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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2024, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 14.5.2024, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3122 /2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GUASTAFIERRO Parte_1
PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA PACE , 20
80041 BOSCOREALE
Ricorrente
E
rappresentante pro - tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti AZZANO CP_1
STEFANO con il quale elettivamente domicilia come in atti Resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa (cfr. udienza discussione)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, ha adito questo
Tribunale per il riconoscimento del diritto di cui al ricorso.
Parte resistente, costituitasi, svolgeva le argomentazioni di cui alla memoria difensiva.
Indi allo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere sebbene con disaccordo sul regime delle spese di lite.
In via preliminare questo Giudicante deve dichiarare cessata la materia del contendere conformemente a quanto dichiarato della parti, avendo parte ricorrente revocato in via di autotutela il provvedimento di indebito. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito.
Quanto allora alla fattispecie per cui è causa in base ai criteri di cui sopra, tenuto conto che la revoca in autotutela è successiva al ricorso, le spese di lite vanno poste a carico dell' convenuto, come liquidate in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
del 16/05/2023 nei confronti di in persona del l.r. p.t. ogni diversa CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida in misura di euro 1000,00, oltre IVA CNAP e Cassa con distrazione.
Torre Annunziata 15/05/2024 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa FrancescaTritto