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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5145/24, est. Dott.ssa Claudia Tosoni, discussa all'udienza collegiale del 14/10/25 e promossa
DA
, nata a [...], il [...],(cod. fisc. Parte_1
) e residente a [...]
12; , nata a [...], il [...],(cod. fisc. Parte_2
) e residente a [...]
n. 12; , nata a [...] il [...], (cod. Fisc. Parte_3
) e residente in [...]
n. 235; , nata a [...], il [...],(cod. fisc. Parte_4
) e residente a [...]; C.F._4 [...]
, nata a [...], il [...](cod. fisc. Parte_5
) e residente a [...]; C.F._5
nata a [...] il [...],(cod. fisc. Parte_6
) e residente a [...]15; C.F._6 nata a [...] il [...], (cod. Parte_7 fisc. e residente in [...]
TO snc;
, nata a [...] il [...], (cod. Parte_8 fisc. e residente a [...]
n.7; nata a [...] il [...], (cod. fisc. Parte_9
) e residente a [...]; C.F._9
, nato a [...] il [...], (cod. fisc. Parte_10
) e residente a [...], C.F._10 dall'Avv. Domenico de Angelis, con studio sito in Campobasso alla via Monforte n. 7, come da mandati allegati al ricorso in appello
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO (cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 proprio Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_2
nominata con DGR Regione Lombardia n. XII/1639 del 21/12/2023,
[...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donato Vigezzi e Valeria Sforzini, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura aziendale sita nel Presidio Ospedaliero San Carlo RR in Milano Via Pio II n. 3, giusta procura alle liti unita alla memoria di costituzione di secondo grado
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI PRINCIPALI come da ricorso in appello:
“alla Corte di Appello adita, affinché, in accoglimento del proposto gravame, disattesa ogni avversa istanza, voglia riformare integralmente la sentenza n.ro 5145/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nel ricorso n.ro 12518/2023 RGL, e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni:
1) “Accertare e dichiarare che i signori, , (cod. fisc. ); Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ), , (cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (cod. fisc. ), , (cod. fisc. ),
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 (cod. fisc. , (cod. fisc. Parte_7 C.F._7 Parte_8
(cod. fisc. ) (cod. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10 fisc. ) compiono quotidianamente un percorso per l'accesso al posto di lavoro C.F._10 che trata e altrettanti in uscita per quanti lavorano nell'ala maschile e 15 minuti in entrata e 15 in uscita per quelli che operano nell'ala femminile;
2) Accertare e dichiarare che il tempo impiegato dai ricorrenti nel percorrere il tragitto per raggiungere il posto di lavoro costituisce orario di lavoro e va quindi retribuito;
3) Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentate p.t. al Controparte_1 pagamento dei seguenti importi: , la somma complessiva di € 4.257,95; Parte_1
, la somma comple la somma complessiva di € Parte_2 Parte_3 2.269,63; , la somma complessiva di € 3.642,3; la Parte_4 Parte_5 somma complessiva di € 3.675,87; la somma complessiva di € 1.171,01; Parte_6 [...]
la somma complessiva di € 1.266,37; , la somma complessiva di € Parte_7 Parte_8 1.587,138; , la somma complessiva di € 3.699,14; la somma Parte_9 Parte_10 complessiv o alla maggiore o minore somma che il iustizia. Il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino alla data dell'effettivo soddisfo.
4) Condannare, infine, la in persona del legale rappresentate p.t al Controparte_1 pagamento di competenze professionali e spese vive di avvocato del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA - omissis - “
PER LA APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE come da memoria di costituzione:
“In via principale
Rigettare integralmente l'appello principale proposto in quanto inammissibile e comunque infondato, con tutte le domande ivi proposte.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avverse, limitare e ridurre gli importi posti a carico dell' resistente a soli eventualmente risultanti all'esito dell'istruttoria. CP_3
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata
Condannare gli appellante a rifondere integralmente in favore dell' resistente le spese di CP_3 entrambi i gradi di giudizio, quantificando le spese di lite in €.13.507,07, sulla base dei valori medi di cui ai parametri del DM.55/2014, in ragione del valore della domanda ex adverso indicato. In via istruttoria -omissis – “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5145/24 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da e dagli altri nove litisconsorti indicati in epigrafe - tutti Parte_1 dipendenti a tempo indeterminato di inquadrati Controparte_1 nell'area “professionisti della salute” con posizione funzionale di infermieri ad eccezione di tecnico di radiologia, c/o l'area sanitaria Parte_10 maschile e/o femminile della struttura penitenziaria Seconda Casa di Reclusione di Bollate - i quali avevano agito in giudizio per sentir dichiarare che il tempo impiegato ogni giorno dall'ingresso del carcere al rilevatore delle presenze (non inferiore a 20 minuti per chi si recava nell'area maschile e a 30 minuti per chi si recava nell'area femminile) era da considerarsi orario di lavoro ex art. 1 del D.L.vo n. 66/23, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle somme per ciascuno indicate o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Il giudice a quo, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui nella nozione di orario di lavoro rientra non solo quello della effettiva prestazione, ma anche quello della disponibilità del dipendente e della sua presenza nel luogo di lavoro, nonché l'art. 3 del D.L.vo n. 230/99 (“il Personale appartenente al Servizio sanitario nazionale è tenuto all'osservanza delle norme previste dall'ordinamento penitenziario dal relativo regolamento di esecuzione, dal regolamento interno dell'istituto penitenziario, nonché delle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria e dal direttore dell'istituto medesimo in materia di organizzazione e sicurezza”), così motivava la decisione: ”A fronte del quadro poco sopra delineato, se ne desume che, ciò che rileva ai fini dell'inclusione di attività che esulano dalle proprie mansioni in quello che è considerato 'orario di lavoro' è, da un lato, il carattere propedeutico, preliminare, necessitato delle attività in questione, dall'altro, il fatto che si tratti di attività le cui modalità di esecuzione sono dettate, direttamente o indirettamente, dal datore di lavoro o comunque discendano da sue scelte organizzative.
Il tempo impiegato dal lavoratore per compiere il tragitto dal punto di ingresso di una struttura al luogo di effettiva resa della prestazione non può quindi essere qualificato come orario di lavoro ove non sussista alcun assoggettamento al potere di eterodirezione del datore (così come a quello gerarchico o disciplinare).
Nel caso di specie si ritiene che il percorso che i dipendenti compiono per accedere dal blocco esterno della struttura carceraria al rilevatore presenze posto nelle aree sanitarie maschili/femminili di pertinenza della datrice, pur essendo certamente obbligato, in nessun modo possa dirsi funzionale alla prestazione piuttosto che estrinsecazione di una decisione datoriale;
ciò poiché la datrice non ha alcun potere decisionale non solo sulle modalità di accesso alla struttura, ma per vero nemmeno su dove, all'interno di essa, debba essere collocata la postazione di lavoro dei ricorrenti, piuttosto che sul tipo di percorso che questi sono tenuti ad effettuare per raggiungerla (anche perché il tragitto non coinvolge spazi che possono in alcun modo definirsi aziendali).
