Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 1698/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1698 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservato alla decisione collegiale ex art. 127 ter c.p.c. il 13.12.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 21.08.1970, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo
Bari, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Pio XI 94/B, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 27.02.1968, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.ta Maria
Giada Plutino, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via P. Foti n.1, ha eletto domicilio;
-resistente-
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
All'udienza del 13.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note depositate insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
Il Giudice delegato, in data 23.12.2024, rimetteva la decisione al Collegio.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con deducendo che: Controparte_1
- in data 28.09.2002, in Reggio Calabria, contraeva matrimonio concordatario con la resistente, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di Reggio Calabria, atto n.604, p.2, s.A, u.1, anno 2002;
- dopo qualche anno, venuta meno la comunione spirituale e materiale, i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni di cui al Decreto di Omologa n.10/20 del Tribunale di Reggio Calabria dell'11.02.2020, depositato il 12.02.2020;
- dalla separazione ad oggi non è intervenuta alcuna riconciliazione ed i coniugi hanno vissuto sempre separatamente;
- sussistono i presupposti di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza null'altro statuire, ritenuto che il ricorrente non produce alcun reddito poiché disoccupato e non è proprietario o comproprietario di beni immobili o beni mobili registrati;
per la summenzionata mancanza di disponibilità economica è ritornato a vivere nella casa dei propri genitori;
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva:
- che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, senza null'altro statuire. Il ricorso veniva comunicato all'Ufficio del P.M. in data 03.07.2023, il quale apponeva il relativo visto in data 17.07.2023
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice delegato, con memoria dell'01.10.2023 si costituiva la resistente la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio avanzata dalla controparte, deduceva, in particolare, che:
- durante la vita matrimoniale, per rispettare le decisioni assunte dal marito, aveva rinunciato alla propria realizzazione personale, dedicandosi esclusivamente alla gestione della casa familiare, all'accudimento del marito e del di lui padre, non vedente e affetto da numerose patologie;
- con il proprio lavoro casalingo e occupandosi 24 ore su 24 della famiglia, consentiva al marito di dedicarsi esclusivamente alla propria attività lavorativa e di accrescere il patrimonio familiare.
- il marito ha sempre lavorato come elettricista e idraulico, inizialmente come dipendente della società dello zio, successivamente come dipendente della ditta
VI e, infine, come lavoratore autonomo;
- la resistente, dopo la separazione, tornava a vivere nella casa della famiglia d'origine, perché l'assegno di mantenimento previsto nella misura di euro 100,00 versato dal marito, non permetteva alla stessa di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
2 - la non svolge alcuna attività lavorativa perché è la sola che può CP_1 occuparsi dell'anziana madre, la quale richiederebbe assistenza quotidiana. Tanto premesso, la resistente concludeva chiedendo:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di euro 300,00 a carico di in subordine la conferma della somma di euro 100,00 già Pt_1 prevista in sede di separazione a titolo di mantenimento. All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 02.11.2023, il ricorrente insisteva nel ricorso e riferiva di essere disoccupato, di aver svolto attività di operaio impiantista, di non percepire il “reddito di cittadinanza”, e di vivere attualmente con la madre, in una casa di proprietà della stessa e di cui è titolare di una quota di proprietà.
Aggiungeva di cercare attivamente lavoro e di essere iscritto nelle liste del Centro per l'Impiego, nonché di avere come unica fonte di sostentamento la pensione della madre.
La resistente dichiarava di essere disoccupata, di non aver mai lavorato e non aver mai percepito il “reddito di cittadinanza” né altre forme di sostegno al reddito. Riferiva, altresì, di vivere in una casa di proprietà con la madre, invalida al 100%, di occuparsi esclusivamente dell'accudimento della stessa e di avere come unica fonte di sostentamento, per l'appunto, la pensione della madre.
Il G.D., a questo punto, formulava la seguente proposta conciliativa: “il ricorrente verserà mensilmente a titolo di assegno divorzile la somma di euro 75,00 mensili da corrispondere entro il 5 del mese, rivalutabili secondo gli indici ISTAT” e rinviava la causa.
All'udienza del 07.12.2024, la proposta conciliativa veniva accettata dalla resistente e rifiutata dal ricorrente, il quale rappresentava di non avere sufficienti mezzi per adempiere a quanto proposto dal Giudice.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 30.04.2024, il Giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti da parte resistente.
All'udienza del 26.09.2024 si procedeva all'escussione dei testi ammessi, successivamente la causa veniva rinviata per la decisione con concessione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Infine, all'udienza del 13.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note depositate precisavano le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Il G.D. con ordinanza del 23.12.2024, a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimetteva la decisione al collegio.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
3 Alla luce della situazione venutasi a creare e acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal Decreto di omologa n. 10/20, depositato il
12.02.2020 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha sancito la separazione consensuale tra i coniugi. Essendo, altresì, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art. 3 n.2 lett. B) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.06.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 [...] in data 28.09.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 Comune di Reggio Calabria (R.C.) dell'anno 2002, al n. 604 p.2, s.A, u.1.
Sulla richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di
[...]
CP_1
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, occorre soffermarsi sulla richiesta formulata da parte resistente di riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore, nella misura di euro 300,00 e in subordine nel medesimo ammontare – di euro
100,00 – stabilito consensualmente dalle parti in sede di separazione.
Occorre preliminarmente premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa all'assegno divorzile, stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento
4 per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
È stato, altresì, affermato che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune
e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali
e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
5 richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Ebbene, in applicazione dei principi sopra richiamati, occorre rammentare che le domande attinenti al mantenimento in sede di divorzio prescindono dalle statuizioni già adottate in sede di separazione. Tale assunto trova fondamento nei principi già citati, che definiscono la diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di separazione, nonché la diversità dei presupposti sui quali deve fondarsi la valutazione del giudice circa la debenza del suddetto assegno. Proprio in ragione di ciò si impone alla parte richiedente l'onere di dimostrare nel giudizio di divorzio la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, e ciò a conferma che tale valutazione è da considerarsi del tutto autonoma rispetto all'accertamento già compiuto in sede di separazione.
Orbene, in linea con il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, emerge che nella vicenda che qui occupa non ricorrano i presupposti di legge per poter accogliere la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente in proprio favore.
Ciò che difetta è, anzitutto, la prova della sperequazione tra i redditi dei coniugi che costituisce, certamente, l'accertamento preliminare da compiere.
Nel caso di specie, la dichiara di aver rinunciato, durante la vita matrimoniale, CP_1 alla propria formazione professionale per dedicarsi esclusivamente alla gestione della casa familiare e all'accudimento del marito e del di lui padre (circostanza quest'ultima che trova conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 26.09.2024), e che la sua condizione di inoccupazione sia stata, pertanto, un'inevitabile conseguenza delle scelte imposte dal marito. Aggiunge, altresì, di non poter svolgere, allo stato attuale, alcuna attività lavorativa, dovendo prestare assistenza continua all'anziana madre con la quale ella convive.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, la non produce in CP_1 giudizio né la documentazione fiscale necessaria a dimostrare l'inadeguatezza della propria situazione economica né la documentazione da cui dovrebbe emergere l'esistenza di una sproporzione economico reddituale tra i coniugi.
Di talché, può certamente affermarsi che ella non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Del pari, prive di qualsivoglia riscontro sono rimaste le deduzioni relative al divario reddituale sussistente tra i coniugi, atteso che non vi è alcuna prova in atti che il ricorrente versi in una condizione di vantaggio economico rispetto alla moglie.
Il ricorrente dichiara, infatti, di non percepire alcun reddito, di essere disoccupato, come risulta dal certificato rilasciato il 28.03.2023 dal Centro dell'Impiego di Reggio Calabria e di vivere nella casa dei propri genitori.
La resistente, al contrario, sostiene che il marito lavorerebbe e sarebbe comproprietario di ben due appartamenti. Tuttavia, nulla produce in merito alla situazione patrimoniale dello stesso.
Ciò che emerge pacificamente e incontrovertibilmente dagli atti di causa è che entrambe le parti, non avendo un'occupazione e vivendo con le rispettive famiglie di appartenenza, si trovino sostanzialmente in una posizione di uguaglianza economica, la quale impedisce il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge
6 richiedente, per insussistenza dei presupposti e segnatamente per impossibilità oggettiva della controparte a corrisponderlo.
Alla luce di queste considerazioni, il Collegio ritiene che la domanda riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della meriti di essere rigettata. CP_1
Spese del giudizio
Avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alla natura della controversia, si reputa sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
19.06.2023, nei confronti di ogni altra istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria (R.C.) il 28.09.2002 tra e Parte_1 Controparte_1 regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria, anno 2002, atto n. 604, parte 2, serie A, u.1;
-rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della , CP_1 per le causali di cui in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 24/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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