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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Francesco Lupia Presidente
Chiara Pulicati Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Sora, Viale San Parte_1
Domenico, n. 58, presso lo studio dell'Avv. Monica Vitale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Ignazio Serra, n. 10, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Carlo Giuliani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 08.09.2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 364, Parte II, Serie A, Anno 2007), da cui non sono nati figli
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno confermato le conclusioni congiunte, come indicate in atti, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale, concluso con Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 1472 del 04.12.2023.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come risultanti dal ricorso congiunto e successive note, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , presso il Comune di Palermo, in data Parte_1 Parte_2
08.09.2007;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 364, Parte II, Serie A, Anno 2007);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Francesco Lupia
N. R.G. 3052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Francesco Lupia Presidente
Chiara Pulicati Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Sora, Viale San Parte_1
Domenico, n. 58, presso lo studio dell'Avv. Monica Vitale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Ignazio Serra, n. 10, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Carlo Giuliani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 08.09.2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 364, Parte II, Serie A, Anno 2007), da cui non sono nati figli
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno confermato le conclusioni congiunte, come indicate in atti, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale, concluso con Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 1472 del 04.12.2023.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come risultanti dal ricorso congiunto e successive note, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , presso il Comune di Palermo, in data Parte_1 Parte_2
08.09.2007;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 364, Parte II, Serie A, Anno 2007);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Francesco Lupia