Ordinanza cautelare 11 gennaio 2018
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01645/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01471/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2017, proposto da
RA MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Catia Giammarruto e Gianluca Signore, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Signore in Lecce, via dei Protonobilissimi n. 8;
contro
Ministero della Giustizia, Prima Sottocommissione Esami Avvocato Sessione Anno 2016 c/o Corte Appello di Lecce, Sottocommissione Esami Avvocato Sessione Anno 2016 c/o Corte Appello di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
- del verbale n. 109 del 6 settembre 2017, redatto dalla 1^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato – Sessione 2016, istituita presso la Corte di Appello di Lecce, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non abilitata all'esercizio della professione di Avvocato;
- del verbale n. 104 del 7 luglio 2017 delle Sottocommissioni per gli esami di Avvocato - Sessione 2016, istituite presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui è stato stabilito che: “ Per quanto riguarda la formulazione delle domande, ritenuto che al momento non vi è obbligo di istituire il meccanismo di estrazione a sorte delle domande, previsto dalla legge 247/2012, stabiliscono che per lo svolgimento della prova orale dovrà essere utilizzato il criterio della domanda non precostituita” ;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;
- nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della Ricorrente alla ripetizione della prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Giustizia, Prima Sottocommissione Esami Avvocato Sessione Anno 2016 c/o Corte Appello di Lecce e Sottocommissione Esami Avvocato Sessione Anno 2016 c/o Corte Appello di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
Sono impugnati gli atti epigrafati con i quali la ricorrente “ preso atto della votazione sia nelle prove scritte che nella prova orale” , non ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione forense di Avvocato;
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: A] VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 47 DELLA LEGGE N. 247/2012. ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE ELABORATE DALLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE 2016 - NEL VERBALE N. 3 DEL 19.05.2017. ECCESSO DI POTERE. B] VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL DPR N. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROVE DI ESAME. C] VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26, comma 1, DEL R.D. N. 37/1934.
Il 7 dicembre 2017 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza collegiale n.22/2018, pronunciata in esito alla udienza in camera di consiglio del 9 gennaio 2018, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
Con memoria depositata il 30 giugno 2022 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso “ poiché, successivamente alla proposizione dello stesso, ha nuovamente sostenuto e superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato ”.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2022, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto che:
- a seguito della sopravvenienza citata (rappresentata dalla dichiarazione espressa dalla ricorrente con la memoria del 30 giugno 2022) al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
-invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione;
-in quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse;
- le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti (stante la richiesta in tal senso manifestata dalla ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO