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Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/08/2024, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1610/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] e res.te in Monteprandone (AP) Parte_1
– C.da Colle Appeso n.26,rappresentato e difeso dall'avv. Luca Corridoni
- OPPONENTE =
Contro
, nato a [...] il [...] e res.te in Germania (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Molini C.F._1
- OPPOSTO=
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l'udienza del 3.5.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n 917/13 RG, il signor , in data Controparte_1
21.06.2021, effettuava un secondo intervento fondato sulla sentenza n 338 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 3 dicembre 2020 e pubblicata in data 9 dicembre 2010.
Avverso detto atto di intervento il signor proponeva, in data 24 giugno 2021, ricorso Parte_1
in opposizione ex art 615 cpc o, in subordine, opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc deducendo l'inammissibilità dell'intervento stante l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla predetta sentenza n 338 del 2010 stante il decorso di oltre 10 anni dal deposito in cancelleria della stessa ed instando per la sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva il signor che chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione, Controparte_1
atteso che il credito non era prescritto, dal momento che la sentenza era stata prodotta ed azionata in compensazione nell'ambito della procedura esecutiva numero 157/16.
pagina 1 di 6 Con provvedimento del 22 agosto 2022 il GE, ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi, non accoglieva l'istanza di sospensione e fissava il termine di giorni 60 per l'introduzione del procedimento di merito.
Il signor introduceva, pertanto, il presente giudizio di merito ribadendo la Parte_1
prescrizione del credito e, di conseguenza, l' inammissibilità dell'atto di intervento del 21 giugno 2021
e, prendendo posizione anche sulle difese svolte nel corso della fase sommaria da , Controparte_1
eccepiva sia un abuso del processo, dal momento che il credito vantato sulla base della sentenza numero 338/2010 era stato posto a base della procedura esecutiva immobiliare n 157 del 2016 ragion per cui non poteva essere addotta anche a fondamento dell'esecuzione mobiliare n 917/13 verificandosi una illegittima inammissibile duplicazione delle pretese creditorie, sia la compensazione tra il credito di cui alla sentenza n 338/10 pari ad euro 8.834,25 oltre iva e cap con il credito residuo di cui egli stesso era titolare in forza di ulteriori sentenze intercorse tra le parti.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: accertata e dichiarata, per le motivazioni tutte in fatto di un diritto di cui in narrativa,
l'infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dal signor mediante Controparte_1
l'atto di intervento del 21.06.2021 in forza della sentenza n 338 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 03/12/2010 e pubblicata in data 09/12/2010 per intervenuta estinzione per compensazione della stessa pretesa creditoria, dichiarare nulla essere dovuto al creditore intervenuto, con conseguente declaratoria di inammissibilità, illegittimità, infondatezza dello stesso atto di intervento e, conseguentemente, dichiarare la illegittimità dell'ordinanza di assegnazione del 12/10/2022, revocando la stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Si costituiva il signor che ribadiva l'ammissibilità dell'intervento in quanto il titolo Controparte_1
non era prescritto, chiedendo il rigetto delle eccezioni formulate e della richiesta compensazione, essendo egli stesso titolare di un credito di gran lunga superiore rispetto a quello vantato dall'opponente. Eccepiva, inoltre, la tardività dell'opposizione dovendosi la stessa qualificare come opposizione agli atti esecutivi e non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che andava computato, a suo dire, non dall'intervento, ma dall'inizio dell'azione esecutiva e chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza d'assegnazione del 12 ottobre 2022.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza del 3 maggio
2024, celebrata mezzo trattazione scritta, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc nella loro massima estensione.
pagina 2 di 6 Occorre preliminarmente soffermarsi sulla qualificazione giuridica della presente opposizione anche al fine di verificare la fondatezza o meno dell'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla difesa dell'opposto.
A tal riguardo, è noto come la più recente evoluzione giurisprudenziale, soprattutto dopo la riforma del processo esecutivo, ha finito per approdare alla conclusione secondo cui l'opposizione all'intervento titolato deve inquadrarsi nel genus dell'opposizione all'esecuzione (cfr. già Cass. 5961/2001; non senza che parte della dottrina abbia criticato tale conclusione), ove, come nel caso in esame, abbia ad oggetto la contestazione del credito fatto valere, sull'assunto sopra riportato secondo cui l'intervento stesso non costituisce se non una forma particolare d'esercizio dell'azione esecutiva, il cui diritto l'opposizione si propone di negare .
