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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7336/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
(Erede del sig. ) Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2021 l'originaria parte ricorrente sig. Per_1
, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto,
[...] ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dell'ulteriore malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Asseriva di aver svolto la propria attività lavorativa come operaio agricolo/trattorista, dal 1969 al 2017, addetto alle potature e manutenzione anche meccanica del terreno agricolo, oltre che all'esecuzione di lavori di riparazione ed esecuzione di impiantistica, il quale richiedeva continui e ripetitivi movimenti antiergonomici e sollevamento di carichi pesanti, con conseguente sforzo fisico. Le predette mansioni erano quindi state tali da aver determinato l'insorgenza di un'”artropatia acromion claveare spalla dx, tendinopatia calcifica del sovraspinoso”.
In ragione di ciò, in data 1.4.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine di CP_1 ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì presentato ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, a seguito del sopravvenuto decesso dell'originaria parte ricorrente, si è costituita l'erede, come in epigrafi indicata, insistendo per l'accoglimento della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Le risultanze della perizia medica di scienza del dott. hanno consentito di Per_2 appurare che il de cuius era affetto da “artropatia acromion-claveare spalla dx con lesione parziale del sovraspinoso”, classificata come malattia tabellata e, nondimeno, di origine professionale.
Quanto al nesso causale, specifica infatti che, le modalità con cui veniva svolta l'attività lavorativa dal ricorrente, come pure viene confermato alla luce della prova testimoniale svolta, caratterizzata da movimenti ripetitivi delle braccia, mantenimento prolungato di posture incongrue e vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, in maniera continuativa e per circa 40 anni (come, d'altronde, emerge anche dall'estratto contributivo allegato in atti), ha sottoposto il ricorrente ad un notevole sforzo a carico delle braccia e delle spalle.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Di conseguenza, il CTU ha quantificato il danno biologico nella misura del 3 (tre) %, in applicazione del codice 227 della tabella presente nel DM 12 luglio 2000. “esiti di lesioni delle strutture musco-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale (fino al 4%), trattandosi di lesione parziale del sovraspinoso RMN-documentata.
Pertanto, cumulando detta menomazione con la preesistente malattia professionale
“ernie discali lombari” già riconosciuta dall' e quantificata in percentuale del 7%, CP_1 si riconosce complessivamente una menomazione permanente dell'integrità psicofisica nella misura del 10% a decorrere dalla data della denuncia amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 3% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del de cuius a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento - in favore dell'erede CP_1 costituita, nella spiegata qualità - dei relativi ratei maturati sino alla data del decesso, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto dell'erede del de cuius, a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 10 (dieci)% dalla data della domanda amministrativa fino all'exitus, condanna l' al pagamento – in favore dell'erede CP_1 costituita, nella spiegata qualità - dei relativi ratei maturati, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente alla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dell'avv. POLLICORO STEFANIA, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 26 marzo 2023
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7336/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
(Erede del sig. ) Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2021 l'originaria parte ricorrente sig. Per_1
, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto,
[...] ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dell'ulteriore malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Asseriva di aver svolto la propria attività lavorativa come operaio agricolo/trattorista, dal 1969 al 2017, addetto alle potature e manutenzione anche meccanica del terreno agricolo, oltre che all'esecuzione di lavori di riparazione ed esecuzione di impiantistica, il quale richiedeva continui e ripetitivi movimenti antiergonomici e sollevamento di carichi pesanti, con conseguente sforzo fisico. Le predette mansioni erano quindi state tali da aver determinato l'insorgenza di un'”artropatia acromion claveare spalla dx, tendinopatia calcifica del sovraspinoso”.
In ragione di ciò, in data 1.4.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine di CP_1 ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì presentato ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, a seguito del sopravvenuto decesso dell'originaria parte ricorrente, si è costituita l'erede, come in epigrafi indicata, insistendo per l'accoglimento della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Le risultanze della perizia medica di scienza del dott. hanno consentito di Per_2 appurare che il de cuius era affetto da “artropatia acromion-claveare spalla dx con lesione parziale del sovraspinoso”, classificata come malattia tabellata e, nondimeno, di origine professionale.
Quanto al nesso causale, specifica infatti che, le modalità con cui veniva svolta l'attività lavorativa dal ricorrente, come pure viene confermato alla luce della prova testimoniale svolta, caratterizzata da movimenti ripetitivi delle braccia, mantenimento prolungato di posture incongrue e vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, in maniera continuativa e per circa 40 anni (come, d'altronde, emerge anche dall'estratto contributivo allegato in atti), ha sottoposto il ricorrente ad un notevole sforzo a carico delle braccia e delle spalle.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Di conseguenza, il CTU ha quantificato il danno biologico nella misura del 3 (tre) %, in applicazione del codice 227 della tabella presente nel DM 12 luglio 2000. “esiti di lesioni delle strutture musco-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale (fino al 4%), trattandosi di lesione parziale del sovraspinoso RMN-documentata.
Pertanto, cumulando detta menomazione con la preesistente malattia professionale
“ernie discali lombari” già riconosciuta dall' e quantificata in percentuale del 7%, CP_1 si riconosce complessivamente una menomazione permanente dell'integrità psicofisica nella misura del 10% a decorrere dalla data della denuncia amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 3% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del de cuius a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento - in favore dell'erede CP_1 costituita, nella spiegata qualità - dei relativi ratei maturati sino alla data del decesso, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto dell'erede del de cuius, a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 10 (dieci)% dalla data della domanda amministrativa fino all'exitus, condanna l' al pagamento – in favore dell'erede CP_1 costituita, nella spiegata qualità - dei relativi ratei maturati, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente alla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dell'avv. POLLICORO STEFANIA, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 26 marzo 2023
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere