Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 976/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 976/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SPAGNUOLO STEFANO ANGELO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, Via G. Spontini n. 11;
E
(Cod. Fis. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. LEARDI SAUL, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vigevano, Via del Popolo n. 22;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in EL UR (MI), in data
29/05/2016, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2016, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori e vengono o affidate in modo condiviso ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori i quali avranno cura della loro crescita, educazione ed istruzione, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
pag. 1 di 5
Karol Wojtyla n. 8 mentre il padre, asportati tutti i suoi beni ed effetti personali, ha già trasferito la residenza a Milano.
Poiché le figlie frequentano la scuola secondaria di primo grado a Vermezzo con EL dalle 7,45 alle 13,45, il padre le potrà tenere con sé: durante il periodo scolastico:
a fine settimana alterni dal venerdì verso le 19/19,30 sino alla domenica riaccompagnandole a casa verso le 18,00; durante la settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie (ad esempio ripetizioni, lavori di gruppo etc) un giorno infrasettimanale dalle 19/19,30 per poi riaccompagnarle a casa dopo cena ma non più tardi delle 22,00. durante i periodi di vacanza:
a fine settimana alterni dal venerdì verso le 19/19,30 alla domenica dopo cena riaccompagnandole a casa non più tardi delle 23,00; durante i periodi di vacanze, sempre compatibilmente con gli impegni di tutti e previo accordo con la madre, anche due giorni infrasettimanali sempre dalle 19/19,30 per poi riaccompagnarle a casa entro le 23,00.
La gestione sopra descritta avrà la possibilità di essere modificata in qualsiasi momento previo accordo tra i genitori e, comunque, ogni qualvolta vi siano degli impegni delle figlie già noti (esempio feste di compleanno di compagni di scuola).
3) e trascorreranno con i genitori il giorno di Natale, il 31 dicembre, il Per_1 Per_2 primo dell'anno, l'Epifania, Pasqua e pasquetta secondo il principio dell'alternanza (a titolo esemplificativo e trascorreranno il giorno di Natale 2024, il primo Per_1 Per_2 dell'anno ed il giorno di pasquetta 2025 con la madre mentre trascorreranno con il padre il 31 dicembre 2024, l'Epifania ed il giorno di Pasqua 2025 e così di seguito).
4)Le vacanze natalizie così come le vacanze estive verranno gestite dai genitori di volta in volta in ragione degli impegni lavorativi e, comunque, in detto periodo il padre potrà tenere con sé le figlie anche più giorni consecutivi, previo accordo con la madre.
5)Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata a mezzo pag. 2 di 5 bonifico bancario iban [...] anticipatamente entro il giorno
15 di ogni mese, mantenimento che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo della vita, a partire dall'anno successivo la sentenza di separazione.
6)Il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese extra assegno relative alle figlie di cui al protocollo d'intesa del tribunale di Pavia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)ticket per esami, b) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
c) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici, e) spese per lenti ed occhiali;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pag. 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i casi di spesa sanitaria in via d'urgenza e, comunque, per quanto attiene alle spese straordinarie che richiedono un preventivo accordo tra i genitori, qualora tale accordo non venga raggiunto per parere contrario di uno dei due genitori ed uno dei due decida di affrontare ugualmente la spesa la stessa dovrà essere sopportata per l'intero da quest'ultimo.
7)L'attuale assegno unico e universale per i figli a carico e/o qualsivoglia ulteriore, successivo, diverso contributo a favore delle figlie previsto ex lege, verrà richiesto dalla IG e dalla stessa direttamente percepito per l'intera Controparte_1 somma ed all'uopo il IG , da ora e per il futuro, si obbliga e si obbligherà ad Pt_1
aderire e prestare il consenso alla relativa domanda di riconoscimento ed erogazione esclusiva a favore della IG . Controparte_1
8)Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie delle figlie saranno al 50% tra i genitori.
9)I genitori si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero o carta d'identità valida per l'espatrio delle figlie ed all'uopo si conferiscono assenso reciproco ed impegno concreto a sottoscrivere tutti i documenti necessari al rilascio e rinnovo dei predetti documenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi pag. 4 di 5 riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in EL UR (MI), Controparte_1
in data 29/05/2016, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2016;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 10/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5