Invero, in giurisprudenza è stato più volte affermato il principio per il quale il criterio distintivo tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi deve essere individuato nella circostanza che mediante la prima si investe l'an dell'azione esecutiva, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa (v., tra le molte, Cass. 10 dicembre 2001 n. 15561; Cass. 21 marzo 1985
n. 2067). In applicazione di tale generale principio, la Suprema Corte ha, quindi, evidenziato che mediante l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. 11 dicembre 2002 n. 17630) poiché la stessa è volta all'accertamento negativo in ordine all'esistenza attuale (originaria o sopravvenuta) del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata (Cass. 6 luglio 2001 n. 9211).
Ne deriva che la contestazione afferente all'inesistenza del credito astrattamente vantato dall'interveniente non è riconducibile nell'ambito delle doglianze formali inerenti al titolo giustificativo del credito e, pertanto, non configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c. (Cassazione civile sez. III,
30/04/2010, n.10599)
La contestazione mossa all'intervento da parte dell'odierno opponente, difatti, non può legittimamente ascriversi alla categoria dell'opposizione agli atti esecutivi - quella che legittima il debitore ad insorgere avverso l'intervento di un creditore in seno al procedimento di esecuzione sotto il profilo del mancato deposito del titolo giustificativo dell'intervento, così discutendosi esclusivamente della ritualità di un atto del procedimento (Cass. Sez. 1^, 3.7.1979, n. 3730) -, essendo stata, viceversa, sollevata, nella specie, una vera e propria quaestio di inesistenza del credito, il cui contenuto si pone del tutto fuori dall'orbita delle contestazioni formali del titolo giustificativo del credito.
Ne discende che qualificata l'opposizione come opposizione all'esecuzione, non si pone il problema della verifica del rispetto dei termini di cui all'art 617 cpc, che, in ogni caso, nell'ipotesi in esame,
pagina 3 di 6 sarebbero rispettati, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'opposto.
Passando allora ad esaminare il primo motivo di opposizione, deve osservarsi che l'opponente lamenta la prescrizione del credito fatto valere con l'intervento, atteso che sarebbero decorsi più di 10 anni dalla pubblicazione della sentenza n 338 del 2010 avvenuta in data 9 Dicembre 2010 e l'intervento, svolto solo in data 21 giugno 2021.
Orbene, detto il motivo di doglianza appare smentito già dalla stessa posizione assunta dal medesimo opponente nel sollevare l'ulteriore eccezione consistente nel ritenere che vi sia stato, da parte del creditore procedente, un abuso delle procedure esecutive: in altri termini, da un lato, il signor sostiene che il credito di cui all'intervento e di cui alla sentenza n 338/2010 risulti Parte_1
prescritto stante il decorso del termine decennale dal deposito della sentenza in cancelleria e, dall'altro lato, sostiene che la procedura di esecuzione immobiliare n 157/2016 RGE Tribunale di Ascoli Piceno sia proseguita proprio in forza del credito vantato sulla base della sentenza n 338/2010, ragion per cui la medesima sentenza non può, a suo dire, essere portata a fondamento anche dell'esecuzione mobiliare n 917/13 verificandosi una illegittima ed inammissibile duplicazione delle pretese creditorie.
Ciò posto, riservando di esaminare nel proseguo l'eccezione di abuso dello strumento esecutivo, deve in questa sede rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è smentita dalle stesse difese dell'opponente: se infatti la sentenza 338/2010 e, quindi, il credito alla stessa sotteso è stata posta a base dell'esecuzione immobiliare numero 157/16, non si vede come si possa parlare di prescrizione, atteso che, ovviamente, l'aver azionato il credito di cui alla sentenza nell'ambito del procedimento
157/16 costituisce palesemente un atto di esercizio del diritto e, quindi, un atto interruttivo della stessa prescrizione.
Quanto poi all'abuso del processo esecutivo, deve osservarsi che il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore esecutato, senza dovere attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si chiuda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 18161/12; depositata il 23 ottobre)
Da ciò deriva che il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (confr. Cass. civ. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. civ. 22 luglio 1991, n. 8164).
Nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato: a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi,
pagina 4 di 6 senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo: b) che in tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ., la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice (cfr Cass civ n. 6019 del 9 marzo 2017)
Orbene, seppure sono pacificamente applicabili all'esecuzione forzata la clausola di buona fede ed i principi in tema di abuso del processo, pur tuttavia costituisce abuso dei mezzi di espropriazione solo intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione pur essendo beneficiari di un'ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva dell'importo del credito vantato ( Cassazione civile sez V n 10668 del 2019), ipotesi certamente non ricorrente nel caso in esame, dal momento che l'allegazione dell'opponente per cui per il credito azionato in sede immobiliare vi fosse capienza e, quindi, garanzia di recupero non è circostanza che vieta la pluralità di esecuzioni con il medesimo titolo in quanto, in sede immobiliare non vi è alcuna garanzia fino a quando il recupero del credito non sia avvenuto concretamente.
Ne discende l'infondatezza della relativa eccezione.
Da ultimo l'opponente formulava eccezione di compensazione, sostenendo che, poiché vantava un credito per totali euro 62.458,29 oltre iva e cap sulle sole spese legali, pari a complessivi euro
69.626,29, derivante:
- dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n° 24686/2020 che condannava Controparte_1
al pagamento di spese legali per euro 11.700,00 oltre iva e cap;
- dalla sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n° 27/2009 che condannava al Controparte_1
pagamento di spese legali per euro 11.073,10 oltre iva e cap;
- dalla sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n° 336/2016 che condannava al Controparte_1
pagamento di euro 33.685,19 per sorte oltre euro 6.000,00 oltre iva e cap per spese legali;
operando la compensazione con il credito vantato dal creditore procedente con la sentenza 261/2020 per euro 21.709,95 oltre iva e cap – residuava un credito in suo favore per euro 40.748,34 oltre iva e cap, importo ampiamente capiente per esser eccepito in compensazione con il credito vantato da in forza della sentenza n° 338/2010 di euro 8.834,25 oltre iva e cap (fondante il Controparte_1
secondo atto di intervento oggetto della presente opposizione).
L'opposto, al riguardo, nel comprovare la somma portata dalla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n.336/2016 era pari ad euro 36.685,19 e non €.39.685,19 a causa di un errore materiale corretto dal
Tribunale, con le note conclusionali, depositava, trattandosi di documenti sopravvenuti alle preclusioni pagina 5 di 6 istruttorie, sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno n. 365/19 che condannava Parte_1
al pagamento delle spese legali nella misura di €.24.610,00 oltre accessori di legge, sentenza
[...]
che veniva impugnata avanti alla Corte di Appello di Ancona che con sentenza n.1838/2023 (Allegato
“B”) pubblicata in data 29/12/2023, divenuta definitiva in mancanza di impugnazione il 29.6.2024, rigettava l'appello con condanna di al pagamento delle spese legali per €.20.125,00 Parte_1 oltre accessori di legge, documentando, quindi, l'esistenza di un ulteriore credito nei confronti dell'opponente di complessivi €.44.735,00 (€24.610,00 + €.20.125,00) oltre accessori di legge.
Ne discende che poiché il credito vantato dall'opposto in forza delle sentenze:
Sentenza n.261/2020 Trib. AP - condanna di al pagamento delle spese legali per Parte_1
€.21.709,95;
Sentenza n.338/2010 Trib. AP - condanna di al pagamento delle spese legali per Parte_1
€.8.834,15;
Sentenza n.365/2019 Trib. AP - condanna di al pagamento delle spese legali per Parte_1
€.24.610,00;
Sentenza n.1838/2023 Corte App. AN (appello alla sentenza n.365/2019) - condanna di Parte_1
al pagamento delle spese legali per €.20.125,00
[...] ammonta ad euro €.75.279,10, mentre il credito dell'opponente è pari ad euro 59.458,29, non vi sono i presupposti per operare la compensazione con il credito oggetto dell'intervento nella presente sede opposto.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione, con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali, seguono la soccombenza dell'opponente
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1610/22 ogni ulteriore eccezione e deduzione assorbita e disattesa così provvede rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7616.00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge
Ascoli Piceno, 9 agosto 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] e res.te in Monteprandone (AP) Parte_1
– C.da Colle Appeso n.26,rappresentato e difeso dall'avv. Luca Corridoni
- OPPONENTE =
Contro
, nato a [...] il [...] e res.te in Germania (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Molini C.F._1
- OPPOSTO=
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l'udienza del 3.5.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n 917/13 RG, il signor , in data Controparte_1
21.06.2021, effettuava un secondo intervento fondato sulla sentenza n 338 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 3 dicembre 2020 e pubblicata in data 9 dicembre 2010.
