CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1258/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5433/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037109700000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037109700000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037109700000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037109700000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
AD e Atome 1 spa per l'annullamento della cartella con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 417,88 per raccolta rifiuti anni
2008-2009-2011-2012, comprensiva di diritti notifica. Deduce la prescrizione e decadenza dell'azione impositiva;
avendo l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in data 25/04/2024 consegnato il “ruolo n.
2024/001768 Raccolta rifiuti anno 2008-2009-2011-2012”. Si costituisce AD che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva
Ato è rimasta intimata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa, statuisce quanto segue.
La mancata costituzione di Società_1 spa impedisce di verificare la corretta notifica degli atti prodromici, per cui la cartella impugnata va considerata quale primo atto impositivo come tale prescritto, in relazione agli anni di riferimento della tassa (2008/2012) preso atto della data di notifica della cartella (notificata in data 07/08/2024 ). Di tale ritardata o mancata notifica non risponde AD, che ha legittimamente notificato la cartella impugnata sulla base del ruolo consegnato dall'Ente impositore.
Le spese vano compensate in ragione dell'andamento processuale della controversia
Accoglie il ricorso e compensa le spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5433/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037109700000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037109700000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037109700000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037109700000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
AD e Atome 1 spa per l'annullamento della cartella con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 417,88 per raccolta rifiuti anni
2008-2009-2011-2012, comprensiva di diritti notifica. Deduce la prescrizione e decadenza dell'azione impositiva;
avendo l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in data 25/04/2024 consegnato il “ruolo n.
2024/001768 Raccolta rifiuti anno 2008-2009-2011-2012”. Si costituisce AD che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva
Ato è rimasta intimata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa, statuisce quanto segue.
La mancata costituzione di Società_1 spa impedisce di verificare la corretta notifica degli atti prodromici, per cui la cartella impugnata va considerata quale primo atto impositivo come tale prescritto, in relazione agli anni di riferimento della tassa (2008/2012) preso atto della data di notifica della cartella (notificata in data 07/08/2024 ). Di tale ritardata o mancata notifica non risponde AD, che ha legittimamente notificato la cartella impugnata sulla base del ruolo consegnato dall'Ente impositore.
Le spese vano compensate in ragione dell'andamento processuale della controversia
Accoglie il ricorso e compensa le spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese