Sentenza 29 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/05/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03835/2025REG.PROV.COLL.
N. 05791/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5791 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Savito, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione seconda) n. 13595 del 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. -OMISSIS- La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 13 marzo 2025;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado era il provvedimento prot. n. UCCU.2015-3490 del 25 maggio 2015, con cui GE accertava il credito relativo all’indebita percezione di contributi comunitari di aiuto alla produzione dell’olio di oliva per la campagna 2004/2005 ed intimava alla parte privata, ricorrente in primo grado, la restituzione della relativa somma.
2.1.- Con un primo motivo il ricorrente prospettava dinanzi al T.a.r. i vizi di violazione di legge (reg. n. 1469/95/CE e art. 33 d. lgs. n. 228 del 2001), carenza di potere e dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in quanto l’accertamento ‘definitivo’ dell’insussistenza del credito avrebbe richiesto che i fatti posti a fondamento dello stesso fossero « definitivamente accertati »: tale requisito, nel caso di specie, non sarebbe stato configurabile nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Reggio Calabria; GE, pertanto, avrebbe dovuto adire l’Autorità giudiziaria per ottenere una sentenza definitiva di accertamento del credito e non avrebbe potuto, in tesi, procedere autonomamente alla compensazione, come, del resto, previsto dall’art. 14 reg. n. 659/99/CE.
2.2.- Con un secondo motivo il ricorrente censurava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’emanazione dell’atto in assenza del previo accertamento giudiziale dell’indebito.
2.3.- Una terza doglianza era volta a censurare la mancata prova dell’indebito.
3.- GE si opponeva all’accoglimento del ricorso.
4.- Il T.a.r. per il Lazio, sez. II- ter , con sentenza n. 13595 del 2021, statuiva l’infondatezza del ricorso con un iter argomentativo – in via di estrema sintesi – così articolato:
a) quanto al primo motivo:
- GE, oltre ad erogare le provvidenze comunitarie, è anche titolare del potere (espressamente previsto dall’art. 33 d. lgs. n. 228 del 2001) di sospendere le erogazioni, e, in via definitiva, di accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire;
- il dato normativo non può essere interpretato, come preteso da parte ricorrente, nel senso che la sospensione cautelare spettante ad GE sia strumentale al solo accertamento giurisdizionale del carattere indebito del contributo; tale limitazione, infatti, non sarebbe desumibile dal dettato primario il quale, allorché utilizza la locuzione generica di « fatti…definitivamente accertati », dovrebbe intendersi riferito anche all’ipotesi in cui la definitività dell’accertamento consegua al consolidamento, derivante dalla mancata impugnazione o dalla reiezione del ricorso giurisdizionale con sentenza avente efficacia di giudicato, di un provvedimento amministrativo autoritativo quale è quello impugnato nella fattispecie;
- da ciò deriverebbe che GE è competente ad avviare tutte le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate a coloro che, a tal fine, hanno posto in essere condotte illegittime;
- nel caso di specie, poi, non sarebbe ravvisabile alcun nesso di necessaria pregiudizialità tra il procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente e il procedimento amministrativo di accertamento dell’indebita percezione dei contributi, ciò anche perché il procedimento penale in questione è stato definito con sentenza n. 796/14 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe dichiarato l’estinzione dei reati contestati al -OMISSIS-per intervenuta prescrizione: « la “sentenza di non luogo a procedere” ex art. 531 c.p.p., quale è quella nella fattispecie emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, proprio perché fondata su una causa estintiva del reato e non sull’accertamento dei fatti contestati, non rientra nell’ambito delle “sentenze di assoluzione”, disciplinate dall’art. 530 c.p.p., alle quali, a determinate condizioni, l’art. 654 c.p.p. riconosce efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo avente ad oggetto i medesimi fatti »;
b) quanto al secondo motivo:
- la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata inviata e comunque la sua omissione non avrebbe avuto effetti invalidanti ai sensi dell’art. 21- octies l. n. 241 del 1990;
c) quanto al terzo motivo:
- le irregolarità indicate da GE rientrerebbero nell’ambito di una pluralità di condotte contestate al -OMISSIS-in relazione all’indebita fruizione di contributi comunitari quali desumibili da una molteplicità di atti del procedimento penale, acquisiti in giudizio.
5.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base delle seguenti doglianze:
1) Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata; violazione art. 33 d. lgs. n. 228 del 2001 e reg. 1469/95/CE; carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, carenza di potere. Sostiene l’appellante che mentre GE è titolare di poteri cautelari in presenza di situazioni di irregolarità, l’applicazione di sanzioni definitive sarebbe ammessa solo all’esito di un accertamento « definitivo », in assenza del quale non avrebbe potuto essere emesso il provvedimento impugnato in prime cure. Il titolare di un aiuto comunitario sarebbe titolare di una posizione di diritto soggettivo, inidonea a subire determinazioni unilaterali da parte del soggetto pagatore il quale avrebbe potuto agire solo se in possesso di un titolo giurisdizionale;
2) Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata; inammissibilità del procedimento utilizzato e del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa della parte; violazione art. 4 Reg. CEE 1469/95 e artt. 7, 8 e 10 l. n. 241 del 1990. L’Amministrazione avrebbe precluso la partecipazione procedimentale del privato, così violando anche la disciplina sovranazionale in tema di contraddittorio;
3) Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata; mancanza di motivazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e per travisamento dei fatti; infondatezza ed insussistenza della contestazione di indebito effettuata da EA.
Sostiene l’appellante che il T.a.r. avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale e, nel caso di specie, avrebbe attribuito una non corretta lettura delle dichiarazioni rese dagli informatori alla polizia giudiziaria. Ha evidenziato la parte privata che:
- quanto alla dichiarazione di -OMISSIS-, non risponderebbe al vero che la predetta abbia negato che il ricorrente avesse raccolto le olive del suo fondo per la campagna olearia 2004/2005. Proprio tale -OMISSIS-, interrogata dai Carabinieri di Capo Rizzuto il 28 febbraio 2007, dopo aver confermato la paternità della firma apposta sul contratto datato 1° ottobre 2004, avrebbe riferito che « materialmente il raccolto veniva effettuato da operai che lavoravano in nome e per conto del Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, ma non so dove il raccolto veniva molito »; tale dichiarazione sarebbe stata confermata ai Carabinieri del NAS, il 5 ottobre 2007. Il T.a.r. per il Lazio si sarebbe limitato a valorizzare l’affermazione secondo cui la predetta non avrebbe «.. mai visto nessun operaio avere raccolto le olive sui terreni concessi al -OMISSIS-.. », ovvero, che « il contratto alla stessa presentato per la sottoscrizione era già compilato in ogni sua parte, che aveva conosciuto il -OMISSIS-perché andava in giro chiedendo di affittare terreni e che il contratto è stato disdetto nel 2005, prima della naturale scadenza, perché non più conveniente per il ricorrente »;
- quanto alla dichiarazione di -OMISSIS- e -OMISSIS-, il T.a.r. si sarebbe limitato a riportare che quest’ultimo non era legittimato a stipulare un contratto di affitto in favore del -OMISSIS--OMISSIS-, perché non era proprietario del suolo, sebbene l’unica particella, intestata a -OMISSIS-, ed oggetto del contratto di affitto tra il ricorrente e il -OMISSIS-, fosse la particella 131, pertanto, nulla avrebbe potuto riferire in merito per non essere il proprietario del suolo. Diversamente, dalle stesse dichiarazioni rese dai soggetti in esame, avrebbe dovuto ritenersi che la titolarità della suddetta particella 131 era in discussione tra padre e figlio, ritenendosi entrambi proprietari, perché l’uno proprietario formale e l’altro in senso sostanziale; pertanto, non potrebbe affermarsi che il -OMISSIS- non avesse alcun tipo di legittimazione in merito alle vicende della particella 131, in quanto lo stesso si riteneva l’unico e reale proprietario del suolo in questione. -OMISSIS-, pur avendo dichiarato di lavorare a Verona all’epoca dei fatti, avrebbe specificato che del raccolto del prodotto dell’uliveto di sua proprietà « nella stagione 2004/2005 se ne è occupato il sig. -OMISSIS- »;
- erroneamente il T.a.r. avrebbe ritenuto veritiere le dichiarazioni di -OMISSIS- del 10 ottobre 2007, « sia per il maggior grado di dettaglio che le caratterizza, rispetto a quelle originarie, sia perché coerenti con le ulteriori circostanze acquisite nel procedimento penale, tra cui la cessazione anticipata del contratto di locazione, richiesta dal -OMISSIS-perché non più conveniente » senza valutare, invece, come poco credibile lo stesso informatore, capace di dichiarare circostanze inconciliabili l’una dall’altra;
- quanto a -OMISSIS-, il T.a.r. erroneamente avrebbe avallato una parte delle sue dichiarazioni, precisamente laddove le stesse « non comprovano che il raccolto delle olive sia stato effettuato dal ricorrente. E, infatti, dopo avere riferito in data 28.02.2007 che -OMISSIS--OMISSIS-(e non -OMISSIS-, odierno ricorrente) avrebbe raccolto le olive, chiamato a chiarimenti dai Carabinieri in data 29.09.07, il -OMISSIS-ha precisato di non essersi mai recato sul terreno », e ciò sebbene la stessa GE, in contrasto con quanto dichiarato dal soggetto in questione, non avrebbe tenuto conto delle sue dichiarazioni, perché risultate in contrasto con quanto riferito dal precedente proprietario degli stessi suoli;
- sarebbe verosimile la dichiarazione dello stesso -OMISSIS-allorché evidenzia di aver sostituito gli alberi di ulivo man mano che venivano a mancare, acquistandoli da rivenditori ambulanti senza, però, che di tali acquisti abbia potuto documentare alcunché;
- quanto a -OMISSIS-, erroneamente il Tar avrebbe considerato la dichiarazione con cui quest’ultima ha disconosciuto la firma sul contratto di affitto di fondo agricolo, trattandosi di soggetto inattendibile.
6.- Si è costituita in giudizio GE la quale ha chiesto la reiezione dell’appello seguendo la seguente traiettoria difensiva:
- nessuna azione dinanzi al giudice ordinario GE avrebbe dovuto essa esperire per l’accertamento dell’indebito;
- l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non spiegherebbe, comunque, effetti invalidanti sull’atto finale;
- l’appellante non avrebbe avuto titolo per ottenere il pagamento delle domande, con conseguente indebito vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno e sicuro pregiudizio al bilancio generale UE considerato che: a) la disponibilità delle superfici dichiarate in una domanda di aiuto deve essere necessariamente associata alla presenza di un valido titolo di conduzione delle stesse; b) nel caso di specie, i titoli di conduzione, secondo gli accertamenti svolti da parte dell’Autorità giudiziaria, non sarebbero risultati validi.
7.- L’appellante ha ribadito le proprie tesi difensive con memoria e ha depositato atto di replica in prossimità della trattazione del ricorso.
8.- All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, l’appello è stato trattenuto in decisione.
9.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
10.- Il primo motivo di appello è infondato.
10.1.- In via preliminare – fermo quanto di seguito si dirà – va detto che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, acquisita agli atti del giudizio con ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 10122 del 2024, sebbene dichiarativa della prescrizione dei reati, ha restituito un assetto della vicenda in cui il Giudice penale ha espressamente dato atto del carattere fraudolento, sotto vari profili, della condotta dell’appellante: ciò che oggi ci conferma, come si dirà, la correttezza sul piano sostanziale, del provvedimento di GE, quantunque adottato anteriormente alla definizione del giudizio penale, impugnato in prime cure.
Correttamente il T.a.r. ha evidenziato che « il potere di accertamento definitivo del carattere indebito dei contributi erogati deve ritenersi attribuito ad GE come corollario delle funzioni e delle potestà di cui la stessa è espressamente titolare (tra cui il potere di sospensione delle erogazioni di cui all’art. 33 d. lgs. n. 228/01) e, comunque, come conseguenza dell’autoritatività dei suoi provvedimenti » e che « EA è competente ad avviare tutte le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate a coloro che, a tal fine, hanno posto in essere condotte illegittime ».
A ciò va aggiunto che non è neppure invocabile una sorta di esimente per il fatto che nessuna pronuncia di condanna penale sarebbe intervenuta stante, come si è detto, l’accertamento dei fatti ivi indicati, irrilevanti i profili processuali penali evidenziati da parte appellante con memoria.
11.- Infondata è pure la doglianza, veicolata con il secondo motivo di appello, involgente la omessa comunicazione di avvio del procedimento. In primo luogo va rilevato che detta comunicazione risulta essere stata notificata (cfr. nota n. 4318/2010, doc. n. 2, produzione GE in primo grado del 29 settembre 2021); per altro verso va considerato, ove pure fosse necessario, che parte appellante non ha evidenziato, sul versante sostanziale, se e come potesse mutare l’esito del procedimento in presenza del suo, invocato, apporto endoprocedimentale.
12.- Le critiche rivolte alla sentenza con il terzo motivo d’appello sono destituite di giuridica fondatezza.
12.1.- Il T.a.r. ha compiutamente e dettagliatamente ricostruito l’assetto delle evidenze discendenti dalle dichiarazioni dei terzi emerse nel corso delle indagini penali e rispetto a tali dichiarazioni ha tratto conseguenze del tutto conformi – sul piano logico e inferenziale – all’assetto fattuale dalle stesse emergenti. Ad una lettura complessiva degli elementi che parte appellante, attraverso un approccio quantomeno parziale delle risultanze, invoca quale parametro di erroneità delle considerazioni del T.a.r., emerge come la sentenza penale di cui si è detto ha restituito un assetto, non solo fattuale, della vicenda in ragione del quale, quantunque in presenza del solo atto di fissazione dell’udienza penale, GE prudentemente (e correttamente) ha disposto il recupero parziale delle somme. Né, nel caso di specie, in linea con il principio sostanzialistico dell’agire amministrativo, emergeva un’utile rilevanza dell’invocato apporto partecipativo dell’appellante nel configurare una possibile legittimazione all’erogazione, in suo favore, del contestato beneficio finanziario.
12.2.- La nitidezza delle risultanze penali esclude la condivisibilità della doglianza relativa alla ammissibilità della prova testimoniale, sicché la nuova richiesta di ammissione del mezzo istruttorio, in presenza di una causa matura per la decisione, non può essere accolta.
12.3.- Anche per tale parte, la domanda caducatoria di primo grado della parte privata è stata correttamente rigettata.
13.- Conclusivamente l’appello, poiché infondato, va rigettato, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
14.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore di GE, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO