CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica: MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1022/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120014264202000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140013960088000 BOLLO 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140020112345000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150004589719000 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.10.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione
Lazio, e tempestivamente depositato, Ricorrente 1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 04720249003666420000 notificatagli il l'8.7.2024, fondata su 4 cartelle per bollo auto asseritamente inevaso per gli anni dal 2008 al 2011.
A motivo del gravame deduceva che le cartelle sottese non erano mai state notificate ad esso ricorrente, con conseguente decadenza ex art. 25 DPR 602 del 1973 e prescrizione del tributo.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio deducendo: a) la inammissibilità del ricorso per tardivo deposito nella segreteria, a seguito della abrogazione dell'art. 17 bis Nominativo_1 547/1992; 2) la mancata attestazione di conformità della relata di notifica del ricorso;
3) la infondatezza delle eccezioni di controparte.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ad eventuali fatti estintivi verificatisi dopo la iscrizione a ruolo.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente Agenzia, deve in primo luogo evidenziarsi come la dedotta tardività del deposito in cancelleria sia del tutto infondata, poiché a fronte di una notifica eseguita il 7.10.2024, il ricorso risulta depositata il 31.10.2024.
Analogamente, in ordine alla dedotta mancanza della attestazione di conformità della notifica del ricorso, vi
è da osservare come la ricorrente abbia prodotto gli originali delle notifiche digitali in formato .eml, dunque non necessitavano di attestazione di conformità.
Eventuali irregolarità sarebbero comunque sanata dal raggiungimento dello scopo. "La nullità della notificazione è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto (Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014, Rv. 629468).
Dunque, essendosi la resistente ritualmente costituita, è certo maturata la detta sanatoria. Infine, anche la stessa resistente che formula l'eccezione è in possesso dell'originale della notifica;
e neppure deduce una qualche difformità fra il file inserito nel fascicolo e quello ricevuto.
Quanto al merito, nel costituirsi in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali sottese alle impugnate ingiunzioni nonché successivi atti di intimazione ad esse relativi. Per il puntuale (e lungo) elenco si rinvia alle pagg. 4 e 5 delle controdeduzioni. Per tutte le cartelle l'ultimo atto interruttivo è del 2022.
Tali relate non palesano vizio alcuno nel procedimento notificatorio, trattandosi peraltro per lo più di notifiche eseguite a mani proprie. E vizi di sorta non sono stati, invero, neppure in concreto prospettati dal ricorrente, che si è limitato ad una generica ed astratta contestazione preventiva della omessa notifica delle cartelle senza enucleare specifici e riscontrabili vizi che attengano i singoli procedimenti.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tali notificazioni. E dalla ritualità di tali notifiche e discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede.
Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente, Sez. 6 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 - 01, a mente della quale "In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini").
Dunque, posto che tutti i vizi di cui al ricorso (prescrizione, decadenza, inesistenza del debito) potevano e dovevano essere dedotti con la impugnativa delle cartelle ovvero, da ultimo, con quella della intimazione notificata nel 2022, non possono più essere dedotti in questa sede.
Ed anche gli atti interruttivi di cui si è detto, compiuti negli anni 2022, escludono che sia maturata ad oggi alcuna prescrizione.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dall'esito della controversia e dal modesto valore di essa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica: MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1022/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120014264202000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140013960088000 BOLLO 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140020112345000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150004589719000 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.10.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione
Lazio, e tempestivamente depositato, Ricorrente 1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 04720249003666420000 notificatagli il l'8.7.2024, fondata su 4 cartelle per bollo auto asseritamente inevaso per gli anni dal 2008 al 2011.
A motivo del gravame deduceva che le cartelle sottese non erano mai state notificate ad esso ricorrente, con conseguente decadenza ex art. 25 DPR 602 del 1973 e prescrizione del tributo.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio deducendo: a) la inammissibilità del ricorso per tardivo deposito nella segreteria, a seguito della abrogazione dell'art. 17 bis Nominativo_1 547/1992; 2) la mancata attestazione di conformità della relata di notifica del ricorso;
3) la infondatezza delle eccezioni di controparte.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ad eventuali fatti estintivi verificatisi dopo la iscrizione a ruolo.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente Agenzia, deve in primo luogo evidenziarsi come la dedotta tardività del deposito in cancelleria sia del tutto infondata, poiché a fronte di una notifica eseguita il 7.10.2024, il ricorso risulta depositata il 31.10.2024.
Analogamente, in ordine alla dedotta mancanza della attestazione di conformità della notifica del ricorso, vi
è da osservare come la ricorrente abbia prodotto gli originali delle notifiche digitali in formato .eml, dunque non necessitavano di attestazione di conformità.
Eventuali irregolarità sarebbero comunque sanata dal raggiungimento dello scopo. "La nullità della notificazione è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto (Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014, Rv. 629468).
Dunque, essendosi la resistente ritualmente costituita, è certo maturata la detta sanatoria. Infine, anche la stessa resistente che formula l'eccezione è in possesso dell'originale della notifica;
e neppure deduce una qualche difformità fra il file inserito nel fascicolo e quello ricevuto.
Quanto al merito, nel costituirsi in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali sottese alle impugnate ingiunzioni nonché successivi atti di intimazione ad esse relativi. Per il puntuale (e lungo) elenco si rinvia alle pagg. 4 e 5 delle controdeduzioni. Per tutte le cartelle l'ultimo atto interruttivo è del 2022.
Tali relate non palesano vizio alcuno nel procedimento notificatorio, trattandosi peraltro per lo più di notifiche eseguite a mani proprie. E vizi di sorta non sono stati, invero, neppure in concreto prospettati dal ricorrente, che si è limitato ad una generica ed astratta contestazione preventiva della omessa notifica delle cartelle senza enucleare specifici e riscontrabili vizi che attengano i singoli procedimenti.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tali notificazioni. E dalla ritualità di tali notifiche e discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede.
Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente, Sez. 6 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 - 01, a mente della quale "In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini").
Dunque, posto che tutti i vizi di cui al ricorso (prescrizione, decadenza, inesistenza del debito) potevano e dovevano essere dedotti con la impugnativa delle cartelle ovvero, da ultimo, con quella della intimazione notificata nel 2022, non possono più essere dedotti in questa sede.
Ed anche gli atti interruttivi di cui si è detto, compiuti negli anni 2022, escludono che sia maturata ad oggi alcuna prescrizione.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dall'esito della controversia e dal modesto valore di essa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.