Decreto decisorio 10 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 10/05/2021, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 00257/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00296/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2015, proposto da
RE TE, MM AG, ER MO, IU AU, OL CA, PI NE, OL IN, IC BE, SI IO, NZ NA, CO RG, NO RA, OR ON, DR UN, TO NE, OM RA, CE AS, CA NE, IC IN, GO ON, ZI RD, IR D'DI, MM DA, PI D'CO, MM ES, NI De CA, PI De FA, CE Di CO, AV Di CO, EL Di LA, OL Di IR, CI NA, OM BR, OM FE, NI IN, NI NA, OR UL, PI ZZ, FA GA, NZ AR, TO GR, DR RO, ES ON, LI SS, UI IE NA, AN LA, ON ON, HE AN, AB UZ, IS HI, NI RA, ES RE, MA FR, CO IO, IE COni, UNo COni, OS LE TA, ER AS, CE AR, OL HEtti, TO MI, DO OR, AB UZ, AN CI AR, CE MI, AN PA, EA PE, TO OL, RI TI, ER RE, VA RE, CE TO, UNo ER, CO AN, TT AV, IU IL, IN AD, CE AM, CE RI, CE IU IP, MA TU, OL VA, AB OS e RG IO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Caldato, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Via A. Diaz, 26;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San CO, 63;
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi e RG Aprile, con domicilio eletto presso la Direzione Regionale INPS in Venezia, Dorsoduro 3500/D;
per l'accertamento
del diritto alla supervalutazione ai fini pensionistico-previdenziali, nonché del relativo diritto al riscatto ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, senza la limitazione temporale di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 1997, del servizio svolto per conto ONU in "zone d'intervento", ai sensi del combinato disposto di cui alla legge n. 1746 del 1962, della legge n. 390 del 1950, nonché all'art. 18 del D.P.R. n. 1092 del 1973, e all'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 1032 del 1973.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 5 marzo 2015;
Rilevato altresì che in data 26 maggio 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso il giorno 7 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO