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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4103/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4103 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 trattenuta in decisione il 27.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
e C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera (PI), Parte_2 C.F._1 via Salvo D'acquisto n. 42, presso lo studio dell'avv. ERICA FERRINI, che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponenti
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
e (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), CP_1 C.F._2
Lungarno Gambacorti n. 55, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI CELANO, che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opponenti contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, quale cessionaria di e per essa la mandataria elettivamente Controparte_3 CP_4 domiciliata in Pisa, via Cavour n. 27 presso lo studio dell'avv. CENNI ELENA, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
1 - opposta
Oggetto: “Fideiussione - Polizza fideiussoria”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 la società e hanno proposto opposizione avverso il Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 1026/2017 emesso in data 29 giugno 2017, con cui il Tribunale di Pisa ha ingiunto a quale debitrice principale, e a , e quale socio Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_1 accomandatario di in qualità di fideiussori, di pagare immediatamente a la CP_1 Controparte_3 somma di € 223.043,35, di cui € 71.002,43 derivanti dal saldo passivo del conto corrente n. 30024391; €
67.338,99 a titolo di saldo debitore del conto anticipi 3047023; € 84.701,93 derivanti da scoperto sul conto anticipi n. 3027262, oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui al ricorso sul capitale ivi indicato e oltre le spese della procedura monitoria.
Con l'azione svolta, gli opponenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1026/2017 emesso dal Tribunale di Pisa in data 29 giugno 2017 e notificato in data 6 luglio 2017; 2. nel merito, per i motivi esposti in narrativa dichiarare nulla e/o invalida o inesistente, o, comunque, inefficace nei confronti di
Sig. la fideiussione omnibus del 5 aprile 2004 poi modificata in data 27 maggio 2005 e, per Parte_2
l'effetto, accertare la sua/loro non vincolatività o la liberazione in relazione alle predette fideiussioni e che nulla è dovuto da parte del Sig. a per il titolo di cui in premessa e Parte_2 Controparte_3 conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
1026/2017 emesso dal Tribunale di Pisa emesso in data 29 giugno 2017 e notificato in data 6 luglio
2017, con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese relative alla procedura monitoria;
3. sempre nel merito, per i motivi esposti in narrativa dichiarare nulla e/o invalida o inesistente, o, comunque, inefficace nei confronti di la fideiussione omnibus del 18 gennaio 2013 Controparte_1
e, per l'effetto, accertare la sua/loro non vincolatività o la liberazione in relazione alla predetta fideiussione e che nulla è dovuto da parte di e del Sig. a Controparte_1 CP_1 CP_3 per il titolo di cui in premessa e conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace o, comunque,
[...] revocare il decreto ingiuntivo n. 1026/2017 emesso dal Tribunale di Pisa emesso in data 29 giugno 2017
e notificato in data 6 luglio 2017 , con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese relative
2 alla procedura monitoria;
4. sempre nel merito ed in subordine, modificare il decreto ingiuntivo n.
1026/2017, emesso dal Tribunale di Pisa in data 29 giugno 2017 e notificato in data 6 luglio 2017, ed accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito vantato dalla parte ricorrente e, per l'effetto, ridurre per quanto di ragione le avverse pretese patrimoniali nei limiti del giusto e del provato, anche a seguito di espletanda C.T.U. tecnico-contabile;
5. in ogni caso, e per gli effetti, ordinare a ed a tutti i Conservatori dei Registri Controparte_3 immobiliari la cancellazione delle ipoteche giudiziali già iscritte o che saranno iscritte in esecuzione del decreto ingiuntivo 1026/2017 emesso dal Tribunale di Pisa sui beni immobili di proprietà di
[...]
, e del Sig.
6. in ogni caso, con Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_1 vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario (nella misura del
15% su diritti ed onorari), CNP ed IVA come per legge”.
A sostegno delle domande svolte, la difesa opponente ha dedotto: a) con riferimento alla posizione di e - la non conformità della copia della fideiussione del 18.01.2023 CP_1 Controparte_1 versata in atti rispetto al documento originale e comunque il carattere apocrifo della sottoscrizione in apposta in calce a detto documento da quale persona fisica e socio accomandatario della CP_1
- l'applicabilità del rimedio ex art. 1956 c.c. atteso che in data 5 febbraio 2013 Controparte_1
e 22 febbraio 2013 ha concesso due nuove linee di credito di importo consistente (oltre Controparte_3
165.000 euro) a nonostante fosse consapevole della grave crisi finanziaria e patrimoniale Parte_1 della società, successivamente sciolta e messa in liquidazione il 28 ottobre 2013, senza richiedere la speciale autorizzazione prescritta dalla citata norma a e/o i quali non hanno CP_1 CP_1 ricevuto alcuna informativa sull'aggravamento del rischio delle garanzie (ipoteticamente) da essi rilasciate;
- l'applicabilità, al caso di specie, dell'art 1957 c.c., stante l'attivazione delle azioni di recupero dei crediti da parte di dopo più di 36 mesi dalla scadenza dalla scadenza Controparte_3 dell'obbligazione, in violazione di quanto pattuito all'art 5 del contratto di fideiussione asseritamente sottoscritto da b) con riferimento alla posizione di - la nullità della fideiussione CP_1 Parte_2
(del 2013); c) con riferimento alla posizione di tutti gli opponenti: - l'applicazione nei rapporti tra Parte_1
e l'istituto bancario di interessi anatocistici e superiori al tasso soglia, nonché di commissioni e
[...] spese illegittime per complessivi € 137.557,71; - la nullità e indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale intercorso fra e l'istituto bancario con Parte_1 riferimento ai tassi di interesse creditori e debitori da applicarsi ai rapporti oggetto di causa e comunque
3 l'indiscriminato e arbitrario esercizio da parte della banca dello ius variandi in ordine alle condizioni contrattuali pattuite con in chiara violazione dell'art. 118 del TUB. Parte_1
In data 05.02.2018 si è ritualmente costituita a mezzo della mandataria Controparte_2
quale cessionaria di che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo: CP_4 Controparte_3
- l'infondatezza del disconoscimento della sottoscrizione a nome di apposta in calce alla CP_1 fideiussione e pertanto la piena validità ed efficacia del negozio fideiussorio;
- l'inoperatività del meccanismo liberatorio di cui all'art 1956 c.c. in favore di e atteso CP_1 Controparte_1 che: a) la situazione economico finanziaria della al momento della concessione delle due Parte_1 ulteriori linee di credito erogate in data 5.2.2013 e 22.2.2013 era rimasta invariata rispetto al momento, di poco precedente, della sottoscrizione della garanzia fideiussoria (18.01.2013), in cui non sussistevano indici rivelatori dello stato d'insolvenza o comunque di difficoltà economica della debitrice principale;
b) i garanti erano a conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria della la quale Parte_1 apparteneva al nel ruolo di controllata ed aveva come unico socio la Controparte_5 società PICAM S.r.l., partecipata al 98% del capitale dalla e per il 2% del capitale da CP_1 Pt_2
; - l'inapplicabilità dell'art 1957 c.c., stante la tempestività dell'azione della che ha
[...] CP_6 depositato il ricorso monitorio prima della scadenza del termine pattuito di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione; - la corretta pattuizione ed applicazione di tutte le condizioni economiche relative ai rapporti da cui sorge il credito azionato;
- la genericità delle eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla presunta applicazione di interessi anatocistici e all'arbitrario esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto bancario;
- l'insussistenza di iscrizioni ipotecarie a carico degli opponenti.
Con ordinanza del 22.02.2018 è stata dichiarata la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di e CP_1 Controparte_1
La causa è stata istruita per tabulas e tramite CTU grafologica tesa ad accertare l'autografia della sottoscrizione in calce alla fideiussione datata 18.1.2013 ad apparente firma (relazione CP_1 finale depositata in data 03.05.2021), successivamente integrata con relazione peritale depositata in data
10.02.2023.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1026/2017 emesso in data 29 giugno 2017, con cui il Tribunale di Pisa ha ingiunto a quale debitrice principale, Parte_1
4 e a Nelli Guidi, e in qualità di garanti in forza delle polizze fideiussorie da essi CP_1 CP_1 sottoscritte rispettivamente in data 5.4.2004 e 18.01.2013, di pagare immediatamente a Controparte_3 la somma complessiva di € 223.043,35, di cui € 71.002,43 per scoperto di conto corrente n. 30024391; €
67.338,99 per scoperto conto anticipi n. 3047023; € 84.701,93 per scoperto conto anticipi n. 3027262 oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui al ricorso sul capitale ivi indicato e oltre le spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, la difesa opponente ha dedotto, in primis, il carattere apocrifo della firma apparentemente riconducibile al presunto garante “ apposta in calce alla fideiussione datata CP_1
18.01.2013 e comunque l'applicabilità al negozio fideiussorio degli articoli 1956 c.c. e 1957 c.c., eccependo, per l'effetto, la nullità della garanzia con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di e della CP_1 Controparte_1
Inoltre, ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e superiori al tasso soglia, nonché di commissioni e spese illegittime sui rapporti intercorsi fra la debitrice principale e l'istituto bancario opposto e, dunque, l'errata quantificazione della pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Il thema decidendum verte, pertanto: a) dell'accertamento della validità ed efficacia delle fideiussioni in tesi rilasciate dagli opponenti, con particolare riguardo alla autenticità della sottoscrizione apposta dal presunto garante in calce alla fideiussione datata 18.01.2013; b) dell'accertamento della CP_1 sussistenza e della quantificazione del credito azionato tramite la verifica del calcolo degli interessi e delle spese applicati dall'istituto bancario ai rapporti intercorsi con la debitrice principale Parte_1
2. L'opposizione è fondata limitatamente alla posizione di e mentre CP_1 Controparte_1 va rigettata con riferimento alla posizione di e Parte_1 Parte_2
3. Per quanto riguarda la posizione dei presunti garanti e la CTU CP_1 Controparte_1 grafologica espletata sulla fideiussione datata 18.01.2013 ha accertato che la sottoscrizione asseritamente ivi apposta da quale persona fisica e in qualità di socio accomandatario della CP_1 CP_1 [...] non è in realtà riconducibile al soggetto avete tale nome e cognome, odierno opponente. CP_1
Invero, il CTU nella propria relazione, i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente completa e immune da vizi logici o metodologici, ha accertato che “la sottoscrizione in calce alla fideiussione in data 18.1.2013 ad apparente firma non è autentica” (pag. 24 della relazione CP_1 depositata il 03.05.2021), ribadendo tali conclusioni nella relazione integrativa alla CTU del 10.02.2023
(pag. 9 della relazione integrativa).
5 Pertanto, stante l'accertato carattere apocrifo della sottoscrizione di e la conseguente CP_1 inefficacia nei suoi confronti del contratto prodotto, in assenza di un valido vincolo negoziale idoneo a fondare la responsabilità patrimoniale del garante, il decreto ingiuntivo, limitatamente alla posizione di quest'ultimo, deve essere revocato (mancando, si ripete, altra prova scritta che LL CP_1
e LL abbiano manifestato la volontà di mettere il proprio patrimonio a disposizione
[...] CP_1 del creditore di ). Parte_1
4. Diversamente, l'opposizione introdotta da infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_2
In proposito, va chiarito innanzitutto che non si comprende come mai la difesa opponente, a pag. 4 dell'atto di citazione (ove si legge “4. Di seguito per chiarezza espositiva i punti sub A), B) e C) sono relativi alla posizione di e del Sig. mentre i punti B), A) e C) sono relativi alla CP_1 CP_1 posizione del Sig. infine, soltanto il punto C) è relativo alla posizione di .”), abbia Parte_2 Pt_1 riferito gli argomenti trattati ai punti B), A) e C) alla parte opponente , Parte_2 Parte_1 dal momento che: - il punto B) riguarda, per sua stessa formulazione letterale, la fideiussione conclusa il
18.1.2013, vale a dire quella attribuita (in modo inveritiero, come si è detto) a alla CP_1
E' appena il caso di precisare che l'opponente, ove mai, avrebbe dovuto Controparte_1 muovere contestazioni al contratto di fideiussione del 5.4.2004, sovrapponendo – altrimenti (come in effetti avvenuto) – i motivi di doglianza e pretesa invalidità dei due negozi giuridici considerati;
- il punto
C) riguarda il quantum debeatur: chiarito che, diversamente da quanto dedotto, le doglianze non appaiono riferite alla posizione della sola , le stesse attengono a profili diversi dalla Parte_1 radicale nullità del contratto, per cui saranno esaminati infra; - il punto A) è del pari riferito alla falsità delle firme apposte in calce alla fideiussione del 18.1.2013, e quindi a questione che di certo esula dalla agitata “nullità/inefficacia” della fideiussione del 2004.
In tale contesto, è di evidenza che la invalidità/inefficacia del contratto di fideiussione eccepita dagli opponenti e carente, a monte, di allegazioni circostanziate e precise, Parte_1 Parte_2 sviluppate in modo talmente generico da non consentire neppure un esame nel merito delle stesse.
Il mancato rispetto dell'onere di allegazione che incombe alla parte opponente non può ritenersi sanato neppure dalle difese svolte dalla medesima parte in sede di comparsa conclusionale, laddove si legge, a pagg. 1 e 2 “A) Inefficacia della fideiussione omnibus del 18 gennaio 2013 1. Per quanto riguarda la fideiussione omnibus rilasciata dal Sig. (doc. 8 di controparte e doc. 12) si evidenzia che la Parte_2 stessa deve essere considerata nulla o invalida e comunque priva di effetti (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto) dal momento che riproduce le clausole dello schema ABI in tema di contratto
6 di fideiussione, censurate dall'Antitrust. In effetti, le clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8 ripropongono il contenuto delle clausole considerate intesa anti concorrenziale (docc. 13-14), con la conseguenza che la fideiussione è nulla e/o invalida ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Inoltre, pur volendo accedere alla tesi della nullità parziale della fideiussione, sarebbe nulla la clausola di cui all'art. 6 della stessa, con la conseguenza che troverebbe applicazione la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che la fideiussione sarebbe divenuta inefficace per l'attivazione tardiva nei confronti del debitore principale: in ogni caso il decreto ingiuntivo impugnato dovrà essere revocato e/o dichiarato inefficace nel confronti del Sig. . Parte_2
A prescindere dal fatto che la difesa opponente ha nuovamente richiamato la fideiussione del 18.1.2013, pur intendendo riferirsi, sembrerebbe, al contratto di garanzia sottoscritto da risalente Parte_2 al 2004, si rileva che le deduzioni concernenti la nullità per violazione dello schema ABI sono tardive, in quanto proposte in un momento in cui il thema decidendum ac probandum erano cristallizzati.
Trattandosi di nullità parziale, non rilevabile d'ufficio, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta in giudizio, al fine di consentire alla controparte di poter svolgere le proprie difese sul punto (in ogni caso, a fini di completezza si osserva che la deduzione difensiva risulta indimostrata, atteso che la parte non ha tempestivamente prodotto in giudizio lo schema ABI, così non assolvendo all'onere della prova su cui si richiama, da ultimo, Cass. civ., 17/01/2025, n. 1170).
5. Proseguendo, sono infondate le eccezioni sollevate dalla difesa opponente in ordine alla presunta applicazione di interessi, spese e commissioni varie praticate da nei confronti di CP_3 Parte_1
e non dovute o, comunque, arbitrariamente applicate dalla banca a vario titolo.
Invero, la parte debitrice non ha allegato con sufficiente precisione né ha offerto elementi probatori a sostegno di quanto asserito circa le violazioni delle pattuizioni contrattuali in tesi commesse dall'istituto bancario nei rapporti con al punto che sarebbe stata inammissibile – in quanto meramente Parte_1 esplorativa - la nomina di un C.T.U. contabile.
E' noto infatti che per l'espletamento di una CTU econometrica non è sufficiente la mera enunciazione in modo del tutto generico ed astratto sulla illegittima pratica di anatocismo o la applicazione illegittima di interessi ultra legali o usurari ad attivare il procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente illegittime in ambito bancario, unitamente alle pronunce di giurisprudenza sul tema, non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che continua a gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo anche nella materia bancaria.
7 6. Non è accolta la domanda, svolta da , con cui Parte_2 Parte_1
è stato chiesto di ordinare la cancellazione di ipoteche iscritte/da iscriversi in forza del d.i. opposto.
Premesso che non è possibile ordinare la cancellazione per eventuali ipoteche “future”, quanto a quelle in tesi esistenti, è poi la difesa opposta, in sede di memorie di replica, a dichiarare che iscrizioni ipotecarie non ve ne sono state (fermo restando che, nei precedenti scritti, gli opponenti non avevano precisato gli estremi dette ipoteche e neppure indicato quali beni immobili fossero stati interessati).
7. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, atteso che lo stesso non avrebbe dovuto essere emesso nei confronti di e per mancanza di valido ed efficace CP_1 Controparte_1 titolo contrattuale;
è invece accertato il diritto di credito ventato in sede monitoria nei confronti Parte_1
e che vanno quindi condannate al pagamento del relativo importo con la presente
[...] Parte_2 sentenza.La regolamentazione delle spese di lite tiene conto del fatto che gli opponenti sono portatori di posizioni sostanziali e processuali differenziate, rispetto alle quali in corso di causa è venuto meno il cumulo di domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e Parte_2 Parte_1
(art. 91c.p.c.), per le domande dagli stessi introdotte e rigettate;
seguono invece la soccombenza della opposta (art. 91 c.p.c.) rispetto alle domande, accolte, di e della CP_1 CP_1
AS.
[...]
Dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese vive (CU e iscrizione a ruolo sono poste a carico della opposta nella misura di ½, tenuto conto che il restante ½ rimane a carico degli opponenti soccombenti).
Il costo della CTU grafologica (i cui compensi sono stati liquidati con separato decreto) è posto definitivamente a carico della opposta, soccombente sulla relativa domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione limitatamente alla posizione di CP_1 Controparte_1
[...]
REVOCA il d.i. del Tribunale di Pisa n. 1026/2017, emesso in data 29 giugno 2017;
8 CONDANNA gli opponenti , in persona del liquidatore pro Parte_1 tempore, e in solido tra loro, al pagamento in favore della opposta dell'importo indicato Parte_2 nel d.i. oggetto di causa, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA gli opponenti e (in solido tra Parte_1 Parte_2 loro) alla refusione in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'opposta alla refusione, in favore di (in Controparte_7 solido), delle spese di lite che liquida in euro 203,25 per spese vive, euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente a carico della opposta i costi della CTU grafologica, già liquidati con separato decreto.
Si comunichi.
Pisa, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4103 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 trattenuta in decisione il 27.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
e C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera (PI), Parte_2 C.F._1 via Salvo D'acquisto n. 42, presso lo studio dell'avv. ERICA FERRINI, che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponenti
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
e (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), CP_1 C.F._2
Lungarno Gambacorti n. 55, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI CELANO, che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opponenti contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, quale cessionaria di e per essa la mandataria elettivamente Controparte_3 CP_4 domiciliata in Pisa, via Cavour n. 27 presso lo studio dell'avv. CENNI ELENA, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
1 - opposta
Oggetto: “Fideiussione - Polizza fideiussoria”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 la società e hanno proposto opposizione avverso il Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 1026/2017 emesso in data 29 giugno 2017, con cui il Tribunale di Pisa ha ingiunto a quale debitrice principale, e a , e quale socio Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_1 accomandatario di in qualità di fideiussori, di pagare immediatamente a la CP_1 Controparte_3 somma di € 223.043,35, di cui € 71.002,43 derivanti dal saldo passivo del conto corrente n. 30024391; €
67.338,99 a titolo di saldo debitore del conto anticipi 3047023; € 84.701,93 derivanti da scoperto sul conto anticipi n. 3027262, oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui al ricorso sul capitale ivi indicato e oltre le spese della procedura monitoria.
Con l'azione svolta, gli opponenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1026/2017 emesso dal Tribunale di Pisa in data 29 giugno 2017 e notificato in data 6 luglio 2017; 2. nel merito, per i motivi esposti in narrativa dichiarare nulla e/o invalida o inesistente, o, comunque, inefficace nei confronti di
Sig. la fideiussione omnibus del 5 aprile 2004 poi modificata in data 27 maggio 2005 e, per Parte_2
l'effetto, accertare la sua/loro non vincolatività o la liberazione in relazione alle predette fideiussioni e che nulla è dovuto da parte del Sig. a per il titolo di cui in premessa e Parte_2 Controparte_3 conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
1026/2017 emesso dal Tribunale di Pisa emesso in data 29 giugno 2017 e notificato in data 6 luglio
2017, con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese relative alla procedura monitoria;
3. sempre nel merito, per i motivi esposti in narrativa dichiarare nulla e/o invalida o inesistente, o, comunque, inefficace nei confronti di la fideiussione omnibus del 18 gennaio 2013 Controparte_1
e, per l'effetto, accertare la sua/loro non vincolatività o la liberazione in relazione alla predetta fideiussione e che nulla è dovuto da parte di e del Sig. a Controparte_1 CP_1 CP_3 per il titolo di cui in premessa e conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace o, comunque,
[...] revocare il decreto ingiuntivo n. 1026/2017 emesso dal Tribunale di Pisa emesso in data 29 giugno 2017
e notificato in data 6 luglio 2017 , con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese relative
2 alla procedura monitoria;
4. sempre nel merito ed in subordine, modificare il decreto ingiuntivo n.
1026/2017, emesso dal Tribunale di Pisa in data 29 giugno 2017 e notificato in data 6 luglio 2017, ed accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito vantato dalla parte ricorrente e, per l'effetto, ridurre per quanto di ragione le avverse pretese patrimoniali nei limiti del giusto e del provato, anche a seguito di espletanda C.T.U. tecnico-contabile;
5. in ogni caso, e per gli effetti, ordinare a ed a tutti i Conservatori dei Registri Controparte_3 immobiliari la cancellazione delle ipoteche giudiziali già iscritte o che saranno iscritte in esecuzione del decreto ingiuntivo 1026/2017 emesso dal Tribunale di Pisa sui beni immobili di proprietà di
[...]
, e del Sig.
6. in ogni caso, con Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_1 vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario (nella misura del
15% su diritti ed onorari), CNP ed IVA come per legge”.
A sostegno delle domande svolte, la difesa opponente ha dedotto: a) con riferimento alla posizione di e - la non conformità della copia della fideiussione del 18.01.2023 CP_1 Controparte_1 versata in atti rispetto al documento originale e comunque il carattere apocrifo della sottoscrizione in apposta in calce a detto documento da quale persona fisica e socio accomandatario della CP_1
- l'applicabilità del rimedio ex art. 1956 c.c. atteso che in data 5 febbraio 2013 Controparte_1
e 22 febbraio 2013 ha concesso due nuove linee di credito di importo consistente (oltre Controparte_3
165.000 euro) a nonostante fosse consapevole della grave crisi finanziaria e patrimoniale Parte_1 della società, successivamente sciolta e messa in liquidazione il 28 ottobre 2013, senza richiedere la speciale autorizzazione prescritta dalla citata norma a e/o i quali non hanno CP_1 CP_1 ricevuto alcuna informativa sull'aggravamento del rischio delle garanzie (ipoteticamente) da essi rilasciate;
- l'applicabilità, al caso di specie, dell'art 1957 c.c., stante l'attivazione delle azioni di recupero dei crediti da parte di dopo più di 36 mesi dalla scadenza dalla scadenza Controparte_3 dell'obbligazione, in violazione di quanto pattuito all'art 5 del contratto di fideiussione asseritamente sottoscritto da b) con riferimento alla posizione di - la nullità della fideiussione CP_1 Parte_2
(del 2013); c) con riferimento alla posizione di tutti gli opponenti: - l'applicazione nei rapporti tra Parte_1
e l'istituto bancario di interessi anatocistici e superiori al tasso soglia, nonché di commissioni e
[...] spese illegittime per complessivi € 137.557,71; - la nullità e indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale intercorso fra e l'istituto bancario con Parte_1 riferimento ai tassi di interesse creditori e debitori da applicarsi ai rapporti oggetto di causa e comunque
3 l'indiscriminato e arbitrario esercizio da parte della banca dello ius variandi in ordine alle condizioni contrattuali pattuite con in chiara violazione dell'art. 118 del TUB. Parte_1
In data 05.02.2018 si è ritualmente costituita a mezzo della mandataria Controparte_2
quale cessionaria di che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo: CP_4 Controparte_3
- l'infondatezza del disconoscimento della sottoscrizione a nome di apposta in calce alla CP_1 fideiussione e pertanto la piena validità ed efficacia del negozio fideiussorio;
- l'inoperatività del meccanismo liberatorio di cui all'art 1956 c.c. in favore di e atteso CP_1 Controparte_1 che: a) la situazione economico finanziaria della al momento della concessione delle due Parte_1 ulteriori linee di credito erogate in data 5.2.2013 e 22.2.2013 era rimasta invariata rispetto al momento, di poco precedente, della sottoscrizione della garanzia fideiussoria (18.01.2013), in cui non sussistevano indici rivelatori dello stato d'insolvenza o comunque di difficoltà economica della debitrice principale;
b) i garanti erano a conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria della la quale Parte_1 apparteneva al nel ruolo di controllata ed aveva come unico socio la Controparte_5 società PICAM S.r.l., partecipata al 98% del capitale dalla e per il 2% del capitale da CP_1 Pt_2
; - l'inapplicabilità dell'art 1957 c.c., stante la tempestività dell'azione della che ha
[...] CP_6 depositato il ricorso monitorio prima della scadenza del termine pattuito di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione; - la corretta pattuizione ed applicazione di tutte le condizioni economiche relative ai rapporti da cui sorge il credito azionato;
- la genericità delle eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla presunta applicazione di interessi anatocistici e all'arbitrario esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto bancario;
- l'insussistenza di iscrizioni ipotecarie a carico degli opponenti.
Con ordinanza del 22.02.2018 è stata dichiarata la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di e CP_1 Controparte_1
La causa è stata istruita per tabulas e tramite CTU grafologica tesa ad accertare l'autografia della sottoscrizione in calce alla fideiussione datata 18.1.2013 ad apparente firma (relazione CP_1 finale depositata in data 03.05.2021), successivamente integrata con relazione peritale depositata in data
10.02.2023.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1026/2017 emesso in data 29 giugno 2017, con cui il Tribunale di Pisa ha ingiunto a quale debitrice principale, Parte_1
4 e a Nelli Guidi, e in qualità di garanti in forza delle polizze fideiussorie da essi CP_1 CP_1 sottoscritte rispettivamente in data 5.4.2004 e 18.01.2013, di pagare immediatamente a Controparte_3 la somma complessiva di € 223.043,35, di cui € 71.002,43 per scoperto di conto corrente n. 30024391; €
67.338,99 per scoperto conto anticipi n. 3047023; € 84.701,93 per scoperto conto anticipi n. 3027262 oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui al ricorso sul capitale ivi indicato e oltre le spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, la difesa opponente ha dedotto, in primis, il carattere apocrifo della firma apparentemente riconducibile al presunto garante “ apposta in calce alla fideiussione datata CP_1
18.01.2013 e comunque l'applicabilità al negozio fideiussorio degli articoli 1956 c.c. e 1957 c.c., eccependo, per l'effetto, la nullità della garanzia con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di e della CP_1 Controparte_1
Inoltre, ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e superiori al tasso soglia, nonché di commissioni e spese illegittime sui rapporti intercorsi fra la debitrice principale e l'istituto bancario opposto e, dunque, l'errata quantificazione della pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Il thema decidendum verte, pertanto: a) dell'accertamento della validità ed efficacia delle fideiussioni in tesi rilasciate dagli opponenti, con particolare riguardo alla autenticità della sottoscrizione apposta dal presunto garante in calce alla fideiussione datata 18.01.2013; b) dell'accertamento della CP_1 sussistenza e della quantificazione del credito azionato tramite la verifica del calcolo degli interessi e delle spese applicati dall'istituto bancario ai rapporti intercorsi con la debitrice principale Parte_1
2. L'opposizione è fondata limitatamente alla posizione di e mentre CP_1 Controparte_1 va rigettata con riferimento alla posizione di e Parte_1 Parte_2
3. Per quanto riguarda la posizione dei presunti garanti e la CTU CP_1 Controparte_1 grafologica espletata sulla fideiussione datata 18.01.2013 ha accertato che la sottoscrizione asseritamente ivi apposta da quale persona fisica e in qualità di socio accomandatario della CP_1 CP_1 [...] non è in realtà riconducibile al soggetto avete tale nome e cognome, odierno opponente. CP_1
Invero, il CTU nella propria relazione, i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente completa e immune da vizi logici o metodologici, ha accertato che “la sottoscrizione in calce alla fideiussione in data 18.1.2013 ad apparente firma non è autentica” (pag. 24 della relazione CP_1 depositata il 03.05.2021), ribadendo tali conclusioni nella relazione integrativa alla CTU del 10.02.2023
(pag. 9 della relazione integrativa).
5 Pertanto, stante l'accertato carattere apocrifo della sottoscrizione di e la conseguente CP_1 inefficacia nei suoi confronti del contratto prodotto, in assenza di un valido vincolo negoziale idoneo a fondare la responsabilità patrimoniale del garante, il decreto ingiuntivo, limitatamente alla posizione di quest'ultimo, deve essere revocato (mancando, si ripete, altra prova scritta che LL CP_1
e LL abbiano manifestato la volontà di mettere il proprio patrimonio a disposizione
[...] CP_1 del creditore di ). Parte_1
4. Diversamente, l'opposizione introdotta da infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_2
In proposito, va chiarito innanzitutto che non si comprende come mai la difesa opponente, a pag. 4 dell'atto di citazione (ove si legge “4. Di seguito per chiarezza espositiva i punti sub A), B) e C) sono relativi alla posizione di e del Sig. mentre i punti B), A) e C) sono relativi alla CP_1 CP_1 posizione del Sig. infine, soltanto il punto C) è relativo alla posizione di .”), abbia Parte_2 Pt_1 riferito gli argomenti trattati ai punti B), A) e C) alla parte opponente , Parte_2 Parte_1 dal momento che: - il punto B) riguarda, per sua stessa formulazione letterale, la fideiussione conclusa il
18.1.2013, vale a dire quella attribuita (in modo inveritiero, come si è detto) a alla CP_1
E' appena il caso di precisare che l'opponente, ove mai, avrebbe dovuto Controparte_1 muovere contestazioni al contratto di fideiussione del 5.4.2004, sovrapponendo – altrimenti (come in effetti avvenuto) – i motivi di doglianza e pretesa invalidità dei due negozi giuridici considerati;
- il punto
C) riguarda il quantum debeatur: chiarito che, diversamente da quanto dedotto, le doglianze non appaiono riferite alla posizione della sola , le stesse attengono a profili diversi dalla Parte_1 radicale nullità del contratto, per cui saranno esaminati infra; - il punto A) è del pari riferito alla falsità delle firme apposte in calce alla fideiussione del 18.1.2013, e quindi a questione che di certo esula dalla agitata “nullità/inefficacia” della fideiussione del 2004.
In tale contesto, è di evidenza che la invalidità/inefficacia del contratto di fideiussione eccepita dagli opponenti e carente, a monte, di allegazioni circostanziate e precise, Parte_1 Parte_2 sviluppate in modo talmente generico da non consentire neppure un esame nel merito delle stesse.
Il mancato rispetto dell'onere di allegazione che incombe alla parte opponente non può ritenersi sanato neppure dalle difese svolte dalla medesima parte in sede di comparsa conclusionale, laddove si legge, a pagg. 1 e 2 “A) Inefficacia della fideiussione omnibus del 18 gennaio 2013 1. Per quanto riguarda la fideiussione omnibus rilasciata dal Sig. (doc. 8 di controparte e doc. 12) si evidenzia che la Parte_2 stessa deve essere considerata nulla o invalida e comunque priva di effetti (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto) dal momento che riproduce le clausole dello schema ABI in tema di contratto
6 di fideiussione, censurate dall'Antitrust. In effetti, le clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8 ripropongono il contenuto delle clausole considerate intesa anti concorrenziale (docc. 13-14), con la conseguenza che la fideiussione è nulla e/o invalida ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Inoltre, pur volendo accedere alla tesi della nullità parziale della fideiussione, sarebbe nulla la clausola di cui all'art. 6 della stessa, con la conseguenza che troverebbe applicazione la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che la fideiussione sarebbe divenuta inefficace per l'attivazione tardiva nei confronti del debitore principale: in ogni caso il decreto ingiuntivo impugnato dovrà essere revocato e/o dichiarato inefficace nel confronti del Sig. . Parte_2
A prescindere dal fatto che la difesa opponente ha nuovamente richiamato la fideiussione del 18.1.2013, pur intendendo riferirsi, sembrerebbe, al contratto di garanzia sottoscritto da risalente Parte_2 al 2004, si rileva che le deduzioni concernenti la nullità per violazione dello schema ABI sono tardive, in quanto proposte in un momento in cui il thema decidendum ac probandum erano cristallizzati.
Trattandosi di nullità parziale, non rilevabile d'ufficio, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta in giudizio, al fine di consentire alla controparte di poter svolgere le proprie difese sul punto (in ogni caso, a fini di completezza si osserva che la deduzione difensiva risulta indimostrata, atteso che la parte non ha tempestivamente prodotto in giudizio lo schema ABI, così non assolvendo all'onere della prova su cui si richiama, da ultimo, Cass. civ., 17/01/2025, n. 1170).
5. Proseguendo, sono infondate le eccezioni sollevate dalla difesa opponente in ordine alla presunta applicazione di interessi, spese e commissioni varie praticate da nei confronti di CP_3 Parte_1
e non dovute o, comunque, arbitrariamente applicate dalla banca a vario titolo.
Invero, la parte debitrice non ha allegato con sufficiente precisione né ha offerto elementi probatori a sostegno di quanto asserito circa le violazioni delle pattuizioni contrattuali in tesi commesse dall'istituto bancario nei rapporti con al punto che sarebbe stata inammissibile – in quanto meramente Parte_1 esplorativa - la nomina di un C.T.U. contabile.
E' noto infatti che per l'espletamento di una CTU econometrica non è sufficiente la mera enunciazione in modo del tutto generico ed astratto sulla illegittima pratica di anatocismo o la applicazione illegittima di interessi ultra legali o usurari ad attivare il procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente illegittime in ambito bancario, unitamente alle pronunce di giurisprudenza sul tema, non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che continua a gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo anche nella materia bancaria.
7 6. Non è accolta la domanda, svolta da , con cui Parte_2 Parte_1
è stato chiesto di ordinare la cancellazione di ipoteche iscritte/da iscriversi in forza del d.i. opposto.
Premesso che non è possibile ordinare la cancellazione per eventuali ipoteche “future”, quanto a quelle in tesi esistenti, è poi la difesa opposta, in sede di memorie di replica, a dichiarare che iscrizioni ipotecarie non ve ne sono state (fermo restando che, nei precedenti scritti, gli opponenti non avevano precisato gli estremi dette ipoteche e neppure indicato quali beni immobili fossero stati interessati).
7. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, atteso che lo stesso non avrebbe dovuto essere emesso nei confronti di e per mancanza di valido ed efficace CP_1 Controparte_1 titolo contrattuale;
è invece accertato il diritto di credito ventato in sede monitoria nei confronti Parte_1
e che vanno quindi condannate al pagamento del relativo importo con la presente
[...] Parte_2 sentenza.La regolamentazione delle spese di lite tiene conto del fatto che gli opponenti sono portatori di posizioni sostanziali e processuali differenziate, rispetto alle quali in corso di causa è venuto meno il cumulo di domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e Parte_2 Parte_1
(art. 91c.p.c.), per le domande dagli stessi introdotte e rigettate;
seguono invece la soccombenza della opposta (art. 91 c.p.c.) rispetto alle domande, accolte, di e della CP_1 CP_1
AS.
[...]
Dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese vive (CU e iscrizione a ruolo sono poste a carico della opposta nella misura di ½, tenuto conto che il restante ½ rimane a carico degli opponenti soccombenti).
Il costo della CTU grafologica (i cui compensi sono stati liquidati con separato decreto) è posto definitivamente a carico della opposta, soccombente sulla relativa domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione limitatamente alla posizione di CP_1 Controparte_1
[...]
REVOCA il d.i. del Tribunale di Pisa n. 1026/2017, emesso in data 29 giugno 2017;
8 CONDANNA gli opponenti , in persona del liquidatore pro Parte_1 tempore, e in solido tra loro, al pagamento in favore della opposta dell'importo indicato Parte_2 nel d.i. oggetto di causa, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA gli opponenti e (in solido tra Parte_1 Parte_2 loro) alla refusione in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'opposta alla refusione, in favore di (in Controparte_7 solido), delle spese di lite che liquida in euro 203,25 per spese vive, euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente a carico della opposta i costi della CTU grafologica, già liquidati con separato decreto.
Si comunichi.
Pisa, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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