1948 ed alla pubblicazione dell'emittenda sentenza “sui principali quotidiani a diffusione nazionale, con adeguato rilievo alla pubblicazione stessa”. L'attore ha in particolare dedotto: 1) che in data 9 maggio 2015, è stato pubblicato su Il Mattino - edizione cartacea di
Salerno, nella pagina Diano un articolo dal titolo “Pesca sottomisure denunciato Parte_3 Pt_4
AL jr” che lo individua quale soggetto colto in flagranza di reato e denunciato dalla guardia costiera per pesca di frodo di tonnetti sottomisura;
2) che l'articolo riporta notizie false e diffamatorie, essendo egli totalmente estraneo alla vicenda narrata;
3) di aver subito, in conseguenza della pubblicazione di tale articolo, danni non patrimoniali (considerata la propria condizione sociale,
l'attività in precedenza svolta quale assessore del Comune di Pollica e coordinatore regionale A.N.C.I giovani Campania, nonché figlio dell'ex sindaco di Pollica, ) e patrimoniali (stante la Controparte_4
riduzione del fatturato del proprio ristorante).
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e i quali, Controparte_3 Controparte_1
eccepita la nullità della vocatio in ius nei confronti del direttore p. t. de (così evocato in CP_3 giudizio, pur essendo l'attore ben a conoscenza -per averlo invitato a comparire in sede di mediazione- che al tempo della pubblicazione il direttore era tale ), hanno chiesto il rigetto delle Controparte_2 domande attoree deducendo: i) che la pubblicazione dell'articolo è espressione del diritto (tutelato pure dall'art. 21 Cost.) di cronaca (in particolare, la notizia è “pervenuta alla giornalista de a CP_3 corredo di un comunicato stampa della Capitaneria di Porto di Agropoli” ed era “di rilevante interesse pubblico poiché aveva ad oggetto il contrasto e la repressione da parte delle forze dell'ordine del triste fenomeno della pesca illegale, particolarmente diffusa proprio nel mese di settembre nelle acque del golfo del in quanto interessate dal passaggio stagionale dei tonni” -p. 5 della comparsa di Pt_2
costituzione e risposta); ii) che l'articolo rispetta il requisito della continenza;
iii) che per “mero disguido nell'articolo venne indicato quale autore dell'illecito , figlio dell'ex sindaco Parte_1
di Pollica, , laddove successivamente alla pubblicazione della notizia si apprese dal diretto CP_4
interessato, attraverso il suo avvocato di fiducia, Dario Barbirotti, che ad essere denunciato dalle Per_ forze dell'ordine per pesca di frodo era stato il di lui cugino ”; iv) di aver quindi provveduto a pronta rettifica (il giorno 10 settembre 2015) sull'edizione di Salerno – pagina di Diano Parte_3
(doc. 4); rettifica che, secondo la giurisprudenza di legittimità, comporta pure riduzione del danno non patrimoniale;
v) che difetta il nesso causale tra il fatto (peraltro lecito) della pubblicazione dell'articolo ed i danni lamentati;
vi) che alcuna prova è stata offerta quanto ai pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e che, in subordine, non può non tenersi conto della pressocchè inesistente gravità dell'offesa, del ristretto numero di lettori attinti dall'articolo avuto pure riguardo alla tempestiva rettifica, dell'assenza di dolo da parte della giornalista e del direttore della testata;
vii) che non è
pagina 2 di 7 applicabile la sanzione prevista dall'art. 12, l. n. 47/1948 non essendovi stato alcun dolo del direttore responsabile de . CP_3
A fronte della disposta rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione si è costituito (con atto di tenore analogo a quello degli ulteriori due convenuti) . Concessi i termini previsti Controparte_2 dall'art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettate le istanze di istruttoria orale articolate dall'attore, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, è stata nuovamente fissata, mediante trattazione scritta, per il giorno 11.10.2024.
2. La domanda è fondata con le precisazioni di seguito indicate.
2.1. Ritiene questo Giudice che sia provata l'esistenza del fatto illecito.
Come noto, allorquando il fatto non sia stato già valutato in sede penale, il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa può esser riconosciuto allorquando siano provati i presupposti della responsabilità civile (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 2 luglio 1997, n. 5947); presupposti che, per quanto si dirà, possono ritenersi in concreto provati.
La notizia riportata sulla pagina locale del quotidiano induce (in via diretta -avuto riguardo CP_3 alla sicura attribuzione all'odierno attore del fatto illecito) il lettore ad attribuire al un fatto Pt_1
[.. illecito (la cui veridicità deve pacificamente essere esclusa -si veda anche la rettifica pubblicata da e qui prodotta dai convenuti quale documento 4) che risulta lesivo della reputazione e CP_3 dell'onore della parte;
lesione apprezzabile oltre che alla luce, appunto, dell'ingiusta attribuzione di un fatto illecito, anche in considerazione dell'accostamento tra l'odierno attore ed il di lui padre (ex sindaco di Pollica, tragicamente ucciso), nonché del ruolo pubblico -in passato- assunto a livello locale e dell'attività di ristorazione allo stesso (in una qualche misura -sul punto si veda, tuttavia, quanto di seguito si preciserà) riconducibile ed espressamente richiamata pure nell'articolo oggetto di causa
(“mentre scaricava dalla sua barca i tonnetti che, probabilmente, dovevano servire per preparare pietanze per il suo ristorante”).
A dispetto di quanto prospettato dai convenuti, il fatto illecito oggetto di causa non può ritenersi scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca putativo. Premesso che, come noto, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la continenza (quale esposizione veritiera e corretta del fatto -tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 16 novembre 2007, n. 23798), non è possibile, così come pretendono i convenuti, valorizzare la verità c.d. “putativa”, atteso che la stessa presuppone che il giornalista abbia pur sempre verificato in modo completo e specifico la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione (tra le tantissime, Cass., sez. 1, ord. 11 luglio 2024, n. 19028; Cass., sez. 1, ord. 7 ottobre 2022, n. 29265). I convenuti non hanno tuttavia offerto alcun elemento alla stregua del quale consentire di valutare le verifiche effettivamente condotte quanto alla veridicità della pagina 3 di 7 notizia. Sul punto tali parti si sono limitate a rappresentare che la notizia riproduce il contenuto di un comunicato della capitaneria di porto di Agropoli, ma tale comunicato (pur facilmente reperibile) non hanno prodotto (così non consentendo di verificare tanto il fatto allegato quanto la circostanza -per la verità inverosimile- che il preteso comunicato riportasse pure il nome ed il cognome dell'odierno attore) salvo poi imputare ad un “disguido” (il che è indice, almeno, di una negligenza che ben può, sotto il profilo soggettivo, essere criterio di imputazione dell'illecito civile) l'attribuzione del fatto illecito riportato nell'articolo a . Parte_1
Le considerazioni sin qui svolte non possono essere superate alla luce della mancata possibilità di richiedere, in caso di pubblicazioni su quotidiani, verifiche meno intense rispetto a quelle esigibili per il caso di pubblicazioni connotate da periodicità settimanale o mensile. Un simile argomento (svolto, a partire dalla pagina 7 della comparsa di costituzione e risposta, sulla base di giurisprudenza penale -pur venendo qui in rilievo un illecito civile) non tiene conto del fatto che, per quanto da ultimo osservato, i convenuti non hanno in alcun modo provato l'entità e la natura delle verifiche effettuate (sì che non è dato valutare -neppure in astratto- se una qualche verifica, pur eventualmente compatibile con la natura della testata giornalistica, sia stata svolta).
Da ultimo, non è possibile, ai fini dell'esclusione della responsabilità dei convenuti, valorizzare la documentata rettifica della notizia la quale, nell'impedire (o attenuare) il protrarsi degli effetti lesivi, può (come si dirà) venire in rilievo al fine della quantificazione del danno, ma non consente di ritenere non esistenti le conseguenze lesive già prodottesi (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 15 aprile 2010, n.
9038).
2.2. Con riferimento ai danni occorre osservare quanto segue.
2.2.1. Quanto al danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha in più occasioni osservato come il pregiudizio all'onore ed alla reputazione derivante da una condotta diffamatoria non possa ritenersi sussistente in re ipsa (atteso che il danno risarcibile non coincide con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione), sì che, ai fini del relativo risarcimento,
l'attore deve allegare e provare il danno, potendo peraltro, quanto alla prova, avvalersi pure di presunzioni desumibili, tra l'altro, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima (Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8861; Cass., sez. 3, ord. 18 febbraio 2020, n. 4005).
Ebbene, il danno, quale allegato alla pagina 2 dell'atto di citazione, può ritenersi provato per presunzioni avuto riguardo alla attribuzione all'attore di un fatto di reato pacificamente allo stesso non pagina 4 di 7 ascrivibile, all'accostamento (del tutto ingiustificato) del proprio nome a quello del padre ed al (pur limitato) ruolo pubblico dallo stesso attore, in passato, ricoperto.
La quantificazione (necessariamente equitativa) del danno subito può essere effettuata alla luce dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano (con applicazione delle tabelle 2024) sì da assicurare
“un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi” (Cass., sez. 1, ord. 27 marzo 2024, n. 8248). In particolare, avuto riguardo alla non particolarmente elevata diffusione del mezzo diffamatorio (fermo restando che l'attore non ha dedotto che alla notizia è stata data diffusione anche via web, il non ha offerto elementi per valutare Pt_1
quale sia stato il numero di copie vendute de contenenti la pagina locale relativa alla CP_3
provincia di Salerno), alla non particolare ampiezza dello spazio riservato alla notizia, alla tenue intensità dell'elemento soggettivo (gli elementi acquisiti consentono di imputare il fatto ad una negligenza dei convenuti e, per certo, di escludere il dolo degli stessi), alla rettifica prontamente (il giorno successivo) pubblicata dal giornale ed alla disponenda condanna ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
(che, pure, è tesa a reintegrare il danno), ritiene questo Giudice di potere fare applicazione del parametro offerto dalle tabelle milanesi per le “diffamazioni di tenue gravità” e di potere, nel range così individuato, quantificare il danno non patrimoniale subito nella misura di euro 3.000,00. Tale somma deve essere maggiorata del lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio;
lucro cessante che può essere quantificato sulla base del criterio elaborato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712 (deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutare la somma così quantificata, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti occorre calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale -ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal 4.9.2020, data di proposizione della domanda).
Per effetto dei calcoli che precedono la condanna risulta pari, alla data odierna, ad euro 5.137,23 cui vanno aggiunti (a far data dalla pubblicazione della presente sentenza) gli interessi ex art. 1284, co. 4,
c.c.
La condanna al pagamento della somma sopra indicata deve essere pronunziata nei confronti dei tre convenuti in solido. Infatti, il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista autore dello scritto diffamatorio (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 12 maggio 2024, n. 10252;
Cass., sez. 3, sent. 14 ottobre 2008, n. 25157) tanto ove abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà dell'illecito a titolo di colpa), quanto ove abbia concorso nel delitto di diffamazione ai sensi dell'art. 110 c.p. (nel qual caso risponderà a titolo di dolo). Ancora, ai sensi pagina 5 di 7 dell'art. 11, l. n. 47/1948, deve ravvisarsi pure una responsabilità civile del proprietario e dell'editore
(cfr. pure Cass., sez. 3, sent. 19 settembre 1995, n. 9892).