Avverso detto atto di intervento il signor proponeva, in data 24 giugno 2021, ricorso Parte_1
in opposizione ex art 615 cpc o, in subordine, opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc deducendo l'inammissibilità dell'intervento stante l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla predetta sentenza n 338 del 2010 stante il decorso di oltre 10 anni dal deposito in cancelleria della stessa ed instando per la sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva il signor che chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione, Controparte_1
atteso che il credito non era prescritto, dal momento che la sentenza era stata prodotta ed azionata in compensazione nell'ambito della procedura esecutiva numero 157/16.
pagina 1 di 6 Con provvedimento del 22 agosto 2022 il GE, ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi, non accoglieva l'istanza di sospensione e fissava il termine di giorni 60 per l'introduzione del procedimento di merito.
Il signor introduceva, pertanto, il presente giudizio di merito ribadendo la Parte_1
prescrizione del credito e, di conseguenza, l' inammissibilità dell'atto di intervento del 21 giugno 2021
e, prendendo posizione anche sulle difese svolte nel corso della fase sommaria da , Controparte_1
eccepiva sia un abuso del processo, dal momento che il credito vantato sulla base della sentenza numero 338/2010 era stato posto a base della procedura esecutiva immobiliare n 157 del 2016 ragion per cui non poteva essere addotta anche a fondamento dell'esecuzione mobiliare n 917/13 verificandosi una illegittima inammissibile duplicazione delle pretese creditorie, sia la compensazione tra il credito di cui alla sentenza n 338/10 pari ad euro 8.834,25 oltre iva e cap con il credito residuo di cui egli stesso era titolare in forza di ulteriori sentenze intercorse tra le parti.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: accertata e dichiarata, per le motivazioni tutte in fatto di un diritto di cui in narrativa,
l'infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dal signor mediante Controparte_1
l'atto di intervento del 21.06.2021 in forza della sentenza n 338 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 03/12/2010 e pubblicata in data 09/12/2010 per intervenuta estinzione per compensazione della stessa pretesa creditoria, dichiarare nulla essere dovuto al creditore intervenuto, con conseguente declaratoria di inammissibilità, illegittimità, infondatezza dello stesso atto di intervento e, conseguentemente, dichiarare la illegittimità dell'ordinanza di assegnazione del 12/10/2022, revocando la stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Si costituiva il signor che ribadiva l'ammissibilità dell'intervento in quanto il titolo Controparte_1
non era prescritto, chiedendo il rigetto delle eccezioni formulate e della richiesta compensazione, essendo egli stesso titolare di un credito di gran lunga superiore rispetto a quello vantato dall'opponente. Eccepiva, inoltre, la tardività dell'opposizione dovendosi la stessa qualificare come opposizione agli atti esecutivi e non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che andava computato, a suo dire, non dall'intervento, ma dall'inizio dell'azione esecutiva e chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza d'assegnazione del 12 ottobre 2022.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza del 3 maggio
2024, celebrata mezzo trattazione scritta, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc nella loro massima estensione.
pagina 2 di 6 Occorre preliminarmente soffermarsi sulla qualificazione giuridica della presente opposizione anche al fine di verificare la fondatezza o meno dell'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla difesa dell'opposto.
A tal riguardo, è noto come la più recente evoluzione giurisprudenziale, soprattutto dopo la riforma del processo esecutivo, ha finito per approdare alla conclusione secondo cui l'opposizione all'intervento titolato deve inquadrarsi nel genus dell'opposizione all'esecuzione (cfr. già Cass. 5961/2001; non senza che parte della dottrina abbia criticato tale conclusione), ove, come nel caso in esame, abbia ad oggetto la contestazione del credito fatto valere, sull'assunto sopra riportato secondo cui l'intervento stesso non costituisce se non una forma particolare d'esercizio dell'azione esecutiva, il cui diritto l'opposizione si propone di negare .
Invero, in giurisprudenza è stato più volte affermato il principio per il quale il criterio distintivo tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi deve essere individuato nella circostanza che mediante la prima si investe l'an dell'azione esecutiva, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa (v., tra le molte, Cass. 10 dicembre 2001 n. 15561; Cass. 21 marzo 1985
n. 2067). In applicazione di tale generale principio, la Suprema Corte ha, quindi, evidenziato che mediante l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. 11 dicembre 2002 n. 17630) poiché la stessa è volta all'accertamento negativo in ordine all'esistenza attuale (originaria o sopravvenuta) del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata (Cass. 6 luglio 2001 n. 9211).
Ne deriva che la contestazione afferente all'inesistenza del credito astrattamente vantato dall'interveniente non è riconducibile nell'ambito delle doglianze formali inerenti al titolo giustificativo del credito e, pertanto, non configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c. (Cassazione civile sez. III,
30/04/2010, n.10599)
La contestazione mossa all'intervento da parte dell'odierno opponente, difatti, non può legittimamente ascriversi alla categoria dell'opposizione agli atti esecutivi - quella che legittima il debitore ad insorgere avverso l'intervento di un creditore in seno al procedimento di esecuzione sotto il profilo del mancato deposito del titolo giustificativo dell'intervento, così discutendosi esclusivamente della ritualità di un atto del procedimento (Cass. Sez. 1^, 3.7.1979, n. 3730) -, essendo stata, viceversa, sollevata, nella specie, una vera e propria quaestio di inesistenza del credito, il cui contenuto si pone del tutto fuori dall'orbita delle contestazioni formali del titolo giustificativo del credito.
Ne discende che qualificata l'opposizione come opposizione all'esecuzione, non si pone il problema della verifica del rispetto dei termini di cui all'art 617 cpc, che, in ogni caso, nell'ipotesi in esame,
pagina 3 di 6 sarebbero rispettati, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'opposto.
Passando allora ad esaminare il primo motivo di opposizione, deve osservarsi che l'opponente lamenta la prescrizione del credito fatto valere con l'intervento, atteso che sarebbero decorsi più di 10 anni dalla pubblicazione della sentenza n 338 del 2010 avvenuta in data 9 Dicembre 2010 e l'intervento, svolto solo in data 21 giugno 2021.
Orbene, detto il motivo di doglianza appare smentito già dalla stessa posizione assunta dal medesimo opponente nel sollevare l'ulteriore eccezione consistente nel ritenere che vi sia stato, da parte del creditore procedente, un abuso delle procedure esecutive: in altri termini, da un lato, il signor sostiene che il credito di cui all'intervento e di cui alla sentenza n 338/2010 risulti Parte_1
prescritto stante il decorso del termine decennale dal deposito della sentenza in cancelleria e, dall'altro lato, sostiene che la procedura di esecuzione immobiliare n 157/2016 RGE Tribunale di Ascoli Piceno sia proseguita proprio in forza del credito vantato sulla base della sentenza n 338/2010, ragion per cui la medesima sentenza non può, a suo dire, essere portata a fondamento anche dell'esecuzione mobiliare n 917/13 verificandosi una illegittima ed inammissibile duplicazione delle pretese creditorie.
Ciò posto, riservando di esaminare nel proseguo l'eccezione di abuso dello strumento esecutivo, deve in questa sede rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è smentita dalle stesse difese dell'opponente: se infatti la sentenza 338/2010 e, quindi, il credito alla stessa sotteso è stata posta a base dell'esecuzione immobiliare numero 157/16, non si vede come si possa parlare di prescrizione, atteso che, ovviamente, l'aver azionato il credito di cui alla sentenza nell'ambito del procedimento
157/16 costituisce palesemente un atto di esercizio del diritto e, quindi, un atto interruttivo della stessa prescrizione.
Quanto poi all'abuso del processo esecutivo, deve osservarsi che il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore esecutato, senza dovere attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si chiuda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 18161/12; depositata il 23 ottobre)
Da ciò deriva che il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (confr. Cass. civ. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. civ. 22 luglio 1991, n. 8164).
Nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato: a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi,
pagina 4 di 6 senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo: b) che in tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ., la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice (cfr Cass civ n. 6019 del 9 marzo 2017)
Orbene, seppure sono pacificamente applicabili all'esecuzione forzata la clausola di buona fede ed i principi in tema di abuso del processo, pur tuttavia costituisce abuso dei mezzi di espropriazione solo intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione pur essendo beneficiari di un'ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva dell'importo del credito vantato ( Cassazione civile sez V n 10668 del 2019), ipotesi certamente non ricorrente nel caso in esame, dal momento che l'allegazione dell'opponente per cui per il credito azionato in sede immobiliare vi fosse capienza e, quindi, garanzia di recupero non è circostanza che vieta la pluralità di esecuzioni con il medesimo titolo in quanto, in sede immobiliare non vi è alcuna garanzia fino a quando il recupero del credito non sia avvenuto concretamente.
Ne discende l'infondatezza della relativa eccezione.
Da ultimo l'opponente formulava eccezione di compensazione, sostenendo che, poiché vantava un credito per totali euro 62.458,29 oltre iva e cap sulle sole spese legali, pari a complessivi euro
69.626,29, derivante:
- dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n° 24686/2020 che condannava Controparte_1
al pagamento di spese legali per euro 11.700,00 oltre iva e cap;
- dalla sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n° 27/2009 che condannava al Controparte_1
pagamento di spese legali per euro 11.073,10 oltre iva e cap;
- dalla sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n° 336/2016 che condannava al Controparte_1
pagamento di euro 33.685,19 per sorte oltre euro 6.000,00 oltre iva e cap per spese legali;
operando la compensazione con il credito vantato dal creditore procedente con la sentenza 261/2020 per euro 21.709,95 oltre iva e cap – residuava un credito in suo favore per euro 40.748,34 oltre iva e cap, importo ampiamente capiente per esser eccepito in compensazione con il credito vantato da in forza della sentenza n° 338/2010 di euro 8.834,25 oltre iva e cap (fondante il Controparte_1
secondo atto di intervento oggetto della presente opposizione).
L'opposto, al riguardo, nel comprovare la somma portata dalla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n.336/2016 era pari ad euro 36.685,19 e non €.39.685,19 a causa di un errore materiale corretto dal
Tribunale, con le note conclusionali, depositava, trattandosi di documenti sopravvenuti alle preclusioni pagina 5 di 6 istruttorie, sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno n. 365/19 che condannava Parte_1
al pagamento delle spese legali nella misura di €.24.610,00 oltre accessori di legge, sentenza
[...]
che veniva impugnata avanti alla Corte di Appello di Ancona che con sentenza n.1838/2023 (Allegato
“B”) pubblicata in data 29/12/2023, divenuta definitiva in mancanza di impugnazione il 29.6.2024, rigettava l'appello con condanna di al pagamento delle spese legali per €.20.125,00 Parte_1 oltre accessori di legge, documentando, quindi, l'esistenza di un ulteriore credito nei confronti dell'opponente di complessivi €.44.735,00 (€24.610,00 + €.20.125,00) oltre accessori di legge.
Ne discende che poiché il credito vantato dall'opposto in forza delle sentenze:
Sentenza n.261/2020 Trib. AP - condanna di al pagamento delle spese legali per Parte_1
€.21.709,95;
Sentenza n.338/2010 Trib. AP - condanna di al pagamento delle spese legali per Parte_1
€.8.834,15;
Sentenza n.365/2019 Trib. AP - condanna di al pagamento delle spese legali per Parte_1
€.24.610,00;
Sentenza n.1838/2023 Corte App. AN (appello alla sentenza n.365/2019) - condanna di Parte_1
al pagamento delle spese legali per €.20.125,00
[...] ammonta ad euro €.75.279,10, mentre il credito dell'opponente è pari ad euro 59.458,29, non vi sono i presupposti per operare la compensazione con il credito oggetto dell'intervento nella presente sede opposto.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione, con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali, seguono la soccombenza dell'opponente
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1610/22 ogni ulteriore eccezione e deduzione assorbita e disattesa così provvede rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7616.00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge
Ascoli Piceno, 9 agosto 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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