Tutti gli adempimenti cui i dipendenti sono sottoposti per raggiungere l'area sanitaria, vale a dire i controlli ad opera della polizia penitenziaria ed i blocchi strutturali incontrati nel recarsi alle aree sanitarie di assegnazione, sono infatti frutto di una scelta organizzativa non imputabile al datore di lavoro. Nel caso di specie assume quindi rilievo determinante il considerare come, il luogo della prestazione lavorativa dei ricorrenti, corrisponda - in via quasi esclusiva fuori da ipotesi di emergenza - alle aree sanitarie (maschili e femminili) situate all'interno del complesso carcerario della Seconda casa di reclusione di Bollate, in uno al fatto che, tali aree, tra quelle all'interno del carcere, siano i soli luoghi sui quali il datore di lavoro esercita il proprio (limitato) potere di eterodirezione.
Ciò, nemmeno essendo in discussione che le modalità di accesso alla casa di reclusione, la conformazione e l'organizzazione dei luoghi al suo interno -ivi inclusa la ubicazione del marcatore temporale come della area sanitaria stessa- siano scelte ad appannaggio esclusivo della Amministrazione Penitenziaria - soggetto terzo rispetto alla datrice.”
e gli altri nove litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto Parte_1 appello, affidandosi ad un unico articolato motivo - “ERRONEA E FALSA INTERPRETAZIONE D.LGS N. 66/2003 ART. 1 C. 2 LETT. A) D.LGS N. 230/1999 ART. 4 C.
3 - CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELLA SENTENZA anche in relazione agli artt. 17 e 18 Contratto Integrativo Aziendale di cui alla delibera ASST 1390/2020” (pag.9 e seg.) - con il quale censurano la decisione del Tribunale di Milano là dove ha affermato che “la definizione dell'orario di lavoro richiede non solo il carattere preliminare, propedeutico e necessario delle attività in questione, ma anche che le modalità di esecuzione di tali attività siano dettate, direttamente o indirettamente, dal datore di lavoro o comunque discendano da sue scelte organizzative, in assenza delle quali difetta il potere di eterodirezione datoriale, gerarchico e disciplinare” ; e là dove ha affermato che “il percorso che i dipendenti devono compiere per accedere dall'ingresso della struttura fino al rilevatore delle presenze, pure essendo obbligato, non è funzionale alla prestazione lavorativa in quanto la datrice di lavoro non ha alcun potere decisionale sulle modalità di accesso alla struttura e neanche sulla collocazione della postazione di lavoro dei ricorrenti, attesa, altresì, l'estraneità del tragitto rispetto agli spazi che non possono definirsi in alcun modo aziendali”.
Ricordano che l'eterodirezione non si esplica solo sulla base di scelte del datore di lavoro, ma può anche derivare da superiori esigenze di igiene e sicurezza e che, in questo caso, assume il connotato di eterodirezione implicita: “Mutuando quanto la Suprema Corte ha indicato, con orientamento ormai consolidato in tema di operazioni di vestizione e svestizione in ambito sanitario, è possibile affermare che anche il tempo necessario per percorrere il tragitto obbligato dall'ingresso dell'istituto fino ai rilevatori delle presenze, risponde a superiori esigenze di sicurezza, riguardanti la gestione del servizio pubblico e la stessa incolumità del personale addetto”, e invocano giurisprudenza di legittimità e comunitaria formatasi in tema di riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Riportano l'art. 17 del Contratto Integrativo Aziendale che definisce l'orario di servizio, “inteso come il periodo di tempo necessario per assicurare il funzionamento delle strutture, degli uffici e l'erogazione dei servizi all'utenza secondo la mission aziendale” e l'orario di lavoro, inteso “come il periodo in cui il lavoratore è presente sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, e nell'esercizio delle sue attività e delle sue funzioni” e l'art. 18 del citato contratto secondo cui la “rilevazione dell'orario deve avvenire presso la sede di assegnazione”; nonché l'art. 3 del D.L.vo n. 230/99 dedicato alle competenze in materia sanitaria, ripartite tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende unità sanitarie locali, “cui sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari. Il direttore generale risponde della mancata applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure previste ai fini dello svolgimento dell'assistenza sanitaria nei suddetti istituti”e l'art. 4 del citato decreto, secondo cui “L'amministrazione penitenziaria segnala alle Aziende unità sanitarie locali e, ai fini dell' esercizio dei poteri sostitutivi, alle regioni e al Ministero della sanità, la mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo”.
Nell'ottica del gravame, quindi, “Dalla analisi di tali disposizioni è evidente che il potere datoriale delle Aziende Sanitarie è di esclusiva competenza del Direttore Generale, il quale deve garantire la corretta applicazione delle misure sanitarie a favore dei detenuti.
Al Direttore del carcere è demandata la sola possibilità di segnalare la mancata osservanza del comparto normativo, di cui la pronuncia oggi censurata offre una parziale e non condivisibile lettura….
L'eterodirezione non è solo la messa a disposizione del lavoratore ma è anche l'impossibilità di autodeterminarsi.
In questo caso l'ulteriore minutaggio richiesto dai ricorrenti di prime cure coincide con il momento di ingresso nella struttura carceraria, e da tale il personale dipendente è obbligato a seguire un determinato percorso e ad essere identificato.
Non rileva affatto la pretestuosa affermazione che distingue le priorità del in Controparte_4 tema di organizzazione e sicurezza, perché il personale infermieristico è e resta dipendente della struttura sanitaria ed è assegnato all'istituto carcerario e non all'area sanitaria dello stesso..”
Ad ulteriore conferma della loro prospettazione, richiamano “il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell' ai Parte_11 sensi e per gli affetti dell'art. 17 c. 4 della legge regionale n. 22 del 14/12/2021, ove per quanto attiene il Coordinamento Sanitario degli istituti carcerari di riferimento, compreso il carcere di Bollate, si prevede ….. Il responsabile del servizio è responsabile della gestione dei locali sanitari, strumentazioni, arredi e delle attività dei sanitari che operano all'interno della struttura e dunque non certamente della sola area sanitaria.”
Rinviano per il quantum debeatur, rimasto assorbito, alla difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
e si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_1 CP_1
Replica puntualmente alle singole doglianze avversarie, richiamando la difesa sviluppata in primo grado.
Evidenzia come i concetti di luogo e tempo di lavoro debbano essere necessariamente apprezzati con riferimento alla natura dell'attività svolta e dunque, nella fattispecie, all'attività di assistenza sanitaria prestata dagli attuali appellati all'interno delle aree sanitarie maschile e femminili del carcere, queste essendo la sola 'sede' in cui ella svolge le attività istituzionali di propria competenza e sulle quali esercita le proprie funzioni datoriali.
Ribadisce che l'area sanitaria si trova in un luogo di lavoro posto all'interno di un complesso gestito in via esclusiva dall'Amministrazione Penitenziaria e, pertanto, di non avere, al di fuori di quella, alcun potere di etero-direzione, non potendo modificare le regole di accesso alla struttura o spostare autonomamente il proprio rilevatore delle presenze fuori dall'area sanitaria di competenza;
sottolinea come i tempi di percorrenza da e verso le aree sanitarie di assegnazione degli attuali appellati principali non possano considerarsi come prodromici alla prestazione lavorativa, in quanto non funzionali in senso stretto alla natura e tipologia dell'attività espletata.
Osserva che la giurisprudenza di legittimità richiamata da controparte - che ha riconosciuto le attività di vestizione e svestizione degli infermieri tra le operazioni preparatorie funzionali all'espletamento dell'attività lavorativa, come tali ricomprese nell'orario - così come gli articoli 17 e 18 della contrattazione integrativa aziendale sono inconferenti ed estranei alla materia del contendere, al di là dell'utilizzo che ne è stato fatto in chiave difensiva al solo scopo di evidenziare che, mentre indossare e dismettere la divisa costituisce un'operazione prodromica all'esercizio della prestazione lavorativa infermieristica, altrettanto non si può dire del percorso compiuto dai ricorrenti per recarsi dal primo ingresso al carcere fino all'area sanitaria.
Infine, contesta l'ammissibilità dei conteggi prodotti ex adverso, perché mancanti di qualsivoglia indicazione circa il reparto maschile o femminile in cui gli stessi hanno svolto i turni, le date in cui li hanno svolti, il numero di minuti aggiuntivi richiesti e i criteri monetari applicati, con evidente difetto di allegazione.
Interpone a sua volta appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese processuali per violazione dell'art. 92, 2^ comma c.p.c. e per carente motivazione.
Dopo aver rammentato la ammissibilità dell'appello incidentale tardivo (cfr. Cass. 8486/24; Cass. n. 23001/25), rileva che “Il giudice di primo grado, nel compensare le spese a fronte dell'integrale soccombenza dei ricorrenti, ha fatto riferimento alla
“natura dibattuta delle tematiche oggetto di controversia” e alla “peculiarità della situazione concreta”.
Si tratta, in primo luogo, di ipotesi non contemplate dall'art. 92 comma 2 cpc e del tutto generiche, ne si evince, dal provvedimento, che cosa abbia inteso il giudicante per “natura dibattuta delle tematiche” (circostanza che appare in sé scontata) né per “peculiarità della situazione concreta”.
Al di là di questo la sentenza non dà conto, in motivazione, di nessuna situazione che possa integrare le gravi ed eccezionali ragioni che secondo la Corte Costituzionale consentono la compensazione delle spese.
Tantomeno è dato di individuare “oscillazioni giurisprudenziali” che potrebbero aver condotto a tale decisione ne concreta” (al di là della particolarità dei luoghi che tuttavia non influisce sui principi applicabili alla materia)…..”
All'udienza del 14/10/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attuali appellanti principali rivendicano le differenze retributive quantificate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., considerando come orario di lavoro il tempo impiegato per percorrere, in entrata, il tratto dal primo ingresso esterno dell'Istituto Penitenziario al timbratore posto nell'infermeria centrale del carcere e viceversa, in uscita, il tempo impiegato in senso opposto, sul presupposto che tale lasso temporale sia eterodiretto e oggetto di controllo da parte della datrice di lavoro, che sin dal primo ingresso, sottoposto al controllo degli agenti penitenziari, avrebbe il potere di disporre della loro prestazione lavorativa. In fatto, è pacifico il tragitto da compiere: devono innanzi tutto attraversare il c.d. “blocco esterno”, delimitato da una sbarra, attraverso il quale si giunge al parcheggio interno dove posteggiano le auto;
poi attraversata la c.d. “carraia”, vale a dire l'ingresso dell'istituto, alcuni superano lo spiazzo di fronte all'uscita dalla “carraia” ed entrano all'ala maschile dell'edificio penitenziario e da qui raggiungono il timbratore;
altri, usciti dalla “carraia”, svoltano a sinistra, poi a destra e raggiungono il timbratore posto nell'ala sanitaria femminile.
E' invece contestato il tempo utilizzato per effettuare detto percorso, stimato dai dipendenti in 20 minuti (10m + 10m) per quelli assegnati all'infermeria della sezione maschile e in 30 minuti (15m + 15m) per quelli assegnati all'infermeria della sezione femminile;
stimato dalla datrice di lavoro in 8 minuti e 34 secondi (4 m e 17 s x 2) per il personale adibito alla sezione sanitaria maschile ed in 9 minuti e 6 secondi (4m e 33 s x 2) per il personale adibito alla sezione sanitaria femminile.
In diritto, la questione attiene alla riconducibilità del tempo necessario per effettuare il tragitto che va dall'accesso al carcere fino alle rispettive aree sanitarie nella nozione di orario di lavoro, essendo incontroverso che le operazioni di vestizione e svestizione - svolte dopo la timbratura in entrata e prima della timbratura in uscita - siano già ricomprese nell'orario di lavoro ai sensi del CCNL del settore e della contrattazione integrativa aziendale vigenti. E nello specifico se su questo tragitto abbia competenza solo la amministrazione penitenziaria (Dipartimento Penitenziario del Ministero della Giustizia, istituito dall'art. 30 della Legge 395/90) o se invece, come deducono i dipendenti, l'
[...]
disponga della prestazione lavorativa del personale sin dal CP_1 CP_1 suo ingresso nella struttura carceraria.
Si tratta pertanto di accertare, innanzi tutto, se il tempo utile per percorrere il tratto dal primo ingresso del carcere fino alla area sanitaria di spettanza rientri nella nozione di orario di lavoro e debba di conseguenza essere retribuito.
Va rammentato che la Suprema Corte è ormai consolidata nell'affermare che "ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)"; ed, altresì, che il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (cfr. Cass. 27008/23; conf. Cass. n. 14848/24).
Anche questa Corte territoriale (cfr. sentenza n. 782/22) ha riconosciuto che il tempo di percorrenza impiegato dai dipendenti del caring services dal momento dell'ingresso nella sede aziendale a quello dell'attestazione dell'inizio della prestazione, mediante login sul proprio personal computer (e viceversa), sia qualificabile come orario di lavoro implicante retribuzione, trattandosi, alla luce delle emergenze processuali, di una attività eterodiretta ed obbligatoria.
E la Corte di Cassazione, nel rigettare l'impugnazione avverso detta pronuncia, ha osservato che tale conclusione è logica e fondata, “perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
È la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la XXX, infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da XXX” (così Cass. n. 14843/24).
Ebbene, applicando gli enunciati principi di diritto alla peculiare natura della prestazione sanitaria resa all'interno degli istituti penitenziari, l'appello principale non merita accoglimento.
Le funzioni di sanità penitenziaria svolte dal Ministero della Giustizia sono state oggetto di trasferimento al , ai sensi di quanto Controparte_5 disposto dal D.L.vo n. 230/99, reso esecutivo con DPCM del 1 aprile 2008, che ha stabilito le modalità e i criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria.
L' provvede pertanto all'erogazione delle prestazioni Controparte_6 sanitarie e l' provvede ad assicurare la sicurezza Controparte_7 all'interno della struttura carceraria;
in particolare l'art 4, comma 3, del D.L.vo n. 230/99 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge n. 419/98) stabilisce che “il Personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale è tenuto all'osservanza delle norme previste dall'ordinamento penitenziario dal relativo regolamento di esecuzione, dal regolamento interno dell'istituto penitenziario, nonché delle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria e dal direttore dell'istituto medesimo in materia di organizzazione e sicurezza”.
Ciò posto, il Collegio ritiene condivisibile l'assunto della datrice di lavoro, secondo la quale i tempi che i lavoratori chiedono di vedersi riconosciuti come
“orario di lavoro” “non sono affatto collegati in modo funzionale anzi del tutto estranei alla prestazione lavorativa o legati alla presenza sul luogo di lavoro gestito dall' ma sono, CP_1 piuttosto, tempi di accesso alla propria sede lavorativa che non dipendono da scelte organizzative del datore, bensì, nel caso in esame, da un ente terzo e collegati alle esigenze di sicurezza della struttura penitenziaria.”
Le aree sanitarie del carcere sono, invero, gli unici luoghi in cui i predetti sono a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle proprie attività o funzioni, e sui quali, pertanto, la azienda esercita il proprio potere di etero direzione, vale a dire il potere di dare direttive in ordine allo svolgimento delle attività sanitarie da espletare e di sanzionare i comportamenti non conformi, vale a dire il potere gerarchico e disciplinare. In una con il giudice a quo, al di fuori delle aree strettamente dedicate alle attività sanitarie istituzionali, l' e non ha il potere di interferire Controparte_1 CP_1 sui comportamenti del personale in forza, né di imporre loro i percorsi da seguire.
Che il tempo impiegato dai lavoratori per effettuare il tragitto dal primo accesso al carcere fino alle rispettive aree sanitarie rientri nella competenza dell'Amministrazione Penitenziaria è dimostrato, d'altra parte, del pass ministeriale utilizzato (circostanza indiscussa) per svolgere tale tratto.
Pure il DVR - documento di valutazione dei rischi adottato dall' Controparte_1
(doc. 3 bis appellata) - che individua, alle pagine 34/35, i luoghi di lavoro CP_1 ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo n. 81/08 di competenza dell'Azienda sotto il profilo della sicurezza del lavoro, conferma che solo l'area sanitaria è considerato “luogo di lavoro” di cui è responsabile il datore di lavoro, tanto è vero che la vestizione e la svestizione, i cui tempi sono pacificamente retribuiti, avvengono appunto in detta area dopo la timbratura in entrata ed in uscita.
Non inficia tale conclusione, ad avviso del Collegio, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in materia di divisa per personale infermieristico - vedi da ultimo Cass. n. 25040/25: “Si è in particolare affermato che sia i tempi di vestizione/svestizione, sia i tempi di passaggio consegne, possano integrare a tutti gli effetti orario di lavoro da remunerare;
la giurisprudenza di questa S.C. quanto ai tempi c.d. tuta in ambito infermieristico ha in particolare ritenuto che essi danno diritto alla retribuzione, trattandosi
– per quanto attiene alla vestizione/svestizione – di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (per tutte, v. Cass. 24 maggio 2018, n. 12935).” – per le considerazioni sopra svolte.
Neppure il paragone con il carcere di Opera - ove il timbratore è collocato presso la c.d. "carraia" - è dirimente, anzi conforta la impostazione difensiva della datrice di lavoro, poiché, proprio la diversa natura dello stesso, quale istituto penitenziario di massima sicurezza con presenza di detenuti in regime di art. 41 bis, impone controlli più rigidi e perciò giustifica, in base alle regole di sicurezza dettate dal Ministero della , un percorso differente per CP_4 accedere all'area sanitaria rispetto a quello tracciato nel carcere di Bollate.
Da ultimo, nemmeno la comunicazione del 10/9/23 (doc. 21 ricorrenti) supporta la tesi dei lavoratori, in quanto il direttore Gestione e Sviluppo Risorse Umane si rende unicamente disponibile ad attivarsi c/o gli uffici competenti per il (diverso) posizionamento del rilevatore delle presenze.
Deve pertanto essere confermata la decisione del Tribunale di Milano secondo cui l' e dispone della prestazione lavorativa di infermieri e Controparte_1 CP_1 tecnici addetti alla Casa di Reclusione di Bollate solo dal momento in cui gli stessi timbrano nelle immediate adiacenze degli ambulatori e prendono servizio, dopo aver espletato le operazioni di vestizione, prodromiche all'adempimento della prestazione di lavoro effettiva e come tali ricomprese, insieme alla successiva svestizione nel dovuto orario giornaliero;
mentre il tempo utilizzato dagli stessi per compiere il tragitto dall'ingresso della struttura carceraria all'area sanitaria e ritorno costituisce “tempo di viaggio” che non è funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa. La sentenza n. 5145/24 del Tribunale di Milano va confermata altresì in punto spese di lite con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
La questione di diritto controversa, appunto per la peculiarità della fattispecie concreta, è nuova, tanto è vero che nessuna delle parti ha allegato giurisprudenza non solo di legittimità, ma neppure di merito che abbia esaminato la problematica di cui si discute e ciò permette di applicare il disposto dell'art. 92, 2^ comma all'esito della sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale.
Per la stessa ragione e per la reciproca soccombenza, vengono compensate anche le spese del presente grado.
Entrambe le parti appellanti sono tenute a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 5145/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Compensa le spese del grado.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante principale e dell'attuale appellante incidentale dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012.
Milano, 14/10/25
IL PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5145/24, est. Dott.ssa Claudia Tosoni, discussa all'udienza collegiale del 14/10/25 e promossa
DA
, nata a [...], il [...],(cod. fisc. Parte_1
) e residente a [...]
12; , nata a [...], il [...],(cod. fisc. Parte_2
) e residente a [...]
n. 12; , nata a [...] il [...], (cod. Fisc. Parte_3
) e residente in [...]
n. 235; , nata a [...], il [...],(cod. fisc. Parte_4
) e residente a [...]; C.F._4 [...]
, nata a [...], il [...](cod. fisc. Parte_5
) e residente a [...]; C.F._5
nata a [...] il [...],(cod. fisc. Parte_6
) e residente a [...]15; C.F._6 nata a [...] il [...], (cod. Parte_7 fisc. e residente in [...]
TO snc;
, nata a [...] il [...], (cod. Parte_8 fisc. e residente a [...]
n.7; nata a [...] il [...], (cod. fisc. Parte_9
) e residente a [...]; C.F._9
, nato a [...] il [...], (cod. fisc. Parte_10
) e residente a [...], C.F._10 dall'Avv. Domenico de Angelis, con studio sito in Campobasso alla via Monforte n. 7, come da mandati allegati al ricorso in appello
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO (cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 proprio Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_2
nominata con DGR Regione Lombardia n. XII/1639 del 21/12/2023,
[...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donato Vigezzi e Valeria Sforzini, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura aziendale sita nel Presidio Ospedaliero San Carlo RR in Milano Via Pio II n. 3, giusta procura alle liti unita alla memoria di costituzione di secondo grado
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI PRINCIPALI come da ricorso in appello:
“alla Corte di Appello adita, affinché, in accoglimento del proposto gravame, disattesa ogni avversa istanza, voglia riformare integralmente la sentenza n.ro 5145/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nel ricorso n.ro 12518/2023 RGL, e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni:
1) “Accertare e dichiarare che i signori, , (cod. fisc. ); Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ), , (cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (cod. fisc. ), , (cod. fisc. ),
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 (cod. fisc. , (cod. fisc. Parte_7 C.F._7 Parte_8
(cod. fisc. ) (cod. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10 fisc. ) compiono quotidianamente un percorso per l'accesso al posto di lavoro C.F._10 che trata e altrettanti in uscita per quanti lavorano nell'ala maschile e 15 minuti in entrata e 15 in uscita per quelli che operano nell'ala femminile;
2) Accertare e dichiarare che il tempo impiegato dai ricorrenti nel percorrere il tragitto per raggiungere il posto di lavoro costituisce orario di lavoro e va quindi retribuito;
3) Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentate p.t. al Controparte_1 pagamento dei seguenti importi: , la somma complessiva di € 4.257,95; Parte_1
, la somma comple la somma complessiva di € Parte_2 Parte_3 2.269,63; , la somma complessiva di € 3.642,3; la Parte_4 Parte_5 somma complessiva di € 3.675,87; la somma complessiva di € 1.171,01; Parte_6 [...]
la somma complessiva di € 1.266,37; , la somma complessiva di € Parte_7 Parte_8 1.587,138; , la somma complessiva di € 3.699,14; la somma Parte_9 Parte_10 complessiv o alla maggiore o minore somma che il iustizia. Il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino alla data dell'effettivo soddisfo.
4) Condannare, infine, la in persona del legale rappresentate p.t al Controparte_1 pagamento di competenze professionali e spese vive di avvocato del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA - omissis - “
PER LA APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE come da memoria di costituzione:
“In via principale
Rigettare integralmente l'appello principale proposto in quanto inammissibile e comunque infondato, con tutte le domande ivi proposte.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avverse, limitare e ridurre gli importi posti a carico dell' resistente a soli eventualmente risultanti all'esito dell'istruttoria. CP_3
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata
Condannare gli appellante a rifondere integralmente in favore dell' resistente le spese di CP_3 entrambi i gradi di giudizio, quantificando le spese di lite in €.13.507,07, sulla base dei valori medi di cui ai parametri del DM.55/2014, in ragione del valore della domanda ex adverso indicato. In via istruttoria -omissis – “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5145/24 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da e dagli altri nove litisconsorti indicati in epigrafe - tutti Parte_1 dipendenti a tempo indeterminato di inquadrati Controparte_1 nell'area “professionisti della salute” con posizione funzionale di infermieri ad eccezione di tecnico di radiologia, c/o l'area sanitaria Parte_10 maschile e/o femminile della struttura penitenziaria Seconda Casa di Reclusione di Bollate - i quali avevano agito in giudizio per sentir dichiarare che il tempo impiegato ogni giorno dall'ingresso del carcere al rilevatore delle presenze (non inferiore a 20 minuti per chi si recava nell'area maschile e a 30 minuti per chi si recava nell'area femminile) era da considerarsi orario di lavoro ex art. 1 del D.L.vo n. 66/23, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle somme per ciascuno indicate o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Il giudice a quo, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui nella nozione di orario di lavoro rientra non solo quello della effettiva prestazione, ma anche quello della disponibilità del dipendente e della sua presenza nel luogo di lavoro, nonché l'art. 3 del D.L.vo n. 230/99 (“il Personale appartenente al Servizio sanitario nazionale è tenuto all'osservanza delle norme previste dall'ordinamento penitenziario dal relativo regolamento di esecuzione, dal regolamento interno dell'istituto penitenziario, nonché delle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria e dal direttore dell'istituto medesimo in materia di organizzazione e sicurezza”), così motivava la decisione: ”A fronte del quadro poco sopra delineato, se ne desume che, ciò che rileva ai fini dell'inclusione di attività che esulano dalle proprie mansioni in quello che è considerato 'orario di lavoro' è, da un lato, il carattere propedeutico, preliminare, necessitato delle attività in questione, dall'altro, il fatto che si tratti di attività le cui modalità di esecuzione sono dettate, direttamente o indirettamente, dal datore di lavoro o comunque discendano da sue scelte organizzative.
Il tempo impiegato dal lavoratore per compiere il tragitto dal punto di ingresso di una struttura al luogo di effettiva resa della prestazione non può quindi essere qualificato come orario di lavoro ove non sussista alcun assoggettamento al potere di eterodirezione del datore (così come a quello gerarchico o disciplinare).
Nel caso di specie si ritiene che il percorso che i dipendenti compiono per accedere dal blocco esterno della struttura carceraria al rilevatore presenze posto nelle aree sanitarie maschili/femminili di pertinenza della datrice, pur essendo certamente obbligato, in nessun modo possa dirsi funzionale alla prestazione piuttosto che estrinsecazione di una decisione datoriale;
ciò poiché la datrice non ha alcun potere decisionale non solo sulle modalità di accesso alla struttura, ma per vero nemmeno su dove, all'interno di essa, debba essere collocata la postazione di lavoro dei ricorrenti, piuttosto che sul tipo di percorso che questi sono tenuti ad effettuare per raggiungerla (anche perché il tragitto non coinvolge spazi che possono in alcun modo definirsi aziendali).
Tutti gli adempimenti cui i dipendenti sono sottoposti per raggiungere l'area sanitaria, vale a dire i controlli ad opera della polizia penitenziaria ed i blocchi strutturali incontrati nel recarsi alle aree sanitarie di assegnazione, sono infatti frutto di una scelta organizzativa non imputabile al datore di lavoro. Nel caso di specie assume quindi rilievo determinante il considerare come, il luogo della prestazione lavorativa dei ricorrenti, corrisponda - in via quasi esclusiva fuori da ipotesi di emergenza - alle aree sanitarie (maschili e femminili) situate all'interno del complesso carcerario della Seconda casa di reclusione di Bollate, in uno al fatto che, tali aree, tra quelle all'interno del carcere, siano i soli luoghi sui quali il datore di lavoro esercita il proprio (limitato) potere di eterodirezione.
Ciò, nemmeno essendo in discussione che le modalità di accesso alla casa di reclusione, la conformazione e l'organizzazione dei luoghi al suo interno -ivi inclusa la ubicazione del marcatore temporale come della area sanitaria stessa- siano scelte ad appannaggio esclusivo della Amministrazione Penitenziaria - soggetto terzo rispetto alla datrice.”
e gli altri nove litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto Parte_1 appello, affidandosi ad un unico articolato motivo - “ERRONEA E FALSA INTERPRETAZIONE D.LGS N. 66/2003 ART. 1 C. 2 LETT. A) D.LGS N. 230/1999 ART. 4 C.
3 - CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELLA SENTENZA anche in relazione agli artt. 17 e 18 Contratto Integrativo Aziendale di cui alla delibera ASST 1390/2020” (pag.9 e seg.) - con il quale censurano la decisione del Tribunale di Milano là dove ha affermato che “la definizione dell'orario di lavoro richiede non solo il carattere preliminare, propedeutico e necessario delle attività in questione, ma anche che le modalità di esecuzione di tali attività siano dettate, direttamente o indirettamente, dal datore di lavoro o comunque discendano da sue scelte organizzative, in assenza delle quali difetta il potere di eterodirezione datoriale, gerarchico e disciplinare” ; e là dove ha affermato che “il percorso che i dipendenti devono compiere per accedere dall'ingresso della struttura fino al rilevatore delle presenze, pure essendo obbligato, non è funzionale alla prestazione lavorativa in quanto la datrice di lavoro non ha alcun potere decisionale sulle modalità di accesso alla struttura e neanche sulla collocazione della postazione di lavoro dei ricorrenti, attesa, altresì, l'estraneità del tragitto rispetto agli spazi che non possono definirsi in alcun modo aziendali”.
Ricordano che l'eterodirezione non si esplica solo sulla base di scelte del datore di lavoro, ma può anche derivare da superiori esigenze di igiene e sicurezza e che, in questo caso, assume il connotato di eterodirezione implicita: “Mutuando quanto la Suprema Corte ha indicato, con orientamento ormai consolidato in tema di operazioni di vestizione e svestizione in ambito sanitario, è possibile affermare che anche il tempo necessario per percorrere il tragitto obbligato dall'ingresso dell'istituto fino ai rilevatori delle presenze, risponde a superiori esigenze di sicurezza, riguardanti la gestione del servizio pubblico e la stessa incolumità del personale addetto”, e invocano giurisprudenza di legittimità e comunitaria formatasi in tema di riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Riportano l'art. 17 del Contratto Integrativo Aziendale che definisce l'orario di servizio, “inteso come il periodo di tempo necessario per assicurare il funzionamento delle strutture, degli uffici e l'erogazione dei servizi all'utenza secondo la mission aziendale” e l'orario di lavoro, inteso “come il periodo in cui il lavoratore è presente sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, e nell'esercizio delle sue attività e delle sue funzioni” e l'art. 18 del citato contratto secondo cui la “rilevazione dell'orario deve avvenire presso la sede di assegnazione”; nonché l'art. 3 del D.L.vo n. 230/99 dedicato alle competenze in materia sanitaria, ripartite tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende unità sanitarie locali, “cui sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari. Il direttore generale risponde della mancata applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure previste ai fini dello svolgimento dell'assistenza sanitaria nei suddetti istituti”e l'art. 4 del citato decreto, secondo cui “L'amministrazione penitenziaria segnala alle Aziende unità sanitarie locali e, ai fini dell' esercizio dei poteri sostitutivi, alle regioni e al Ministero della sanità, la mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo”.
Nell'ottica del gravame, quindi, “Dalla analisi di tali disposizioni è evidente che il potere datoriale delle Aziende Sanitarie è di esclusiva competenza del Direttore Generale, il quale deve garantire la corretta applicazione delle misure sanitarie a favore dei detenuti.
Al Direttore del carcere è demandata la sola possibilità di segnalare la mancata osservanza del comparto normativo, di cui la pronuncia oggi censurata offre una parziale e non condivisibile lettura….
L'eterodirezione non è solo la messa a disposizione del lavoratore ma è anche l'impossibilità di autodeterminarsi.
In questo caso l'ulteriore minutaggio richiesto dai ricorrenti di prime cure coincide con il momento di ingresso nella struttura carceraria, e da tale il personale dipendente è obbligato a seguire un determinato percorso e ad essere identificato.
Non rileva affatto la pretestuosa affermazione che distingue le priorità del in Controparte_4 tema di organizzazione e sicurezza, perché il personale infermieristico è e resta dipendente della struttura sanitaria ed è assegnato all'istituto carcerario e non all'area sanitaria dello stesso..”
Ad ulteriore conferma della loro prospettazione, richiamano “il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell' ai Parte_11 sensi e per gli affetti dell'art. 17 c. 4 della legge regionale n. 22 del 14/12/2021, ove per quanto attiene il Coordinamento Sanitario degli istituti carcerari di riferimento, compreso il carcere di Bollate, si prevede ….. Il responsabile del servizio è responsabile della gestione dei locali sanitari, strumentazioni, arredi e delle attività dei sanitari che operano all'interno della struttura e dunque non certamente della sola area sanitaria.”
Rinviano per il quantum debeatur, rimasto assorbito, alla difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
e si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_1 CP_1
Replica puntualmente alle singole doglianze avversarie, richiamando la difesa sviluppata in primo grado.
Evidenzia come i concetti di luogo e tempo di lavoro debbano essere necessariamente apprezzati con riferimento alla natura dell'attività svolta e dunque, nella fattispecie, all'attività di assistenza sanitaria prestata dagli attuali appellati all'interno delle aree sanitarie maschile e femminili del carcere, queste essendo la sola 'sede' in cui ella svolge le attività istituzionali di propria competenza e sulle quali esercita le proprie funzioni datoriali.
Ribadisce che l'area sanitaria si trova in un luogo di lavoro posto all'interno di un complesso gestito in via esclusiva dall'Amministrazione Penitenziaria e, pertanto, di non avere, al di fuori di quella, alcun potere di etero-direzione, non potendo modificare le regole di accesso alla struttura o spostare autonomamente il proprio rilevatore delle presenze fuori dall'area sanitaria di competenza;
sottolinea come i tempi di percorrenza da e verso le aree sanitarie di assegnazione degli attuali appellati principali non possano considerarsi come prodromici alla prestazione lavorativa, in quanto non funzionali in senso stretto alla natura e tipologia dell'attività espletata.
Osserva che la giurisprudenza di legittimità richiamata da controparte - che ha riconosciuto le attività di vestizione e svestizione degli infermieri tra le operazioni preparatorie funzionali all'espletamento dell'attività lavorativa, come tali ricomprese nell'orario - così come gli articoli 17 e 18 della contrattazione integrativa aziendale sono inconferenti ed estranei alla materia del contendere, al di là dell'utilizzo che ne è stato fatto in chiave difensiva al solo scopo di evidenziare che, mentre indossare e dismettere la divisa costituisce un'operazione prodromica all'esercizio della prestazione lavorativa infermieristica, altrettanto non si può dire del percorso compiuto dai ricorrenti per recarsi dal primo ingresso al carcere fino all'area sanitaria.
Infine, contesta l'ammissibilità dei conteggi prodotti ex adverso, perché mancanti di qualsivoglia indicazione circa il reparto maschile o femminile in cui gli stessi hanno svolto i turni, le date in cui li hanno svolti, il numero di minuti aggiuntivi richiesti e i criteri monetari applicati, con evidente difetto di allegazione.
Interpone a sua volta appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese processuali per violazione dell'art. 92, 2^ comma c.p.c. e per carente motivazione.
Dopo aver rammentato la ammissibilità dell'appello incidentale tardivo (cfr. Cass. 8486/24; Cass. n. 23001/25), rileva che “Il giudice di primo grado, nel compensare le spese a fronte dell'integrale soccombenza dei ricorrenti, ha fatto riferimento alla
“natura dibattuta delle tematiche oggetto di controversia” e alla “peculiarità della situazione concreta”.
Si tratta, in primo luogo, di ipotesi non contemplate dall'art. 92 comma 2 cpc e del tutto generiche, ne si evince, dal provvedimento, che cosa abbia inteso il giudicante per “natura dibattuta delle tematiche” (circostanza che appare in sé scontata) né per “peculiarità della situazione concreta”.
Al di là di questo la sentenza non dà conto, in motivazione, di nessuna situazione che possa integrare le gravi ed eccezionali ragioni che secondo la Corte Costituzionale consentono la compensazione delle spese.
Tantomeno è dato di individuare “oscillazioni giurisprudenziali” che potrebbero aver condotto a tale decisione ne concreta” (al di là della particolarità dei luoghi che tuttavia non influisce sui principi applicabili alla materia)…..”
All'udienza del 14/10/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attuali appellanti principali rivendicano le differenze retributive quantificate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., considerando come orario di lavoro il tempo impiegato per percorrere, in entrata, il tratto dal primo ingresso esterno dell'Istituto Penitenziario al timbratore posto nell'infermeria centrale del carcere e viceversa, in uscita, il tempo impiegato in senso opposto, sul presupposto che tale lasso temporale sia eterodiretto e oggetto di controllo da parte della datrice di lavoro, che sin dal primo ingresso, sottoposto al controllo degli agenti penitenziari, avrebbe il potere di disporre della loro prestazione lavorativa. In fatto, è pacifico il tragitto da compiere: devono innanzi tutto attraversare il c.d. “blocco esterno”, delimitato da una sbarra, attraverso il quale si giunge al parcheggio interno dove posteggiano le auto;
poi attraversata la c.d. “carraia”, vale a dire l'ingresso dell'istituto, alcuni superano lo spiazzo di fronte all'uscita dalla “carraia” ed entrano all'ala maschile dell'edificio penitenziario e da qui raggiungono il timbratore;
altri, usciti dalla “carraia”, svoltano a sinistra, poi a destra e raggiungono il timbratore posto nell'ala sanitaria femminile.
E' invece contestato il tempo utilizzato per effettuare detto percorso, stimato dai dipendenti in 20 minuti (10m + 10m) per quelli assegnati all'infermeria della sezione maschile e in 30 minuti (15m + 15m) per quelli assegnati all'infermeria della sezione femminile;
stimato dalla datrice di lavoro in 8 minuti e 34 secondi (4 m e 17 s x 2) per il personale adibito alla sezione sanitaria maschile ed in 9 minuti e 6 secondi (4m e 33 s x 2) per il personale adibito alla sezione sanitaria femminile.
In diritto, la questione attiene alla riconducibilità del tempo necessario per effettuare il tragitto che va dall'accesso al carcere fino alle rispettive aree sanitarie nella nozione di orario di lavoro, essendo incontroverso che le operazioni di vestizione e svestizione - svolte dopo la timbratura in entrata e prima della timbratura in uscita - siano già ricomprese nell'orario di lavoro ai sensi del CCNL del settore e della contrattazione integrativa aziendale vigenti. E nello specifico se su questo tragitto abbia competenza solo la amministrazione penitenziaria (Dipartimento Penitenziario del Ministero della Giustizia, istituito dall'art. 30 della Legge 395/90) o se invece, come deducono i dipendenti, l'
[...]
disponga della prestazione lavorativa del personale sin dal CP_1 CP_1 suo ingresso nella struttura carceraria.
Si tratta pertanto di accertare, innanzi tutto, se il tempo utile per percorrere il tratto dal primo ingresso del carcere fino alla area sanitaria di spettanza rientri nella nozione di orario di lavoro e debba di conseguenza essere retribuito.
Va rammentato che la Suprema Corte è ormai consolidata nell'affermare che "ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)"; ed, altresì, che il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (cfr. Cass. 27008/23; conf. Cass. n. 14848/24).
Anche questa Corte territoriale (cfr. sentenza n. 782/22) ha riconosciuto che il tempo di percorrenza impiegato dai dipendenti del caring services dal momento dell'ingresso nella sede aziendale a quello dell'attestazione dell'inizio della prestazione, mediante login sul proprio personal computer (e viceversa), sia qualificabile come orario di lavoro implicante retribuzione, trattandosi, alla luce delle emergenze processuali, di una attività eterodiretta ed obbligatoria.
E la Corte di Cassazione, nel rigettare l'impugnazione avverso detta pronuncia, ha osservato che tale conclusione è logica e fondata, “perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
È la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la XXX, infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da XXX” (così Cass. n. 14843/24).
Ebbene, applicando gli enunciati principi di diritto alla peculiare natura della prestazione sanitaria resa all'interno degli istituti penitenziari, l'appello principale non merita accoglimento.
Le funzioni di sanità penitenziaria svolte dal Ministero della Giustizia sono state oggetto di trasferimento al , ai sensi di quanto Controparte_5 disposto dal D.L.vo n. 230/99, reso esecutivo con DPCM del 1 aprile 2008, che ha stabilito le modalità e i criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria.
L' provvede pertanto all'erogazione delle prestazioni Controparte_6 sanitarie e l' provvede ad assicurare la sicurezza Controparte_7 all'interno della struttura carceraria;
in particolare l'art 4, comma 3, del D.L.vo n. 230/99 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge n. 419/98) stabilisce che “il Personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale è tenuto all'osservanza delle norme previste dall'ordinamento penitenziario dal relativo regolamento di esecuzione, dal regolamento interno dell'istituto penitenziario, nonché delle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria e dal direttore dell'istituto medesimo in materia di organizzazione e sicurezza”.
Ciò posto, il Collegio ritiene condivisibile l'assunto della datrice di lavoro, secondo la quale i tempi che i lavoratori chiedono di vedersi riconosciuti come
“orario di lavoro” “non sono affatto collegati in modo funzionale anzi del tutto estranei alla prestazione lavorativa o legati alla presenza sul luogo di lavoro gestito dall' ma sono, CP_1 piuttosto, tempi di accesso alla propria sede lavorativa che non dipendono da scelte organizzative del datore, bensì, nel caso in esame, da un ente terzo e collegati alle esigenze di sicurezza della struttura penitenziaria.”
Le aree sanitarie del carcere sono, invero, gli unici luoghi in cui i predetti sono a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle proprie attività o funzioni, e sui quali, pertanto, la azienda esercita il proprio potere di etero direzione, vale a dire il potere di dare direttive in ordine allo svolgimento delle attività sanitarie da espletare e di sanzionare i comportamenti non conformi, vale a dire il potere gerarchico e disciplinare. In una con il giudice a quo, al di fuori delle aree strettamente dedicate alle attività sanitarie istituzionali, l' e non ha il potere di interferire Controparte_1 CP_1 sui comportamenti del personale in forza, né di imporre loro i percorsi da seguire.
Che il tempo impiegato dai lavoratori per effettuare il tragitto dal primo accesso al carcere fino alle rispettive aree sanitarie rientri nella competenza dell'Amministrazione Penitenziaria è dimostrato, d'altra parte, del pass ministeriale utilizzato (circostanza indiscussa) per svolgere tale tratto.
Pure il DVR - documento di valutazione dei rischi adottato dall' Controparte_1
(doc. 3 bis appellata) - che individua, alle pagine 34/35, i luoghi di lavoro CP_1 ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo n. 81/08 di competenza dell'Azienda sotto il profilo della sicurezza del lavoro, conferma che solo l'area sanitaria è considerato “luogo di lavoro” di cui è responsabile il datore di lavoro, tanto è vero che la vestizione e la svestizione, i cui tempi sono pacificamente retribuiti, avvengono appunto in detta area dopo la timbratura in entrata ed in uscita.
Non inficia tale conclusione, ad avviso del Collegio, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in materia di divisa per personale infermieristico - vedi da ultimo Cass. n. 25040/25: “Si è in particolare affermato che sia i tempi di vestizione/svestizione, sia i tempi di passaggio consegne, possano integrare a tutti gli effetti orario di lavoro da remunerare;
la giurisprudenza di questa S.C. quanto ai tempi c.d. tuta in ambito infermieristico ha in particolare ritenuto che essi danno diritto alla retribuzione, trattandosi
– per quanto attiene alla vestizione/svestizione – di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (per tutte, v. Cass. 24 maggio 2018, n. 12935).” – per le considerazioni sopra svolte.
Neppure il paragone con il carcere di Opera - ove il timbratore è collocato presso la c.d. "carraia" - è dirimente, anzi conforta la impostazione difensiva della datrice di lavoro, poiché, proprio la diversa natura dello stesso, quale istituto penitenziario di massima sicurezza con presenza di detenuti in regime di art. 41 bis, impone controlli più rigidi e perciò giustifica, in base alle regole di sicurezza dettate dal Ministero della , un percorso differente per CP_4 accedere all'area sanitaria rispetto a quello tracciato nel carcere di Bollate.
Da ultimo, nemmeno la comunicazione del 10/9/23 (doc. 21 ricorrenti) supporta la tesi dei lavoratori, in quanto il direttore Gestione e Sviluppo Risorse Umane si rende unicamente disponibile ad attivarsi c/o gli uffici competenti per il (diverso) posizionamento del rilevatore delle presenze.
Deve pertanto essere confermata la decisione del Tribunale di Milano secondo cui l' e dispone della prestazione lavorativa di infermieri e Controparte_1 CP_1 tecnici addetti alla Casa di Reclusione di Bollate solo dal momento in cui gli stessi timbrano nelle immediate adiacenze degli ambulatori e prendono servizio, dopo aver espletato le operazioni di vestizione, prodromiche all'adempimento della prestazione di lavoro effettiva e come tali ricomprese, insieme alla successiva svestizione nel dovuto orario giornaliero;
mentre il tempo utilizzato dagli stessi per compiere il tragitto dall'ingresso della struttura carceraria all'area sanitaria e ritorno costituisce “tempo di viaggio” che non è funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa. La sentenza n. 5145/24 del Tribunale di Milano va confermata altresì in punto spese di lite con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
La questione di diritto controversa, appunto per la peculiarità della fattispecie concreta, è nuova, tanto è vero che nessuna delle parti ha allegato giurisprudenza non solo di legittimità, ma neppure di merito che abbia esaminato la problematica di cui si discute e ciò permette di applicare il disposto dell'art. 92, 2^ comma all'esito della sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale.
Per la stessa ragione e per la reciproca soccombenza, vengono compensate anche le spese del presente grado.
Entrambe le parti appellanti sono tenute a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 5145/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Compensa le spese del grado.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante principale e dell'attuale appellante incidentale dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012.
Milano, 14/10/25
IL PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Susanna Mantovani