Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/1978, n. 1591
CASS
Sentenza 6 aprile 1978

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I vizi di omessa od insufficiente motivazione, previsti dall'art 360 n 5 cod proc civ, sussistono in quanto palesino la Mancanza assoluta o, quanto meno, la deficienza di esame su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ma essi non ricorrono quando il giudice abbia dato ragione, attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze, del proprio convincimento, non essendo egli tenuto a considerare tutti gli elementi acquisiti al processo e ben potendo scegliere fra le varie risultanze quelle ritenute, anche implicitamente, piu attendibili e piu pertinenti ai fini della decisione della causa. ( V 1641/75, mass n 375246; ( V 2139/73, mass n 365351).*

I vizi di omessa ed insufficiente motivazione, previsti dall'art 360 n 5 cod proc civ, non possono consistere in apprezzamenti di fatto e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, perche spetta soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, e stabilire se sussistano fatti idonei a dar fondamento a presunzioni, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale a norma dell'art 116 cod proc civ. ( Conf 3550/77, mass n 387148; ( Conf 3548/77, mass n 387145).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/1978, n. 1591
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1591
    Data del deposito : 6 aprile 1978

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