2.2.2. La domanda relativa al danno patrimoniale non può invece essere accolta per una duplice ragione.
In primis, pur avendo dedotto, quale conseguenza della pubblicazione dell'articolo oggetto di causa, la riduzione del fatturato del “proprio” ristorante (così la pagina 2 dell'atto di citazione), l'attore non solo non ha provato (come invece avrebbe dovuto) di essere, effettivamente, proprietario di un ristorante, ma, addirittura, nel tentativo di provare il danno, ha prodotto documentazione (sulla quale di seguito ci si soffermerà) asseritamente attestante gli incassi di un ristorante individuato mediante il riferimento a tale e ad una partita iva. In definitiva, ove fosse stato provato il danno ed il nesso Persona_2 eziologico tra lo stesso e la pubblicazione dell'articolo, la sola (in quanto - Persona_2
esclusiva- titolare del ristorante) avrebbe potuto far valere la pretesa risarcitoria qui in esame.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, la condanna al risarcimento dal danno patrimoniale non può esser pronunciata poiché neppure risultano offerti elementi idonei ad apprezzare una effettiva riduzione degli incassi del ristorante (si ribadisce, non nella proprietà dell'attore). In particolare: i) non è dato comprendere come siano stati formati i documenti allegati alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; ii) da tali documenti non si evince un calo del fatturato in conseguenza della pubblicazione dell'articolo diffamatorio;
iii) neppure, a ben vedere, è possibile con certezza desumere un calo del fatturato (si ribadisce, ben giustificabile -in astratto- alla luce di ulteriori fattori rispetto a quello richiamato dal ) avuto riguardo al limitato periodo Pt_1
temporale cui fanno riferimento tali documenti ed alla mancata indicazione, negli stessi, di taluni giorni senza che, in proposito, sia stata offerta adeguata spiegazione dalla parte.
3. Anche la domanda di condanna alla sanzione ex art. 12, l. n. 47/48 deve essere rigettata, non potendo
(con riferimento ad alcuno dei convenuti) ascriversi il fatto lesivo a dolo e non essendo, pertanto, in astratto ravvisabile alcun reato (presupposto, invece, dell'applicazione dalla norma da ultimo citata - cfr. Cass, sez. 3, sent. 29 luglio 2015, n. 16054).
4. Quanto, infine, alla invocata pubblicazione della presente sentenza, dato atto che il non si è Pt_1
premurato di indicare la norma alla base della quale la richiesta è stata formulata, ritiene questo
Giudice che la domanda vada qualificata come proposta ai sensi dell'art. 120 c.p.c. (la pubblicazione contemplata dalla legge n. 47/1948 costituisce del resto pena accessoria della sentenza penale di condanna per il reato commesso a mezzo stampa -cfr. Cass., sez. 3, sent. 5 febbraio 2015, n. 2087).
Così qualificata la domanda, tenuto conto della segnalata, limitata diffusione della notizia e del tempo pagina 6 di 7 trascorso, questo Giudice ritiene che, al fine di “contribuire a riparare il danno” (art. 120 c.p.c.), debba essere disposta la condanna dei soccombenti a pubblicare -entro giorni 10 dalla pubblicazione di questo provvedimento- la presente sentenza, per estratto, una sola volta sulla pagina (o, Parte_3 Pt_2 ove non più esistente, su pagina relativa all'area territoriale della provincia di Salerno) de . CP_3
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti previsti dal dal d. m. 147/2022 per i giudizi di cognizione ordinaria innanzi al tribunale di valore sino ad euro 5.200,00 avuto riguardo alla misura in cui le domande proposte dal sono Pt_1
state accolte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertata la responsabilità di , e il in persona del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
legale rappresentante p.t. per il fatto illecito oggetto di causa, li condanna al pagamento, in solido, in favore di , della somma di euro 5.137,23, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla Parte_1
data odierna al saldo;
2) condanna, in solido, , e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentante p.t. a far pubblicare, entro giorni 10, per estratto, la presente sentenza sulla pagina
Cilento/Vallo di Diano (o, ove non più esistente, su pagina relativa all'area territoriale della provincia di Salerno) de;
CP_3
3) condanna , e il in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentante p.t., in solido, al pagamento, in favore dell'avv. Dario Barbirotti, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in € 2.552,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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